Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1951, n. 1583
Versione
6 febbraio 1952
Art. 1. Articolo unico.

Il divieto di transito sulla strada statale n. 35, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2371 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 795 , e' soppresso per gli autocarri di portata superiore ai 20 quintali.
Rimane fermo il divieto per gli autotreni di qualsiasi portata.

Entrata in vigore il 6 febbraio 1952