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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2255/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FERRIO MAURIZIO;
Ricorrente
E
, Controparte_1
Resistente
OGGETTO: Rapporto di agenzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.6.2024 la
[...] conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 davanti questo giudice chiedendone la condanna al pagamento della somma capitale a titolo di provvigioni versate in misura superiore a quanto di spettanza pari ad € 11.237,50 o alla diversa somma accertanda in corso di causa.
Ha dedotto: di essere una società che opera nel settore della vendita di materiale per dentisti ed odontotecnici da circa 40 anni;
di avere la propria sede centrale e storica nella città di Asti,ma di essere titolare di alcune sedi secondarie in alcune città italiane;
di svolgere la propria attività utilizzando in Italia una rete di agenti di circa 140 unità; di aver sottoscritto un contratto di agenzia,quale preponente, con la signora in data Controparte_1
30.12.2021, per il periodo gennaio 2022 - dicembre 2024 quale agente monomandatario;
che nel contratto sottoscritto erano state previste, come zone di attività, Bari, Barletta e province;
che nel predetto contratto era previsto l'obbligo per l'agente di attenersi ai prezzi di vendita contenuti nei listini o segnalati separatamente per iscritto e che sconti, ribassi o dilazioni di pagamento avrebbero potuto concedersi solo su espressa autorizzazione della preponente e che in caso contrario sarebbero rimasti a totale carico dell'agente concedente;
che era altresì prevista la liquidazione ovvero il diritto alla provvigione in favore dell'agente solo sugli affari andati a buon fine;
che nell'appendice contrattuale era stato riconosciuto all'agente un importo lordo a titolo di acconto di provvigione mensile pari ad € 2.500,00 con una graduazione di conguaglio a fronte di una percentuale pari ad 80% del fatturato minimo individuato;
che era stato previsto contrattualmente un periodo di prova di mesi sei decorrenti dal 17.01.2022;
che con lettera datata 5.07.2022 era stato comunicato il mancato superamento del periodo di prova e pertanto la cessazione del rapporto di agenzia;
che a seguito di ciò erano stati verificati i conteggi relativi al fatturato prodotto dall'agente e le provvigioni percepite da quest'ultimo;
che da tale verifica (rapporto fatturato/incassato e provvigioni versate)era emerso un conguaglio in favore di pari a € 11.237,50 in relazione alle Parte_1 provvigioni maturate sull'incassato.
Concludeva come sopra.
La convenuta non si costituiva nonostante la regolarità della notifica avvenuta via PEC.
Disposta CTU contabile,all'esito del deposito della relazione, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.5.2025 , sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
In data 14.5.2025 la parte ricorrente depositava note.
All'esito la causa veniva decisa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita nonostante la regolarità della notifica.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale sia l'esistenza del rapporto di agenzia intercorso con la parte convenuta che le clausole contenute nel contratto.
Dall'esame del contratto si evince che era previsto il diritto alla provvigione in favore dell'agente solo sugli affari andati a buon fine, e che all'agente era riconosciuto un importo lordo annuale a titolo di acconto di provvigione mensile pari ad € 2.500,00 con una graduazione di conguaglio a fronte di una percentuale pari ad 80% del fatturato minimo individuato.
In tema di contratto di agenzia, è legittima la pattuizione che subordina il diritto dell'agente alla provvigione all'effettivo pagamento da parte dei terzi al preponente (cd. clausola del "buon fine"), in deroga al regime ordinario previsto dall'art. 1748, comma 4,
c.c. Tale norma, come novellata dal D.Lgs. n. 65/1999, prevede che la provvigione spetti all'agente dal momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione verso il terzo, ma fa espressamente salva la possibilità di diversa pattuizione nella prima parte del comma ("salvo che sia diversamente pattuito"). La deroga contrattuale al regime legale è ammissibile poiché la libertà negoziale consente di stabilire un momento diverso per l'esigibilità delle provvigioni, che può coincidere con l'effettivo incasso dei pagamenti da parte del preponente.
Ciò detto è indubbio che la parte ricorrente, quale preponente ha diritto di ripetere dall'agente tutto quanto pagato in eccesso a titolo di acconto provvigionale, non essendo stata contestata da parte dell'agente convenuta,rimasta contumace la natura di tale acconto e non essendo emersa documentalmente la prova che dette somme siano state pagate a titolo di minimo provvigionale garantito.
Il C.T.U.sulla base della documentazione in atti ha evidenziato come la , a titolo di acconto, Parte_1 ha liquidato alla ricorrente la somma di € 11.500,00 per il periodo che va da gennaio 2022 a luglio 2022 e che le provvigioni effettivamente maturate erano pari a €
262,50.
Ha poi ritenuto che la resistente ha incassato una somma non dovuta per € 11.237,50 che deve essere restituita alla ricorrente per provvigioni liquidate, a titolo di anticipo, e non dovute per mancanza di incasso delle somme dalla clientela.
“Si ricorda che le provvigioni dovute agli agenti devono essere effettivamente maturate dalla committente e contestualmente incassate. Se ciò non avviene l'agente non può pretendere la liquidazione di tali somme e pertanto quanto incassato a titolo di acconto deve essere restituito”(cfr CTU).
Non essendo stato dedotto e provato dalla parte convenuta, rimasta contumace , eventuali incassi dopo il
30.7.2022 , la stessa va condannata alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 11.237,50.
Su detta somma sono dovuti gli interessi come per legge.
Le spese di CTU e di lite seguono la soccombenza e si liquida come in dispositivo.
PQM
Condanna a corrispondere alla Controparte_1 [...]
la somma di € 11.237,50 oltre accessori. Parte_1
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di CTU che liquida come da separato decreto e delle spese di lite che liquida in € 2695,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Cosenza,26.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino