Decreto cautelare 20 giugno 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00717/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2022, proposto da
NA IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale del 15.06.2022, notificato il 16.06.2022 a mezzo p.e.c., con il quale il Comune di Gallipoli - Sportello Unico per le Attività Produttive (Settore II° S.U.A.P.), ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge 7.08.1990 n. 241, ha inibito la prosecuzione dell’attività e diffidato il NA IN ad esercitare l’attività di autorimessa su area privata all’aperto (per il periodo dal 6 Giugno al 30 Settembre 2022) in località Li Foggi identificata al Catasto terreni del Comune di Gallipoli al foglio 25, p.lle 929 e 104, come da S.C.I.A. commerciale del 6.6.2022;
di ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 Luglio 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to F. Mauro, avv.to F. Cimino;
Premesso che il provvedimento comunale impugnato si basa sulla seguente motivazione: “il Sig. NA al momento non riveste già dalla data del 19.05.2019 la qualità di conduttore in virtù del contratto di locazione stipulato in data 20.05.2013 con la Società Meridiem, locataria di siffatti immobili, ritenendo il suddetto contratto scaduto al 19.05.2019”.
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare inammissibile e infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 285/2022 (“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, sia in quanto il ricorso non risulta notificato alla controinteressata Meridiem S.r.l., sia tenuto conto: della mancata disponibilità giuridica dell’immobile di che trattasi; del disposto dell’art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.; dei contenuti della precedente ordinanza cautelare di questa Sezione n. 471 del 25 Luglio 2019 resa “inter partes” e della sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Lecce n. 759 del 17 Marzo 2022”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza di sospensiva proposta dal ricorrente.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 Luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO