Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 553/2024 R.G., avente per oggetto:
“somministrazione”;
TRA
con sede legale in Milano, cap 20122, Via Alberico Albricci 10, Parte_1
c.f. e P.IVA , in persona dell'Amministratore Delegato e legale P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani e Giovanni Ferraù, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO contumace
All'udienza del 14 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (resa nel proc. R.G. 1013/2023) emessa dal
Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella contumacia del resistente, è stata Pa rigettata la domanda con cui la società chiedeva l'”accertamento del diritto della
1
d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Paternò [CT] cap 9504, Via Rimini, 26, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a , al fine di Controparte_1
procedere alla disalimentazione del PDR 01611875008228anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore”.
Avvero detta ordinanza ha proposto rituale appello la società Parte_1
L'appellato non si è costituito e ne va dunque preliminarmente dichiarata la contumacia in quanto ritualmente citato.
Ciò posto, con atto depositato in data 17.12.2024, l'appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda, per le ragioni ivi spiegate, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito della DELIBERA 379 del 24.09.24 di ARERA modifica dell'art. 13 bis TIMG o, in subordine, l'estinzione per sopravvenuta carenza di interesse giuridico.
Indi, questa Corte non può far altro che rilevare il sopravvenuto venir meno dell'interesse della parte appellante, originaria ricorrente, alla prosecuzione del giudizio e dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine all'intera controversia insorta tra le parti, riformando la sentenza di primo grado.
Nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali, stante la contumacia dell'appellante in entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 553/2024 R.G.,
2 in riforma della ordinanza n. 3632/2024 resa il 17.3.2024 dal Tribunale di
Catania, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla controversia tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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