Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n.r.g. 2903/2023 promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. BOSCO LUCA
- Ricorrente - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MALANDRINO MATTEO
- Resistente –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30.3.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di condannare la al Controparte_1 pagamento della somma totale di euro € 8.652,22 a titolo di quote di contribuzione omesse a far data dal 31.12.2018 e sino a tutt'oggi al Fondo di previdenza complementare denominato “Previambiente”, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge.
Si costituiva ritualmente la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, la resistente, riconosciuta la pretesa vantata dal ricorrente, dichiarava di aver provveduto nelle more al pagamento della sorte capitale e chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che la resistente ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto alla liquidazione di quanto richiesto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico di parte Controparte_1 virtualmente soccombente, da distrarsi a favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Luca Bosco.
Taranto, lì 01/04/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)