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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 903 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 903 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MARCHEI LORENO ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/05/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
4.09.2017, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I. I coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene, con l'obbligo del reciproco rispetto;
II. La sig.ra resterà residente nell'immobile sito in Rimini Piazza O. Cavallari n. 16, che già Parte_2 conduce in locazione sostenendo in via esclusiva il canone ed ogni utenza e spesa relativa, mentre il sig.
ha provveduto a trasferisi presso il domicilio sito in Villa Verucchio (RN) Via Falcone e Parte_1
Borsellino n. 9.
III. I coniugi dichiarano, altresì, di aver regolato e/o definito ogni altro loro rapporto economico patrimoniale e di non aver pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
IV. Le spese legali per l'opera prestata nella presente procedura sono a carico di ciascuno dei ricorrenti esclusivamente per i rispettivi avvocati di fiducia, ed in tal senso l'Avv. Chiara Baiocchi e l'Avv. Loreno
Marchei sottoscrivono il presente ricorso per la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 LPF.
I coniugi chiedono che si ordini alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio
(RN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., i signori e dichiarano di non volersi Parte_2 Parte_1 riconciliare, chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte che il Tribunale adito Voglia pronunciare sentenza di separazione, alle condizioni sopra riportate.
Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e concordemente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 10 Parte I Serie Anno 2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.10.2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 903 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. MARCHEI LORENO ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/05/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
4.09.2017, a Verucchio (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I. I coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene, con l'obbligo del reciproco rispetto;
II. La sig.ra resterà residente nell'immobile sito in Rimini Piazza O. Cavallari n. 16, che già Parte_2 conduce in locazione sostenendo in via esclusiva il canone ed ogni utenza e spesa relativa, mentre il sig.
ha provveduto a trasferisi presso il domicilio sito in Villa Verucchio (RN) Via Falcone e Parte_1
Borsellino n. 9.
III. I coniugi dichiarano, altresì, di aver regolato e/o definito ogni altro loro rapporto economico patrimoniale e di non aver pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
IV. Le spese legali per l'opera prestata nella presente procedura sono a carico di ciascuno dei ricorrenti esclusivamente per i rispettivi avvocati di fiducia, ed in tal senso l'Avv. Chiara Baiocchi e l'Avv. Loreno
Marchei sottoscrivono il presente ricorso per la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 LPF.
I coniugi chiedono che si ordini alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio
(RN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., i signori e dichiarano di non volersi Parte_2 Parte_1 riconciliare, chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte che il Tribunale adito Voglia pronunciare sentenza di separazione, alle condizioni sopra riportate.
Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse e concordemente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 10 Parte I Serie Anno 2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.10.2025. Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi