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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 nella causa in II grado R.G. n. 377/2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 460/2022 emessa dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma. Via A. Riboty, n.23 presso l'Avv. Parte_1
Pietro Antonuccio, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, “Con ricorso depositato in data 16.4.2021 adiva questo Tribunale [di Viterbo] in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle voci retributive dovute in relazione alla indennità di turno e alle maggiorazioni per lavoro straordinario a fronte delle rispettive suddette ore lavorative prestate dal 1.01.16 al 30.06.20; b) condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dei suddetti importi dovuti a titolo di indennità di turno e di maggiorazioni per lavoro straordinario e così complessivamente della somma di €. 9.500,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) condannare il convenuto alla refusione di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Il ricorrente deduceva di prestare servizio per il Comune di CP dall'1.1.1991 con profilo professionale di “vigile” e qualifica C1; di aver costantemente svolto ore di lavoro in turnazione ed ore di lavoro straordinario;
che dall'1.1.2016 non gli era più stato corrisposto quanto dovuto a titolo di indennità di turno e di lavoro straordinario;
che il numero di ore risultava dalla documentazione trasmessa dal convenuto a seguito di richiesta di accesso agli atti;
che, in base alle CP percentuali di maggiorazione previste dagli artt. 22 e 15 del CCNL del settore Enti locali per le ore svolte in turnazione e le ore di straordinario, l'importo spettante al ricorrente in relazione al periodo 1.1.2016- 30.6.2020 era pari ad € 9.500,96. Il CP
, ritualmente convenuto in giudizio, rimaneva contumace”.
[...]
Invero, il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti del di , accertava e dichiarava il Parte_1 CP CP diritto del ricorrente alla percezione di € 5.661,45 a titolo di indennità di turno relativa al periodo gennaio 2016 - giungo 2020 ed € 2.405,68 a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al periodo gennaio 2016 - settembre 2018, oltre rivalutazione monetaria ed interesse legali dal dovuto al saldo. Specificava che “Dal totale spettante per indennità di turno, tuttavia, va detratto l'importo che risulta come percepito a tale titolo dal cedolino paga di febbraio 2017 (pari ad € 1.433,83), con la conseguenza che il convenuto va condannato a corrispondere al ricorrente € 5.661,45 a titolo CP di indennità per turnazione relativa al periodo gennaio 2016-giungo 2020”.
Con ricorso depositato il 23.2.2023 ha proposto gravame nei Parte_1 confronti della sentenza indicata in oggetto. Il , pur ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
Con l'atto di appello, censura la decisione del Tribunale di cui Parte_1 deduce la “Nullità per violazione dell'art.101 2° comma c.p.c. Risulta, in primo luogo, che il Tribunale, al di fuori di qualsiasi deduzione delle parti sulla sussistenza di pagamenti parziali della sorte creditoria dedotta in giudizio (avendo il ricorrente espressamente dedotto di non aver ricevuto alcun pagamento per l'indennità di turno maturata nel periodo gennaio 2016/giugno 2020 e nulla avendo dedotto il convenuto rimasto contumace), ha sollevato d'ufficio, senza alcuna deduzione di parte, il tema della sussistenza di un pagamento parziale ritenendo di riscontrarne la prova documentale nella mera dicitura riportata all'interno della busta paga di febbraio 2017 … rilevata d'ufficio al di fuori delle deduzioni delle parti stesse e senza disporre l'assegnazione del termine entro cui svolgere deduzioni sul punto. Ciò pertanto integra la nullità della sentenza per violazione dell'art.101 2° comma c.p.c. secondo cui “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. L'appellante deduce, altresì, il “Mancato esercizio dei poteri istruttori di cui all'art.421 c.p.c. … Il Tribunale, non solo non ha osservato il disposto dell'art.101 co.2 c.p.c., ma non ha nemmeno fatto ricorso ai poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.421 c.p.c. che consentivano, anzi imponevano, date le caratteristiche del caso, di disporre l'interrogatorio delle parti sul punto e/o l'acquisizione di documentazione integrativa riferibile all'indicazione contenuta nella busta paga di febbraio 2017 ai fini sia della verifica del supposto pagamento, sia del periodo di riferimento cui andava attribuita l'indicazione contenuta nella detta busta paga”. L'appellante sostiene, poi, la “Erronea attribuzione di valore probatorio del pagamento alla busta paga di febbraio 2017 Nel merito della decisione adottata risulta poi palesemente erronea l'attribuzione di valore probatorio alla mera indicazione della dizione “indennità di turno €.1.433,83” all'interno della busta paga di febbraio 2017 al fine di ritenere effettuato il pagamento di tale somma in conto della sorte dedotta in giudizio. A fronte delle specifiche e ripetute deduzioni del ricorrente in ordine alla totale insussistenza di pagamenti dell'indennità di turno maturata tra gennaio 2016 e giugno 2020 ed a fronte della contestuale mancanza di qualsiasi allegazione e/o deduzione contraria di controparte (stante la sua contumacia) è del tutto illegittimo che il Tribunale abbia ritenuto effettuato tale pagamento parziale per il solo fatto della detta indicazione contenuta nella busta paga di febbraio 2017. In primo luogo, è infatti ampiamente noto che la mera indicazione contabile contenuta in busta paga non costituisce prova del relativo pagamento a meno che la busta stessa non sia specificamente sottoscritta “per quietanza” del pagamento stesso, ciò che nel caso in esame non sussiste. In secondo luogo occorre che l'indicazione sia univocamente riconducibile alla sorte creditoria dedotta in giudizio, laddove nel caso in esame non risulta in alcun modo che l'indicazione relativa ad indennità di turno contenuta nella busta paga di febbraio 2017 si riferisca al periodo che forma oggetto della causa (gennaio 2016-giugno 2020) e non al periodo precedente in cui il credito era pure inevaso, stante la mancanza di qualsiasi specificazione in tal senso. È infatti ampiamente noto, in forza delle disposizioni normative recepite in consolidata giurisprudenza, che le indicazioni contenute in busta paga non sono di per sé sufficienti alla prova di quanto ivi meramente indicato e devono pertanto necessariamente essere integrate da ulteriori riscontri e conferme affinchè possa ritenersi raggiunta la prova del fatto cui si riferiscono … La prova del pagamento della retribuzione è, quindi, a carico del datore di lavoro poiché non vi è una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalla busta paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore” (Cass., Sez. lav., 6/09/2018, n.21699) … Nel caso in esame, non solo la busta paga non è affatto sottoscritta, ma in essa non è nemmeno in alcun modo specificato a quale periodo si riferisce la indennità di turno ivi indicata e quantificata nell'importo di €.1.433,83”. L'appellante deduce, altresì, che “Prova documentale del riferimento ad altro credito della indicazione contenuta nella busta paga di febbraio 2017. Infine, non può essere sottaciuto che sussiste anche la prova documentale, agevolmente disponibile, della totale estraneità della indicazione contenuta nella busta paga di febbraio 2017 rispetto al credito dedotto in giudizio (maturato nel periodo gennaio 2016/giugno 2020), in quanto essa si riferiva alla liquidazione dell'indennità di turno maturata nel precedente anno 2015. Ciò si trae infatti con assoluta certezza dal chiarissimo contenuto della Determinazione n.4 del 20.02.2017 del Comune di (all.4) che CP ha specificamente disposto “di liquidare i compensi per le prestazioni di indennità di turnazione al sottoelencato personale addetto all'Area 5, Sicurezza, nei mesi di Gennaio/Dicembre 2015, per le ore prestate come indicato nei prospetti presentati agli atti dal Responsabile dell'Area 5 Sicurezza e quantificato negli importi risultanti dai prospetti stessi: Periodo Gennaio/Dicembre 2015: - = €.1.870,66 - Parte_2
= €.1.433,83 - = €.1.662,43 … In ogni caso risulta Parte_1 Parte_3 confermata, anche sulla base della Determinazione suddetta che si chiede di produrre in giudizio ai sensi dell'art.345 c.p.c. in quanto documento di cui si pone l'esigenza processuale soltanto a seguito della impugnata sentenza, la insussistenza di imputabilità al periodo gennaio 2016/giugno 2020 dell'indicazione contenuta nella busta di febbraio 2017 e la insussistenza di un qualsiasi pagamento parziale della sorte creditoria dedotta in giudizio”.
L'appello è fondato sia perché la busta paga in questione non risulta quietanzata sia in ragione della documentazione su richiamata prodotta solo in appello e di cui si deve ammettere la produzione in questa sede perché necessitata dalla pronuncia giudiziale impugnata. Quanto diversamente dedotto non deve essere neanche esaminato e, comunque, è del tutto infondato perché non di tratta di nuova questione né andava sollecitato il contraddittorio al riguardo. Ne consegue che in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, il deve essere condannato alla maggior somma Controparte_1 complessiva di € 9.500,96, oltre interessi legali dalle singole date di maturazione del credito al saldo. In considerazione della soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellato CP
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna il al pagamento della maggior somma di € 9.500,96, oltre Controparte_1 interessi legali dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese del presente Controparte_1 grado, che liquida in complessive € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste