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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice est. rel.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15521 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
MARINO MARILENA);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 27/02/2025 in sostituzione dell'udienza del 03/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 12/12/2023, Pt_1 ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del
[...]
06/07/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 17/01/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere di nazionalità gambiana;
di CP_1
essere arrivato in Italia nell'aprile del 2017 da minorenne;
di aver lasciato il proprio
Paese all'età di quindici anni;
di non aver avuto la possibilità di studiare nel suo Paese in quanto rimasto orfano di padre dall'età di quattro anni;
che la madre contraeva nuove nozze e che il marito di quest'ultima lo ha indotto a fuggire di casa dopo averlo costretto a lavorare già dall'età di undici anni per mantenersi autonomamente e non pesare sul reddito familiare;
che la madre non ha mai reagito ai maltrattamenti del patrigno nei suoi confronti;
di aver subito violenza psicologica e fisica;
che a causa delle continue aggressioni da parte del patrigno ha deciso di lasciare il proprio Paese;
di essersi, sin dal suo arrivo in Italia, sempre adoperato per ottenere una propria indipendenza economica e per studiare, progetto e desiderio che nutriva anche nel suo
Paese di origine;
che dopo la morte della madre avvenuta nel 2019, non ha più alcun legame familiare nel proprio Paese di origine e di avere invece intrecciato nel territorio italiano una rete di relazioni lavorative, amicali e affettive.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”.
3. Scaduto il termine del 03/03/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 17 gennaio 2023.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo. Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa e nell'avvio di un percorso scolastico.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “Lo Stagnone di IG AN & C S.a.s.”, con sede legale a Marsala, C. da S. Michele Rifugio n. 113, con la mansione di personale di pulizia, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 24/07/2021, come si evince dalla
“Lettera-Contratto di assunzione”, dalle buste paga relative ai mesi di luglio e agosto
2021 e dalla certificazione Unica del 2022 depositate in atti (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di “ ”, con sede legale a San Vito lo Capo, piazza Controparte_2
Marinella – ang. Lungomare, con la qualifica di lava piatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/05/2023 al 14/10/2023, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga inerenti all'anno 2023 e relative ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (cfr. all. al ricorso) ed ancora alle dipendenza della suddetta ditta dal 27/04/2024 prorogato al 20/10/2024 come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga inerenti all'anno 2024 e relative ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 depositate in atti
(cfr. all. alle note del 20/05/2024; all. alle note del 18/10/2024); alle dipendenze di
“ , con sede legale a Raffadali, via Porta Agrigento 259/P, con la Controparte_3
qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 22/11/2024 al 20/12/2024, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all. alle note del 27/02/2025); ed infine, alle dipendenze di CP_4
[...
, con sede legale a Carapelle, Contrada Spartivento snc, con la qualifica di addetto a mansioni generiche, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
07/02/2025 al 31/12/2025, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all. alle note del 27/02/2025). Il ricorrente ha, inoltre, documentato di aver avviato in Italia un percorso scolastico, come si evince dal diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020, rilasciato dal CPIA di in data 23 giugno 2020 CP_1
(cfr. all. al ricorso). Lo stesso ha altresì aderito ad un progetto formativo e di orientamento come stagista presso l'officina meccanica di (cfr. all. Parte_2 al ricorso).
Dalla relazione psicosociale depositata in atti emerge inoltre che il richiedente “fin dal suo ingresso in Italia si è mostrato aperto al confronto, partecipando attivamente a tutte le attività proposte dall'équipe multidisciplinare;
assidua la sua presenza anche alle iniziative che si svolgono sia all'interno che all'esterno del centro” dimostrando dunque il “desiderio continuo di realizzare una piena ed effettiva integrazione nel tessuto sociale ospitante” (cfrl all. al ricorso).
Lo stesso ha, infine, depositato un contratto di locazione 21/05/2024 al 30/09/2024
(cfr. all. alle note del 8/05/2024).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2017 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice est. rel.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15521 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
MARINO MARILENA);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 27/02/2025 in sostituzione dell'udienza del 03/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 12/12/2023, Pt_1 ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del
[...]
06/07/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 17/01/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere di nazionalità gambiana;
di CP_1
essere arrivato in Italia nell'aprile del 2017 da minorenne;
di aver lasciato il proprio
Paese all'età di quindici anni;
di non aver avuto la possibilità di studiare nel suo Paese in quanto rimasto orfano di padre dall'età di quattro anni;
che la madre contraeva nuove nozze e che il marito di quest'ultima lo ha indotto a fuggire di casa dopo averlo costretto a lavorare già dall'età di undici anni per mantenersi autonomamente e non pesare sul reddito familiare;
che la madre non ha mai reagito ai maltrattamenti del patrigno nei suoi confronti;
di aver subito violenza psicologica e fisica;
che a causa delle continue aggressioni da parte del patrigno ha deciso di lasciare il proprio Paese;
di essersi, sin dal suo arrivo in Italia, sempre adoperato per ottenere una propria indipendenza economica e per studiare, progetto e desiderio che nutriva anche nel suo
Paese di origine;
che dopo la morte della madre avvenuta nel 2019, non ha più alcun legame familiare nel proprio Paese di origine e di avere invece intrecciato nel territorio italiano una rete di relazioni lavorative, amicali e affettive.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”.
3. Scaduto il termine del 03/03/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 17 gennaio 2023.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo. Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa e nell'avvio di un percorso scolastico.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “Lo Stagnone di IG AN & C S.a.s.”, con sede legale a Marsala, C. da S. Michele Rifugio n. 113, con la mansione di personale di pulizia, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 24/07/2021, come si evince dalla
“Lettera-Contratto di assunzione”, dalle buste paga relative ai mesi di luglio e agosto
2021 e dalla certificazione Unica del 2022 depositate in atti (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di “ ”, con sede legale a San Vito lo Capo, piazza Controparte_2
Marinella – ang. Lungomare, con la qualifica di lava piatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/05/2023 al 14/10/2023, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga inerenti all'anno 2023 e relative ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (cfr. all. al ricorso) ed ancora alle dipendenza della suddetta ditta dal 27/04/2024 prorogato al 20/10/2024 come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga inerenti all'anno 2024 e relative ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 depositate in atti
(cfr. all. alle note del 20/05/2024; all. alle note del 18/10/2024); alle dipendenze di
“ , con sede legale a Raffadali, via Porta Agrigento 259/P, con la Controparte_3
qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 22/11/2024 al 20/12/2024, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all. alle note del 27/02/2025); ed infine, alle dipendenze di CP_4
[...
, con sede legale a Carapelle, Contrada Spartivento snc, con la qualifica di addetto a mansioni generiche, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
07/02/2025 al 31/12/2025, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all. alle note del 27/02/2025). Il ricorrente ha, inoltre, documentato di aver avviato in Italia un percorso scolastico, come si evince dal diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020, rilasciato dal CPIA di in data 23 giugno 2020 CP_1
(cfr. all. al ricorso). Lo stesso ha altresì aderito ad un progetto formativo e di orientamento come stagista presso l'officina meccanica di (cfr. all. Parte_2 al ricorso).
Dalla relazione psicosociale depositata in atti emerge inoltre che il richiedente “fin dal suo ingresso in Italia si è mostrato aperto al confronto, partecipando attivamente a tutte le attività proposte dall'équipe multidisciplinare;
assidua la sua presenza anche alle iniziative che si svolgono sia all'interno che all'esterno del centro” dimostrando dunque il “desiderio continuo di realizzare una piena ed effettiva integrazione nel tessuto sociale ospitante” (cfrl all. al ricorso).
Lo stesso ha, infine, depositato un contratto di locazione 21/05/2024 al 30/09/2024
(cfr. all. alle note del 8/05/2024).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2017 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela