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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2610/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2610/2023 R.G. promossa da:
TRIDENTE Parte_1
, con sede in Riva del Garda (TN), via Nuova n° 21, in persona
[...] del legale rappresentante residente in [...], Corso Ausugum n° Parte_1
99
DE , residente in [...] Parte_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Greblo del foro di Trieste
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
con sede in Cavalese Controparte_1
(TN), Piazza Battisti n° 12, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Zanoni
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte opponente così conclude:
“In via cautelare:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa;
pagina 1 di 14 In via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare CP l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi CTU contabile acciocché il CTU risponda ai seguenti questi:
A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi;
pagina 2 di 14 B) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento.
Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice;
C) accerti il CTU, il corretto dare/ avere tra le parti alla data di svolgimento dei conteggi”
Parte opposta così conclude:
“Voglia il Tribunale di Trento:
Nel merito: respingersi integralmente tutte domande svolte in causa dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto, dandosi atto della legittimità ed efficacia del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario d.d. 29.12.2016 n. 9722 rep. 14139, a rogito del Notaio di Trento, nonché dell'atto di precetto d.d.
1.9.2023 notificato da Per_1 [...]
. Controparte_1
In via riconvenzionale: accertarsi che è creditrice nei confronti della società Controparte_1
in persona del Parte_2 Parte_3 legale rappresentante pro tempore, nonché dei soci illimitatamente responsabili, fideiussori e terzi datori di ipoteca e , Parte_1 Parte_3 dell'importo pari ad Euro 150.479,44= per capitale, interessi e spese alla data del 1.9.2023, oltre ad interessi successivi a tale data al tasso di mora annuo contrattualmente previsto, attualmente pari al 5,90% ed in ogni caso da contenere entro i limiti tempo per tempo fissati dalla legge, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, ed in conseguenza condannarsi
[...]
e in persona del legale Parte_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, nonché dei soci illimitatamente responsabili, fideiussori e terzi datori di ipoteca e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 pagamento in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
150.479,44= per capitale, interessi e spese alla data del 1.9.2023, oltre ad interessi successivi a tale data al tasso di mora annuo contrattualmente previsto, attualmente pari al 5,90% ed in ogni caso da contenere entro i limiti tempo per tempo fissati dalla legge, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Disporsi in ogni caso la compensazione tra le parti delle somme che dovessero risultare reciprocamente dovute all'esito del presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese del giudizio, anche della fase cautelare.
In via istruttoria: si insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 CPC d.d. 20.2.2024, da intendersi qui come integralmente ritrascritte”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DE DECISIONE
pagina 3 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
, con sede in Riva del Garda, via Nuova n° Parte_4
21, in persona del legale rappresentante, nonché e Parte_1 Parte_1 in proprio, quali soci illimitatamente responsabili, fideiussori e datori di ipoteca,
[...] convenivano in giudizio la (d'ora innanzi, Controparte_1 per brevità, soltanto ), con sede in Cavalese, Piazza Battisti n° 12, in persona CP_1 del legale rappresentante, per chiedere di accertare e dichiarare che: la controparte aveva agito con dolo o comunque “approfittando della ignoranza o della disattenzione” della parte debitrice, il che consentiva una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto di mutuo fondiario dd. 29.12.2016 relativo alla somma di € 250.000,00; tale contratto era stato “esplicato in regime composto degli interessi” e non derogava all'art. 821, 3° co., c.c., con conseguente ricalcolo del dare/avere tra le parti in base alla
“capitalizzazione semplice” stante l'assenza di un'espressa accettazione della capitalizzazione composta ex art. 6 Delibera CICR dd. 9.6.2000; il contratto di mutuo in questione era affetto da “nullità parziale” per illiceità della causa ex art. 1418, 2° co., 1419, 1343, 1344 c.c., nonché per violazione degli artt. 1283, c.c., 120, 2° co., TUB, 6 Delibera CICR dd.
9.6.2000 o comunque era annullabile ex art. 1427 c.c., con conseguente ricalcolo dell'eventuale importo dovuto alla pretesa creditrice applicando la capitalizzazione semplice e/o solo tasso legale;
la controparte aveva violato gli artt. 1337, 1375 c.c. per non essersi attenuta al disposto degli artt. 1283, 1284, 4° co., c.c., 117, 4° e 120, 2° co., TUB.
A sostegno di tali domande in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo la rata mensile era stata calcolata nella misura di € 2.531,13 “in regime di capitalizzazione composta”, mentre sarebbe stata pari a € 2.433,94 se quantificata in “capitalizzazione semplice”, il che era stato sottaciuto dalla Cassa Rurale, ragion per cui il contratto era “in frode alla legge”; la detta applicata modalità di calcolo violava l'art. 821, 3° co., c.c. (riferibile “al regime finanziario semplice” e non espressamente derogato in contratto), in quanto gli interessi maturati non erano “direttamente proporzionali al capitale impiegato nel tempo”, ma contribuivano a “formare gli interessi per il periodo successivo”, ragion per cui veniva in rilievo “una illecita capitalizzazione degli interessi”;
l'adozione del regime di capitalizzazione composto degli interessi, implicando un non consentito anatocismo, contrastava con le disposizioni di cui agli artt. 1283 c.c., 120, 3° co., TUB, 6, delibera CICR dd. 9.2.2000; gli interessi inclusi in ciascuna rata erano, infatti, stati “calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi pro quota nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano” e, quindi, l'interesse era “stato
pagina 4 di 14 generato non solo dal capitale ma anche dall'interesse visto che…nel capitale residuo sul quale si calcolano gli interessi”, vi era già “una quota di interessi”; in contratto non era stato indicato il TAE, né vi era stata accettazione della capitalizzazione degli interessi;
il calcolo della rata in regime composto generava comunque per il mutuatario un costo occulto, che produceva gli stessi effetti della capitalizzazione degli interessi, con conseguente violazione dell'art. 1344 c.c.; con la detta modalità di calcolo degli interessi la mutuataria non si era trovata nelle condizioni di comprendere le conseguenze derivanti dal contratto, il che comportava l'applicazione dell'art. 117, 7° co., TUB, “con impiego del regime semplice a seguito della violazione dell'art. 1195 c.c., ovvero in subordine al ricalcolo del rapporto in regime semplice”;
l'indicazione del TAN in contratto non consentiva comunque di ritenere determinato il tasso di interesse, come imposto dall'art. 1346 c.c., atteso che, nonostante il riferimento al tasso del 4,00%, era stato in realtà applicato un tasso del 4,07%; in caso di regime composto il dato relativo al TAN “esprime un tasso inferiore al prezzo dell'art. 1284 c.c.” e, quindi, non corrisponde all'effettivo costo del finanziamento, come, invece, avviene in caso di capitalizzazione semplice;
di conseguenza, nel caso di specie risultava violato l'art 1346 c.c..
Costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante, la CP_1 contestava le domande proposte in citazione e chiedeva di rigettarle e, in via riconvenzionale, di condannare le controparti al pagamento dell'importo di € 150.479,44 per capitale, interessi e spese alla data dell'1.9.2023, oltre interessi successivi al tasso di mora.
Premesso che nel giugno 2023 aveva revocato tutti gli affidamenti concessi alla società , non avendo questa più all'epoca “alcuna prospettiva di incasso futuro, a Pt_2 breve medio e lungo termine”, la assumeva, fra l'altro, che: CP_1 la documentazione sottoscritta dalle parti “era assolutamente chiara e trasparente nell'indicazione dei tassi applicati e degli importi rateali dovuti per la restituzione del capitale”; come dimostrato nell'elaborato peritale allegato in atti, l'adozione dell'ammortamento alla francese non aveva comportato un indebito anatocismo;
Cont la lieve discrasia tra e , pari, rispettivamente, al 4,07% e al 4,00%, costituiva CP_3
“una naturale conseguenza delle modalità di calcolo dei due tassi”; il TAEG era stato comunque indicato nel contratto di mutuo e nel Documento di sintesi che vi era stato allegato;
pagina 5 di 14 non era stato applicato un regime finanziario di capitalizzazione composta, in quanto gli interessi computati mese per mese erano stati calcolati solo sul capitale residuo del mutuo del periodo precedente;
la sopravvenuta situazione di grave dissesto della società ne aveva causato la Pt_2 decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con conseguente richiesta di pagamento integrale del debito residuo;
in ogni caso essa opposta aveva interesse a proporre domanda giudiziale di accertamento del proprio credito di € 150.479,44, oltre interessi successivi all'1.9.2023 e di condanna delle controparti al pagamento di tale importo.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto di fatto risulta per tabulas che in data 29 dicembre 2016, per atto n.
9.722 notaio di Trento (Rep. n. 14.139) la società Persona_2 [...]
ha stipulato con la Cassa Rurale contratto di mutuo (assistito da Parte_2 garanzia ipotecaria) per l'importo di € 250.000,00, da restituire nel termine di dieci anni mediante pagamento di 120 rate mensili posticipate “dell'importo virtualmente quantificabile” in € 2.531,13, “tutte comprensive di quota capitale ed interessi”, calcolati questi ultimi a tasso variabile, all'epoca pari al 4,00%, come da allegato piano di ammortamento, ove risultano indicati l'importo di ogni singola rata, le distinte quote di interessi e capitale in ciascuna di esse, la relativa scadenza e l'ammontare del debito residuo.
Nell'art. 2 del contratto de quo la misura degli interessi risulta determinata nei seguenti termini: “Sulla somma così mutuata la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla l'interesse in ragione di un tasso annuo variabile, CP_1 indicizzato alla quotazione EURIBOR…6 (sei) mesi/360 (trecentossanta), rilevata nel mese di calendario precedente l'inizio di ciascun periodo di interessi, arrotondata ai cinque centesimi superiori, parametro che mai potrà assumere valore negativo, ed aumentata di uno spread pari al 4% (quattro per cento). Il tasso d'interesse, che attualmente sarebbe pari al 4% (quattro per cento), verrà modificato in relazione al predetto parametro rilevato sulla media mensile del mese antecedente la decorrenza della rata…Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), attualmente pari al 4,61%...., nonché tutte le altre condizioni di natura economica del contratto e gli ulteriori oneri a carico della parte mutuataria, sono riportati nel “Documento di Sintesi” che, sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “B”, per formarne parte integrante e sostanziale”.
Nell'allegato documento di sintesi delle “principali condizioni economiche”, sottoscritto dalla società mutuataria e dai soci, risultano effettivamente indicati, tra l'altro, il TAEG (4,61%), il tasso annuo dell'epoca (4,00%, corrispondente al tasso minimo), il parametro di indicizzazione Euribor, lo spread 4,00, il tasso di mora, la modalità di calcolo degli interessi secondo il criterio dell'anno commerciale (360 giorni), le varie spese, il tipo di ammortamento (“Francese a rate cost. postic.”, che è tecnica di rimborso pagina 6 di 14 con quota interessi decrescente e quota capitale crescente, di talché all'inizio si pagano soprattutto interessi, il cui ammontare, quindi, progressivamente diminuisce, mentre aumenta, all'interno della rata, la quota capitale), la tipologia (“costante”) e la periodicità (“mensile”) delle rate.
Stando alla prospettazione degli opponenti, il contratto di mutuo per cui è causa, avendo a oggetto il prestito - al tasso annuo nominale del 4,00% - di un capitale di € 250.000,00 da restituire con 120 rate da € 2.531,13 ciascuna con “un ammortamento in regime composto degli interessi” (e non quello in regime semplice, per effetto del quale la rata mensile sarebbe stata pari a € 2.433,94), avrebbe comportato “un'illecita capitalizzazione” degli interessi, in quanto contrastante sia con il disposto di cui al 3° co. dell'art. 821 c.c. (non avendo le parti espressamente derogato al principio di proporzionalità ivi previsto), sia con la disciplina dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., sia con le disposizioni dell'art. 120 TUB e dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.2000.
Come già esposto nella sintetica narrativa iniziale, in citazione e nell'elaborato peritale ivi richiamato si assume, inoltre, che il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, essendo stato predisposto con “regime finanziario in capitalizzazione composta”, ha prodotto “gli stessi effetti della capitalizzazione degli interessi” e, quindi, ha generato a carico della mutuataria “un costo occulto” “del tutto corrispondente all'anatocismo”, ciò significando che è stato concepito per eludere i precetti degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB e comunque quello dell'art. 117 TUB, il che comporterebbe la violazione dell'art. 1344 c.c. e, di conseguenza, la necessità di un ricalcolo degli interessi al tasso legale.
Sul presupposto poi che, quando, come nel caso di specie, la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo non reca alcuna specificazione del regime (composto o semplice) di calcolo dell'interesse, non è ravvisabile il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto richiesto dal combinato disposto degli artt. 1346, 1418 c.c., gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità del contratto e, quindi, sostenuto la necessità di procedere a un ricalcolo degli interessi al “tasso sostitutivo”, a cui hanno fatto riferimento anche in relazione all'asserita violazione dell'art. 117 TUB.
Venendo, dunque, in rilievo nella fattispecie in esame un mutuo bancario con allegato piano di ammortamento “alla francese”, occorre fare riferimento in primo luogo alla sentenza n° 15130 dd. 29.5.2024 con cui, in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppure con riguardo al mutuo bancario a tasso fisso, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
pagina 7 di 14 trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Premesso, fra l'altro, che con il piano di ammortamento c.d. alla francese “il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi” e che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”, le Sezioni Unite hanno sostenuto, per quanto qui rileva, che:
“non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza”;
“gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.” (con ciò richiamando Cass., n° 13144/2023);
“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, e ciò perché “il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”; di conseguenza, non è neppure ipotizzabile che “siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”; non rileva in senso contrario il fatto che “nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime 'composto' che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; la capitalizzazione composta “è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro”, ossia “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicato a un capitale dato” (come già statuito da Cass., n° 27823/2023); pagina 8 di 14 “la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”; di conseguenza, la questione relativa alla maggiore onerosità e, quindi, alla minore convenienza del regime finanziario del prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento “non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”; il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), “ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Con specifico riguardo al profilo del quesito pregiudiziale relativo alla possibilità di qualificare la maggiore quota di interessi complessivamente dovuti in caso di ammortamento “alla francese”, rispetto a quella dovuta con un ammortamento
“all'italiana”, come “prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso di interesse effettivo maggiore di quello nominale (Tan) e del taeg dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, t.u.b.”, le Sezioni Unite hanno affermato che: la differenza tra il piano di ammortamento “alla francese” rispetto a quello “all'italiana”
“non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento 'alla francese' sia complessivamente maggiore di quello nominale”, quanto piuttosto dalla riconducibilità di tale effetto alle pattuite modalità di rimborso del capitale, che nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente (con pagamento di rate iniziali più elevate), ragion per cui gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi;
la normativa primaria (ossia l'art. 117 TUB) e quella secondaria (Delibera CICR dd. 9.2.2000) non impongono l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN), ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi consente al mutuatario di pagina 9 di 14 conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria,
“conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
Ciò detto, mette conto evidenziare che in seguito la Suprema Corte ha più volte affermato che i detti “principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima” (così, in motivazione, Cass., n° 7382/2025; nello stesso senso Cass. n° 29912/2025 e Cass., n° 8322/2025).
Al riguardo appare opportuno riportare per intero le ragioni poste a fondamento di tale statuizione, che nella sentenza n° 7382/2025 risultano esplicitate nei seguenti termini:
“nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi» (…), neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”.
pagina 10 di 14 In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa, non ravvisandosi validi motivi per discostarsene, vi è, quindi, ragione di escludere le violazioni normative prospettate in citazione.
Come già rilevato, il contratto di mutuo stipulato dagli odierni contendenti e il relativo piano di ammortamento sottoscritto dalla parte mutuataria indicano in termini sufficientemente chiari tutti i più significativi elementi rappresentativi dell'effettiva portata economica dell'operazione economica complessivamente intesa, ossia la somma mutuata (€ 250.000,00), il tasso annuo variabile (pari all'epoca della stipulazione al 4,00%) e l'indice di riferimento (quotazione Euribor 6 mesi/360), il tasso annuo effettivo globale (all'epoca pari al 4,61%), numero (centoventi) e periodicità (mensile) delle rate di rimborso, nonché la suddivisione del relativo importo per quote capitale e di interessi.
L'inequivoca esplicitazione delle condizioni negoziali sia nel contratto redatto dal notaio, sia nel relativo piano di ammortamento (elaborato con il criterio “alla francese”, che, come detto, prevede rate composte da una quota di interessi decrescenti calcolata sul debito residuo alla rata precedente e da una quota di capitale crescente corrispondente alla differenza tra l'importo della rata e la quota di interessi), espressamente accettato dalla mutuataria, induce a ritenere in primo luogo infondata la doglianza relativa all'indeterminatezza dell'ammontare degli interessi (suscettibile di successive modifiche soltanto in ragione della pattuita variabilità del tasso, comunque determinabile in base all'indicazione dell'indice di riferimento) e, quindi, alla nullità del contratto per violazione degli artt. 1346, 1418 c.c..
Il pattuito tasso di interesse, essendo stato, infatti, collegato alla quotazione Euribor, quindi a un indice predeterminato ed eterodeterminato, appare pienamente valido ed efficace in relazione al requisito della determinatezza e determinabilità, di talché la parte mutuataria, anche se il piano di ammortamento non poteva che essere meramente indicativo per effetto della variabilità del tasso, si è comunque trovata nella condizione di rappresentarsi la verosimile somma finale da restituire per interessi e capitale e, quindi, di effettuare una scelta consapevole ed informata, a tutela della quale sono dettati i principi di trasparenza bancaria.
Parimenti infondata appare, quindi, anche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 117 TUB, che, come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità, non richiede, a maggior ragione a pena di nullità, l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Neppure è ravvisabile il “costo occulto” ipotizzato da parte opponente, essendosi condivisibilmente ritenuto, con riguardo a fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, che non vi è ragione di “considerare 'occulto' il costo derivante dall'effetto di 'capitalizzazione composta'…pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese…”, in quanto “al maggior costo (se di esso possa parlarsi) si perviene non…ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla
pagina 11 di 14 francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti” (così Trib. Napoli n° 11021/2025, secondo cui, quindi, “l'effetto di capitalizzazione - più o meno onerosa - derivante dal sistema di ammortamento del mutuo, se frutto - come nella fattispecie in esame - di una pattuizione contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della “indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia che preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata. La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto, posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti”; nello stesso senso, fra le altre, Trib. Roma n° 868/2021, ove si è persuasivamente rilevato che “nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa”).
La prospettazione di parte opponente non appare meritevole di accoglimento neppure nella parte relativa all'eccepita violazione del divieto di anatocismo in ordine al disposto degli artt. 1283 c.c e 120 TUB e, di conseguenza, dell'art. 1344 c.c..
Premesso che in caso di mutuo a tasso variabile la rata resta invariata fino all'applicazione del tasso diverso da quello iniziale e che quella nuova viene calcolata in base al debito residuo alla prima scadenza successiva alla variazione del tasso, devesi comunque considerare che, estinguendosi il debito per interessi al pagamento della rata nel termine convenuto, gli interessi compresi nella rata successiva sono calcolati sulla sola residua quota di capitale, di talché va escluso qualunque effetto anatocistico (del resto in base a un semplice calcolo matematico, quale quello riportato a pagg. 4 e 5 dell'elaborato peritale allegato da parte opposta si può verificare che gli interessi corrispettivi costituenti quota di ciascuna rata mensile del mutuo sono stati effettivamente quantificati mediante applicazione del tasso dell'epoca di stipulazione - 4,00 % - sulla sola sorte capitale residua della somma mutuata e non su altri interessi), tanto più ove si consideri che comunque “non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel pagina 12 di 14 contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento” (così App. Torino n° 733/2025).
Vi è ragione di ritenere infondato anche il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 821 c.c., in quanto tale disposizione, nel disporre che gli interessi- frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”, si limita a prevedere che i frutti crescono con progressione giornaliera, ma non impone che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice), anziché geometrica (interesse composto), di talché non può da essa desumersi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto, e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice (in tal senso la citata App. Torino).
Per tutto quanto esposto devesi, quindi, addivenire alla conclusione che nel caso di specie non vi è necessità di procedere a un ricalcolo degli interessi con capitalizzazione semplice, oppure al tasso legale o al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, 7° co. TUB.
Le considerazioni esposte appaiono in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di rigetto dell'opposizione, di talché risulta superfluo l'approfondimento istruttorio di natura tecnica richiesto da parte opponente.
Non appare meritevole di accoglimento neppure la domanda riconvenzionale di parte opposta per la decisiva e assorbente considerazione che quest'ultima già dispone di un titolo esecutivo, rinvenendosi nel contratto di mutuo notificato unitamente al precetto qui opposto tutti gli elementi richiesti dall'art. 474 c.p.c., visto che contiene l'attestazione dell'effettiva immediata erogazione della somma mutuata alla mutuataria e una chiara assunzione, da parte della stessa, dell'obbligazione espressa ed incondizionata di restituirla, ragion per cui al riguardo difetta un attuale e concreto interesse giuridico della a procurarsi un ulteriore titolo esecutivo, senza comunque omettere di CP_1 considerare che, a fronte del comprovato conseguimento della somma di € 250.000,00 oggetto dell'azionato contratto di mutuo, gravava su parte opponente l'onere di dimostrare il pagamento di una somma maggiore di quella che la controparte, avendo notificato precetto per l'importo di € 149.839,31 (al netto delle spese legali), ha implicitamente ammesso di aver già ricevuto in restituzione.
Tenuto conto della controvertibilità delle questioni di diritto relative all'ammortamento alla francese, oggetto di contrastanti orientamenti nella prassi giurisprudenziale di merito, e della pronuncia delle sopra menzionate sentenze di legittimità soltanto in corso di causa, appare fondato addivenire a una declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_4
con sede in Riva del Garda (TN), via Nuova n° 21, in persona del legale
[...] rappresentante, e in proprio contro Parte_1 Parte_1 [...]
, con sede in Cavalese (TN), Piazza Battisti n° 12, Controparte_1 pagina 13 di 14 in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte opponente;
- rigetta la domanda di parte opposta;
- compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Trento 9.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2610/2023 R.G. promossa da:
TRIDENTE Parte_1
, con sede in Riva del Garda (TN), via Nuova n° 21, in persona
[...] del legale rappresentante residente in [...], Corso Ausugum n° Parte_1
99
DE , residente in [...] Parte_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Greblo del foro di Trieste
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
con sede in Cavalese Controparte_1
(TN), Piazza Battisti n° 12, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Zanoni
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte opponente così conclude:
“In via cautelare:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa;
pagina 1 di 14 In via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare CP l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi CTU contabile acciocché il CTU risponda ai seguenti questi:
A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi;
pagina 2 di 14 B) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento.
Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice;
C) accerti il CTU, il corretto dare/ avere tra le parti alla data di svolgimento dei conteggi”
Parte opposta così conclude:
“Voglia il Tribunale di Trento:
Nel merito: respingersi integralmente tutte domande svolte in causa dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto, dandosi atto della legittimità ed efficacia del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario d.d. 29.12.2016 n. 9722 rep. 14139, a rogito del Notaio di Trento, nonché dell'atto di precetto d.d.
1.9.2023 notificato da Per_1 [...]
. Controparte_1
In via riconvenzionale: accertarsi che è creditrice nei confronti della società Controparte_1
in persona del Parte_2 Parte_3 legale rappresentante pro tempore, nonché dei soci illimitatamente responsabili, fideiussori e terzi datori di ipoteca e , Parte_1 Parte_3 dell'importo pari ad Euro 150.479,44= per capitale, interessi e spese alla data del 1.9.2023, oltre ad interessi successivi a tale data al tasso di mora annuo contrattualmente previsto, attualmente pari al 5,90% ed in ogni caso da contenere entro i limiti tempo per tempo fissati dalla legge, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, ed in conseguenza condannarsi
[...]
e in persona del legale Parte_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, nonché dei soci illimitatamente responsabili, fideiussori e terzi datori di ipoteca e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 pagamento in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
150.479,44= per capitale, interessi e spese alla data del 1.9.2023, oltre ad interessi successivi a tale data al tasso di mora annuo contrattualmente previsto, attualmente pari al 5,90% ed in ogni caso da contenere entro i limiti tempo per tempo fissati dalla legge, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Disporsi in ogni caso la compensazione tra le parti delle somme che dovessero risultare reciprocamente dovute all'esito del presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese del giudizio, anche della fase cautelare.
In via istruttoria: si insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 CPC d.d. 20.2.2024, da intendersi qui come integralmente ritrascritte”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DE DECISIONE
pagina 3 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
, con sede in Riva del Garda, via Nuova n° Parte_4
21, in persona del legale rappresentante, nonché e Parte_1 Parte_1 in proprio, quali soci illimitatamente responsabili, fideiussori e datori di ipoteca,
[...] convenivano in giudizio la (d'ora innanzi, Controparte_1 per brevità, soltanto ), con sede in Cavalese, Piazza Battisti n° 12, in persona CP_1 del legale rappresentante, per chiedere di accertare e dichiarare che: la controparte aveva agito con dolo o comunque “approfittando della ignoranza o della disattenzione” della parte debitrice, il che consentiva una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto di mutuo fondiario dd. 29.12.2016 relativo alla somma di € 250.000,00; tale contratto era stato “esplicato in regime composto degli interessi” e non derogava all'art. 821, 3° co., c.c., con conseguente ricalcolo del dare/avere tra le parti in base alla
“capitalizzazione semplice” stante l'assenza di un'espressa accettazione della capitalizzazione composta ex art. 6 Delibera CICR dd. 9.6.2000; il contratto di mutuo in questione era affetto da “nullità parziale” per illiceità della causa ex art. 1418, 2° co., 1419, 1343, 1344 c.c., nonché per violazione degli artt. 1283, c.c., 120, 2° co., TUB, 6 Delibera CICR dd.
9.6.2000 o comunque era annullabile ex art. 1427 c.c., con conseguente ricalcolo dell'eventuale importo dovuto alla pretesa creditrice applicando la capitalizzazione semplice e/o solo tasso legale;
la controparte aveva violato gli artt. 1337, 1375 c.c. per non essersi attenuta al disposto degli artt. 1283, 1284, 4° co., c.c., 117, 4° e 120, 2° co., TUB.
A sostegno di tali domande in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo la rata mensile era stata calcolata nella misura di € 2.531,13 “in regime di capitalizzazione composta”, mentre sarebbe stata pari a € 2.433,94 se quantificata in “capitalizzazione semplice”, il che era stato sottaciuto dalla Cassa Rurale, ragion per cui il contratto era “in frode alla legge”; la detta applicata modalità di calcolo violava l'art. 821, 3° co., c.c. (riferibile “al regime finanziario semplice” e non espressamente derogato in contratto), in quanto gli interessi maturati non erano “direttamente proporzionali al capitale impiegato nel tempo”, ma contribuivano a “formare gli interessi per il periodo successivo”, ragion per cui veniva in rilievo “una illecita capitalizzazione degli interessi”;
l'adozione del regime di capitalizzazione composto degli interessi, implicando un non consentito anatocismo, contrastava con le disposizioni di cui agli artt. 1283 c.c., 120, 3° co., TUB, 6, delibera CICR dd. 9.2.2000; gli interessi inclusi in ciascuna rata erano, infatti, stati “calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi pro quota nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano” e, quindi, l'interesse era “stato
pagina 4 di 14 generato non solo dal capitale ma anche dall'interesse visto che…nel capitale residuo sul quale si calcolano gli interessi”, vi era già “una quota di interessi”; in contratto non era stato indicato il TAE, né vi era stata accettazione della capitalizzazione degli interessi;
il calcolo della rata in regime composto generava comunque per il mutuatario un costo occulto, che produceva gli stessi effetti della capitalizzazione degli interessi, con conseguente violazione dell'art. 1344 c.c.; con la detta modalità di calcolo degli interessi la mutuataria non si era trovata nelle condizioni di comprendere le conseguenze derivanti dal contratto, il che comportava l'applicazione dell'art. 117, 7° co., TUB, “con impiego del regime semplice a seguito della violazione dell'art. 1195 c.c., ovvero in subordine al ricalcolo del rapporto in regime semplice”;
l'indicazione del TAN in contratto non consentiva comunque di ritenere determinato il tasso di interesse, come imposto dall'art. 1346 c.c., atteso che, nonostante il riferimento al tasso del 4,00%, era stato in realtà applicato un tasso del 4,07%; in caso di regime composto il dato relativo al TAN “esprime un tasso inferiore al prezzo dell'art. 1284 c.c.” e, quindi, non corrisponde all'effettivo costo del finanziamento, come, invece, avviene in caso di capitalizzazione semplice;
di conseguenza, nel caso di specie risultava violato l'art 1346 c.c..
Costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante, la CP_1 contestava le domande proposte in citazione e chiedeva di rigettarle e, in via riconvenzionale, di condannare le controparti al pagamento dell'importo di € 150.479,44 per capitale, interessi e spese alla data dell'1.9.2023, oltre interessi successivi al tasso di mora.
Premesso che nel giugno 2023 aveva revocato tutti gli affidamenti concessi alla società , non avendo questa più all'epoca “alcuna prospettiva di incasso futuro, a Pt_2 breve medio e lungo termine”, la assumeva, fra l'altro, che: CP_1 la documentazione sottoscritta dalle parti “era assolutamente chiara e trasparente nell'indicazione dei tassi applicati e degli importi rateali dovuti per la restituzione del capitale”; come dimostrato nell'elaborato peritale allegato in atti, l'adozione dell'ammortamento alla francese non aveva comportato un indebito anatocismo;
Cont la lieve discrasia tra e , pari, rispettivamente, al 4,07% e al 4,00%, costituiva CP_3
“una naturale conseguenza delle modalità di calcolo dei due tassi”; il TAEG era stato comunque indicato nel contratto di mutuo e nel Documento di sintesi che vi era stato allegato;
pagina 5 di 14 non era stato applicato un regime finanziario di capitalizzazione composta, in quanto gli interessi computati mese per mese erano stati calcolati solo sul capitale residuo del mutuo del periodo precedente;
la sopravvenuta situazione di grave dissesto della società ne aveva causato la Pt_2 decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con conseguente richiesta di pagamento integrale del debito residuo;
in ogni caso essa opposta aveva interesse a proporre domanda giudiziale di accertamento del proprio credito di € 150.479,44, oltre interessi successivi all'1.9.2023 e di condanna delle controparti al pagamento di tale importo.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto di fatto risulta per tabulas che in data 29 dicembre 2016, per atto n.
9.722 notaio di Trento (Rep. n. 14.139) la società Persona_2 [...]
ha stipulato con la Cassa Rurale contratto di mutuo (assistito da Parte_2 garanzia ipotecaria) per l'importo di € 250.000,00, da restituire nel termine di dieci anni mediante pagamento di 120 rate mensili posticipate “dell'importo virtualmente quantificabile” in € 2.531,13, “tutte comprensive di quota capitale ed interessi”, calcolati questi ultimi a tasso variabile, all'epoca pari al 4,00%, come da allegato piano di ammortamento, ove risultano indicati l'importo di ogni singola rata, le distinte quote di interessi e capitale in ciascuna di esse, la relativa scadenza e l'ammontare del debito residuo.
Nell'art. 2 del contratto de quo la misura degli interessi risulta determinata nei seguenti termini: “Sulla somma così mutuata la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla l'interesse in ragione di un tasso annuo variabile, CP_1 indicizzato alla quotazione EURIBOR…6 (sei) mesi/360 (trecentossanta), rilevata nel mese di calendario precedente l'inizio di ciascun periodo di interessi, arrotondata ai cinque centesimi superiori, parametro che mai potrà assumere valore negativo, ed aumentata di uno spread pari al 4% (quattro per cento). Il tasso d'interesse, che attualmente sarebbe pari al 4% (quattro per cento), verrà modificato in relazione al predetto parametro rilevato sulla media mensile del mese antecedente la decorrenza della rata…Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), attualmente pari al 4,61%...., nonché tutte le altre condizioni di natura economica del contratto e gli ulteriori oneri a carico della parte mutuataria, sono riportati nel “Documento di Sintesi” che, sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “B”, per formarne parte integrante e sostanziale”.
Nell'allegato documento di sintesi delle “principali condizioni economiche”, sottoscritto dalla società mutuataria e dai soci, risultano effettivamente indicati, tra l'altro, il TAEG (4,61%), il tasso annuo dell'epoca (4,00%, corrispondente al tasso minimo), il parametro di indicizzazione Euribor, lo spread 4,00, il tasso di mora, la modalità di calcolo degli interessi secondo il criterio dell'anno commerciale (360 giorni), le varie spese, il tipo di ammortamento (“Francese a rate cost. postic.”, che è tecnica di rimborso pagina 6 di 14 con quota interessi decrescente e quota capitale crescente, di talché all'inizio si pagano soprattutto interessi, il cui ammontare, quindi, progressivamente diminuisce, mentre aumenta, all'interno della rata, la quota capitale), la tipologia (“costante”) e la periodicità (“mensile”) delle rate.
Stando alla prospettazione degli opponenti, il contratto di mutuo per cui è causa, avendo a oggetto il prestito - al tasso annuo nominale del 4,00% - di un capitale di € 250.000,00 da restituire con 120 rate da € 2.531,13 ciascuna con “un ammortamento in regime composto degli interessi” (e non quello in regime semplice, per effetto del quale la rata mensile sarebbe stata pari a € 2.433,94), avrebbe comportato “un'illecita capitalizzazione” degli interessi, in quanto contrastante sia con il disposto di cui al 3° co. dell'art. 821 c.c. (non avendo le parti espressamente derogato al principio di proporzionalità ivi previsto), sia con la disciplina dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., sia con le disposizioni dell'art. 120 TUB e dell'art. 6 Delibera CICR 9.2.2000.
Come già esposto nella sintetica narrativa iniziale, in citazione e nell'elaborato peritale ivi richiamato si assume, inoltre, che il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, essendo stato predisposto con “regime finanziario in capitalizzazione composta”, ha prodotto “gli stessi effetti della capitalizzazione degli interessi” e, quindi, ha generato a carico della mutuataria “un costo occulto” “del tutto corrispondente all'anatocismo”, ciò significando che è stato concepito per eludere i precetti degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB e comunque quello dell'art. 117 TUB, il che comporterebbe la violazione dell'art. 1344 c.c. e, di conseguenza, la necessità di un ricalcolo degli interessi al tasso legale.
Sul presupposto poi che, quando, come nel caso di specie, la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo non reca alcuna specificazione del regime (composto o semplice) di calcolo dell'interesse, non è ravvisabile il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto richiesto dal combinato disposto degli artt. 1346, 1418 c.c., gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità del contratto e, quindi, sostenuto la necessità di procedere a un ricalcolo degli interessi al “tasso sostitutivo”, a cui hanno fatto riferimento anche in relazione all'asserita violazione dell'art. 117 TUB.
Venendo, dunque, in rilievo nella fattispecie in esame un mutuo bancario con allegato piano di ammortamento “alla francese”, occorre fare riferimento in primo luogo alla sentenza n° 15130 dd. 29.5.2024 con cui, in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppure con riguardo al mutuo bancario a tasso fisso, hanno affermato il seguente principio di diritto:
“in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
pagina 7 di 14 trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Premesso, fra l'altro, che con il piano di ammortamento c.d. alla francese “il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi” e che “il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”, le Sezioni Unite hanno sostenuto, per quanto qui rileva, che:
“non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza”;
“gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.” (con ciò richiamando Cass., n° 13144/2023);
“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, e ciò perché “il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”; di conseguenza, non è neppure ipotizzabile che “siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”; non rileva in senso contrario il fatto che “nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime 'composto' che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; la capitalizzazione composta “è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro”, ossia “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicato a un capitale dato” (come già statuito da Cass., n° 27823/2023); pagina 8 di 14 “la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”; di conseguenza, la questione relativa alla maggiore onerosità e, quindi, alla minore convenienza del regime finanziario del prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento “non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”; il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), “ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Con specifico riguardo al profilo del quesito pregiudiziale relativo alla possibilità di qualificare la maggiore quota di interessi complessivamente dovuti in caso di ammortamento “alla francese”, rispetto a quella dovuta con un ammortamento
“all'italiana”, come “prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso di interesse effettivo maggiore di quello nominale (Tan) e del taeg dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, t.u.b.”, le Sezioni Unite hanno affermato che: la differenza tra il piano di ammortamento “alla francese” rispetto a quello “all'italiana”
“non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento 'alla francese' sia complessivamente maggiore di quello nominale”, quanto piuttosto dalla riconducibilità di tale effetto alle pattuite modalità di rimborso del capitale, che nell'ammortamento “all'italiana” si abbatte più velocemente (con pagamento di rate iniziali più elevate), ragion per cui gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi;
la normativa primaria (ossia l'art. 117 TUB) e quella secondaria (Delibera CICR dd. 9.2.2000) non impongono l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN), ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi consente al mutuatario di pagina 9 di 14 conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria,
“conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
Ciò detto, mette conto evidenziare che in seguito la Suprema Corte ha più volte affermato che i detti “principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima” (così, in motivazione, Cass., n° 7382/2025; nello stesso senso Cass. n° 29912/2025 e Cass., n° 8322/2025).
Al riguardo appare opportuno riportare per intero le ragioni poste a fondamento di tale statuizione, che nella sentenza n° 7382/2025 risultano esplicitate nei seguenti termini:
“nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi» (…), neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”.
pagina 10 di 14 In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa, non ravvisandosi validi motivi per discostarsene, vi è, quindi, ragione di escludere le violazioni normative prospettate in citazione.
Come già rilevato, il contratto di mutuo stipulato dagli odierni contendenti e il relativo piano di ammortamento sottoscritto dalla parte mutuataria indicano in termini sufficientemente chiari tutti i più significativi elementi rappresentativi dell'effettiva portata economica dell'operazione economica complessivamente intesa, ossia la somma mutuata (€ 250.000,00), il tasso annuo variabile (pari all'epoca della stipulazione al 4,00%) e l'indice di riferimento (quotazione Euribor 6 mesi/360), il tasso annuo effettivo globale (all'epoca pari al 4,61%), numero (centoventi) e periodicità (mensile) delle rate di rimborso, nonché la suddivisione del relativo importo per quote capitale e di interessi.
L'inequivoca esplicitazione delle condizioni negoziali sia nel contratto redatto dal notaio, sia nel relativo piano di ammortamento (elaborato con il criterio “alla francese”, che, come detto, prevede rate composte da una quota di interessi decrescenti calcolata sul debito residuo alla rata precedente e da una quota di capitale crescente corrispondente alla differenza tra l'importo della rata e la quota di interessi), espressamente accettato dalla mutuataria, induce a ritenere in primo luogo infondata la doglianza relativa all'indeterminatezza dell'ammontare degli interessi (suscettibile di successive modifiche soltanto in ragione della pattuita variabilità del tasso, comunque determinabile in base all'indicazione dell'indice di riferimento) e, quindi, alla nullità del contratto per violazione degli artt. 1346, 1418 c.c..
Il pattuito tasso di interesse, essendo stato, infatti, collegato alla quotazione Euribor, quindi a un indice predeterminato ed eterodeterminato, appare pienamente valido ed efficace in relazione al requisito della determinatezza e determinabilità, di talché la parte mutuataria, anche se il piano di ammortamento non poteva che essere meramente indicativo per effetto della variabilità del tasso, si è comunque trovata nella condizione di rappresentarsi la verosimile somma finale da restituire per interessi e capitale e, quindi, di effettuare una scelta consapevole ed informata, a tutela della quale sono dettati i principi di trasparenza bancaria.
Parimenti infondata appare, quindi, anche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 117 TUB, che, come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità, non richiede, a maggior ragione a pena di nullità, l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Neppure è ravvisabile il “costo occulto” ipotizzato da parte opponente, essendosi condivisibilmente ritenuto, con riguardo a fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, che non vi è ragione di “considerare 'occulto' il costo derivante dall'effetto di 'capitalizzazione composta'…pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese…”, in quanto “al maggior costo (se di esso possa parlarsi) si perviene non…ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla
pagina 11 di 14 francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti” (così Trib. Napoli n° 11021/2025, secondo cui, quindi, “l'effetto di capitalizzazione - più o meno onerosa - derivante dal sistema di ammortamento del mutuo, se frutto - come nella fattispecie in esame - di una pattuizione contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della “indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia che preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata. La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto, posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti”; nello stesso senso, fra le altre, Trib. Roma n° 868/2021, ove si è persuasivamente rilevato che “nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa”).
La prospettazione di parte opponente non appare meritevole di accoglimento neppure nella parte relativa all'eccepita violazione del divieto di anatocismo in ordine al disposto degli artt. 1283 c.c e 120 TUB e, di conseguenza, dell'art. 1344 c.c..
Premesso che in caso di mutuo a tasso variabile la rata resta invariata fino all'applicazione del tasso diverso da quello iniziale e che quella nuova viene calcolata in base al debito residuo alla prima scadenza successiva alla variazione del tasso, devesi comunque considerare che, estinguendosi il debito per interessi al pagamento della rata nel termine convenuto, gli interessi compresi nella rata successiva sono calcolati sulla sola residua quota di capitale, di talché va escluso qualunque effetto anatocistico (del resto in base a un semplice calcolo matematico, quale quello riportato a pagg. 4 e 5 dell'elaborato peritale allegato da parte opposta si può verificare che gli interessi corrispettivi costituenti quota di ciascuna rata mensile del mutuo sono stati effettivamente quantificati mediante applicazione del tasso dell'epoca di stipulazione - 4,00 % - sulla sola sorte capitale residua della somma mutuata e non su altri interessi), tanto più ove si consideri che comunque “non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel pagina 12 di 14 contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento” (così App. Torino n° 733/2025).
Vi è ragione di ritenere infondato anche il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 821 c.c., in quanto tale disposizione, nel disporre che gli interessi- frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”, si limita a prevedere che i frutti crescono con progressione giornaliera, ma non impone che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice), anziché geometrica (interesse composto), di talché non può da essa desumersi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto, e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice (in tal senso la citata App. Torino).
Per tutto quanto esposto devesi, quindi, addivenire alla conclusione che nel caso di specie non vi è necessità di procedere a un ricalcolo degli interessi con capitalizzazione semplice, oppure al tasso legale o al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, 7° co. TUB.
Le considerazioni esposte appaiono in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di rigetto dell'opposizione, di talché risulta superfluo l'approfondimento istruttorio di natura tecnica richiesto da parte opponente.
Non appare meritevole di accoglimento neppure la domanda riconvenzionale di parte opposta per la decisiva e assorbente considerazione che quest'ultima già dispone di un titolo esecutivo, rinvenendosi nel contratto di mutuo notificato unitamente al precetto qui opposto tutti gli elementi richiesti dall'art. 474 c.p.c., visto che contiene l'attestazione dell'effettiva immediata erogazione della somma mutuata alla mutuataria e una chiara assunzione, da parte della stessa, dell'obbligazione espressa ed incondizionata di restituirla, ragion per cui al riguardo difetta un attuale e concreto interesse giuridico della a procurarsi un ulteriore titolo esecutivo, senza comunque omettere di CP_1 considerare che, a fronte del comprovato conseguimento della somma di € 250.000,00 oggetto dell'azionato contratto di mutuo, gravava su parte opponente l'onere di dimostrare il pagamento di una somma maggiore di quella che la controparte, avendo notificato precetto per l'importo di € 149.839,31 (al netto delle spese legali), ha implicitamente ammesso di aver già ricevuto in restituzione.
Tenuto conto della controvertibilità delle questioni di diritto relative all'ammortamento alla francese, oggetto di contrastanti orientamenti nella prassi giurisprudenziale di merito, e della pronuncia delle sopra menzionate sentenze di legittimità soltanto in corso di causa, appare fondato addivenire a una declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_4
con sede in Riva del Garda (TN), via Nuova n° 21, in persona del legale
[...] rappresentante, e in proprio contro Parte_1 Parte_1 [...]
, con sede in Cavalese (TN), Piazza Battisti n° 12, Controparte_1 pagina 13 di 14 in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte opponente;
- rigetta la domanda di parte opposta;
- compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Trento 9.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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