Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 25/06/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 5795/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti GIOVANNA Parte_1
FALCO e PASQUALEGABRIELE GUARIGLIA;
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. CP_1
ALESSANDRO FUNARI;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 20/09/2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 03/05/2021 al 31/12/2022 (stante il riconoscimento in sede amministrativa dall'1-1-23), ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “Diabete mellito di tipo II, cardiopatia ipertensiva, poliartrosi a marcato impegno funzionale, obesità grave, vasculopatia cerebrale cronica con depressiona maggiore, ipoacusia bilaterale, stenosi carotidea”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso
“un'infermità di entità tale da determinare una totale e definitiva perdita dell'autonomia personale in ambito motorio-posturale o una compromissione delle abilità cognitive globali tanto grave da comportare l'impossibilità di una sufficiente vita di relazione”. Ed invero, il certificato geriatrico del 27/09/2021, richiamato da parte ricorrente, pur attestando la presenza di un severo deficit motorio/deambulatorio e di un decadimento cognitivo, “non fa alcun riferimento ad una eventuale impossibilità a deambulare e/o ad eseguire i passaggi posturali senza ausilio di terzi, né al fatto che il deficit neuropsichico fosse di entità tale da impedire lo svolgimento di una sufficiente interazione con la realtà circostante”. Venendo all'omessa valutazione delle osservazioni di parte ricorrente alla CTU va rilevato che tale circostanza non corrisponde al vero, atteso che il CTU con controdeduzioni del 19/07/2024 prendeva posizione in ordine alle critiche mosse alla perizia dal consulente di parte ricorrente. In particolare il CTU in questa sede evidenziava che quanto ad un presunta omessa valutazione della precoce comparsa di segni di dispnea e di esaurimento muscolare attestata dal certificato del 27/9/21 lo stesso non ne aveva tenuto conto ai fini della retrodatazione della prestazione richiesta in ragione della omessa precisazione dei termini temporali di insorgenza e della procedura usata per la rilevazione (osservazione diretta, anamnesi o altro). Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non vi è prova che lo stesso già all'epoca della domanda amministrativa condizionasse la deambulazione e lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/01/2023. Il ricorso va in conclusione rigettato, Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell come CP_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei benefici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 01/01/2023;
dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 25/06/2025
IL GIUDICE Dott. Francesca Fucci