Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
DECRETO DI OM
(art. 445-Bis, comma 5°, c.p.c.)
Causa n. 1229/2024 R.G. Lavoro
Ricorrente: IL MM
Resistente: – - sede di Perugia CP_1 Controparte_2
Oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex artt. 445- bis e 696-bis c.p.c..
Il Giudice Onorario di Tribunale
Visti gli atti;
visto l'artt. 445- bis c.p.c.; vista la relazione depositata dal nominato C.T.U.; visto il proprio Decreto di fissazione dei termini cui all'art. 445-Bis, comma 4°, c.p.c.; viste le notifiche alle parti;
considerato che
, nel termine perentorio previsto, nessuna delle parti ha depositato la dichiarazione scritta di contestazione delle conclusioni rassegnate dal Consulente Tecnico
d'Ufficio;
considerato che
, ai sensi dell'art. 445-Bis, comma 5°, c.p.c., in assenza di contestazione, il giudice, ove non proceda, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., alla rinnovazione della perizia, deve procedere ad omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio con Decreto non impugnabile né modificabile provvedendo anche in ordine alla liquidazione delle spese;
OM
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti risultanze probatorie indicate nella relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. : “….si ritiene di affermare che Persona_1 la ricorrente presenta un quadro di totale invalidità con necessità di assistenza da parte di terzi e quindi diritto all'indennità di accompagnamento;
quanto sopra a partire dalla data del 26/9/2024 e prevedendo un nuovo controllo medico legale a distanza di tre anni”.
Stante la sopravvenuta insorgenza della malattia, compensa parzialmente le spese, che liquida per il residuo in €. 800,00 ponendole a carico di oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, CP_1
IVA e CAP come per legge, che distrae al difensore antistatario.
Il presente Decreto non è impugnabile né modificabile.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente Decreto alle parti ed al C.T.U..
Eventuale notifica all' a cura del ricorrente. CP_1
Perugia, 3 giugno 2025 IL G.O.P.
Dott. Franco COLONNA