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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1641 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, nella qualità di erede della originaria ricorrente sig.ra (c.f.: Parte_1 Persona_1
- nata il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
RD AU c/o il cui studio in Castrovillari, alal Via Padre Francesco Russo, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARLOTTA MIRELLA con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche AT per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'accompagnamento ed all'handicap in situazione di gravità ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andavano riconosciute le provvidenze a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta con decorrenza dalla data della domanda spinta in via amministrativa o altra data;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con detta decorrenza.
Si è costituito l già resistente in AT, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di AT meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Il Giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della originaria ricorrente con successiva riassunzione ad opera del coniuge superstite.
A seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate alla dott.ssa la Persona_2 stessa depositava l'elaborato previa rinuncia del ricorrente al capo della domanda relativo all'handicap grave.
Successivamente, alla udienza dell' 8 settembre 2025, l deduceva l'inammissibilità della CP_1 riassunzione ma, a seguito di concessione di termine per note, l' rinunciava Controparte_2 alla sollevata eccezione.
Alla odierna udienza le Parti presenti - come da verbale - si riportavano ai rispetti atti e conclusioni.
1. La causa è matura per la decisione e l'opposizione deve accogliersi nei termini seguenti.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in AT ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 16.04.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 17.04.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 22.04.2024.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo state espletate le visite presso la Commissione medica il 09.03.2023 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo è stato iscritto in data 26.06.2023. 3. La sig.ra con il ricorso aveva chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di AT Per_1 in precedenza espletata (2268/23 RG), accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap grave con decorrenza dalla data delle domande spinte in via amministrativa.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
Il CTU nominato a seguito della valutazione della documentazione sanitaria in atti ha accertato in capo alla originaria ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari afferenti al beneficio richiesto con decorrenza dal 06.03.2024 ossia dalla data della certificazione dell'U.O. di medicina Interna dell'Ospedale di Castrovillari attestante il peggioramento nella condizioni di salute della sig.ra e sino alla data del decesso avvenuta il 08.05.2024 . Per_1
La relazione della CTU appare ben motivato, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate sulla scorta della documentazione versata in atti.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il Giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti. La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento del beneficio e con la decorrenza indicata dal nominato.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di AT e quelle della presente fase), possono compensarsi in ragione del 50% stante il riconoscimento del beneficio per un assai limitato intervallo temporale e con decorrenza successiva sia rispetto alla domanda svolta in via amministrativa sia rispetto alla data di iscrizione a ruolo del ricorso per AT ma anteriore rispetto al presente Giudizio;
la restante parte (50%) resta a carico di parte resistente.
Seguono integralmente la soccombenza le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
, nella qualità di coniuge ed erede della originaria ricorrente sig.ra con
[...] Persona_1 ricorso iscritto a seguito di AT (proc. 2268/23 RG) e sulla domanda proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t. così provvede: CP_1
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo alla originaria ricorrente dei presupposti di Persona_1 natura sanitaria afferente alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal
06.03.2024 al 08.05.2024;
- Compensa le spese di lite in ragione del 50% e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte (50%) liquidate, nella già ridotta misura in €.
1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mauro Cordasco;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase liquidate, con separato decreto, in favore della Dott.ssa Persona_2
Castrovillari, 18 Dicembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1641 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, nella qualità di erede della originaria ricorrente sig.ra (c.f.: Parte_1 Persona_1
- nata il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
RD AU c/o il cui studio in Castrovillari, alal Via Padre Francesco Russo, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARLOTTA MIRELLA con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche AT per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'accompagnamento ed all'handicap in situazione di gravità ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andavano riconosciute le provvidenze a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta con decorrenza dalla data della domanda spinta in via amministrativa o altra data;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con detta decorrenza.
Si è costituito l già resistente in AT, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di AT meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Il Giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della originaria ricorrente con successiva riassunzione ad opera del coniuge superstite.
A seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate alla dott.ssa la Persona_2 stessa depositava l'elaborato previa rinuncia del ricorrente al capo della domanda relativo all'handicap grave.
Successivamente, alla udienza dell' 8 settembre 2025, l deduceva l'inammissibilità della CP_1 riassunzione ma, a seguito di concessione di termine per note, l' rinunciava Controparte_2 alla sollevata eccezione.
Alla odierna udienza le Parti presenti - come da verbale - si riportavano ai rispetti atti e conclusioni.
1. La causa è matura per la decisione e l'opposizione deve accogliersi nei termini seguenti.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in AT ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 16.04.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 17.04.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 22.04.2024.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo state espletate le visite presso la Commissione medica il 09.03.2023 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo è stato iscritto in data 26.06.2023. 3. La sig.ra con il ricorso aveva chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di AT Per_1 in precedenza espletata (2268/23 RG), accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap grave con decorrenza dalla data delle domande spinte in via amministrativa.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
Il CTU nominato a seguito della valutazione della documentazione sanitaria in atti ha accertato in capo alla originaria ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari afferenti al beneficio richiesto con decorrenza dal 06.03.2024 ossia dalla data della certificazione dell'U.O. di medicina Interna dell'Ospedale di Castrovillari attestante il peggioramento nella condizioni di salute della sig.ra e sino alla data del decesso avvenuta il 08.05.2024 . Per_1
La relazione della CTU appare ben motivato, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate sulla scorta della documentazione versata in atti.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il Giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti. La domanda deve quindi accogliersi con riconoscimento del beneficio e con la decorrenza indicata dal nominato.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di AT e quelle della presente fase), possono compensarsi in ragione del 50% stante il riconoscimento del beneficio per un assai limitato intervallo temporale e con decorrenza successiva sia rispetto alla domanda svolta in via amministrativa sia rispetto alla data di iscrizione a ruolo del ricorso per AT ma anteriore rispetto al presente Giudizio;
la restante parte (50%) resta a carico di parte resistente.
Seguono integralmente la soccombenza le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
, nella qualità di coniuge ed erede della originaria ricorrente sig.ra con
[...] Persona_1 ricorso iscritto a seguito di AT (proc. 2268/23 RG) e sulla domanda proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t. così provvede: CP_1
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo alla originaria ricorrente dei presupposti di Persona_1 natura sanitaria afferente alla indennità di accompagnamento con decorrenza dal
06.03.2024 al 08.05.2024;
- Compensa le spese di lite in ragione del 50% e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte (50%) liquidate, nella già ridotta misura in €.
1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mauro Cordasco;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase liquidate, con separato decreto, in favore della Dott.ssa Persona_2
Castrovillari, 18 Dicembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo