Articolo 965 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 957Articolo 986
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20 febbraio 2020
Art. 965-bis. (( (Ammissione a dottorato di ricerca).)) (( 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020