Sentenza 12 marzo 1982
Massime • 1
Con riguardo alla controversia promossa dall'Inail nei confronti del datore di lavoro, con Azione di regresso per il rimborso di somme erogate al lavoratore infortunato, la quale, investendo la applicazione di norme sulle assicurazioni obbligatorie, spetta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, la Competenza per territorio va determinata a norma dell'art. 444 primo comma cod. proc. civ., cioè in favore del pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui si trova la Sede dello istituto attore, mentre resta inapplicabile il disposto del terzo comma della citata norma (pretore del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'istituto presso il quale è stato instaurato il rapporto assicurativo), che si riferisce esclusivamente alle cause concernenti gli obblighi contributivi dei datori di lavoro. ( V 756/81, mass n 411233; ( V 263/79, mass n 396331).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/1982, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1982 |
Testo completo
Con riguardo alla controversia promossa dall'Inail nei confronti del datore di lavoro, con Azione di regresso per il rimborso di somme erogate al lavoratore infortunato, la quale, investendo la applicazione di norme sulle assicurazioni obbligatorie, spetta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, la Competenza per territorio va determinata a norma dell'art. 444 primo comma cod. proc. civ., cioè in favore del pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui si trova la Sede dello istituto attore, mentre resta inapplicabile il disposto del terzo comma della citata norma (pretore del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'istituto presso il quale è stato instaurato il rapporto assicurativo), che si riferisce esclusivamente alle cause concernenti gli obblighi contributivi dei datori di lavoro. ( V 756/81, mass n 411233; ( V 263/79, mass n 396331).*