Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00402/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2017, proposto da:
RI AZ AN, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Marrozzini, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Fernando Piazzolla in Ancona, c.so Garibaldi n. 124;
contro
Comune di Fermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ND Gentili e Cristina Argentieri, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio del’avv.Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria 7;
nei confronti
ND IO, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti n. 99;
Gemma Venezia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica e Appalto in data 9 marzo 2017 prot. 12066, comunicato via per stessa data;
- di tutti gli atti connessi collegati e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fermo e di ND IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO
che nel giudizio risulta gravato il provvedimento con cui il Comune di Fermo riscontrava la diffida inoltrata dalla ricorrente con atto prot. 29813 del 2.07.2016 in ottemperanza alla sentenza resa su silenzio da questo T.a.r. Marche n.698/2016, ed avente ad oggetto la richiesta di verifica della C.i.l.a. asseverata presentata in data 14.04.2016 dal controinteressato ND IO costituito nel presente giudizio in particolare quanto alla legittimazione del medesimo ad eseguire lavori sulle parti dell’edificio di cui era contestata la proprietà;
RILEVATO
che con memoria ex art. 73 c.p.a. il controinteressato ND IO ha eccepito la sopraggiunta carenza di interesse in ragione della sopravvenuta comunicazione in data 1.04.2010 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fermo ha dichiarato la inefficacia della CILA n.106/107AEL;
che con memoria depositata il 24.04.2025 parte ricorrente ha dichiarato che la sopraggiunta declaratoria della Cila si appalesa satisfattiva dell’interesse azionato con il ricorso, tuttavia ha insistito per la refusione delle spese in virtù della soccombenza virtuale;
RITENUTO
che, alla luce di quanto sopra, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopraggiunto difetto di interesse non avendo il ricorrente, come dichiarato, alcuna utilità da una pronuncia di merito in ragione del provvedimento sopravvenuto;
che le spese seguono la soccombenza virtuale e vanno poste a carico del Comune che, con la predetta declaratoria di inefficacia, intervenuta solo dopo la presentazione del ricorso per silenzio e del presente giudizio, ha riconosciuto quanto contestato in ricorso ossia l’assenza della dichiarazione di assenso dei comproprietari e/o titolari di diritti reali e/o obbligatori sulle porzioni di immobile oggetto di intervento quale elemento necessario ed indispensabile per la sanatoria delle opere abusive, non rilevando la invocata pronuncia della Corte d’Appello in quanto non richiamata nell’atto sopravvenuto;
che ricorrono giusti motivi per compensare le spese rispetto al controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Fermo al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite nella misura di € 1000,00 (mille/00) oltre accessori ove dovuti e del contributo unificato.
Spese compensate rispetto al controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO