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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/11/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Valerio Pierluigi Rozza;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Letizia Cannizzaro.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia di divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 76/2025, pubblicata in data 07.03.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 08.10.2025, come da attestazione di pagina 1 di 6 Cancelleria del 09.10.2025 presente in atti.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di voler conseguire la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di Pozzallo (RG) il giorno 01.08.2019, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Montanaso Lombardo al numero 1, parte II, Serie B, Anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
B) la prole verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
C) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione del medesimo;
D) le parti si danno atto che, come da accordi di separazione, la casa coniugale sita in 26835
Crespiatica (LO), Via Manzoni n. 10, con tutto quanto l'arreda, è stata definitivamente venduta a terzi in data 27.06.2025 ed il relativo ricavato è stato utilizzato in parte l'estinzione del mutuo cointestato e per la rimanenza diviso al 50%;
E) i diritti di visita del padre saranno così regolamentati:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due week end alternati con la madre, dal sabato alle ore 19.30, prima di cena, quando preleverà da casa della madre, sino al lunedì Per_1 mattina, quando lo porterà all'asilo al relativo orario di ingresso;
- il padre, nelle settimane con il week end di propria spettanza, potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale, salvo diversi accordi il mercoledì, dalle ore 19.30, prima di cena, quando preleverà da casa della madre, sino al giovedì mattina, quando lo Per_1 porterà all'asilo al relativo orario di ingresso;
- il padre, nelle settimane con il week end di spettanza della madre, potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni infrasettimanali, salvo diversi accordi dalle ore 19.30 del martedì, prima di cena, quando preleverà da casa della madre, sino al giovedì mattina, quando lo Per_1 porterà all'asilo al relativo orario di ingresso;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante i compleanni del medesimo, le festività
Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con la madre. Verrà applicato il criterio dell'alternanza in merito ai giorni di Natale con S. Stefano, nonché di S. RO / 1° dell'anno con l'Epifania; pagina 2 di 6 - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante le ferie estive, per n. 10 giorni anche non consecutive, come pure la madre potrà programmare vacanze di 10 giorni consecutivi;
i giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno, fermo restante in ogni caso l'obbligo paterno di corresponsione integrale dell'assegno mensile di mantenimento;
- i coniugi potranno liberamente contattare telefonicamente il figlio in qualsiasi momento.
Ciascun genitore, inoltre, nel periodo in cui trascorrerà con i giorni di permanenza Per_1 consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazioni e recapiti. Eventuali cambi di domicilio dei genitori andranno previamente comunicati, con contestuale indicazione dei relativi recapiti, anche telefonici;
- durante i giorni di permanenza di presso ciascun genitore sarà cura di quest'ultimo Per_1 gestire personalmente gli impegni del figlio delegare una persona di sua fiducia in caso di necessità, senza necessità di previo accordo. In caso di pernottamento di in luogo Per_1 diverso dalla residenza del genitore ed in assenza dello stesso, inoltre, sarà necessario il previo accordo tra i genitori. In caso di diniego da parte di uno dei genitori il medesimo dovrà fornire per iscritto (anche tramite posta elettronica) entro due giorni comprovata motivazione a sostegno della propria decisione;
- i predetti diritti di visita potranno essere modificati e/o integrati previo accordo tra i genitori;
F) le questioni economiche saranno così regolamentate:
- il IG. verserà mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese, Pt_2 Pt_1
l'importo di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano, come di seguito riportate:
° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci di qualsiasi tipo, sia quelli prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale che quelli non necessitanti apposita prescrizione;
pagina 3 di 6 ° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
i) vestiti;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
pagina 4 di 6 - l'assegno unico universale, così come ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore di , sarà percepito integralmente dalla IG.ra . Le detrazioni/deduzioni Per_1 Pt_1 relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie, invece, saranno beneficiate da ciascuno dei coniugi per la quota di spesa sostenuta;
G) stante il dissesto economico causato dalla separazione tra i coniugi, questi ultimi dichiarano di voler mantenere i diritti derivanti dalle agevolazioni prima casa e che, pertanto, i medesimi, a seguito della vendita della casa coniugale e della separazione personale, utilizzeranno l'affitto come formula di abitazione;
H) la Fiat 500 intestata alla IG.ra e già in uso a quest'ultima resterà di proprietà ed in uso Pt_1 alla medesima, la quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa. La
e la Citroen C1 intestate al IG. è già in uso a quest'ultimo, invece, CP_1 Pt_2 resteranno di proprietà ed in uso al medesimo, il quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa;
I) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse del figlio minore, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
L) i coniugi sosterranno ciascuno rispettivamente le spese del proprio difensore per l'assistenza ricevuta con riferimento al presente giudizio;
M) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 5 di 6 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Pozzallo (RG) in data 01.08.2019, trascritto nei Registri dello Parte_2
Stato Civile del Comune di Montanaso Lombardo (LO) Atto n.
1 - Parte II - Serie B - Anno
2019;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montanaso Lombardo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Valerio Pierluigi Rozza;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Letizia Cannizzaro.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché l'ulteriore e conseguente pronuncia di divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 76/2025, pubblicata in data 07.03.2025, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
La sentenza di separazione è passata in giudicato in data 08.10.2025, come da attestazione di pagina 1 di 6 Cancelleria del 09.10.2025 presente in atti.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato di voler conseguire la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di Pozzallo (RG) il giorno 01.08.2019, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Montanaso Lombardo al numero 1, parte II, Serie B, Anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
B) la prole verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
C) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione del medesimo;
D) le parti si danno atto che, come da accordi di separazione, la casa coniugale sita in 26835
Crespiatica (LO), Via Manzoni n. 10, con tutto quanto l'arreda, è stata definitivamente venduta a terzi in data 27.06.2025 ed il relativo ricavato è stato utilizzato in parte l'estinzione del mutuo cointestato e per la rimanenza diviso al 50%;
E) i diritti di visita del padre saranno così regolamentati:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due week end alternati con la madre, dal sabato alle ore 19.30, prima di cena, quando preleverà da casa della madre, sino al lunedì Per_1 mattina, quando lo porterà all'asilo al relativo orario di ingresso;
- il padre, nelle settimane con il week end di propria spettanza, potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale, salvo diversi accordi il mercoledì, dalle ore 19.30, prima di cena, quando preleverà da casa della madre, sino al giovedì mattina, quando lo Per_1 porterà all'asilo al relativo orario di ingresso;
- il padre, nelle settimane con il week end di spettanza della madre, potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni infrasettimanali, salvo diversi accordi dalle ore 19.30 del martedì, prima di cena, quando preleverà da casa della madre, sino al giovedì mattina, quando lo Per_1 porterà all'asilo al relativo orario di ingresso;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante i compleanni del medesimo, le festività
Natalizie, Pasquali, ed ogni altra festività, ad anni alterni con la madre. Verrà applicato il criterio dell'alternanza in merito ai giorni di Natale con S. Stefano, nonché di S. RO / 1° dell'anno con l'Epifania; pagina 2 di 6 - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante le ferie estive, per n. 10 giorni anche non consecutive, come pure la madre potrà programmare vacanze di 10 giorni consecutivi;
i giorni dovranno essere comunicati previamente entro il 30.05 di ciascun anno, fermo restante in ogni caso l'obbligo paterno di corresponsione integrale dell'assegno mensile di mantenimento;
- i coniugi potranno liberamente contattare telefonicamente il figlio in qualsiasi momento.
Ciascun genitore, inoltre, nel periodo in cui trascorrerà con i giorni di permanenza Per_1 consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazioni e recapiti. Eventuali cambi di domicilio dei genitori andranno previamente comunicati, con contestuale indicazione dei relativi recapiti, anche telefonici;
- durante i giorni di permanenza di presso ciascun genitore sarà cura di quest'ultimo Per_1 gestire personalmente gli impegni del figlio delegare una persona di sua fiducia in caso di necessità, senza necessità di previo accordo. In caso di pernottamento di in luogo Per_1 diverso dalla residenza del genitore ed in assenza dello stesso, inoltre, sarà necessario il previo accordo tra i genitori. In caso di diniego da parte di uno dei genitori il medesimo dovrà fornire per iscritto (anche tramite posta elettronica) entro due giorni comprovata motivazione a sostegno della propria decisione;
- i predetti diritti di visita potranno essere modificati e/o integrati previo accordo tra i genitori;
F) le questioni economiche saranno così regolamentate:
- il IG. verserà mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese, Pt_2 Pt_1
l'importo di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole;
- le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al 50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano, come di seguito riportate:
° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci di qualsiasi tipo, sia quelli prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale che quelli non necessitanti apposita prescrizione;
pagina 3 di 6 ° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
i) vestiti;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
pagina 4 di 6 - l'assegno unico universale, così come ogni eventuale ulteriore agevolazione e/o benefit in favore di , sarà percepito integralmente dalla IG.ra . Le detrazioni/deduzioni Per_1 Pt_1 relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie, invece, saranno beneficiate da ciascuno dei coniugi per la quota di spesa sostenuta;
G) stante il dissesto economico causato dalla separazione tra i coniugi, questi ultimi dichiarano di voler mantenere i diritti derivanti dalle agevolazioni prima casa e che, pertanto, i medesimi, a seguito della vendita della casa coniugale e della separazione personale, utilizzeranno l'affitto come formula di abitazione;
H) la Fiat 500 intestata alla IG.ra e già in uso a quest'ultima resterà di proprietà ed in uso Pt_1 alla medesima, la quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa. La
e la Citroen C1 intestate al IG. è già in uso a quest'ultimo, invece, CP_1 Pt_2 resteranno di proprietà ed in uso al medesimo, il quale continuerà a pagare in via esclusiva ogni relativo onere e spesa;
I) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione a tal fine necessaria nell'interesse del figlio minore, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente autorità per quanto occorresse;
L) i coniugi sosterranno ciascuno rispettivamente le spese del proprio difensore per l'assistenza ricevuta con riferimento al presente giudizio;
M) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente le più ampie liberatorie, dichiarando espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, a parte gli impegni quivi sottoscritti;
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 5 di 6 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Pozzallo (RG) in data 01.08.2019, trascritto nei Registri dello Parte_2
Stato Civile del Comune di Montanaso Lombardo (LO) Atto n.
1 - Parte II - Serie B - Anno
2019;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montanaso Lombardo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6