Art. 1. Articolo unico.
Il divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795 , e' soppresso per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.
Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata.
Il divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795 , e' soppresso per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.
Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata.