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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
VERBALE DELLA CAUSA R.G. N. 6857 DELL'ANNO 2022
TRA
Parte_1
E
Parte_2
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA
LA CASA Parte_3
Oggi 18/12/2025 innanzi al Giudice dott. EF AT sono comparsi per il convenuto l'Avv. Marco Artioli e per la chiamata l'Avv. Simone Franceschini. Pt_2 CP_1
Nessuno è comparso per l'attrice.
I procuratori discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle rispettive note conclusive depositate, ciascuno contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito nelle note medesime.
L'Avv. Artioli precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 05.12.2025.
L'Avv. precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 05.12.2025.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
All'esito della camera di consiglio, datane lettura, viene depositata la sentenza che segue, in uno al presente verbale.
IL GIUDICE
EF AT
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa EF AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6857/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dall'Avv. Enzo
Vichi, rinunciante al mandato con atto depositato il 04.11.2025
ATTRICE contro
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Artioli e Fabio Gioso in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il loro studio
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Franceschini in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: transazione
2 esaminati gli atti e i documenti di causa, sentita la discussione orale del convenuto e della parte terza chiamata, richiamate le conclusioni rispettivamente precisate dalle parti;
OSSERVA QUANTO SEGUE
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto e, inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, all'indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto.
Ed ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
In ordine alla esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il contenuto degli atti introduttivi di tutte le parti, nonché il contenuto narrativo delle note conclusive depositate dalla parte convenuta e dalla parte terza chiamata, e non anche dall'attrice, la quale, dopo la rinuncia al mandato del procuratore indicato in epigrafe, non ha inteso nominare un nuovo difensore e non è più comparsa in udienza.
Tanto premesso, va innanzitutto disattesa l'eccezione d'inammissibilità della chiamata in causa reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni dalla società
[...]
Controparte_2
Il presente giudizio, oggetto di riassunzione a seguito della declinatoria di competenza di cui all'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 31.05.2022, costituisce la prosecuzione di quello precedentemente proposto da dinanzi a detto giudice, Parte_1
dove la parte convenuta aveva chiesto autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi
3 dell'art. 269, secondo comma, c.p.c., solamente “in via pregiudiziale di rito subordinata”, per la “denegata ipotesi in cui l'adito giudicante ritenesse corretta la competenza territoriale individuata da parte attrice (….)”, che, tuttavia, non implica la preclusione lamentata dal terzo in questa sede.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “in caso di riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito di una pronuncia di incompetenza, è ammissibile la proposizione di una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, dal momento che la particolare funzione dell'istituto della riassunzione, consistente nella conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che il relativo atto cumuli in sè la domanda introduttiva di un nuovo giudizio, a condizione che sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per questa ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo”, là dove “i predetti principi devono ritenersi applicabili anche alla chiamata in causa del terzo, la quale, pur comportando l'estensione del contraddittorio ad un soggetto diverso dalle parti originarie, nei confronti del quale viene proposta una domanda nuova, ancorchè connessa a quella principale, e provocando dunque un ampliamento non solo oggettivo, ma anche soggettivo del giudizio, non si traduce in una violazione delle garanzie difensive del chiamato, in quanto quest'ultimo, facendo ingresso per la prima volta nel giudizio soltanto a seguito della riassunzione, non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente determinatesi tra le parti originarie nella precedente fase del giudizio” (cfr. Cass., Cass., Sez. VI - 1, Ord. 14/01/2022, n. 1121 ed ulteriori pronunce ivi richiamate).
Nel merito, le domande proposte dall'attrice devono intendersi tacitamente rinunciate, evincendosi dal comportamento processuale della stessa parte, che, dopo la rinuncia al
4 mandato del suo procuratore e la concessione di un rinvio destinato a consentirle la nomina di un nuovo difensore, a ciò non ha inteso procedere e non è, dunque, comparsa all'udienza fissata per la discussione orale della causa, né ha depositato note conclusive entro il termine assegnato, manifestando con ciò la volontà inequivoca di non proseguire nelle domande di nullità per mancanza di causa e annullamento ex art. 1434 c.c. della scrittura del 25.11.2020, nonché di accertamento del rapporto di dare/avere con l'impresa . Parte_2
Venendo, dunque, all'esame della domanda di adempimento proposta dal convenuto, che, per quanto innanzi osservato, deve ritenersi ritualmente introdotta anche nei confronti della terza chiamata, la scrittura del 25.11.2020 versata in atti, sottoscritta per “garanzia del pagamento”, dalla terza chiamata, contiene la ricognizione di un debito della verso la Pt_1
ditta di € 40.000,00 e l'impegno della prima a versare tale somma in 30 rate Parte_2
mensili di € 1.300,00 (doc. 1 attoreo e doc. 24 convenuto).
Come noto, il riconoscimento del debito non costituisce fonte di obbligazione, ma, stante il tenore dell'art.1988 c.c., ha effetto confermativo di un preesistente debito, avente l'unico effetto, nei rapporti tra le parti, di dispensare colui a favore del quale la ricognizione è fatta dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza non può prescindersi, venendo così meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto non è in realtà esistente o che diverso sia l'ammontare del debito derivatone.
Nel caso, risulta circostanza pacifica tra le parti – e, pertanto, non richiede di essere provata – che nell'importo di € 40.000,00 sopra indicato era compreso un debito di € 8.061,87 riferibile, non già all'attrice, ma a soggetto estraneo al giudizio, la come tale, il Controparte_3
debito facente capo a quest'ultima deve scomputarsi.
Dalla somma che se ne ricava, pari a € 31.938,13 (€ 40.000,00 - 8.061,87), va poi decurtato quanto corrisposto da in esecuzione del piano di rientro e, a tale riguardo, Pt_1
5 correttamente la terza chiamata ha evidenziato che la stessa convenuta, partendo dall'importo di € 40.000,00 della scrittura privata, ha quantificato il proprio credito residuo in
€ 29.390,00, con ciò riconoscendo di aver ricevuto acconti per € 10.610,00 (40.000,00 –
29.390,00).
Consegue che l'ammontare del debito effettivo di rimane quantificato in complessivi Pt_1
€ 21.328,13 (31.938,13- 10.610,00), somma che spetta al convenuto in uno agli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale al saldo.
A diverso apprezzamento non conduce il rilievo del Saggioro secondo cui, alla data della sottoscrizione dell'accordo del 25.11.2020, l'ammontare dell'esposizione di seppur Pt_4
indicato in via transattiva in € 40.000,00, era in realtà superiore, essendo stato accordato uno sconto di € 5.859,17. Trattasi, invero, di ipotesi rimasta a livello di mera asserzione, la cui fondatezza non è neppure desumibile dall'ampia documentazione riversata in atti (fatture,
RIBA, assegni, bonifici), in difetto una CTU contabile intesa a ricostruire i pagamenti, le relative imputazioni e, più in generale la situazione di dare/avere del rapporto tra le parti, non richiesta.
L'importo di € 21.328,13 sopra indicato va posto a carico solidale dell'attrice e della terza chiamata, con diritto della seconda a ripetere dalla prima, in via di regresso, per intero, quanto verserà in dipendenza della pronuncia.
Le spese di lite, nel rapporto tra l'attrice, la terza chiamata e la parte convenuta, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, avuto riguardo al decisum ed all'attività effettivamente espletata, con la distrazione richiesta nelle note conclusive. Nel rapporto tra l'attrice e la terza chiamata le spese di lite vanno integralmente compensate, non avendo la prima contrastato in alcun modo la domanda di regresso della seconda.
P.Q.M.
6 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna e in solido, a pagare in favore di Parte_1 Controparte_2
la somma di € 21.328,13, oltre agli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 Parte_2
dalla data della domanda giudiziale;
2) condanna a tenere indenne da ogni esborso Parte_1 Controparte_2
che questa sosterrà in dipendenza della statuizione di cui sopra al capo 1);
3) condanna l'attrice e la terza chiamata, in solido, a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore avv. Marco Articoli dichiaratosi anticipatario;
4) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la terza chiamata.
Verona, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
EF AT
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Sezione Terza Civile
VERBALE DELLA CAUSA R.G. N. 6857 DELL'ANNO 2022
TRA
Parte_1
E
Parte_2
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA
LA CASA Parte_3
Oggi 18/12/2025 innanzi al Giudice dott. EF AT sono comparsi per il convenuto l'Avv. Marco Artioli e per la chiamata l'Avv. Simone Franceschini. Pt_2 CP_1
Nessuno è comparso per l'attrice.
I procuratori discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle rispettive note conclusive depositate, ciascuno contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito nelle note medesime.
L'Avv. Artioli precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 05.12.2025.
L'Avv. precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 05.12.2025.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
All'esito della camera di consiglio, datane lettura, viene depositata la sentenza che segue, in uno al presente verbale.
IL GIUDICE
EF AT
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa EF AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6857/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dall'Avv. Enzo
Vichi, rinunciante al mandato con atto depositato il 04.11.2025
ATTRICE contro
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Artioli e Fabio Gioso in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il loro studio
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Franceschini in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: transazione
2 esaminati gli atti e i documenti di causa, sentita la discussione orale del convenuto e della parte terza chiamata, richiamate le conclusioni rispettivamente precisate dalle parti;
OSSERVA QUANTO SEGUE
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto e, inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, all'indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto.
Ed ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
In ordine alla esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il contenuto degli atti introduttivi di tutte le parti, nonché il contenuto narrativo delle note conclusive depositate dalla parte convenuta e dalla parte terza chiamata, e non anche dall'attrice, la quale, dopo la rinuncia al mandato del procuratore indicato in epigrafe, non ha inteso nominare un nuovo difensore e non è più comparsa in udienza.
Tanto premesso, va innanzitutto disattesa l'eccezione d'inammissibilità della chiamata in causa reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni dalla società
[...]
Controparte_2
Il presente giudizio, oggetto di riassunzione a seguito della declinatoria di competenza di cui all'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 31.05.2022, costituisce la prosecuzione di quello precedentemente proposto da dinanzi a detto giudice, Parte_1
dove la parte convenuta aveva chiesto autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi
3 dell'art. 269, secondo comma, c.p.c., solamente “in via pregiudiziale di rito subordinata”, per la “denegata ipotesi in cui l'adito giudicante ritenesse corretta la competenza territoriale individuata da parte attrice (….)”, che, tuttavia, non implica la preclusione lamentata dal terzo in questa sede.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “in caso di riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito di una pronuncia di incompetenza, è ammissibile la proposizione di una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, dal momento che la particolare funzione dell'istituto della riassunzione, consistente nella conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che il relativo atto cumuli in sè la domanda introduttiva di un nuovo giudizio, a condizione che sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per questa ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo”, là dove “i predetti principi devono ritenersi applicabili anche alla chiamata in causa del terzo, la quale, pur comportando l'estensione del contraddittorio ad un soggetto diverso dalle parti originarie, nei confronti del quale viene proposta una domanda nuova, ancorchè connessa a quella principale, e provocando dunque un ampliamento non solo oggettivo, ma anche soggettivo del giudizio, non si traduce in una violazione delle garanzie difensive del chiamato, in quanto quest'ultimo, facendo ingresso per la prima volta nel giudizio soltanto a seguito della riassunzione, non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente determinatesi tra le parti originarie nella precedente fase del giudizio” (cfr. Cass., Cass., Sez. VI - 1, Ord. 14/01/2022, n. 1121 ed ulteriori pronunce ivi richiamate).
Nel merito, le domande proposte dall'attrice devono intendersi tacitamente rinunciate, evincendosi dal comportamento processuale della stessa parte, che, dopo la rinuncia al
4 mandato del suo procuratore e la concessione di un rinvio destinato a consentirle la nomina di un nuovo difensore, a ciò non ha inteso procedere e non è, dunque, comparsa all'udienza fissata per la discussione orale della causa, né ha depositato note conclusive entro il termine assegnato, manifestando con ciò la volontà inequivoca di non proseguire nelle domande di nullità per mancanza di causa e annullamento ex art. 1434 c.c. della scrittura del 25.11.2020, nonché di accertamento del rapporto di dare/avere con l'impresa . Parte_2
Venendo, dunque, all'esame della domanda di adempimento proposta dal convenuto, che, per quanto innanzi osservato, deve ritenersi ritualmente introdotta anche nei confronti della terza chiamata, la scrittura del 25.11.2020 versata in atti, sottoscritta per “garanzia del pagamento”, dalla terza chiamata, contiene la ricognizione di un debito della verso la Pt_1
ditta di € 40.000,00 e l'impegno della prima a versare tale somma in 30 rate Parte_2
mensili di € 1.300,00 (doc. 1 attoreo e doc. 24 convenuto).
Come noto, il riconoscimento del debito non costituisce fonte di obbligazione, ma, stante il tenore dell'art.1988 c.c., ha effetto confermativo di un preesistente debito, avente l'unico effetto, nei rapporti tra le parti, di dispensare colui a favore del quale la ricognizione è fatta dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza non può prescindersi, venendo così meno ogni effetto vincolante ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto non è in realtà esistente o che diverso sia l'ammontare del debito derivatone.
Nel caso, risulta circostanza pacifica tra le parti – e, pertanto, non richiede di essere provata – che nell'importo di € 40.000,00 sopra indicato era compreso un debito di € 8.061,87 riferibile, non già all'attrice, ma a soggetto estraneo al giudizio, la come tale, il Controparte_3
debito facente capo a quest'ultima deve scomputarsi.
Dalla somma che se ne ricava, pari a € 31.938,13 (€ 40.000,00 - 8.061,87), va poi decurtato quanto corrisposto da in esecuzione del piano di rientro e, a tale riguardo, Pt_1
5 correttamente la terza chiamata ha evidenziato che la stessa convenuta, partendo dall'importo di € 40.000,00 della scrittura privata, ha quantificato il proprio credito residuo in
€ 29.390,00, con ciò riconoscendo di aver ricevuto acconti per € 10.610,00 (40.000,00 –
29.390,00).
Consegue che l'ammontare del debito effettivo di rimane quantificato in complessivi Pt_1
€ 21.328,13 (31.938,13- 10.610,00), somma che spetta al convenuto in uno agli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale al saldo.
A diverso apprezzamento non conduce il rilievo del Saggioro secondo cui, alla data della sottoscrizione dell'accordo del 25.11.2020, l'ammontare dell'esposizione di seppur Pt_4
indicato in via transattiva in € 40.000,00, era in realtà superiore, essendo stato accordato uno sconto di € 5.859,17. Trattasi, invero, di ipotesi rimasta a livello di mera asserzione, la cui fondatezza non è neppure desumibile dall'ampia documentazione riversata in atti (fatture,
RIBA, assegni, bonifici), in difetto una CTU contabile intesa a ricostruire i pagamenti, le relative imputazioni e, più in generale la situazione di dare/avere del rapporto tra le parti, non richiesta.
L'importo di € 21.328,13 sopra indicato va posto a carico solidale dell'attrice e della terza chiamata, con diritto della seconda a ripetere dalla prima, in via di regresso, per intero, quanto verserà in dipendenza della pronuncia.
Le spese di lite, nel rapporto tra l'attrice, la terza chiamata e la parte convenuta, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, avuto riguardo al decisum ed all'attività effettivamente espletata, con la distrazione richiesta nelle note conclusive. Nel rapporto tra l'attrice e la terza chiamata le spese di lite vanno integralmente compensate, non avendo la prima contrastato in alcun modo la domanda di regresso della seconda.
P.Q.M.
6 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna e in solido, a pagare in favore di Parte_1 Controparte_2
la somma di € 21.328,13, oltre agli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 Parte_2
dalla data della domanda giudiziale;
2) condanna a tenere indenne da ogni esborso Parte_1 Controparte_2
che questa sosterrà in dipendenza della statuizione di cui sopra al capo 1);
3) condanna l'attrice e la terza chiamata, in solido, a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore avv. Marco Articoli dichiaratosi anticipatario;
4) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la terza chiamata.
Verona, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
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