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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/10/2024, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 1112/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1112/2020
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gabriella Cassibba, con domicilio eletto in Modena, via Rainusso, n. 176
RICORRENTE
e
, (C.F. ) in proprio e quale titolare della Controparte_1 C.F._2
omonima ditta individuale Mondoedilmeccanica di Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_2 P.IVA_1
in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv.
Isabella Basile;
LITISCONSORTE NECESSARIO/ATTORE IN VIA RICONVEZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 2.12.2020 il Sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1
Sig. in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: «
1 - ACCERTARE e DICHIARARE, che tra il sig. Pt_1
nato in [...]-ROCCO il 01/05/1965 e residente in [...]via SERRA
[...]
D'APORTO N 16 – CF e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(CL) il 15.11.1981 - CF residente in [...]
Giovanni XXIII N 14, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale omonima
[...]
con sede legale in Castellarano (RE) Via Papa Giovanni Controparte_3
XXIII N 14 pec è intercorso un rap-porto di lavoro subordinato Email_1
a tempo indeterminato dal 04.04.2018 fino al 31.10.2018, o dalla diversa data che dovesse
risultare in corso di causa, alle con-dizioni economiche e normative di cui al livello 2 del
CCNL Edilizia artigianato, ovvero nel diverso inquadramento ritenuto di giustizia;
e per
l'effetto 2 - DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE il sig. , nato Controparte_4
a SC (CL) il 15.11.1981 - CF residente in [...]
Papa Giovanni XXIII N 14, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale omonima
Mondoedilmeccanica Di con sede legale in Castellarano (RE) Via Papa Controparte_1
Giovanni XXIII N 14 pec gregna. a corrispondere al ricorrente tutte le Email_2
differenze retributive matura-te dal giorno dell'assunzione sino al 31.10.2018, o dalla diversa
data che emerge-rà in corso di causa, pari ad euro 7168,15 lordi (di cui euro 1201,58 lordi a
tito-lo di tfr), o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con ri-
valutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché al ver-samento, in
favore dell' dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo;
CP_2
IN VIA SUBORDINATA
3 - DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE il sig. , nato a [...]_1
(CL) il 15.11.1981 - CF residente in [...]
2 Giovanni XXIII N 14, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale omonima
con sede legale in Castellarano (RE) Via Papa Parte_2
Giovanni XXIII N 14 pec it: • a corrispondere al ricorrente Ema_3 Email_4
l'importo di euro 145,48 a titolo di TFR come da cu2019, • a consegnare i cedolini paga
relativi ai seguenti periodi lavorativi dichiarati al centro per l'impiego: dal 04.04.2018 al
24.05.2018, dal 24.07.2018 al 31.10.2018 IN OGNI CASO 4 - DICHIARARE TENUTE E
CONDANNARE il convenuto come sopra rappre-sentato e domiciliato, alla refusione di spese,
competenze ed onorari del giudizio (oltre agli oneri di legge), ex D.M. 55/2014, da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. ».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere lavorato, pur in assenza di un formale contratto di lavoro, a favore di parte resistente come dipendente subordinato dal
4.4.2018 sino al 31.10.2018; 2) di avere concretamente svolto mansioni di muratore, orario full time, livello 2, CCNL imprese artigiane metalmeccaniche;
3) di avere percepito, in contanti per un controvalore di € 7,00 l'ora, una retribuzione complessiva pari a € 8.764,00; 4) di essersi
Con rivolto presso Modena per ottenere la regolarizzazione del proprio rapporto lavorativo;
5)
Con di avere ricevuto le determinazioni – di segno a sé favorevole – assunte da in data 9.7.2020.
Nell'agire così per l'incameramento delle differenze retributive e contributive maturate, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
A dispetto di regolare notifica, parte resistente è rimasta contumace.
La causa è stata inizialmente istruita mediante assunzione delle prove orali ammesse con provvedimento del 3.1.2022.
Con tale provvedimento si disponeva altresì l'interrogatorio formale del resistente.
Giusto provvedimento del 27.7.2022 si procedeva ad acquisizione della documentazione
Con raccolta da nel corso degli accertamenti ispettivi condotti, con riferimento alla posizione del ricorrente.
3 Attesa la dispiegata domanda di regolarizzazione contributiva, in virtù di quanto disposto con provvedimento del 2.2.2023, si procedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti di che, nel costituirsi e nel formulare domanda riconvenzionale nei confronti di parte CP_2
resistente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In accoglimento della spiegata domanda
riconvenzionale, dichiarare ed accertare che quale titolare della ditta Controparte_1
individuale Mondoedilmeccanica di è tenuto a corrispondere alla Sede Controparte_1 CP_2
di Reggio Emilia l'importo di € 4574,00 a titolo di contributi previdenziali omessi per il
periodo da 04/2018 a 10/2018 per il lavoratore , oltre alle sanzioni civili Persona_1
maturate e maturande ex art. 116 comma 8 lett. b) della Legge 388/2000, da calcolarsi dal
dovuto al saldo;
- Per l'effetto, condannare a pagare alla Sede di Controparte_1 CP_2
Reggio Emilia l'importo di € 4574,00 a titolo di contributi previdenziali omessi per il periodo
da 04/2018 a 10/2018 per il lavoratore , oltre alle sanzioni civili maturate e Persona_1
maturande ex art. 116 comma 8 lett. b) della Legge 388/2000, da calcolarsi dal dovuto al
saldo».
Pur a fronte della regolare notifica anche di tale memoria difensiva, parte resistente è rimasta contumace.
Previo deposito di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 2.10.2024
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha, innanzitutto, ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte alla condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate e alla corresponsione a favore di dei maturati contributi previdenziali. CP_2
4 A fondamento di tali domande, parte ricorrente prospetta l'avvenuto svolgimento, a favore di parte resistente, di attività di lavoro subordinato dipanatasi dal 4.4.2018 sino al 31.10.2018,
inquadrabile nel secondo livello del CCNL Edilizia Artigianato.
Alla stregua del combinato disposto di agli artt. 2094 e 2697 c.c., si ritiene che competa a parte ricorrente la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio: «L'elemento
che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con
conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale,
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di
un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non
decisiva; sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve
ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere
per la natura subordinata del rapporto» (v. ex multis Cass., 28.9.2006, n. 21028).
Potere direttivo che, per connotare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e per distinguerlo da ipotesi di lavoro autonomo, deve necessariamente inerire: «alle intrinseche
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato» (Cass.,
2.9.2021, n. 23816).
In sintesi, si ritiene che competa al ricorrente dimostrare in giudizio l'esistenza di quei requisiti che connotano indefettibilmente la prestazione lavorativa di tipo subordinato, tra cui lo svolgimento della stessa in forma personale, senza organizzazione di mezzi, persone e senza assunzione di alcun rischio economico, mediante assoggettamento al potere direttivo datoriale.
Ciò posto, si ritiene che parte ricorrente abbia assolto agli oneri probatori che le competevano.
Dall'istruttoria compiuta è emerso che la ricorrente abbia effettivamente lavorato a favore di parte resistente per il periodo in esame, con attività di lavoro subordinato, con gli orari indicati a pag. 2 del ricorso, per il disimpegno di mansioni di muratore.
5 Con Si richiamano sul punto: a) il verbale ispettivo di del 9.7.2019 (e le relative fonti di prova ivi allegate), tramite cui l'Ispettorato ha accertato l'esistenza tra le odierne parti contendenti di un rapporto di lavoro subordinato nei termini prospettati in ricorso;
b) le dichiarazioni, a valore confessorio stragiudiziale, rilasciate da parte resistente in sede di elaborazione della CU 2019,
afferente proprio alla posizione del ricorrente (v. doc. 2 ricorso, pagg. 3, 8 e 9); c) la mancata comparizione del resistente all'udienza del 14.7.2022 (v. ordinanza del 3.1.2022 e verbale udienza del 14.7.2022).
Si ritiene che tali convergenti elementi probatori siano da preferirsi rispetto alle risultanze emerse in sede di assunzione della prova orale
Come correttamente anche osservato da parte ricorrente in sede di deposito delle proprie note di trattazione scritta, sulla scorta di quanto emerso dal verbale ispettivo, è plausibile, che i testi citati per i lavori di ristrutturazione della Chiesa di Sant'Anna non siano stati in grado di ricordare il nome del sig. visto che lo stesso operava, spesso, in subappalto Controparte_1
Parte ricorrente ha così dimostrato, come era proprio onere ex art. 1218 e 2697 c.c., l'esistenza del vincolo contrattuale che la legava alla parte resistente, prospettando poi l'inadempimento datoriale con riferimento all'obbligazione retributiva cui era astretta.
Parte resistente, nel rimanere contumace, non ha invece assolto agli oneri probatori su di lei incombenti.
Le pretese economiche della ricorrente si inseriscono così in tale cornice fattuale.
Con riferimento al quantum debeatur, i conteggi allegati dalla ricorrente si pongono in linea di continuità con tale cornice fattuale, con le prescrizioni del CCNL di riferimento (v. doc. 6
ricorso) e, lealmente, contemplano già lo scomputo delle somme percepite “in nero” a titolo di retribuzione (v. pag. 5 ricorso e allegato A ricorso).
6 Si ritiene quindi che parte ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lei incombente, al contrario di parte convenuta che, nel rimanere contumace, non ha allegato fatti impeditivi/modificativi/estintivi dell'obbligazione retributiva cui era astretta.
Si procede quindi alla condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione in favore di parte ricorrente della somma lorda pari a € 7.168,15, oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Parte resistente deve poi essere condannata, per tali titoli, a procedere alla regolarizzazione della posizione anche sotto il profilo previdenziale.
La riscontrata esistenza tra il Sig. e il Sig. di un rapporto di lavoro subordinato, Per_1 CP_1
dipanatosi dal 4.4.2018 sino al 31.10.2018, orario full time, livello 2, CCNL imprese artigiane metalmeccaniche comporta altresì l'accoglimento, per riscontrata sussistenza dei suoi fatti costituivi, della domanda dispiegata da in via riconvenzionale. CP_2
I conteggi formulati da sono da ritenersi corretti poiché ossequiosi del quadro normativo CP_2
di riferimento e della cornice fattuale riscontrata in questa sede processuale.
Nel rimanere contumace anche a fronte dell'avvenuta notifica della memoria difensiva , CP_2
parte resistente non ha allegato fatti impeditivi/modificativi/estintivi dell'obbligazione azionata da . CP_2
Con riferimento all'allocazione dei carichi per ciascun rapporto processuale, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore della controversia, degli incombenti disposti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, per quanto accertato in motivazione, condanna parte resistente alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma lorda pari a € 7.168,15 oltre
7 rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna, per i medesimi titoli, parte resistente a regolarizzare la posizione della ricorrente anche sotto il profilo previdenziale;
3) Condanna, per quanto accertato in motivazione, parte resistente a corrispondere a la CP_2
somma di € 4.574,00, oltre sanzioni civili ex art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000, dal dovuto al saldo;
4) Condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
5) Condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Modena, 4.10.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1112/2020
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gabriella Cassibba, con domicilio eletto in Modena, via Rainusso, n. 176
RICORRENTE
e
, (C.F. ) in proprio e quale titolare della Controparte_1 C.F._2
omonima ditta individuale Mondoedilmeccanica di Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_2 P.IVA_1
in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv.
Isabella Basile;
LITISCONSORTE NECESSARIO/ATTORE IN VIA RICONVEZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 2.12.2020 il Sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1
Sig. in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: «
1 - ACCERTARE e DICHIARARE, che tra il sig. Pt_1
nato in [...]-ROCCO il 01/05/1965 e residente in [...]via SERRA
[...]
D'APORTO N 16 – CF e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(CL) il 15.11.1981 - CF residente in [...]
Giovanni XXIII N 14, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale omonima
[...]
con sede legale in Castellarano (RE) Via Papa Giovanni Controparte_3
XXIII N 14 pec è intercorso un rap-porto di lavoro subordinato Email_1
a tempo indeterminato dal 04.04.2018 fino al 31.10.2018, o dalla diversa data che dovesse
risultare in corso di causa, alle con-dizioni economiche e normative di cui al livello 2 del
CCNL Edilizia artigianato, ovvero nel diverso inquadramento ritenuto di giustizia;
e per
l'effetto 2 - DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE il sig. , nato Controparte_4
a SC (CL) il 15.11.1981 - CF residente in [...]
Papa Giovanni XXIII N 14, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale omonima
Mondoedilmeccanica Di con sede legale in Castellarano (RE) Via Papa Controparte_1
Giovanni XXIII N 14 pec gregna. a corrispondere al ricorrente tutte le Email_2
differenze retributive matura-te dal giorno dell'assunzione sino al 31.10.2018, o dalla diversa
data che emerge-rà in corso di causa, pari ad euro 7168,15 lordi (di cui euro 1201,58 lordi a
tito-lo di tfr), o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con ri-
valutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché al ver-samento, in
favore dell' dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo;
CP_2
IN VIA SUBORDINATA
3 - DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE il sig. , nato a [...]_1
(CL) il 15.11.1981 - CF residente in [...]
2 Giovanni XXIII N 14, in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale omonima
con sede legale in Castellarano (RE) Via Papa Parte_2
Giovanni XXIII N 14 pec it: • a corrispondere al ricorrente Ema_3 Email_4
l'importo di euro 145,48 a titolo di TFR come da cu2019, • a consegnare i cedolini paga
relativi ai seguenti periodi lavorativi dichiarati al centro per l'impiego: dal 04.04.2018 al
24.05.2018, dal 24.07.2018 al 31.10.2018 IN OGNI CASO 4 - DICHIARARE TENUTE E
CONDANNARE il convenuto come sopra rappre-sentato e domiciliato, alla refusione di spese,
competenze ed onorari del giudizio (oltre agli oneri di legge), ex D.M. 55/2014, da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. ».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere lavorato, pur in assenza di un formale contratto di lavoro, a favore di parte resistente come dipendente subordinato dal
4.4.2018 sino al 31.10.2018; 2) di avere concretamente svolto mansioni di muratore, orario full time, livello 2, CCNL imprese artigiane metalmeccaniche;
3) di avere percepito, in contanti per un controvalore di € 7,00 l'ora, una retribuzione complessiva pari a € 8.764,00; 4) di essersi
Con rivolto presso Modena per ottenere la regolarizzazione del proprio rapporto lavorativo;
5)
Con di avere ricevuto le determinazioni – di segno a sé favorevole – assunte da in data 9.7.2020.
Nell'agire così per l'incameramento delle differenze retributive e contributive maturate, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
A dispetto di regolare notifica, parte resistente è rimasta contumace.
La causa è stata inizialmente istruita mediante assunzione delle prove orali ammesse con provvedimento del 3.1.2022.
Con tale provvedimento si disponeva altresì l'interrogatorio formale del resistente.
Giusto provvedimento del 27.7.2022 si procedeva ad acquisizione della documentazione
Con raccolta da nel corso degli accertamenti ispettivi condotti, con riferimento alla posizione del ricorrente.
3 Attesa la dispiegata domanda di regolarizzazione contributiva, in virtù di quanto disposto con provvedimento del 2.2.2023, si procedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti di che, nel costituirsi e nel formulare domanda riconvenzionale nei confronti di parte CP_2
resistente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «In accoglimento della spiegata domanda
riconvenzionale, dichiarare ed accertare che quale titolare della ditta Controparte_1
individuale Mondoedilmeccanica di è tenuto a corrispondere alla Sede Controparte_1 CP_2
di Reggio Emilia l'importo di € 4574,00 a titolo di contributi previdenziali omessi per il
periodo da 04/2018 a 10/2018 per il lavoratore , oltre alle sanzioni civili Persona_1
maturate e maturande ex art. 116 comma 8 lett. b) della Legge 388/2000, da calcolarsi dal
dovuto al saldo;
- Per l'effetto, condannare a pagare alla Sede di Controparte_1 CP_2
Reggio Emilia l'importo di € 4574,00 a titolo di contributi previdenziali omessi per il periodo
da 04/2018 a 10/2018 per il lavoratore , oltre alle sanzioni civili maturate e Persona_1
maturande ex art. 116 comma 8 lett. b) della Legge 388/2000, da calcolarsi dal dovuto al
saldo».
Pur a fronte della regolare notifica anche di tale memoria difensiva, parte resistente è rimasta contumace.
Previo deposito di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione del 2.10.2024
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha, innanzitutto, ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte alla condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate e alla corresponsione a favore di dei maturati contributi previdenziali. CP_2
4 A fondamento di tali domande, parte ricorrente prospetta l'avvenuto svolgimento, a favore di parte resistente, di attività di lavoro subordinato dipanatasi dal 4.4.2018 sino al 31.10.2018,
inquadrabile nel secondo livello del CCNL Edilizia Artigianato.
Alla stregua del combinato disposto di agli artt. 2094 e 2697 c.c., si ritiene che competa a parte ricorrente la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio: «L'elemento
che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con
conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale,
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di
un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non
decisiva; sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve
ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere
per la natura subordinata del rapporto» (v. ex multis Cass., 28.9.2006, n. 21028).
Potere direttivo che, per connotare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e per distinguerlo da ipotesi di lavoro autonomo, deve necessariamente inerire: «alle intrinseche
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato» (Cass.,
2.9.2021, n. 23816).
In sintesi, si ritiene che competa al ricorrente dimostrare in giudizio l'esistenza di quei requisiti che connotano indefettibilmente la prestazione lavorativa di tipo subordinato, tra cui lo svolgimento della stessa in forma personale, senza organizzazione di mezzi, persone e senza assunzione di alcun rischio economico, mediante assoggettamento al potere direttivo datoriale.
Ciò posto, si ritiene che parte ricorrente abbia assolto agli oneri probatori che le competevano.
Dall'istruttoria compiuta è emerso che la ricorrente abbia effettivamente lavorato a favore di parte resistente per il periodo in esame, con attività di lavoro subordinato, con gli orari indicati a pag. 2 del ricorso, per il disimpegno di mansioni di muratore.
5 Con Si richiamano sul punto: a) il verbale ispettivo di del 9.7.2019 (e le relative fonti di prova ivi allegate), tramite cui l'Ispettorato ha accertato l'esistenza tra le odierne parti contendenti di un rapporto di lavoro subordinato nei termini prospettati in ricorso;
b) le dichiarazioni, a valore confessorio stragiudiziale, rilasciate da parte resistente in sede di elaborazione della CU 2019,
afferente proprio alla posizione del ricorrente (v. doc. 2 ricorso, pagg. 3, 8 e 9); c) la mancata comparizione del resistente all'udienza del 14.7.2022 (v. ordinanza del 3.1.2022 e verbale udienza del 14.7.2022).
Si ritiene che tali convergenti elementi probatori siano da preferirsi rispetto alle risultanze emerse in sede di assunzione della prova orale
Come correttamente anche osservato da parte ricorrente in sede di deposito delle proprie note di trattazione scritta, sulla scorta di quanto emerso dal verbale ispettivo, è plausibile, che i testi citati per i lavori di ristrutturazione della Chiesa di Sant'Anna non siano stati in grado di ricordare il nome del sig. visto che lo stesso operava, spesso, in subappalto Controparte_1
Parte ricorrente ha così dimostrato, come era proprio onere ex art. 1218 e 2697 c.c., l'esistenza del vincolo contrattuale che la legava alla parte resistente, prospettando poi l'inadempimento datoriale con riferimento all'obbligazione retributiva cui era astretta.
Parte resistente, nel rimanere contumace, non ha invece assolto agli oneri probatori su di lei incombenti.
Le pretese economiche della ricorrente si inseriscono così in tale cornice fattuale.
Con riferimento al quantum debeatur, i conteggi allegati dalla ricorrente si pongono in linea di continuità con tale cornice fattuale, con le prescrizioni del CCNL di riferimento (v. doc. 6
ricorso) e, lealmente, contemplano già lo scomputo delle somme percepite “in nero” a titolo di retribuzione (v. pag. 5 ricorso e allegato A ricorso).
6 Si ritiene quindi che parte ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lei incombente, al contrario di parte convenuta che, nel rimanere contumace, non ha allegato fatti impeditivi/modificativi/estintivi dell'obbligazione retributiva cui era astretta.
Si procede quindi alla condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione in favore di parte ricorrente della somma lorda pari a € 7.168,15, oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Parte resistente deve poi essere condannata, per tali titoli, a procedere alla regolarizzazione della posizione anche sotto il profilo previdenziale.
La riscontrata esistenza tra il Sig. e il Sig. di un rapporto di lavoro subordinato, Per_1 CP_1
dipanatosi dal 4.4.2018 sino al 31.10.2018, orario full time, livello 2, CCNL imprese artigiane metalmeccaniche comporta altresì l'accoglimento, per riscontrata sussistenza dei suoi fatti costituivi, della domanda dispiegata da in via riconvenzionale. CP_2
I conteggi formulati da sono da ritenersi corretti poiché ossequiosi del quadro normativo CP_2
di riferimento e della cornice fattuale riscontrata in questa sede processuale.
Nel rimanere contumace anche a fronte dell'avvenuta notifica della memoria difensiva , CP_2
parte resistente non ha allegato fatti impeditivi/modificativi/estintivi dell'obbligazione azionata da . CP_2
Con riferimento all'allocazione dei carichi per ciascun rapporto processuale, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore della controversia, degli incombenti disposti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, per quanto accertato in motivazione, condanna parte resistente alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma lorda pari a € 7.168,15 oltre
7 rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna, per i medesimi titoli, parte resistente a regolarizzare la posizione della ricorrente anche sotto il profilo previdenziale;
3) Condanna, per quanto accertato in motivazione, parte resistente a corrispondere a la CP_2
somma di € 4.574,00, oltre sanzioni civili ex art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000, dal dovuto al saldo;
4) Condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
5) Condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Modena, 4.10.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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