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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2630/2024 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 18.11.2024 e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. TRIPOLONE MARIA ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. DI STEFANO MIRIAM che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Autorizzazione ricnoscimento figlio naturale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.224 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 26.7.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.6.2024 esponeva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con e che da detta relazione, in data Controparte_1
10.6.2022, successivamente alla fine del rapporto, era nato il piccolo , che era stato Per_1 riconosciuto solo dalla madre. Precisava che, interrotta la relazione, la resistente aveva comunicato che il bambino avrebbe avuto solo il suo cognome e, ripercorrendo tutte le vicende che erano seguite alla interruzione del rapporto, rilevava che del tutto ingiustificato appariva la opposizione della stessa al riconoscimento. Aggiungeva di avere iniziato un procedimento per ottenere la autorizzazione al riconoscimento ex art. 250, 4° comma c.c., nel quale la resistente si era costituita manifestando la propria opposizione e nel quale era stato nominato un curatore speciale che aveva spiegato conclusioni analoghe alle proprie.
Rilevava che fra le parti era stato raggiunto, nelle more di detto giudizio, un accordo transattivo e che le stesse, pertanto, avevano deciso di fare estinguere il procedimento che era stato, pertanto, abbandonato ma che, nonostante l'accordo, la non gli aveva Controparte_1 consentito di procedere al riconoscimento e, per questo motivo, egli riproponeva il ricorso chiedendo di essere autorizzato a riconoscere il minore, che fosse disposta la attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno e che fossero emessi i provvedimenti opportuni in relazione ad affidamento, diritto di visita e mantenimento.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente rilevando preliminarmente “che il sig.
ha rinunciato all'azione con cui impugnava il diniego al riconoscimento. Invero, Pt_1 dichiarando di rinunciare a “qualunque diritto nei confronti del minore non ha solo Per_1 dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio già introitato, ma a qualsivoglia azione volta ad ottenere qualsiasi diritto nei confronti del minore, come peraltro riportato anche nel provvedimento estintivo del giudizio de quo, di cui ci si riserva la produzione. Com'è noto, la rinuncia all'azione comporta un'abdicazione sostanziale e definitiva al diritto sottostante e per tale ragione l'azione non può più essere riproposta. Alla luce di quanto sopra la domanda oggi spiegata dal , deve essere dichiarata inammissibile.”. Pt_1
Nel merito si opponeva la riconoscimento, chiedeva che fosse disposto l'affido esclusivo del minore sé e non mutato il cognome, nel caso di autorizzazione al riconoscimento.
Alla udienza del 18.11.2024, svoltasi ex art. 127 bis cpc mediante videocollegamento, parte ricorrente insisteva nelle proprie domande e parte resistente dichiarava di non opporsi al riconoscimento, insistendo, però, in tutte le altre conclusioni spiegate.
Preliminarmente deve rilevarsi che, avendo il presente giudizio ad oggetto diritti indisponibili, del tutto irrilevante è l'accordo che parte resistente ha allegato essere stato raggiunto fra le parti secondo il quale l'odierno ricorrente avrebbe rinunziato a qualunque diritto sul minore.
Ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte - con principio che può essere applicato al caso di specie - che In tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il genitore esercente la potestà può rinunciare - esplicitamente ovvero lasciando che la causa sia cancellata o si estingua per inattività - al procedimento instaurato. Peraltro, vertendosi in tema di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione,
l'azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore, o personalmente dal figlio, una volta raggiunta la maggiore età.
Analogamente la Suprema Corte ha affermato che Il genitore può rinunziare all'azione di disconoscimento della paternità che abbia promosso ma, vertendosi in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta, dallo stesso genitore e pure dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.
Pertanto, deve rigettarsi la eccezione sollevata da parte resistente.
Nel merito, rileva il Collegio che il presente giudizio è disciplinato dalla norma di cui all'art. 250 4° comma nella versione introdotta dal dl 149/2022 che ha modificato il procedimento regolato dalle modifiche introdotte dalla legge n. 219/2012.
Il Collegio è tenuto ad emettere sentenza che tenga luogo del consenso mancante, qualora il riconoscimento da parte del secondo genitore sia rispondente all'interesse del minore.
Come detto, alla udienza del 18.11.2024, parte resistente ha dichiarato di non opporsi al riconoscimento.
Tuttavia, poiché non risulta che le parti si siano recate congiuntamente davanti all'Ufficiale
Giudiziario per procedere al riconoscimento ed anche tenuto conto delle difficoltà derivanti dalla attività lavorativa svolta dal ricorrente e l'attuale domicilio della resistente in Germania, appare opportuno emettere sentenza che tenga luogo del consenso mancante non risultando in alcun modo- nemmeno dalle prospettazioni di parte resistente – motivazioni che facciano ritenere di pregiudizio per il minore detto riconoscimento.
Quanto al cognome del minore, l'art. 262 c.c. stabilisce che se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, come nel caso in esame, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Come sopra riportato, la ha chiesto che il cognome del padre non fosse Controparte_1 aggiunto, mentre il ha chiesto che lo stesso fosse sostituito o aggiunto. Pt_1
Nel caso di un minore, la giurisprudenza ha ribadito più volte la necessità che il giudice valuti in concreto quale sia l'interesse esclusivo dello stesso, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del figlio ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale. La scelta del giudice non può, pertanto, essere condizionata né dal favor per il patronimico – per il quale non sussiste alcun privilegio - né dall'esigenza di equiparare l'attribuzione del cognome del figlio naturale a quello del figlio legittimo (Cass. civ. 15.12.2011 n. 27069). Nel caso in esame si deve ritenere che il minore, ancorché in tenerissima età, in relazione al suo vissuto, alla sua vita trascorsa, nonché alle prospettive future vanti il diritto di salvaguardare la sua identità personale attraverso l'assunzione di cognome paterno in aggiunta a quello materno.
Infatti, tenuto conto che il minore ha sempre vissuto con la madre e non si prospetta – da parte dei genitori - il proposito di vivere stabilmente insieme, si presume che lo stesso continuerà a vivere con la madre e nel contestato della famiglia di lei, pur mantenendo rapporti con il padre e ciò fa concludere nel senso che corrisponde all'interesse del bambino aggiungere il cognome del padre a quello della madre posponendolo a quest'ultimo, al fine di garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all'instaurato ambiente familiare e sociale di vita.
Quanto al regime dell'affido ritiene il Collegio che l'attuale condizione delle parti (il Pt_1 imbarcato e la resistente residente in Germania) appaia poco funzionale all'interesse del minore disporre un affido condiviso: appare piuttosto opportuno che il minore venga affidato in via esclusiva alla madre seppur appare necessario disporre che per le decisioni di maggiore interesse le parti mantengano in comune l'esercizio della responsabilità genitoriale
La domiciliazione prevalente del minore deve essere confermata presso la madre, aspetto sul quale non è sorto contrasto fra le parti.
In ordine ai tempi di permanenza, tenuto conto della attuale situazione di vita delle parti, come sopra richiamata, appare opportuno prevedere che il possa incontrare il minore Pt_1
– ancora in tenerissima età – anche in Germania due volte al mese per quattro giorni consecutivi senza, allo stato, prevedere pernottamento e previo avviso alla madre dieci giorni prima. Le parti potranno, nell'interesse superiore del minore, raggiungere accordi diversi che tengano conto della relazione instaurata, prevedendo anche tempi diversi ed il pernotto nonché la possibilità, per il , di portare con sé il minore in Italia. Pt_1
Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici relativi ai figli rileva il Collegio che 'il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non muta il suo contenuto
a seconda che si versi nella fase patologica piuttosto che nella fase fisiologica della vita familiare: esso deriva dall'atto stesso della procreazione, si perpetua fino al raggiungimento, da parte dei figli, della piena autosufficienza economica'' .
Da tale diritto discende il corrispondente dovere dei genitori di continuare ad adempiere a pieno i propri obblighi genitoriali nei confronti della prole, ex art. 30 Cost..
Ciascun genitore deve, dunque, provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di tali principi, pertanto, il giudice deve disporre la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario,
Detto contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno.
In ordine alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie ritiene il Collegio che, tenuto conto che il è stato recentemente Pt_1 assunto e percepisce circa € 900,00 mensili e lo stesso dovrà sostenere le spese per recarsi a trovare il figlio in Germania, debba essere posto a carico dello stesso l'obbligo di versare alla
, quale contributo per il mantenimento del minore, la somma di € 150,00, oltre Controparte_1 la quota del 50% delle spese straordinarie.
Le spese del giudizio, rilevato che la decisione è stata assunta nell'interesse superiore del minore e degli accordi raggiunti nel corso del giudizio, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta in data 26.6.2024 da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
1) , nato a Taormina in data [...], a [...] come Controparte_2
proprio figlio il minore , nato a [...] il [...], già Persona_2 riconosciuto come figlio da , nata ad [...] il [...]; Controparte_1 2) dispone che il predetto minore aggiunga dopo il cognome della madre quello del padre;
3) dispone l'affido esclusivo del minore alla madre e la domiciliazione prevalente presso la stessa;
4) regola i tempi di permanenza come indicato in motivazione;
5) dispone che versi a , entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 mensile oltre aggiornamento istat annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
6) spese compensate.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
20/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Corrado Bonanzinga)
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2630/2024 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 18.11.2024 e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. TRIPOLONE MARIA ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. DI STEFANO MIRIAM che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Autorizzazione ricnoscimento figlio naturale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.224 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 26.7.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.6.2024 esponeva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con e che da detta relazione, in data Controparte_1
10.6.2022, successivamente alla fine del rapporto, era nato il piccolo , che era stato Per_1 riconosciuto solo dalla madre. Precisava che, interrotta la relazione, la resistente aveva comunicato che il bambino avrebbe avuto solo il suo cognome e, ripercorrendo tutte le vicende che erano seguite alla interruzione del rapporto, rilevava che del tutto ingiustificato appariva la opposizione della stessa al riconoscimento. Aggiungeva di avere iniziato un procedimento per ottenere la autorizzazione al riconoscimento ex art. 250, 4° comma c.c., nel quale la resistente si era costituita manifestando la propria opposizione e nel quale era stato nominato un curatore speciale che aveva spiegato conclusioni analoghe alle proprie.
Rilevava che fra le parti era stato raggiunto, nelle more di detto giudizio, un accordo transattivo e che le stesse, pertanto, avevano deciso di fare estinguere il procedimento che era stato, pertanto, abbandonato ma che, nonostante l'accordo, la non gli aveva Controparte_1 consentito di procedere al riconoscimento e, per questo motivo, egli riproponeva il ricorso chiedendo di essere autorizzato a riconoscere il minore, che fosse disposta la attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno e che fossero emessi i provvedimenti opportuni in relazione ad affidamento, diritto di visita e mantenimento.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente rilevando preliminarmente “che il sig.
ha rinunciato all'azione con cui impugnava il diniego al riconoscimento. Invero, Pt_1 dichiarando di rinunciare a “qualunque diritto nei confronti del minore non ha solo Per_1 dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio già introitato, ma a qualsivoglia azione volta ad ottenere qualsiasi diritto nei confronti del minore, come peraltro riportato anche nel provvedimento estintivo del giudizio de quo, di cui ci si riserva la produzione. Com'è noto, la rinuncia all'azione comporta un'abdicazione sostanziale e definitiva al diritto sottostante e per tale ragione l'azione non può più essere riproposta. Alla luce di quanto sopra la domanda oggi spiegata dal , deve essere dichiarata inammissibile.”. Pt_1
Nel merito si opponeva la riconoscimento, chiedeva che fosse disposto l'affido esclusivo del minore sé e non mutato il cognome, nel caso di autorizzazione al riconoscimento.
Alla udienza del 18.11.2024, svoltasi ex art. 127 bis cpc mediante videocollegamento, parte ricorrente insisteva nelle proprie domande e parte resistente dichiarava di non opporsi al riconoscimento, insistendo, però, in tutte le altre conclusioni spiegate.
Preliminarmente deve rilevarsi che, avendo il presente giudizio ad oggetto diritti indisponibili, del tutto irrilevante è l'accordo che parte resistente ha allegato essere stato raggiunto fra le parti secondo il quale l'odierno ricorrente avrebbe rinunziato a qualunque diritto sul minore.
Ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte - con principio che può essere applicato al caso di specie - che In tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il genitore esercente la potestà può rinunciare - esplicitamente ovvero lasciando che la causa sia cancellata o si estingua per inattività - al procedimento instaurato. Peraltro, vertendosi in tema di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione,
l'azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore, o personalmente dal figlio, una volta raggiunta la maggiore età.
Analogamente la Suprema Corte ha affermato che Il genitore può rinunziare all'azione di disconoscimento della paternità che abbia promosso ma, vertendosi in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta, dallo stesso genitore e pure dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.
Pertanto, deve rigettarsi la eccezione sollevata da parte resistente.
Nel merito, rileva il Collegio che il presente giudizio è disciplinato dalla norma di cui all'art. 250 4° comma nella versione introdotta dal dl 149/2022 che ha modificato il procedimento regolato dalle modifiche introdotte dalla legge n. 219/2012.
Il Collegio è tenuto ad emettere sentenza che tenga luogo del consenso mancante, qualora il riconoscimento da parte del secondo genitore sia rispondente all'interesse del minore.
Come detto, alla udienza del 18.11.2024, parte resistente ha dichiarato di non opporsi al riconoscimento.
Tuttavia, poiché non risulta che le parti si siano recate congiuntamente davanti all'Ufficiale
Giudiziario per procedere al riconoscimento ed anche tenuto conto delle difficoltà derivanti dalla attività lavorativa svolta dal ricorrente e l'attuale domicilio della resistente in Germania, appare opportuno emettere sentenza che tenga luogo del consenso mancante non risultando in alcun modo- nemmeno dalle prospettazioni di parte resistente – motivazioni che facciano ritenere di pregiudizio per il minore detto riconoscimento.
Quanto al cognome del minore, l'art. 262 c.c. stabilisce che se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, come nel caso in esame, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Come sopra riportato, la ha chiesto che il cognome del padre non fosse Controparte_1 aggiunto, mentre il ha chiesto che lo stesso fosse sostituito o aggiunto. Pt_1
Nel caso di un minore, la giurisprudenza ha ribadito più volte la necessità che il giudice valuti in concreto quale sia l'interesse esclusivo dello stesso, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del figlio ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale. La scelta del giudice non può, pertanto, essere condizionata né dal favor per il patronimico – per il quale non sussiste alcun privilegio - né dall'esigenza di equiparare l'attribuzione del cognome del figlio naturale a quello del figlio legittimo (Cass. civ. 15.12.2011 n. 27069). Nel caso in esame si deve ritenere che il minore, ancorché in tenerissima età, in relazione al suo vissuto, alla sua vita trascorsa, nonché alle prospettive future vanti il diritto di salvaguardare la sua identità personale attraverso l'assunzione di cognome paterno in aggiunta a quello materno.
Infatti, tenuto conto che il minore ha sempre vissuto con la madre e non si prospetta – da parte dei genitori - il proposito di vivere stabilmente insieme, si presume che lo stesso continuerà a vivere con la madre e nel contestato della famiglia di lei, pur mantenendo rapporti con il padre e ciò fa concludere nel senso che corrisponde all'interesse del bambino aggiungere il cognome del padre a quello della madre posponendolo a quest'ultimo, al fine di garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all'instaurato ambiente familiare e sociale di vita.
Quanto al regime dell'affido ritiene il Collegio che l'attuale condizione delle parti (il Pt_1 imbarcato e la resistente residente in Germania) appaia poco funzionale all'interesse del minore disporre un affido condiviso: appare piuttosto opportuno che il minore venga affidato in via esclusiva alla madre seppur appare necessario disporre che per le decisioni di maggiore interesse le parti mantengano in comune l'esercizio della responsabilità genitoriale
La domiciliazione prevalente del minore deve essere confermata presso la madre, aspetto sul quale non è sorto contrasto fra le parti.
In ordine ai tempi di permanenza, tenuto conto della attuale situazione di vita delle parti, come sopra richiamata, appare opportuno prevedere che il possa incontrare il minore Pt_1
– ancora in tenerissima età – anche in Germania due volte al mese per quattro giorni consecutivi senza, allo stato, prevedere pernottamento e previo avviso alla madre dieci giorni prima. Le parti potranno, nell'interesse superiore del minore, raggiungere accordi diversi che tengano conto della relazione instaurata, prevedendo anche tempi diversi ed il pernotto nonché la possibilità, per il , di portare con sé il minore in Italia. Pt_1
Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici relativi ai figli rileva il Collegio che 'il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non muta il suo contenuto
a seconda che si versi nella fase patologica piuttosto che nella fase fisiologica della vita familiare: esso deriva dall'atto stesso della procreazione, si perpetua fino al raggiungimento, da parte dei figli, della piena autosufficienza economica'' .
Da tale diritto discende il corrispondente dovere dei genitori di continuare ad adempiere a pieno i propri obblighi genitoriali nei confronti della prole, ex art. 30 Cost..
Ciascun genitore deve, dunque, provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di tali principi, pertanto, il giudice deve disporre la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario,
Detto contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno.
In ordine alla determinazione del contributo per il mantenimento dei figli, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie ritiene il Collegio che, tenuto conto che il è stato recentemente Pt_1 assunto e percepisce circa € 900,00 mensili e lo stesso dovrà sostenere le spese per recarsi a trovare il figlio in Germania, debba essere posto a carico dello stesso l'obbligo di versare alla
, quale contributo per il mantenimento del minore, la somma di € 150,00, oltre Controparte_1 la quota del 50% delle spese straordinarie.
Le spese del giudizio, rilevato che la decisione è stata assunta nell'interesse superiore del minore e degli accordi raggiunti nel corso del giudizio, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta in data 26.6.2024 da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
1) , nato a Taormina in data [...], a [...] come Controparte_2
proprio figlio il minore , nato a [...] il [...], già Persona_2 riconosciuto come figlio da , nata ad [...] il [...]; Controparte_1 2) dispone che il predetto minore aggiunga dopo il cognome della madre quello del padre;
3) dispone l'affido esclusivo del minore alla madre e la domiciliazione prevalente presso la stessa;
4) regola i tempi di permanenza come indicato in motivazione;
5) dispone che versi a , entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 mensile oltre aggiornamento istat annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
6) spese compensate.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
20/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Corrado Bonanzinga)