Art. 965-bis. (( (Ammissione a dottorato di ricerca).)) (( 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. ))
Articolo 965 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 957Articolo 986
Articolo 965 bis del Codice dell'ordinamento militare
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20 febbraio 2020
20 febbraio 2020
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