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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 29 maggio 2025
Causa n. 1239 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Covini, per la parte convenuta l'avv. Donatella Fanini in sostituzione dell'avv. De Salvo e per CP_1
l'avv. Boninsegna in sostituzione dell'avv. Ruccia. CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi la presente sentenza contestuale.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1239 / 2024 RCL promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Parte_1
Contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. DE SALVO MARIA P.IVA_1
ENRICA
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. RUCCIA GIANCARLO P.IVA_2
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 l'avv. Parte_1
chiede al Giudice del lavoro di Verona l'accoglimento
[...]
delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto,
l'illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento dell'
[...]
; Controparte_4
2) la sospensione e l'annullamento della cartella esattoriale dell'
[...]
perché riguardante il ruolo di cartelle contenenti Controparte_4 somme per contributi dell'anno 2015, 2016 e 2017, notificate in data
20/01/2023 ed inserite come intimazione di pagamento, nella cartella
1 impugnata n. 12220249008355964/000 e notificata in data
18/06/2024”;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%),
CPA, IVA e contributo unificato.
Impugna il ricorrente l'intimazione di pagamento n. 122 2024
9008355964/000 notificata da Controparte_4
in data 18/06/2024 perché contenente una cartella
[...]
esattoriale, precisamente la n. 122 2020 0011 835458000 relativa ai contributi degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, notificata in data 20/01/2023, per l'importo di € 55.382,28, contestando “la validità e l'esattezza delle somme richieste” e in ogni caso eccependo l'intervenuta prescrizione ritenendo applicabile il termine quinquennale alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata.
Ritualmente costituite, le parti convenute si opponevano all'accoglimento delle domande di parte ricorrente.
Rilevava l'ente impositore come la cartella impugnata dall'avv.
sia una intimazione di pagamento notificata al Pt_1
ricorrente in data 18.06.2024, a distanza di un anno e 5 mesi dalla notifica del 20.01.2023 della cartella di pagamento n.
12220220025722748000 relativa alla contribuzione dovuta a
, che non risulta impugnata. CP_3
Rilevava altresì, quanto alla prescrizione che sarebbe maturata prima della notifica in data 20.01.2023 della cartella di pagamento relativamente ai contributi degli anni 2015, 2016 e
2017 (la cartella contiene contributi anche relativi agli anni 2018
e 2019) come tale eccezione sia inammissibile e infondata.
Inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione della predetta cartella di pagamento notificata in data 20.01.2023 e quindi entro il termine di 40 giorni dalla sua notifica come previsto dall'art. 24, c. 5 d.lgs. 46/99. Infondata, atteso che il regime di
2 prescrizione applicabile è quello previsto dall'art. 19 della legge
576/1980 per le ragioni che verranno tra breve esplicitate.
***
Come correttamente osservato dalla convenuta, la CP_3
materia della prescrizione dei contributi fu originariamente disciplinata dall'art. 19 della legge 576/1980 e successivamente modificata, dapprima dalla legge 335/1995 e in seguito dall'art. 66 della legge 247/2012.
La primigenia disciplina imponeva il termine decennale di prescrizione dei contributi dovuti alla . Controparte_3
Il termine decennale fu modificato per effetto dell'art. 3 della legge 335/1995 che lo ridusse a cinque anni. Tuttavia, la successiva legge 247/2012 statuì in termini inequivocabili l'inapplicabilità di tale disciplina ai contributi dovuti alla
[...]
: “La disciplina in materia di prescrizione dei Controparte_3 contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995
n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
.” (art. 66 comma Parte_2
1 l.c.).
La corte di legittimità e le corti di merito hanno ritenuto che la norma si applicasse ai contributi non ancora prescritti alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina, che coincide con il
2 febbraio 2013 (ex plurimus, Cass. Civ. 18953/2014).
Pertanto non risultano decorsi i termini di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori di cui al d.m. 55/2014 e delle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata:
3 1.Previa revoca della sospensione dell'esecuzione, rigetta le domande di parte ricorrente;
2.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidate per ciascuna di esse, in €
3.727,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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