Art. 2.
L'ammontare del contributo non potra' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.
L'ammontare complessivo dei sussidi non potra' superare il limite massimo di lire 150 milioni.
L'ammontare del contributo non potra' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.
L'ammontare complessivo dei sussidi non potra' superare il limite massimo di lire 150 milioni.