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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: AN CI Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1686/2024
all'udienza del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4
Avv. Enrico Grassi appellanti E
Controparte_1
[...] contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 461/2023 del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., Parte_1 Parte_2
e convenivano il Parte_3 Parte_4 [...]
innanzi al Tribunale di Controparte_2
Civitavecchia in funzione del giudice del lavoro e, assumendo di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docenti di religione in virtù di CP_1 molteplici contratti a tempo determinato succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità, domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la annullabilità e/o nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, e ad ognuno di essi, ai sensi del D. Lgs. 368/2001 sotto i diversi profili di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra ognuno dei ricorrenti e le parti resistenti come subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della prima assunzione, ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia;
2) ancora in via principale accertare e dichiarare il diritto alla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra ogni ricorrente e le parti resistenti come subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi, ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia, ai sensi del D. Lgs. 368/2001, art. 5, comma 4 bis;
3) condannare parti resistenti alla riqualificazione del rapporto di lavoro con ogni ricorrente a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione oltre al risarcimento da quantificarsi in 12 mensilità ex artt. 30 e 32 L. 183/2010; 4) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover riqualificare i rapporti di lavoro dei ricorrenti, e di ognuno di essi, condannare le parti resistenti al risarcimento del danno subito da ogni ricorrente da quantificarsi nella misura di 20 (venti) mensilità di retribuzione sulla base dell'ultima retribuzione di fatto, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Il , benché ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio, rimaneva contumace.
3. Con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le pretese avanzate dalle odierne appellanti, stante il mancato adempimento dell'onere probatorio in ordine alle circostanze di fatto dedotte in ricorso. In particolare, il primo giudice affermava l'inefficacia probatoria, in sede giurisdizionale, delle autocertificazioni ex art. 46 DPR 445/2000 prodotte a supporto dei periodi lavorativi svolti, ritenendo pertanto che: “ ha … dimostrato di aver lavorato soltanto per tre annualità, così Parte_1 non superando il limite temporale, individuato dalla S.C. quale indice della abusività della reiterazione. , e , poi, Parte_2 Parte_3 Parte_4 non hanno dimostrato di aver effettivamente stipulato alcun contratto a termine alle dipendenze del ” CP_3
4. Avverso la sentenza propongono appello Parte_1 Parte_2
e , preliminarmente contestando quanto
[...] Parte_3 Parte_4 ritenuto dal Tribunale circa l'inefficacia ai fini probatori delle autocertificazioni da loro sottoscritte e prodotte in giudizio e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado. Le docenti, dunque, chiedono la riforma integrale della gravata sentenza. 5. Il rimane contumace. Controparte_1
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
2 8. Questa Corte condivide, infatti, quanto già ritenuto dal Tribunale circa l'insufficienza e l'inidoneità delle autocertificazioni ex art. 46 DPR 445/2000 prodotte in giudizio dalle odierne appellanti. Si richiama al riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10191/2010 e n. 5321/2006), secondo cui non può attribuirsi alcuna rilevanza probatoria a dichiarazioni sostitutive di certificazioni qualora queste costituiscano l'unico elemento probatorio prodotto in giudizio. Pertanto, le autocertificazioni rese dalle appellanti - attestanti i periodi di servizio scolastico da queste asseritamente prestati alle dipendenze del appellato - non sono sufficienti ai fini del CP_1 legittimo soddisfacimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., data l'assenza di ulteriori idonei elementi di prova. La Suprema Corte ha infatti affermato che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. Come affermato dal Giudice di prime cure, dunque, conformemente al suindicato orientamento della Suprema Corte al quale si intende dare continuità, in assenza di ulteriori idonei elementi di prova a sostegno di quanto dedotto dalle ricorrenti e , la Corte Parte_2 Parte_3 Parte_4 ritiene che non abbiano sufficiente efficacia probatoria le autocertificazioni da esse prodotte relative ai periodi di servizio scolastico alle dipendenze del CP_1 convenuto. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'attività lavorativa svolta dalla docente in quanto i periodi documentati sono Parte_1 soltanto quelli attestati dai contratti depositati in atti (ovvero il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2011/2012; il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2012/2013 e il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2013/2014), con la conseguenza, già evidenziata dal Tribunale, che non risulta superato il limite temporale delle tre annualità, individuato dalla giurisprudenza di legittimità quale indice di illegittimità della reiterazione di contratti a termine.
9. Non può poi essere accolta la tesi di parte appellante circa le conseguenze dell'omessa contestazione, da parte del convenuto, della documentazione CP_1 allegata al ricorso di primo grado e, quindi, la natura pacifica dei fatti (periodi lavorativi) posti a fondamento della domanda giudiziale.
3 Va infatti evidenziato che il non si è costituito in giudizio e, dunque, CP_1
è rimasto contumace. Si richiama quindi il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come pacifici, perché non contestati dal convenuto contumace, i fatti costitutivi della domanda attorea, fatti della cui sussistenza il ricorrente aveva l'onere della prova (Cass. nn. 10948/2003, 5919/1997, 10554/1994). In particolare, nel rito lavoro, la Suprema Corte ha affermato che la contumacia
“integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. n.24885/2014).
10. Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
11. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, in ragione della contumacia del appellato. CP_1
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; nulla sulle spese del presente grado di giudizio. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9 maggio 2025
La Presidente est.
AN CI
4
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: AN CI Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1686/2024
all'udienza del 9 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4
Avv. Enrico Grassi appellanti E
Controparte_1
[...] contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 461/2023 del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., Parte_1 Parte_2
e convenivano il Parte_3 Parte_4 [...]
innanzi al Tribunale di Controparte_2
Civitavecchia in funzione del giudice del lavoro e, assumendo di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docenti di religione in virtù di CP_1 molteplici contratti a tempo determinato succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità, domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la annullabilità e/o nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, e ad ognuno di essi, ai sensi del D. Lgs. 368/2001 sotto i diversi profili di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra ognuno dei ricorrenti e le parti resistenti come subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della prima assunzione, ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia;
2) ancora in via principale accertare e dichiarare il diritto alla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra ogni ricorrente e le parti resistenti come subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi, ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia, ai sensi del D. Lgs. 368/2001, art. 5, comma 4 bis;
3) condannare parti resistenti alla riqualificazione del rapporto di lavoro con ogni ricorrente a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione oltre al risarcimento da quantificarsi in 12 mensilità ex artt. 30 e 32 L. 183/2010; 4) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover riqualificare i rapporti di lavoro dei ricorrenti, e di ognuno di essi, condannare le parti resistenti al risarcimento del danno subito da ogni ricorrente da quantificarsi nella misura di 20 (venti) mensilità di retribuzione sulla base dell'ultima retribuzione di fatto, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
2. Il , benché ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio, rimaneva contumace.
3. Con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le pretese avanzate dalle odierne appellanti, stante il mancato adempimento dell'onere probatorio in ordine alle circostanze di fatto dedotte in ricorso. In particolare, il primo giudice affermava l'inefficacia probatoria, in sede giurisdizionale, delle autocertificazioni ex art. 46 DPR 445/2000 prodotte a supporto dei periodi lavorativi svolti, ritenendo pertanto che: “ ha … dimostrato di aver lavorato soltanto per tre annualità, così Parte_1 non superando il limite temporale, individuato dalla S.C. quale indice della abusività della reiterazione. , e , poi, Parte_2 Parte_3 Parte_4 non hanno dimostrato di aver effettivamente stipulato alcun contratto a termine alle dipendenze del ” CP_3
4. Avverso la sentenza propongono appello Parte_1 Parte_2
e , preliminarmente contestando quanto
[...] Parte_3 Parte_4 ritenuto dal Tribunale circa l'inefficacia ai fini probatori delle autocertificazioni da loro sottoscritte e prodotte in giudizio e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate in primo grado. Le docenti, dunque, chiedono la riforma integrale della gravata sentenza. 5. Il rimane contumace. Controparte_1
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
2 8. Questa Corte condivide, infatti, quanto già ritenuto dal Tribunale circa l'insufficienza e l'inidoneità delle autocertificazioni ex art. 46 DPR 445/2000 prodotte in giudizio dalle odierne appellanti. Si richiama al riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10191/2010 e n. 5321/2006), secondo cui non può attribuirsi alcuna rilevanza probatoria a dichiarazioni sostitutive di certificazioni qualora queste costituiscano l'unico elemento probatorio prodotto in giudizio. Pertanto, le autocertificazioni rese dalle appellanti - attestanti i periodi di servizio scolastico da queste asseritamente prestati alle dipendenze del appellato - non sono sufficienti ai fini del CP_1 legittimo soddisfacimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., data l'assenza di ulteriori idonei elementi di prova. La Suprema Corte ha infatti affermato che, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. Come affermato dal Giudice di prime cure, dunque, conformemente al suindicato orientamento della Suprema Corte al quale si intende dare continuità, in assenza di ulteriori idonei elementi di prova a sostegno di quanto dedotto dalle ricorrenti e , la Corte Parte_2 Parte_3 Parte_4 ritiene che non abbiano sufficiente efficacia probatoria le autocertificazioni da esse prodotte relative ai periodi di servizio scolastico alle dipendenze del CP_1 convenuto. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'attività lavorativa svolta dalla docente in quanto i periodi documentati sono Parte_1 soltanto quelli attestati dai contratti depositati in atti (ovvero il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2011/2012; il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2012/2013 e il contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2013/2014), con la conseguenza, già evidenziata dal Tribunale, che non risulta superato il limite temporale delle tre annualità, individuato dalla giurisprudenza di legittimità quale indice di illegittimità della reiterazione di contratti a termine.
9. Non può poi essere accolta la tesi di parte appellante circa le conseguenze dell'omessa contestazione, da parte del convenuto, della documentazione CP_1 allegata al ricorso di primo grado e, quindi, la natura pacifica dei fatti (periodi lavorativi) posti a fondamento della domanda giudiziale.
3 Va infatti evidenziato che il non si è costituito in giudizio e, dunque, CP_1
è rimasto contumace. Si richiama quindi il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come pacifici, perché non contestati dal convenuto contumace, i fatti costitutivi della domanda attorea, fatti della cui sussistenza il ricorrente aveva l'onere della prova (Cass. nn. 10948/2003, 5919/1997, 10554/1994). In particolare, nel rito lavoro, la Suprema Corte ha affermato che la contumacia
“integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. n.24885/2014).
10. Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
11. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, in ragione della contumacia del appellato. CP_1
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; nulla sulle spese del presente grado di giudizio. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9 maggio 2025
La Presidente est.
AN CI
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