CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 72/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 72/2024
promossa da:
, c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Elena Serafini Parte_1 C.F._1
appellante
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._2
Chiaranti
appellata
e contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Renato Chiaranti
appellata
Oggetto: condanna al pagamento di somma di denaro;
opposizione a decreto
ingiuntivo
pagina 1 di 3 Conclusioni delle parti
Come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. Parte_1
926/2023 con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 700/2019.
L'appellante con il primo motivo di appello, rubricato “omessa pronuncia sull'eccezione
preliminare e/o pregiudiziale di rito: carenza della legittimazione attiva della signora e CP_2
carenza di legittimazione passiva del signor violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 Pt_1
e 115 c.p.c. omessa pronuncia e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” ha censurato la sentenza sostenendo che il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciare sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
in violazione dell'art. 112 c.p.c..
[...]
Con il secondo motivo, rubricato “inesistenza dei presupposti per la valida emissione del
decreto ingiuntivo opposto n. 700/2019. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 116, 633,
634 e 645 c.p.c. carenza, illogicità, insufficienza ed erroneità' della motivazione su un punto
decisivo della controversia”, ha censurato la sentenza per non avere considerato che non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non essendo sufficiente il mero contratto di finanziamento.
Col terzo motivo, rubricato “sulla responsabilita' solidale dei fideiussori nonche' degli
eredi dei fideiussori. ripartizione in parti uguali tra i coobbligati solidali. violazione di legge in
relazione agli artt. 116 c.p.c., 1954 e 1298, secondo comma, c.c. errata, illogica e contraddittoria
motivazione della sentenza su un punto deciso del giudizio” ha censurato la sentenza per erroneità e non correttezza dell'iter procedurale che ha portato alla ripartizione nella misura del 50% della pretesa creditoria di e prevedendo il contratto di CP_2 Pt_1
finanziamento due fideiussori solidali.
Col quarto motivo ha contestato la sentenza per contraddittorietà in punto di quantificazione del credito.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello. pagina 2 di 3 All'udienza del 23.10.2024, questa Corte ha preso atto del decesso di Parte_1
come da certificato di morte depositato dal suo procuratore e allegato al verbale di udienza e ha dichiarato l'interruzione della causa a norma dell'art. 300, comma 1, c.p.c.
La causa non è stata più riassunta.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma degli artt. 305 e 307, comma 3, c.p.c.
Nella fattispecie, sono decorsi oltre 5 mesi dalla dichiarazione in udienza del decesso dell'appellato, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa;
quindi,
ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 c.p.c.
Per quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale di tutte le parti in causa, che con la loro inerzia hanno dato prova di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, per compensare interamente le spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara, ai sensi degli artt. 305 e 307, comma 4, c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 926/2023;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 3 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 72/2024
promossa da:
, c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Elena Serafini Parte_1 C.F._1
appellante
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1 C.F._2
Chiaranti
appellata
e contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Renato Chiaranti
appellata
Oggetto: condanna al pagamento di somma di denaro;
opposizione a decreto
ingiuntivo
pagina 1 di 3 Conclusioni delle parti
Come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. Parte_1
926/2023 con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 700/2019.
L'appellante con il primo motivo di appello, rubricato “omessa pronuncia sull'eccezione
preliminare e/o pregiudiziale di rito: carenza della legittimazione attiva della signora e CP_2
carenza di legittimazione passiva del signor violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 Pt_1
e 115 c.p.c. omessa pronuncia e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” ha censurato la sentenza sostenendo che il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciare sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
in violazione dell'art. 112 c.p.c..
[...]
Con il secondo motivo, rubricato “inesistenza dei presupposti per la valida emissione del
decreto ingiuntivo opposto n. 700/2019. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 116, 633,
634 e 645 c.p.c. carenza, illogicità, insufficienza ed erroneità' della motivazione su un punto
decisivo della controversia”, ha censurato la sentenza per non avere considerato che non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non essendo sufficiente il mero contratto di finanziamento.
Col terzo motivo, rubricato “sulla responsabilita' solidale dei fideiussori nonche' degli
eredi dei fideiussori. ripartizione in parti uguali tra i coobbligati solidali. violazione di legge in
relazione agli artt. 116 c.p.c., 1954 e 1298, secondo comma, c.c. errata, illogica e contraddittoria
motivazione della sentenza su un punto deciso del giudizio” ha censurato la sentenza per erroneità e non correttezza dell'iter procedurale che ha portato alla ripartizione nella misura del 50% della pretesa creditoria di e prevedendo il contratto di CP_2 Pt_1
finanziamento due fideiussori solidali.
Col quarto motivo ha contestato la sentenza per contraddittorietà in punto di quantificazione del credito.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello. pagina 2 di 3 All'udienza del 23.10.2024, questa Corte ha preso atto del decesso di Parte_1
come da certificato di morte depositato dal suo procuratore e allegato al verbale di udienza e ha dichiarato l'interruzione della causa a norma dell'art. 300, comma 1, c.p.c.
La causa non è stata più riassunta.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma degli artt. 305 e 307, comma 3, c.p.c.
Nella fattispecie, sono decorsi oltre 5 mesi dalla dichiarazione in udienza del decesso dell'appellato, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa;
quindi,
ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 c.p.c.
Per quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale di tutte le parti in causa, che con la loro inerzia hanno dato prova di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, per compensare interamente le spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara, ai sensi degli artt. 305 e 307, comma 4, c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 926/2023;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 3 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3