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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1582/2024 rg
TRA
(avv. Vincenzo Percolla) -ricorrente Parte_1
(avv. Carmela Galatone) -resistente Controparte_1
-resistente all'udienza del 10.10.2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle note in atti.
MOTIVAZIONE
-esaminati gli atti e l'allegata documentazione;
- considerato che con ricorso del 5-4-2024 , a modifica di quanto statuito con Parte_1 decreto di questo Tribunale del 19-7-2016 in ordine al concorso al mantenimento della figlia Per_1
(nata il [...] dalla cessata relazione con , affidata congiuntamente e collocata Controparte_1 presso la madre), ha richiesto con ricorso ex art.479bis.29 c.p.c. del 5-4-2024 che l'assegno mensile a suo carico - attualmente di € 310,74 rivalutati, sia revocato - confermando la compartecipazione di ciascun genitore al 50% nelle spese straordinarie;
a sostegno della domanda ha dedotto che con provvedimento di questo Tribunale del 12-2-2024 sono state disciplinate le condizioni di affido della minore in forma paritetica, di guisa che i tempi di permanenza della minore presso ciascun Per_1 genitore sono attualmente gli stessi, e che invece l'assegno di mantenimento che egli deve corrispondere alla madre era stato stabilito in precedenza quando egli teneva la minore tre ore e mezza per tre volte alla settimana;
sicchè mentre egli contribuiva al mantenimento ordinario sia in via diretta che mediante versamento di un assegno alla madre, quest'ultima invece non vi provvedeva né direttamente né tramite assegno;
aggiungeva che entrambe le parti avevano costituito nuovi nuclei familiari con prole, che egli conviveva con la compagna disoccupata dalla quale aveva avuto di Per_ recente la figlia e che la resistente aveva contratto matrimonio;
egli aveva dovuto chiedere un prestito per fare fronte alle numerose spese sostenute, per il versamento delle somme necessarie per i numerosi giudizi per l'affido della minore e la riparazione del proprio autoveicolo e sosteneva costi per la locazione di un alloggio e per fare fronte alle necessità quotidiane delle minori, sicchè l'assegno a suo carico creava una ingiustificata sproporzione tra le parti in spregio ai principi costituzionali in materia;
-ritenuto che si è costituita con memoria del 20-8-2024 instando per il rigetto della Controparte_1 domanda ed in riconvenzionale ha chiesto aumento dell'assegno a carico del ricorrente ad € 350 ,o in subordine procedere ad una valutazione equitativa dello stesso assegno;
sempre in riconvenzionale ha chiesto “accertare e dichiarare le modalità paritarie di fruizione dei tempi in applicazione dell'ordinanza n.4969/2024”, ed in modifica di quanto a suo tempo disposto con ordinanza n.7979 del 19-7-2016; ha dichiarato di non svolgere allo stato attività di lavoro e di non avere proprio reddito, mentre quello familiare derivante dall'attività del coniuge e pari ad € 28.694, era destinato al mantenimento di un nucleo familiare composto da cinque persone;
detto nucleo era privo di autovettura, mentre essa resistente fruiva di quella del padre utilizzandola anche Controparte_2 per gli spostamenti necessari per la figlia;
ella provvedeva ad acquistare quanto necessario per l'abbigliamento e la scuola e contribuiva alle spese straordinarie anche se decise unilateralmente dal
; inoltre pagava un mutuo per una proprietà cointestata con il coniuge utile a fornire Pt_1 abitazione anche alla figlia;
aggiungeva che l'assegno era stato stabilito con ordinanza del 19-7-2016 allorquando ella svolgeva attività di commessa, ed il ricorrente percepiva uno stipendio di € Per_ 1390;negava che il convivesse con la propria compagna che invece viveva con la figlia Pt_1 in Pulsano la cui abitazione proveniva dalla famiglia di origine;
ha chiesto che il Tribunale si pronunci rispetto all'interpretazione dell'ordinanza n.4649/2024 in riferimento ai tempi di permanenza della minore nei periodi di ferie che era stata oggetto di interpretazione del tutto personale da parte del;
Pt_1 considerato preliminarmente che nel precisare le conclusioni con memoria dell'8-8-2025 la resistente non ha riproposto espressamente la domanda di aumento ad € 350 dell'assegno di concorso al mantenimento chiedendo che lo stesso sia valutato “in via equitativa”;e non ha riproposto neanche la domanda intesa ad accertare e dichiarare le modalità di fruizione dei tempi in applicazione dell'ordinanza definitiva n.4649/2024;
ritenuto che
l'art.473bis 29 c.p.c. subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere per il mantenimento della prole;
secondo la giurisprudenza formatasi in precedenza con riguardo a fattispecie analoghe, il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass.
30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento in cui quel contributo fu stabilito e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-2007 n.
10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n.
1119) ;
considerato che il ricorrente ha allegato quale ragione di modifica la nuova disciplina dei tempi di intrattenimento con la minore dettata con ordinanza del 12-2-2024 di questo Tribunale ,che Per_1 contiene previsione di tempi sostanzialmente paritari di permanenza della stessa con ciascun genitore;
considerato che
ai sensi dell'art.337 ter comma 4 c.civ. “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
i maggiori tempi di permanenza della minore stabiliti con il provvedimento del 12-2-
2024 rispetto alla disciplina in precedenza dettata (ordinanza del 19-7-2016) la quale prevedeva un assegno ordinario di € 300 oltre rivalutazione istat fanno presumere che il padre provveda al mantenimento della figlia quanto meno per le esigenze ordinarie e durante il tempo di Per_1 permanenza con lui, in misura maggiore rispetto al passato;
altresì il ricorrente ha documentato la insorta necessità, posteriore rispetto alla fissazione di quell'assegno, di provvedere al mantenimento Per_ dell'altra figlia nata il [...](mentre non vi è prova si faccia carico del mantenimento di madre della seconda figlia della cui convivenza con il non c'è Persona_3 Pt_1 dimostrazione); che tuttavia non vi è prova che la resistente svolga attualmente attività di lavoro ed abbia autonomo reddito, mentre risulta che il ricorrente è invece dipendente del Ministero della Difesa con uno stipendio netto da ultimo di poco più di € 1600;peraltro la ricorrente è gravata dell'obbligo di mantenimento sia pur proporzionale di due figli nati dal matrimonio con a sua volta non Per_4 gravato dell'obbligo di mantenimento della figlia delle odierne parti;
ritenuto che
la globale considerazione di questi dati non possa condurre alla revoca dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia in precedenza stabilito essendo il tempo di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori solo uno dei criteri di legge, e dovendo tale criterio essere coordinato anche con gli altri indicati,ed in particolare le risorse economiche di entrambi i genitori e le attuali esigenze del figlio;
nella specie, pur essendo aumentato con l'ultimo provvedimento del febbraio
2024, il tempo di permanenza con il padre della figlia è da considerare che comunque il Per_1 ricorrente è portatore di reddito fisso ,mentre la resistente non risulta allo stato attuale produrre redditi godendo ella del mantenimento del coniuge ,e che presumibilmente le esigenze della figlia Per_1 hanno subìto incremento dall'epoca di fissazione del primo assegno ed in funzione della crescita;
la considerazione comunque della non elevata entità del reddito lavorativo del ricorrente, della esigenza di fare fronte alle esigenze abitative mediante locazione e della sopravvenienza di ulteriore figlio inducono a ritenere giustificata la riduzione, con decorrenza dalla data della domanda introduttiva di questo giudizio, ad € 200 mensili dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia che il Per_1 ricorrente deve versare alla resistente;
il tutto fermo restando l'obbligo di contribuire al 50% nell'erogazione delle spese straordinarie;
ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate tenendo conto del complessivo esito del giudizio;
PTM pronunciando definitivamente:
-accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da e, per l'effetto, riduce Parte_1 con decorrenza dal mese di aprile 2024 ad € 200, oltre rivalutazione annuale istat con la stessa decorrenza , l'assegno di concorso al mantenimento della figlia che il ricorrente deve versare Per_1 ad;
Controparte_1
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10-10-2025
Il Presidente dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1582/2024 rg
TRA
(avv. Vincenzo Percolla) -ricorrente Parte_1
(avv. Carmela Galatone) -resistente Controparte_1
-resistente all'udienza del 10.10.2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle note in atti.
MOTIVAZIONE
-esaminati gli atti e l'allegata documentazione;
- considerato che con ricorso del 5-4-2024 , a modifica di quanto statuito con Parte_1 decreto di questo Tribunale del 19-7-2016 in ordine al concorso al mantenimento della figlia Per_1
(nata il [...] dalla cessata relazione con , affidata congiuntamente e collocata Controparte_1 presso la madre), ha richiesto con ricorso ex art.479bis.29 c.p.c. del 5-4-2024 che l'assegno mensile a suo carico - attualmente di € 310,74 rivalutati, sia revocato - confermando la compartecipazione di ciascun genitore al 50% nelle spese straordinarie;
a sostegno della domanda ha dedotto che con provvedimento di questo Tribunale del 12-2-2024 sono state disciplinate le condizioni di affido della minore in forma paritetica, di guisa che i tempi di permanenza della minore presso ciascun Per_1 genitore sono attualmente gli stessi, e che invece l'assegno di mantenimento che egli deve corrispondere alla madre era stato stabilito in precedenza quando egli teneva la minore tre ore e mezza per tre volte alla settimana;
sicchè mentre egli contribuiva al mantenimento ordinario sia in via diretta che mediante versamento di un assegno alla madre, quest'ultima invece non vi provvedeva né direttamente né tramite assegno;
aggiungeva che entrambe le parti avevano costituito nuovi nuclei familiari con prole, che egli conviveva con la compagna disoccupata dalla quale aveva avuto di Per_ recente la figlia e che la resistente aveva contratto matrimonio;
egli aveva dovuto chiedere un prestito per fare fronte alle numerose spese sostenute, per il versamento delle somme necessarie per i numerosi giudizi per l'affido della minore e la riparazione del proprio autoveicolo e sosteneva costi per la locazione di un alloggio e per fare fronte alle necessità quotidiane delle minori, sicchè l'assegno a suo carico creava una ingiustificata sproporzione tra le parti in spregio ai principi costituzionali in materia;
-ritenuto che si è costituita con memoria del 20-8-2024 instando per il rigetto della Controparte_1 domanda ed in riconvenzionale ha chiesto aumento dell'assegno a carico del ricorrente ad € 350 ,o in subordine procedere ad una valutazione equitativa dello stesso assegno;
sempre in riconvenzionale ha chiesto “accertare e dichiarare le modalità paritarie di fruizione dei tempi in applicazione dell'ordinanza n.4969/2024”, ed in modifica di quanto a suo tempo disposto con ordinanza n.7979 del 19-7-2016; ha dichiarato di non svolgere allo stato attività di lavoro e di non avere proprio reddito, mentre quello familiare derivante dall'attività del coniuge e pari ad € 28.694, era destinato al mantenimento di un nucleo familiare composto da cinque persone;
detto nucleo era privo di autovettura, mentre essa resistente fruiva di quella del padre utilizzandola anche Controparte_2 per gli spostamenti necessari per la figlia;
ella provvedeva ad acquistare quanto necessario per l'abbigliamento e la scuola e contribuiva alle spese straordinarie anche se decise unilateralmente dal
; inoltre pagava un mutuo per una proprietà cointestata con il coniuge utile a fornire Pt_1 abitazione anche alla figlia;
aggiungeva che l'assegno era stato stabilito con ordinanza del 19-7-2016 allorquando ella svolgeva attività di commessa, ed il ricorrente percepiva uno stipendio di € Per_ 1390;negava che il convivesse con la propria compagna che invece viveva con la figlia Pt_1 in Pulsano la cui abitazione proveniva dalla famiglia di origine;
ha chiesto che il Tribunale si pronunci rispetto all'interpretazione dell'ordinanza n.4649/2024 in riferimento ai tempi di permanenza della minore nei periodi di ferie che era stata oggetto di interpretazione del tutto personale da parte del;
Pt_1 considerato preliminarmente che nel precisare le conclusioni con memoria dell'8-8-2025 la resistente non ha riproposto espressamente la domanda di aumento ad € 350 dell'assegno di concorso al mantenimento chiedendo che lo stesso sia valutato “in via equitativa”;e non ha riproposto neanche la domanda intesa ad accertare e dichiarare le modalità di fruizione dei tempi in applicazione dell'ordinanza definitiva n.4649/2024;
ritenuto che
l'art.473bis 29 c.p.c. subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere per il mantenimento della prole;
secondo la giurisprudenza formatasi in precedenza con riguardo a fattispecie analoghe, il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass.
30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento in cui quel contributo fu stabilito e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-2007 n.
10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n.
1119) ;
considerato che il ricorrente ha allegato quale ragione di modifica la nuova disciplina dei tempi di intrattenimento con la minore dettata con ordinanza del 12-2-2024 di questo Tribunale ,che Per_1 contiene previsione di tempi sostanzialmente paritari di permanenza della stessa con ciascun genitore;
considerato che
ai sensi dell'art.337 ter comma 4 c.civ. “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
i maggiori tempi di permanenza della minore stabiliti con il provvedimento del 12-2-
2024 rispetto alla disciplina in precedenza dettata (ordinanza del 19-7-2016) la quale prevedeva un assegno ordinario di € 300 oltre rivalutazione istat fanno presumere che il padre provveda al mantenimento della figlia quanto meno per le esigenze ordinarie e durante il tempo di Per_1 permanenza con lui, in misura maggiore rispetto al passato;
altresì il ricorrente ha documentato la insorta necessità, posteriore rispetto alla fissazione di quell'assegno, di provvedere al mantenimento Per_ dell'altra figlia nata il [...](mentre non vi è prova si faccia carico del mantenimento di madre della seconda figlia della cui convivenza con il non c'è Persona_3 Pt_1 dimostrazione); che tuttavia non vi è prova che la resistente svolga attualmente attività di lavoro ed abbia autonomo reddito, mentre risulta che il ricorrente è invece dipendente del Ministero della Difesa con uno stipendio netto da ultimo di poco più di € 1600;peraltro la ricorrente è gravata dell'obbligo di mantenimento sia pur proporzionale di due figli nati dal matrimonio con a sua volta non Per_4 gravato dell'obbligo di mantenimento della figlia delle odierne parti;
ritenuto che
la globale considerazione di questi dati non possa condurre alla revoca dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia in precedenza stabilito essendo il tempo di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori solo uno dei criteri di legge, e dovendo tale criterio essere coordinato anche con gli altri indicati,ed in particolare le risorse economiche di entrambi i genitori e le attuali esigenze del figlio;
nella specie, pur essendo aumentato con l'ultimo provvedimento del febbraio
2024, il tempo di permanenza con il padre della figlia è da considerare che comunque il Per_1 ricorrente è portatore di reddito fisso ,mentre la resistente non risulta allo stato attuale produrre redditi godendo ella del mantenimento del coniuge ,e che presumibilmente le esigenze della figlia Per_1 hanno subìto incremento dall'epoca di fissazione del primo assegno ed in funzione della crescita;
la considerazione comunque della non elevata entità del reddito lavorativo del ricorrente, della esigenza di fare fronte alle esigenze abitative mediante locazione e della sopravvenienza di ulteriore figlio inducono a ritenere giustificata la riduzione, con decorrenza dalla data della domanda introduttiva di questo giudizio, ad € 200 mensili dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia che il Per_1 ricorrente deve versare alla resistente;
il tutto fermo restando l'obbligo di contribuire al 50% nell'erogazione delle spese straordinarie;
ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate tenendo conto del complessivo esito del giudizio;
PTM pronunciando definitivamente:
-accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da e, per l'effetto, riduce Parte_1 con decorrenza dal mese di aprile 2024 ad € 200, oltre rivalutazione annuale istat con la stessa decorrenza , l'assegno di concorso al mantenimento della figlia che il ricorrente deve versare Per_1 ad;
Controparte_1
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10-10-2025
Il Presidente dott. Marcello Maggi