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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/03/2024, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3072/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za del giudice di pace di Avellino n. 486/2021” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. FESTA CAR- Parte_1 P.IVA_1
MELA, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
P.IVA in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2
e in proprio, C.F.: , CP_2 CP_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. MERCOGLIANO ANTONIO, in virtù di procure in at- ti,
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato davanti al giudice di pace di Avellino in data 10.2.2020 la parte appellante ha chiesto, in forza del contratto inter partes di somministrazione/noleggio di biancheria del 16.5.2019, di ingiungere alle parti appellate, nelle rispettive qualità di obbli- gata principale e di garante, il pagamento della somma di € 3.367,00, di cui € 1.407,00 quale controvalore della biancheria presa a noleggio e non restituita ed € 1.960,00 quale penale per interruzione del rapporto e quindi recesso anticipato dal contratto.
La domanda è stata accolta soltanto con riferimento alla somma di € 1.407,00 con decreto in- giuntivo n. 220/2020, emesso dal giudice di pace di Avellino in data 6-9.3.2020.
Gli appellati hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed hanno chiesto di re- vocarlo, di dichiarare che essi opponenti nulla dovevano all'opposta, di dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposta, di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta e di condannare l'opposta al risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00, sulla base dei seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 2 del contratto in quanto
1 la biancheria (che si ammette non sia stata restituita) doveva essere presa in consegna dalla società opposta recandosi presso la sede dell'opponente per il ritiro e per il trattamento di la- vaggio;
2) il difetto di valore probatorio delle fatture fiscali;
3) l'esistenza di un danno patito che legittima la proposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento e risoluzione del contratto.
L'opposta, costituitasi, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare la domanda riconvenzionale degli opponenti.
Con sentenza n. 486/2021 del 25.2-8.3.2021, non notificata, il giudice di pace ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda riconvenzionale.
Con citazione notificata in data 14.7.2021 l'appellante ha interposto appello con cui ha chie- sto di <accogliere il presente appello ed in annullamento e riforma della sentenza impugna- ta, così provvedere: - nel merito, rigettare l'opposizione avversa, confermando il d.i. impu- gnato;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado nella misura di legge>>.
Come motivi di appello ha dedotto: 1) error in procedendo, per non avere il primo giudice consentito alle parti di precisare le conclusioni;
2) error in iudicando, avendo essa appellante esattamente provato il proprio credito (dato dal controvalore della biancheria di sua proprietà che l'appellata trattiene e non ha restituito all'esito della risoluzione del contratto) producendo il contratto di noleggio della biancheria, in cui è contenuto l'elenco della biancheria che l'appellata ha ricevuto in consegna all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo, firma- to ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc. anche con riferimento alla ricezione della biancheria in parola (secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, risulta provata, quindi, sia l'esistenza del rapporto negoziale alla base del credito ingiunto – unica circostanza la cui prova gravi sull'opposto – sia la consegna della biancheria, non restituita dalla opponente, il cui controvalore è stato richiesto monitoriamente); 3) la sussistenza dell'an e del quantum della creditoria ingiunta;
4) l'assolvimento del proprio onere probatorio a mez- zo della produzione del contratto e della tabella ex art. 5 del medesimo in cui il debitore sotto- scrive la ricezione di tutta la biancheria di cui al contratto medesimo, mentre nessuna prova avevano offerto gli opponenti delle eccezioni sollevate, risultando invece l'ammissione di trattenere la biancheria di proprietà dell'opposta, rifiutando di pagarne il controvalore come ingiunto nel provvedimento monitorio;
5) l'infondatezza ed inammissibilità dell'avversa do- manda di risoluzione del contratto.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa depositata in data 30.11.2021 ed hanno proposto appello incidentale. Essi hanno chiesto di: 1) rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
e confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo
[...]
2 opposto;
in ogni caso, anche alla luce di eventuale nuova valutazione dei motivi di opposizio- ne già articolati nel giudizio di prime cure e riproposti in appello;
2) revocare il decreto in- giuntivo opposto emesso in favore della società in quanto nullo, inam- Parte_1
missibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria;
3) accertare e dichiarare che il Sig.
in proprio e nella qualità di amministratore e legale rappresentante del- CP_2
la società nulla deve alla società in relazione Controparte_3 Parte_1
al contratto sottoscritto in data 16-05-2019; 4) accertare e dichiarare l'inadempimento contrat- tuale della società ; 5) accogliere l'appello incidentale proposto e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto: a. accertare e dichiarare la avvenuta risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 16-05-2019 per grave inadempimento imputabile alla società ; b. Parte_1
condannare la società al risarcimento del danno in favore della società Parte_1
quantificato in euro 5.000,00; con vittoria di spese, diritti ed Controparte_3
onorari di causa, iva, se e in quanto dovuta, c.p.a., con distrazione in favore dell'avvocato.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.- Osserva, all'esito, questo giudicante che il primo motivo dell'appello principale è fondato e va accolto.
Invero, secondo l'insegnamento della cassazione “nel procedimento davanti al giudice di pa- ce, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa;
tale nullità, pe- raltro, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ. che im- pongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, comporta che il giudice d'ap- pello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, debba decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quel- le attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse>> (in termini v. cass. n.
28681/2011, che applicando detto principio ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva rilevato la violazione dell'art. 321 cod. proc. civ., avendo il giudice di pace, che pu- re non è tenuto alla fissazione di un'udienza "ad hoc" per la precisazione delle conclusioni, deciso la causa subito dopo essersi riservato di provvedere sulle richieste delle parti e senza fornire alle stesse alcuna risposta su tali richieste, tra cui l'ammissione di mezzi istruttori e la possibilità di precisare le conclusioni;
conf. cass. n. 5225/2006).
In punto di fatto, il primo giudice, all'udienza fissata ex art. 320 c.p.c. del 19.2.2021 per ri-
3 chieste istruttorie, senza provvedere sulle stesse e senza invitare le parti a precisare le definiti- ve conclusioni di merito, assegnò la causa a sentenza.
Pertanto, l'impugnata sentenza va dichiarata nulla. Tuttavia, vanno disattese le richieste istrut- torie ritualmente riproposte dalle sole parti appellate nella comparsa di costituzione in appello e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in appello, siccome il capo 1 è pacifico, il capo 2 è generico, il capo 3 è generico quanto alle “dette richieste” e pacifico quanto alla gia- cenza delle tovaglie presso la sede della società appellata, il capo 4 è irrilevante, il capo 5 è irrilevante, il secondo capo 2 è inammissibile perché contiene una valutazione interdetta ai te- sti ed i restanti capitoli sono irrilevanti.
Pertanto, la causa va decisa in base alle allegazioni difensive ed ai documenti prodotti dalle parti.
Sono fondati e vanno accolti i motivi 2), 3), 4) dell'appello principale, che possono essere esaminati unitariamente, siccome connessi.
La gravata decisione è così motivata:
<L'opposizione è fondata e va accolta. L'opposta non ha provato il credito azionato col de- creto ingiuntivo e non ha provato il debito dell'opponente, ma ha solo prodotto le fatture di pagamento ed il contratto stipulato tra le parti. L'opponente in riconvenzionale non ha pro- vato il danno patito a causa dell'inadempimento dell'opposta al contratto di cui è causa. Per- tanto, il decreto ingiuntivo va revocato e vanno compensate le spese di giudizio>>.
La creditrice opposta, attuale appellante, a sostegno della domanda di pagamento, ha prodotto, nella fase monitoria, non solo le fatture, ma anche il contratto di somministrazione concluso tra le parti e sottoscritto;
nel contratto (noleggio e servizio lavanderia) è indicata all'art. 5 la consegna all'opponente di: n. 200 tovaglioli, n. 80 coprimacchia e n. 20 tovaglie colorate;
per un controvalore totale di € 2.200,00.
4 L'appellante ha invocato l'applicazione dell'art. 10 del contratto1: “Si precisa che ai sensi dell'art. 10 co 1 “qualora la biancheria in dotazione alla somministrata non dovesse essere inviata al lavaggio/utilizzata per oltre 30 gg senza alcuna motivazione né preavviso scritto, la somministrante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di richiedere il risar- cimento dei danni patiti per il mancato guadagno e per il mancato ammortamento della bian- cheria”. Il co. 2 del medesimo articolo inoltre prevede che “la biancheria fornita dalla som- ministrante in caso di … recesso anticipato, sospensione dell'attività o del servizio di cui ai precedenti punti 9.1 e 10 e/o risoluzione per colpa del somministrato, deve essere restituita dalla somministrata presso la sede della somministrante… Nel caso di mancato rinvenimento della dotazione complessiva fornita o di mancata restituzione come da preavviso scritto, la somministrante ha facoltà di fatturare il costo dei capi-pezzi unitari moltiplicandolo per il numero fornito così come indicato nell'art. 15 e di procedere al recupero coattivo del relativo importo, oltre al ristoro dei danni”. I surrichiamati obblighi contrattuali sono stati inosserva- ti dalla opponente, causando la risoluzione del contratto ex art. 10” (v. l'atto di appello).
In punto di fatto, il contratto di noleggio e lavanderia è stato stipulato in data 16.5.2019 ed in pari data l'appellata ha riconosciuto di aver ricevuto in consegna n. 200 tovaglioli, n. 80 co- primacchia e n. 20 tovaglie colorate;
per un controvalore totale di € 2.200,00.
E' incontroverso che a tutto gennaio 2020, quindi dopo sette mesi dalla stipula del contratto, ben più dei trenta giorni previsti all'art. 10, co. 1, del contratto, l'appellata non aveva osserva- 1
5 to le disposizioni contrattuali, in quanto, dopo la presa in consegna della biancheria elencata nella tabella di cui all'art. 5 del contratto, aveva restituito alla società opposta per il lavaggio solo una piccola parte della biancheria ricevuta in noleggio, dopo di che aveva indebitamente trattenuto i restanti capi di biancheria senza richiedere i lavaggi previsti in contratto, né aveva provveduto alla restituzione dell'intera dotazione di biancheria a seguito della risoluzione di diritto del contratto, verificatasi ai sensi dell'art. all'art. 10, co. 1, del contratto (v. pag. 1 della comparsa di costituzione in primo grado dell'attuale appellante non specificamente contestata dagli attuali appellati).
Ciò che rileva è che la creditrice assume che, alla data della missiva di risoluzione con messa in mora per il pagamento del controvalore della merce non restituita, ritualmente ricevuta in data 11.1.2020 (cfr. racc. a mezzo pec nella produzione della fase monitoria), le quantità indi- cate nella fattura azionata in via monitoria non erano state restituite né ne era stato pagato il controvalore.
Sul punto gli appellati si limitano a sostenere che la merce doveva essere ritirata dall'appellante, ma così non è, perché l'art. 10, co. 2, del contratto stabilisce che, in caso di risoluzione del contratto, la biancheria fornita dalla somministrante deve essere restituita dalla somministrata presso la sede della somministrante. Il successivo comma 3 del medesimo arti- colo prevede che, nel caso di mancata restituzione, la somministrante ha facoltà di fatturare il costo dei capi-pezzi unitari moltiplicandolo per il numero fornito così come indicato nell'art. 5 e di procedere al recupero coattivo del relativo importo.
Gli appellati, inoltre, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione circa il numero, la tipologia ed il controvalore dei capi-pezzi non restituiti.
E' evidente, dunque, che, nell'osservanza delle regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, parte creditrice ha dato prova dei fatti costitutivi del proprio credito (esistenza del contratto e servizio fornito) mentre la debitrice, che ne era onerata, non ha dato prova di aver adempiuto all'obbligo di restituzio- ne né al pagamento del controvalore (si ricorda che laddove il rapporto non sia contestato, la fattura è prova del credito anche nella fase di opposizione).
E' dovuto, dunque, il pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo, corrispondente al controvalore della merce non restituita.
3.- Per il principio di non contraddizione, l'appello incidentale va rigettato.
4.- Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo, in base ai d.m. applicabili ratione temporis per il giudizio
6 di primo grado e per il presente giudizio, secondo scaglione di riferimento, valori minimi, at- teso il carattere seriale del contenzioso.
5.- Trattandosi di appello introdotto dopo il 30/01/2012, va dato atto, altresì, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellati - appellanti incidentali dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, in accoglimento dell'appello principale, dichiara la nullità dell'appellata sentenza n. 486/2021 del giudice di pace di Avellino e rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2020, emesso dal giudice di pace di Avellino in data 6-9.3.2020, che dichia- ra esecutivo;
condanna gli appellati a pagare all'appellante le spese processuali del doppio grado di giudi- zio, liquidate, per il primo grado, in € 671,00 per compensi professionali e, per il secondo grado, in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali, in entrambi i casi ol- tre iva, cpa, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%; rigetta l'appello incidentale;
dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellati
- appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per l'impugnazione incidentale proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Avellino, 11/03/2024 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3072/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za del giudice di pace di Avellino n. 486/2021” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. FESTA CAR- Parte_1 P.IVA_1
MELA, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
P.IVA in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_2
e in proprio, C.F.: , CP_2 CP_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. MERCOGLIANO ANTONIO, in virtù di procure in at- ti,
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato davanti al giudice di pace di Avellino in data 10.2.2020 la parte appellante ha chiesto, in forza del contratto inter partes di somministrazione/noleggio di biancheria del 16.5.2019, di ingiungere alle parti appellate, nelle rispettive qualità di obbli- gata principale e di garante, il pagamento della somma di € 3.367,00, di cui € 1.407,00 quale controvalore della biancheria presa a noleggio e non restituita ed € 1.960,00 quale penale per interruzione del rapporto e quindi recesso anticipato dal contratto.
La domanda è stata accolta soltanto con riferimento alla somma di € 1.407,00 con decreto in- giuntivo n. 220/2020, emesso dal giudice di pace di Avellino in data 6-9.3.2020.
Gli appellati hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed hanno chiesto di re- vocarlo, di dichiarare che essi opponenti nulla dovevano all'opposta, di dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposta, di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'opposta e di condannare l'opposta al risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00, sulla base dei seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 2 del contratto in quanto
1 la biancheria (che si ammette non sia stata restituita) doveva essere presa in consegna dalla società opposta recandosi presso la sede dell'opponente per il ritiro e per il trattamento di la- vaggio;
2) il difetto di valore probatorio delle fatture fiscali;
3) l'esistenza di un danno patito che legittima la proposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento e risoluzione del contratto.
L'opposta, costituitasi, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto e di rigettare la domanda riconvenzionale degli opponenti.
Con sentenza n. 486/2021 del 25.2-8.3.2021, non notificata, il giudice di pace ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda riconvenzionale.
Con citazione notificata in data 14.7.2021 l'appellante ha interposto appello con cui ha chie- sto di <accogliere il presente appello ed in annullamento e riforma della sentenza impugna- ta, così provvedere: - nel merito, rigettare l'opposizione avversa, confermando il d.i. impu- gnato;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado nella misura di legge>>.
Come motivi di appello ha dedotto: 1) error in procedendo, per non avere il primo giudice consentito alle parti di precisare le conclusioni;
2) error in iudicando, avendo essa appellante esattamente provato il proprio credito (dato dal controvalore della biancheria di sua proprietà che l'appellata trattiene e non ha restituito all'esito della risoluzione del contratto) producendo il contratto di noleggio della biancheria, in cui è contenuto l'elenco della biancheria che l'appellata ha ricevuto in consegna all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo, firma- to ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc. anche con riferimento alla ricezione della biancheria in parola (secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, risulta provata, quindi, sia l'esistenza del rapporto negoziale alla base del credito ingiunto – unica circostanza la cui prova gravi sull'opposto – sia la consegna della biancheria, non restituita dalla opponente, il cui controvalore è stato richiesto monitoriamente); 3) la sussistenza dell'an e del quantum della creditoria ingiunta;
4) l'assolvimento del proprio onere probatorio a mez- zo della produzione del contratto e della tabella ex art. 5 del medesimo in cui il debitore sotto- scrive la ricezione di tutta la biancheria di cui al contratto medesimo, mentre nessuna prova avevano offerto gli opponenti delle eccezioni sollevate, risultando invece l'ammissione di trattenere la biancheria di proprietà dell'opposta, rifiutando di pagarne il controvalore come ingiunto nel provvedimento monitorio;
5) l'infondatezza ed inammissibilità dell'avversa do- manda di risoluzione del contratto.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa depositata in data 30.11.2021 ed hanno proposto appello incidentale. Essi hanno chiesto di: 1) rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
e confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo
[...]
2 opposto;
in ogni caso, anche alla luce di eventuale nuova valutazione dei motivi di opposizio- ne già articolati nel giudizio di prime cure e riproposti in appello;
2) revocare il decreto in- giuntivo opposto emesso in favore della società in quanto nullo, inam- Parte_1
missibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria;
3) accertare e dichiarare che il Sig.
in proprio e nella qualità di amministratore e legale rappresentante del- CP_2
la società nulla deve alla società in relazione Controparte_3 Parte_1
al contratto sottoscritto in data 16-05-2019; 4) accertare e dichiarare l'inadempimento contrat- tuale della società ; 5) accogliere l'appello incidentale proposto e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto: a. accertare e dichiarare la avvenuta risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 16-05-2019 per grave inadempimento imputabile alla società ; b. Parte_1
condannare la società al risarcimento del danno in favore della società Parte_1
quantificato in euro 5.000,00; con vittoria di spese, diritti ed Controparte_3
onorari di causa, iva, se e in quanto dovuta, c.p.a., con distrazione in favore dell'avvocato.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.- Osserva, all'esito, questo giudicante che il primo motivo dell'appello principale è fondato e va accolto.
Invero, secondo l'insegnamento della cassazione “nel procedimento davanti al giudice di pa- ce, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa;
tale nullità, pe- raltro, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ. che im- pongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, comporta che il giudice d'ap- pello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, debba decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quel- le attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse>> (in termini v. cass. n.
28681/2011, che applicando detto principio ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva rilevato la violazione dell'art. 321 cod. proc. civ., avendo il giudice di pace, che pu- re non è tenuto alla fissazione di un'udienza "ad hoc" per la precisazione delle conclusioni, deciso la causa subito dopo essersi riservato di provvedere sulle richieste delle parti e senza fornire alle stesse alcuna risposta su tali richieste, tra cui l'ammissione di mezzi istruttori e la possibilità di precisare le conclusioni;
conf. cass. n. 5225/2006).
In punto di fatto, il primo giudice, all'udienza fissata ex art. 320 c.p.c. del 19.2.2021 per ri-
3 chieste istruttorie, senza provvedere sulle stesse e senza invitare le parti a precisare le definiti- ve conclusioni di merito, assegnò la causa a sentenza.
Pertanto, l'impugnata sentenza va dichiarata nulla. Tuttavia, vanno disattese le richieste istrut- torie ritualmente riproposte dalle sole parti appellate nella comparsa di costituzione in appello e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in appello, siccome il capo 1 è pacifico, il capo 2 è generico, il capo 3 è generico quanto alle “dette richieste” e pacifico quanto alla gia- cenza delle tovaglie presso la sede della società appellata, il capo 4 è irrilevante, il capo 5 è irrilevante, il secondo capo 2 è inammissibile perché contiene una valutazione interdetta ai te- sti ed i restanti capitoli sono irrilevanti.
Pertanto, la causa va decisa in base alle allegazioni difensive ed ai documenti prodotti dalle parti.
Sono fondati e vanno accolti i motivi 2), 3), 4) dell'appello principale, che possono essere esaminati unitariamente, siccome connessi.
La gravata decisione è così motivata:
<L'opposizione è fondata e va accolta. L'opposta non ha provato il credito azionato col de- creto ingiuntivo e non ha provato il debito dell'opponente, ma ha solo prodotto le fatture di pagamento ed il contratto stipulato tra le parti. L'opponente in riconvenzionale non ha pro- vato il danno patito a causa dell'inadempimento dell'opposta al contratto di cui è causa. Per- tanto, il decreto ingiuntivo va revocato e vanno compensate le spese di giudizio>>.
La creditrice opposta, attuale appellante, a sostegno della domanda di pagamento, ha prodotto, nella fase monitoria, non solo le fatture, ma anche il contratto di somministrazione concluso tra le parti e sottoscritto;
nel contratto (noleggio e servizio lavanderia) è indicata all'art. 5 la consegna all'opponente di: n. 200 tovaglioli, n. 80 coprimacchia e n. 20 tovaglie colorate;
per un controvalore totale di € 2.200,00.
4 L'appellante ha invocato l'applicazione dell'art. 10 del contratto1: “Si precisa che ai sensi dell'art. 10 co 1 “qualora la biancheria in dotazione alla somministrata non dovesse essere inviata al lavaggio/utilizzata per oltre 30 gg senza alcuna motivazione né preavviso scritto, la somministrante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di richiedere il risar- cimento dei danni patiti per il mancato guadagno e per il mancato ammortamento della bian- cheria”. Il co. 2 del medesimo articolo inoltre prevede che “la biancheria fornita dalla som- ministrante in caso di … recesso anticipato, sospensione dell'attività o del servizio di cui ai precedenti punti 9.1 e 10 e/o risoluzione per colpa del somministrato, deve essere restituita dalla somministrata presso la sede della somministrante… Nel caso di mancato rinvenimento della dotazione complessiva fornita o di mancata restituzione come da preavviso scritto, la somministrante ha facoltà di fatturare il costo dei capi-pezzi unitari moltiplicandolo per il numero fornito così come indicato nell'art. 15 e di procedere al recupero coattivo del relativo importo, oltre al ristoro dei danni”. I surrichiamati obblighi contrattuali sono stati inosserva- ti dalla opponente, causando la risoluzione del contratto ex art. 10” (v. l'atto di appello).
In punto di fatto, il contratto di noleggio e lavanderia è stato stipulato in data 16.5.2019 ed in pari data l'appellata ha riconosciuto di aver ricevuto in consegna n. 200 tovaglioli, n. 80 co- primacchia e n. 20 tovaglie colorate;
per un controvalore totale di € 2.200,00.
E' incontroverso che a tutto gennaio 2020, quindi dopo sette mesi dalla stipula del contratto, ben più dei trenta giorni previsti all'art. 10, co. 1, del contratto, l'appellata non aveva osserva- 1
5 to le disposizioni contrattuali, in quanto, dopo la presa in consegna della biancheria elencata nella tabella di cui all'art. 5 del contratto, aveva restituito alla società opposta per il lavaggio solo una piccola parte della biancheria ricevuta in noleggio, dopo di che aveva indebitamente trattenuto i restanti capi di biancheria senza richiedere i lavaggi previsti in contratto, né aveva provveduto alla restituzione dell'intera dotazione di biancheria a seguito della risoluzione di diritto del contratto, verificatasi ai sensi dell'art. all'art. 10, co. 1, del contratto (v. pag. 1 della comparsa di costituzione in primo grado dell'attuale appellante non specificamente contestata dagli attuali appellati).
Ciò che rileva è che la creditrice assume che, alla data della missiva di risoluzione con messa in mora per il pagamento del controvalore della merce non restituita, ritualmente ricevuta in data 11.1.2020 (cfr. racc. a mezzo pec nella produzione della fase monitoria), le quantità indi- cate nella fattura azionata in via monitoria non erano state restituite né ne era stato pagato il controvalore.
Sul punto gli appellati si limitano a sostenere che la merce doveva essere ritirata dall'appellante, ma così non è, perché l'art. 10, co. 2, del contratto stabilisce che, in caso di risoluzione del contratto, la biancheria fornita dalla somministrante deve essere restituita dalla somministrata presso la sede della somministrante. Il successivo comma 3 del medesimo arti- colo prevede che, nel caso di mancata restituzione, la somministrante ha facoltà di fatturare il costo dei capi-pezzi unitari moltiplicandolo per il numero fornito così come indicato nell'art. 5 e di procedere al recupero coattivo del relativo importo.
Gli appellati, inoltre, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione circa il numero, la tipologia ed il controvalore dei capi-pezzi non restituiti.
E' evidente, dunque, che, nell'osservanza delle regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, parte creditrice ha dato prova dei fatti costitutivi del proprio credito (esistenza del contratto e servizio fornito) mentre la debitrice, che ne era onerata, non ha dato prova di aver adempiuto all'obbligo di restituzio- ne né al pagamento del controvalore (si ricorda che laddove il rapporto non sia contestato, la fattura è prova del credito anche nella fase di opposizione).
E' dovuto, dunque, il pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo, corrispondente al controvalore della merce non restituita.
3.- Per il principio di non contraddizione, l'appello incidentale va rigettato.
4.- Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come in dispositivo, in base ai d.m. applicabili ratione temporis per il giudizio
6 di primo grado e per il presente giudizio, secondo scaglione di riferimento, valori minimi, at- teso il carattere seriale del contenzioso.
5.- Trattandosi di appello introdotto dopo il 30/01/2012, va dato atto, altresì, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellati - appellanti incidentali dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo), pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, in accoglimento dell'appello principale, dichiara la nullità dell'appellata sentenza n. 486/2021 del giudice di pace di Avellino e rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2020, emesso dal giudice di pace di Avellino in data 6-9.3.2020, che dichia- ra esecutivo;
condanna gli appellati a pagare all'appellante le spese processuali del doppio grado di giudi- zio, liquidate, per il primo grado, in € 671,00 per compensi professionali e, per il secondo grado, in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali, in entrambi i casi ol- tre iva, cpa, se dovute e come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%; rigetta l'appello incidentale;
dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte degli appellati
- appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per l'impugnazione incidentale proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Avellino, 11/03/2024 Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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