Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 875/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CAPRA CONSUELO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. I coniugi vivranno separati ognuno fissando la residenza dove lo riterrà più opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali spostamenti.
2. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la residenza della madre. Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri. Infatti, in un'ottica di migliore esercizio della responsabilità genitoriale i genitori concorderanno di volta in volta, compatibilmente ai propri impegni lavorativi ed a quelli scolastici ed extrascolastici di i periodi di permanenza presso ciascun genitore. Nella Per_1 regolamentazione dei tempi di permanenza della prole, i genitori terranno ben in
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
- 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- Altre festività con il principio dell'alternanza.
3. Il sig. verserà alla moglie la somma di € 400,00 (quattrocento/00) Parte_2 mensili quale concorso nel mantenimento del figlio tramite bonifico Per_1 bancario entro il giorno 15 di ciascun mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
4. I genitori parteciperanno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie che saranno effettuate per il figlio secondo quanto previsto Per_1 nel Protocollo del Tribunale di Mantova adottato in data 28/05/24: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) cure non convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scolastiche di tutti i gradi di istruzione imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
4) spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, b) centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludiche, ricreative e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby-sitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
5. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_1
6. I coniugi manifestano espressamente il consenso al reciproco rilascio dei documenti idonei per l'espatrio. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VOLTA MANTOVANA (MN) in data 12/09/1995 (con atto iscritto nel
2 Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno
1995) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA MANTOVANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 03/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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