Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2025, proposto da
-O-OMISSIS-ISSIS- e -O-OMISSIS-ISSIS-, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -O-OMISSIS-ISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano -OMISSIS-ancini e Luca Torregrossa ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del primo e comunque presso lo studio del medesimo in Latina, Via -OMISSIS-onti n. 13/B.
contro
Questura Latina, -OMISSIS-inistero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento della Questura di Latina del 5 febbraio 2025, n. -O-OMISSIS-ISSIS--OMISSIS-is. Prev., notificato al -O-OMISSIS-ISSIS- alla presenza della madre in data 5 febbraio 2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali,
nonché
del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso agli atti del 25 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Latina e del -OMISSIS-inistero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa FR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 2 aprile 2025 e depositato il successivo 14 aprile, i sig.ri -O-OMISSIS-ISSIS- e -O-OMISSIS-ISSIS-, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -O-OMISSIS-ISSIS-, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento della Questura di Latina del 5 febbraio 2025 che vieta al loro figlio l'accesso e lo stazionamento per la durata di anni tre a decorrere dalla data di notifica, ai locali, pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, da ballo ed affini ubicati in Latina nelle zone meglio descritte nella premessa in fatto, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, nonché per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso agli atti del 25 febbraio 2025.
2. Il provvedimento di cd. Daspo urbano oltre a vietare al ricorrente l'accesso e lo stazionamento, per la durata di anni tre, ai locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande come sopra specificati, dispone altresì la presentazione dello stesso minore presso la Questura di Latina per il periodo di sei mesi il venerdì ed il sabato tra le ore 20:00 e le ore 21:00; misura quest'ultima poi convalidata dal GIP presso il -O-OMISSIS-ISSIS- in data 10 febbraio 2025.
Tale misura restrittiva di carattere amministravo viene motivata in quanto il minore risulterebbe indagato in stato di libertà per il reato di rissa avvenuta il -OMISSIS-: “ alle ore 23:30 circa del 23.11.2024 in Latina, nella via -O-OMISSIS-ISSIS- centro della cosiddetta movida cittadina due gruppi di giovanissimi si affrontavano in una discussione che, iniziata verbalmente, degenerava in rissa con scambio reciproco di colpi coinvolgendo all'incirca dieci persone; solo l'intervento di terzi poneva fine alla violenta contesa; all'incirca 15 minuti dopo si registrava una vera e propria spedizione punitiva con conseguente aggressione posta in essere da un folto gruppo di ragazzi comprendente quasi tutti coloro che nella prima fase erano rimasti in qualche modo soccombenti nei confronti di coloro che invece nella prima fase avevano avuto la meglio. La situazione degenerava al punto che si arrivava al ferimento di tre giovani, -O-OMISSIS-ISSIS-., -O-OMISSIS-ISSIS-e -O-OMISSIS-ISSIS-. attinti da colpi di arma da taglio; trasportati a mezzo 118 presso il locale Ospedale per le immediate cure sanitarie, venivano refertati rispettivamente in gg 25, gg 20 mentre il terzo rimaneva ricoverato in prognosi riservata stante la gravità delle ferite riportate ”.
Gli esiti investigativi, frutto dell'esame di filmati delle varie telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, delle sommarie informazioni e dichiarazioni spontanee, nonché generici riscontri consentivano di identificare tra i partecipanti della prima rissa il -O-OMISSIS-ISSIS-, “ il quale partecipava attivamente alla predetta prima vicenda scoppiata di fronte al pub denominato “-O-OMISSIS-ISSIS-(colpendo gli avversari -O-OMISSIS-ISSIS-. e -O-OMISSIS-ISSIS-.) ”.
Sempre nel provvedimento si evidenzia che “ tali attività delittuose hanno arrecato grave pregiudizio all'ordine e alla sicurezza pubblica, in quanto commessi all'esterno di locali pubblici, in un luogo solitamente affollato da numerosissimi avventori soprattutto giovani e giovanissimi, durante le quali venivano usate anche armi da taglio con il concreto e prevedibile pericolo di più gravi conseguenze ”.
La Questura di Latina infine ha motivato l'omissione della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento “ in considerazione del fatto di dovere intervenire tempestivamente al fine di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico e scongiurare il pericolo di ulteriori dinamiche ritorsive o violente che potrebbero manifestarsi a causa dell'adozione di una ordinanza di misura cautelare adottata dalla locale Autorità Giudiziaria nei confronti di alcuni di loro ”.
In data 25 febbraio 2025 parte ricorrente presentava istanza di accesso agli atti cui la Questura rispondeva in data 11 marzo 2025 in maniera negativa opponendo il segreto istruttorio per le indagini in corso.
3. Avverso tale provvedimento, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:
I. Violazione dell'art. 7 della legge 241/90, per non essere stata garantita la partecipazione al procedimento.
II. Violazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 perché è stato negato il diritto di accedere agli atti del procedimento necessario per garantire le esigenze di difesa in giudizio.
III. Violazione dell'art. 13 bis, legge n. 14/2007 – travisamento dei fatti – eccesso di potere – difetto di istruttoria - omessa e illogicità della motivazione – difetto di specificità.
IV. Violazione artt. 3 e 27 Cost. - Eccesso di potere – violazione del principio di congruità e proporzionalità della sanzione rispetto al fatto – violazione del principio di ragionevolezza – errore di fatto - omessa motivazione.
4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione.
5. All’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, con ordinanza n. 113/2025, si è ritenuto di tutelare le esigenze cautelari del ricorrente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a, ordinandosi, contestualmente, alla resistente amministrazione il deposito della documentazione istruttoria del procedimento.
6. L’amministrazione ha adempiuto l’ordine istruttorio versando in atti tutta la documentazione procedimentale e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
7. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve esser dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in merito alla domanda di annullamento del diniego di accesso agli atti, essendo stata ostesa in giudizio tutta la documentazione fondante il provvedimento per cui è causa.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
3. Con riguardo al cd. Daspo urbano, l’art. 13 bis, d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito in legge, dall’art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce al primo comma, come da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, che:
“ Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 6-O-OMISSIS-ISSIS--ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati ”.
La norma citata pone, dunque, due condizioni per l'adozione della misura:
a) la denuncia del destinatario, " negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 6-O-OMISSIS-ISSIS--ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale ";
b) la valutazione che " dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza ".
3.1. Nella fattispecie in esame, non si rinviene in atti, tra la copiosa documentazione depositata da ultimo dalla resistente amministrazione, alcuna comunicazione di notizia di reato o denuncia a carico del ricorrente per il delitto di rissa semplice in occasione degli eventi occorsi il -OMISSIS-.
Nel gravato provvedimento si riporta che “ a seguito dei fatti suindicati, ad oggi -O-OMISSIS-ISSIS- risulta indagato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di rissa ” ma nella comunicazione di notizia di reato del 2 dicembre 2024 della Questura di Latina, in atti, risultano indagati due gruppi di soggetti, un primo gruppo di undici persone indagate per rissa aggravata (avvenuta in un secondo momento rispetto alla rissa semplice), ed otto persone indagate per tentato omicidio e lesioni personali.
Nella ricostruzione dei fatti svolta in tale comunicazione di reato, tesa a ricostruire i due episodi delinquenziali consumati tra le ore 23.30 e le ore 23.45 circa del 23.11.2024 nella c.d. -O-OMISSIS-ISSIS- di Latina, si legge poi che:
“ Dall'attività info — investigativa svolta, si è appreso ed in seguito appurato, che un gruppo di ragazzi appartenenti al gruppo di "-O-OMISSIS-ISSIS-" transitava in questa via -O-OMISSIS-ISSIS- e lungo il percorso iniziava una discussione verbale con i giovani del gruppo avverso detto "-O-OMISSIS-ISSIS-"; alle ore 23.29 davanti al locale pubblico denominato "-O-OMISSIS-ISSIS-2" , la discussione passava alle vie di fatto con scambio reciproco di colpi, evento che coinvolgeva oltre 10 persone, come riscontrabile dalle immagini videoregistrate da alcuni sistema di sorveglianza e pubblicate sui social media, che di seguito si analizzeranno (..).
Almeno 3 ragazzi del gruppo "-O-OMISSIS-ISSIS-" in tale frangente, risultavano soccombenti, riportando contusioni e lesioni tra cui -O-OMISSIS-ISSIS-., che come si vedrà più avanti, riportava la fuoriuscita dell'osso della spalla, così come dichiarato dallo stesso.
Una volta che questi ragazzi tornavano tumefatti e feriti presso il locale di ristorazione comunemente denominato "-O-OMISSIS-ISSIS-" dove si trovava la restante parte del gruppo; visto quanto accaduto ai loro amici e appreso che a picchiarli erano stati "-OMISSIS- -O-OMISSIS-ISSIS-" , almeno 13 ragazzi [numero che è stato possibile estrapolare dalla visione delle telecamere del -O-OMISSIS-ISSIS-], di cui tre già partecipanti alla prima rissa [-O-OMISSIS-ISSIS-] si dirigevano, guidati da -O-OMISSIS-ISSIS-., verso il locale denominato "-O-OMISSIS-ISSIS-" e nel parcheggio rialzato prospicente, notando la presenza dei precedenti corrissanti, davano inizio ad una fulminea e violenta aggressione armata.
Alle successive ore 23.42 come testimoniato dalle riprese video di alcune telecamere aveva luogo una furibonda aggressione, al termine della quale tre persone riportavano lesioni provocate da coltelli ”.
Dai fotogrammi in atti e dalle testimonianze escusse (v. pag. 33 e 41 della comunicazione di reato del -OMISSIS-), risulta dunque la certa presenza del ricorrente nel gruppo “-O-OMISSIS-ISSIS-”, nei luoghi sopra indicati dove si è svolta la prima rissa, mentre come esposto dalla stessa Questura nel provvedimento di Daspo oggetto del presente giudizio, egli non ha preso parte al secondo episodio, della rissa aggravata e del tentato omicidio.
Nella richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti dei soggetti imputati per i reati più gravi, del 16 gennaio 2025, a pag. 8, laddove si riscostruisce lo svolgimento della prima rissa, si legge:
“ Sullo sfondo, nella parte di strada più vicina alla balaustra del parcheggio, si distinguono -O-OMISSIS-ISSIS-., con il giubbotto blu elettrico ("ricordo che indossavo un bomber azzurro") e, al suo fianco -O-OMISSIS-ISSIS-. con il giubbotto rosso e il borsello a tracolla, che colpiscono un ragazzo (anche lui con un giubbotto rosso), che è stato poi possibile identificare in -O-OMISSIS-ISSIS--O-OMISSIS-ISSIS-, mentre -O-OMISSIS-ISSIS-cercava di tirarlo via, sottraendolo ai colpi .
L'identificazione di -O-OMISSIS-ISSIS-è stata possibile attraverso le dichiarazioni di -O-OMISSIS-ISSIS-(cfr. dichiarazioni al P-OMISSIS- in data 11.12.2024), il quale si è riconosciuto nel video e ha spiegato il suo gesto con una conoscenza pregressa intercorsa con -O-OMISSIS-ISSIS-("Ricordo che complessivamente hanno partecipato una decina di persone. Tra questi, anche se non me ne sono accorto subito, ho visto anche un ragazzo che io avevo conosciuto quattro anni fa, tale -O-OMISSIS-ISSIS--O-OMISSIS-ISSIS- al quale avevo regalato un cane, e proprio perché lo conoscevo ho pensato di frappormi tra lui e -O-OMISSIS-ISSIS- per evitare che si scontrassero ulteriormente…Il ragazzo che viene colpito da -OMISSIS-. e da un altro ragazzo con il giubbotto arancione/rosso è -O-OMISSIS-ISSIS- -O-OMISSIS-ISSIS-. -OMISSIS-i riconosco dall'inquadratura del video al secondo 0:06 mentre sto tirando via -O-OMISSIS-ISSIS-. Io avevo un montone nero e jeans strappati larghi").
Anche -O-OMISSIS-ISSIS-. ha riferito in merito al tentativo di -OMISSIS- di sottrarre ai colpi -O-OMISSIS-ISSIS-: "non ho ricordo di -O-OMISSIS-ISSIS-nella seconda aggressione. Era presente, invece, nella prima aggressione prendendo sottobraccio -O-OMISSIS-ISSIS-che era suo amico cercando di non farlo colpire" .”
La ricostruzione della prima rissa è confermata anche dal GIP, nell’ordinanza in cui dispone l’applicazione delle misure cautelari, dove, a pag. 8, si afferma che:
“ La rissa secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti è riscontrata dai fermi immagine è costituita da due fasi.
Una prima fase è quella che ha inizio alle 23:29.
Si sviluppa innanzi al locale pubblico denominato -O-OMISSIS-ISSIS-ove si registra uno scambio reciproco di colpi che riguarda oltre dieci ragazzi coinvolti (fotogrammi pagina 5 dell'informativa Squadra -OMISSIS-obile del -OMISSIS-).
In quella fase venivano individuati come soccombenti tre ragazzi, successivamente identificati in -O-OMISSIS-ISSIS-. -OMISSIS- L. e -O-OMISSIS-ISSIS--O-OMISSIS-ISSIS- ”.
3.2. Dalla documentazione in atti, emerge dunque, che:
- il ricorrente ha preso parte alla prima rissa, ancorché subendo dei colpi, e non “ colpendo gli avversari ” come affermato nel provvedimento gravato;
- non ha preso pare alla rissa aggravata;
- non risulta in atti alcuna denuncia e/o informativa di reato nei suoi confronti, che, ai sensi dell’art. 13 bis, primo comma, d. l. n. 14/2017 cit., costituisce la prima condizione oggettiva per poter applicare la misura preventiva del cd. daspo urbano.
Conseguentemente, è meritevole di accoglimento il terzo motivo di ricorso.
4. Con il quarto motivo si contesta altresì la proporzionalità della misura adottata nei confronti del ricorrente, rispetto ai fatti allo stesso contestati, essendo stata stabilita nel tempo massimo previsto di tre anni.
Con riguardo alle modalità applicative del daspo, per quel che qui interessa, il comma 1 ter, dell’art. 13 bis cit., chiarisce che “ in ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso ”, mentre il comma 2, stabilisce che “ il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto ”.
In merito all’applicazione della misura massima prevista dalla norma citata, il provvedimento impugnato non reca alcuna specifica motivazione avuto riguardo alla persona del ricorrente e al suo effettivo apporto ai gravi fatti determinanti l’escalation di violenza sopra riferita, anche e soprattutto in considerazione del fatto che è stata acclarata la sua partecipazione solo nella prima fase (rissa semplice) non anche nella seconda (rissa aggravata).
Risulta, pertanto, meritevole di accoglimento anche il quarto motivo di ricorso.
5. In conclusione, risultando fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, potendosi ritenere assorbito il primo per ragioni di economia processuale, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, impregiudicata l’attività di riesame del procedimento de quo che l’amministrazione ritenesse di dover effettuare nel rispetto dei principi sopra statuiti.
6. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.-OMISSIS-.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile la domanda di annullamento del diniego di accesso agli atti;
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento, ai sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i suoi genitori.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente
FR NO, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR NO | TE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.