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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/10/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1041 2024
tra
Parte 1
RICORRENTE
CP 1
RESISTENTE
Oggi 24/10/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. D'ASCANIO FABIANA la quale si riporta al ricorso ed alla memoria in atti chiedendo la decisione nonchè per CP l'avv. ALESSANDRA GUSSAGO in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO la quale si riporta alla sua memoria ed alle note in atti. Insisto nell'eccezione di improponibilità della domanda perché non è stata presentata domanda amministrativa di revisione. In subordine chiede che l'eventuale indennizzo venga fatto decorrere dalla data dell'opposizione amministrativa essendo stata prodotta in quella fase il certificato medico che giustificherebbe l'aggravamento. Impugna e contesta comunque la CTU e ne chiede il rinnovo. L'avv. D'ASCANIO contesta le osservazioni di controparte in quanto il ricorso ha ad oggetto un provvedimento che riconosce al ricorrente un punteggio pari al danno biologico e si chiede la revisione di quel provvedimento. Fa presente che l' CP non ha presentato nei termini osservazioni alla CTU
Il GIUDICE ONORARIO
dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1041 2024 promossa da: Parte 1 ( C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in C.F. 2 ),Indirizzo Telematico con l'avv. D'ASCANIO FABIANA ( dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE
contro
CP ( P.IVA 1 ), elettivamente domiciliato in VIA SPEZIOLI 32 CHIETI con C.F. 3 ), dal quale è l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO
rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024 Parte 1 adiva l'intestato Tribunale,
nella funzione di Giudice del Lavoro, assumendo di aver inoltrato all' CP 1
domanda diretta ad ottenere la costituzione di un indennizzo per aver subito in data
20.08.2020 un infortunio sul lavoro e lamentando che l' CP_2 le riconosceva un danno biologico pari all'5%, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico pari al 8% e comunque nella diversa misura accertata in corso di causa e la condanna dell' CP_1 al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. L' CP 1 si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di aggravamento chiedendo comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Riservata ogni decisione sull'eccezione preliminare dell' CP veniva ammessa ed acquisita una CTU ed all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
L'eccezione preliminare dell' CP 1 è fondata.CP
Il ricorrente nell'atto introduttivo ha impugnato il provvedimento con il quale era stata riconosciuta dall' CP una menomazione nella misura del 5%. Il CTU dott. Per 1 ha però concluso che "La valutazione del danno di natura permanente effettuata dall' CP in data 21/05/2021 (5%) appare tutto sommato congrua, tenuto conto delle menomazioni riscontrate a carico del IV e del V dito della mano sinistra, sia dal punto di vista degli esiti cicatriziali che della limitazione della motilità delle dita stesse. All'epoca della visita effettuata dal dott. Per 2
(15/04/2024), il ricorrente ha riferito una sintomatologia algoparestesica a carico delle dita in questione che è stata rappresentata anche al sottoscritto e che può ritenersi tutto sommato attendibile, in ragione sia della complessità delle lesioni subite nel 2021 (interessanti i tessuti cutanei, ossei e tendinei) che del possibile sviluppo nel tempo di fenomeni aderenziali. Questi ultimi potrebbero giustificare altresì l'impaccio nei movimenti consentiti delle dita stesse, che si aggiunge al deficit obiettivamente evidenziabile attraverso l'esame della motilità passiva. Si ravvisano pertanto i presupposti per ammettere il riconoscimento di un sia pur lieve aggravamento del danno biologico rispetto a quanto correttamente riconosciuto in precedenza dall' CP_2 assicuratore, tale da giustificare un grado invalidante pari al 6% (sei per cento). Ciò a far data dalla visita effettuata dal dott. Per 2 il 15/04/2024".
Pertanto l'aumento della percentuale del danno biologico conseguente all'infortunio per cui è causa è evidentemente dovuto ad un aggravamento dei postumi dell'infortunio successivo al riconoscimento del 5% da parte dell' CP .
Per tale ragione il ricorrente avrebbe dovuto depositare una domanda amministrativa di aggravamento ed in difetto della stessa il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP 1
Avezzano, 24 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1041 2024
tra
Parte 1
RICORRENTE
CP 1
RESISTENTE
Oggi 24/10/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. D'ASCANIO FABIANA la quale si riporta al ricorso ed alla memoria in atti chiedendo la decisione nonchè per CP l'avv. ALESSANDRA GUSSAGO in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO la quale si riporta alla sua memoria ed alle note in atti. Insisto nell'eccezione di improponibilità della domanda perché non è stata presentata domanda amministrativa di revisione. In subordine chiede che l'eventuale indennizzo venga fatto decorrere dalla data dell'opposizione amministrativa essendo stata prodotta in quella fase il certificato medico che giustificherebbe l'aggravamento. Impugna e contesta comunque la CTU e ne chiede il rinnovo. L'avv. D'ASCANIO contesta le osservazioni di controparte in quanto il ricorso ha ad oggetto un provvedimento che riconosce al ricorrente un punteggio pari al danno biologico e si chiede la revisione di quel provvedimento. Fa presente che l' CP non ha presentato nei termini osservazioni alla CTU
Il GIUDICE ONORARIO
dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1041 2024 promossa da: Parte 1 ( C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in C.F. 2 ),Indirizzo Telematico con l'avv. D'ASCANIO FABIANA ( dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE
contro
CP ( P.IVA 1 ), elettivamente domiciliato in VIA SPEZIOLI 32 CHIETI con C.F. 3 ), dal quale è l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO
rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024 Parte 1 adiva l'intestato Tribunale,
nella funzione di Giudice del Lavoro, assumendo di aver inoltrato all' CP 1
domanda diretta ad ottenere la costituzione di un indennizzo per aver subito in data
20.08.2020 un infortunio sul lavoro e lamentando che l' CP_2 le riconosceva un danno biologico pari all'5%, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico pari al 8% e comunque nella diversa misura accertata in corso di causa e la condanna dell' CP_1 al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese. L' CP 1 si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di aggravamento chiedendo comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Riservata ogni decisione sull'eccezione preliminare dell' CP veniva ammessa ed acquisita una CTU ed all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
L'eccezione preliminare dell' CP 1 è fondata.CP
Il ricorrente nell'atto introduttivo ha impugnato il provvedimento con il quale era stata riconosciuta dall' CP una menomazione nella misura del 5%. Il CTU dott. Per 1 ha però concluso che "La valutazione del danno di natura permanente effettuata dall' CP in data 21/05/2021 (5%) appare tutto sommato congrua, tenuto conto delle menomazioni riscontrate a carico del IV e del V dito della mano sinistra, sia dal punto di vista degli esiti cicatriziali che della limitazione della motilità delle dita stesse. All'epoca della visita effettuata dal dott. Per 2
(15/04/2024), il ricorrente ha riferito una sintomatologia algoparestesica a carico delle dita in questione che è stata rappresentata anche al sottoscritto e che può ritenersi tutto sommato attendibile, in ragione sia della complessità delle lesioni subite nel 2021 (interessanti i tessuti cutanei, ossei e tendinei) che del possibile sviluppo nel tempo di fenomeni aderenziali. Questi ultimi potrebbero giustificare altresì l'impaccio nei movimenti consentiti delle dita stesse, che si aggiunge al deficit obiettivamente evidenziabile attraverso l'esame della motilità passiva. Si ravvisano pertanto i presupposti per ammettere il riconoscimento di un sia pur lieve aggravamento del danno biologico rispetto a quanto correttamente riconosciuto in precedenza dall' CP_2 assicuratore, tale da giustificare un grado invalidante pari al 6% (sei per cento). Ciò a far data dalla visita effettuata dal dott. Per 2 il 15/04/2024".
Pertanto l'aumento della percentuale del danno biologico conseguente all'infortunio per cui è causa è evidentemente dovuto ad un aggravamento dei postumi dell'infortunio successivo al riconoscimento del 5% da parte dell' CP .
Per tale ragione il ricorrente avrebbe dovuto depositare una domanda amministrativa di aggravamento ed in difetto della stessa il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Le spese di lite possono essere compensate ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP 1
Avezzano, 24 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza