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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 692/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. VERDELLI ELEONORA e dall'avv. PAPALINI SILVIA , elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. BRILLI FIAMMETTA e l'avv. LANDINI SARA ANDREA, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
, rappresentato e difeso dall' avv. ANANIA ANNESILE, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
TERZO CHIAMATO
NONCHE' rappresentata e difesa dall' avv. BENINCASA ALESSIA e dall' avv. Controparte_3
BENINCASA ENZO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
TERZA CHIAMATA
E
pagina 1 di 23
rappresentata e difesa dall' avv. FIDOLINI MARTA, Controparte_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l' udienza del 19.03.2024,
per l' avv. VERDELLI ELEONORA e l'avv. PAPALINI Parte_1
SILVIA concludono come segue: “(…) Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In tesi nel merito: previo accertamento del corretto adempimento da parte della società alle obbligazioni assunte nei confronti Parte_1
della convenuta per i titoli e le causali di cui in premessa, condannare la IG.ra CP_1
al pagamento in favore della società in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, del complessivo importo di € 24.216,82 al lordo dell'IVA di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di € 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020 oltre interessi moratori dall'emissione delle fatture sino al saldo, ovvero della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. In tesi sempre nel merito: respingere la domanda riconvenzionale spiegata dalla IG.ra nei confronti della Controparte_1 Parte_1
in quanto integralmente infondata in fatto e diritto. In ipotesi nella denegata e non creduta
[...]
ipotesi in cui venisse accertato il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto Controparte_1
l'applicazione delle penali per il ritardo nella consegna dei lavori effettuati sulla piscina, ridurre
l'importo della penale proporzionalmente all'effettivo ritardo che verrà accertato in giudizio ed in ogni caso, previo accertamento della manifesta eccessività di quanto convenuto dalle parti, ridurre
l'importo giornaliero della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., e per l'effetto condannare la società al pagamento della minor somma che risulti di giustizia, previa Parte_1
compensazione della stessa con il credito dalla stessa maturato nei confronti della IG.ra CP_1
; Ancora, in ipotesi: qualora l'odierno Giudicante dovesse accertare la riconducibilità dei
[...]
vizi lamentati da parte convenuta alle opere realizzate da nel garage di Parte_1 proprietà della MI, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del progettista e
Direttore dei Lavori, IG. Geom. , e per l'effetto condannare il medesimo a rilevare Controparte_2
indenne e/o manlevare la scrivente attrice da tutte le conseguenze pregiudizievoli, ovvero nella diversa
pagina 2 di 23 misura accertata di giustizia, dovessero derivare dalla sentenza stessa. In ipotesi ulteriormente degradata: qualora l'odierno Giudicate dovesse accertare la responsabilità della Parte_1
nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, condannare la PA assicurativa
[...]
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Milano, Corso Como n. 17 a Controparte_4 P.IVA_1
rilevare indenne e/o manlevare la scrivente attrice da tutte le conseguenze pregiudizievoli dovessero derivare dalla sentenza stessa. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi, nella memoria depositata ex art. 183, IV co. n. 2 c.p.c. e a controprova nella memoria depositata ex art. 183, IV co. n.
3 c.p.c.. Si insiste, infine, per la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (…)”;
per l' avv. BRILLI FIAMMETTA e l' avv. LANDINI SARA Controparte_1
ANDREA, concludono come segue: “(…) Voglia il Tribunale adito, a- nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto in atti illustrato, b- in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità della ed in via solidale con Parte_1 il D.L. come da punto e), per la non corretta esecuzione dei lavori e del minor valore dell'opera, anche in relazione al costo dei ripristini necessari per eliminare i difetti ed i vizi riscontrati, pari ad almeno €
35.000,00 al netto di iva, salvo il diverso importo di giustizia, condannare la società attrice Parte_1
in persona del legale rappresentante a pagare alla IG.ra , detratte le somme CP_1
eventualmente dovute in base alla contabilità definitiva come accertata dal GE e CP_2 versata in atti, il maggior importo dovuto, da quantificarsi in € 16.000,00 salvo il maggiore o minore importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
c- in via riconvenzionale condannare la a pagare alla IG.ra il danno emergente costituito anche Parte_1 Controparte_1 dagli oneri per spese professionali necessarie per il ripristino dell'opera, quantificabili in € 14.274,00
(iva inclusa) salvo il diverso importo di giustizia, nonché il danno per la necessità di ricovero delle auto in altro sito per tutta la durata dei lavori, stimabile in € 1.500,00 (tre mesi), oltre al rimborso della consulenza di parte per € 1464,00 per un totale di € 17.000,00 circa salvo il diverso importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
d- sempre in via riconvenzionale condannare altresì la al pagamento della penale contrattuale per la ritardata consegna dei Parte_1 lavori da quantificarsi in € 26.250,00 salvo il diverso importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
e- nei confronti del terzo chiamato GE , Controparte_2
direttore dei lavori e progettista, accertare la sua responsabilità solidale con la impresa esecutrice e/o esclusiva per negligenza e/o imperizia nello svolgimento dell'attività di progettazione e direzione posta in essere, e condannare lo stesso al pagamento di quanto previsto ai superiori punti b) e c) che qui si
pagina 3 di 23 intendono riproposti. In via istruttoria si domanda l'ammissione della prova per testi (…), oltreché a controprova in caso di denegata ammissione dei capitoli avversari (…)”;
per , l' avv. ANANIA ANNESILE, conclude come segue: “(…) si riporta Controparte_2
alle osservazioni del proprio CTP Geom. e alle conclusioni già formulate in atti, che qui si Per_1 riportano: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Arezzo, contrariis rejectis, così giudicare: In merito ed in via principale: rigettare ogni domanda ex adverso promossa nei suoi confronti, in quanto infondata e non provata. Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da parte chiamante in causa, dichiarare che
[...]
sia tenuta a manlevare il D.L. Geom. da ogni somma alla quale dovesse CP_3 Controparte_2 essere quest'ultimo condannato al pagamento nei confronti della chiamante IG.ra . In CP_1
ogni caso: con vittoria di spese ed onorari. (…)”;
per l' avv. BENINCASA ALESSIA e l' avv. BENINCASA ENZO, Controparte_3
concludono come segue: “(…) rassegnano le conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta qui di seguito trascritte: “IN TESI: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. IN IPOTESI DENEGATA di accertamento di responsabilità della Geom. , accogliere la domanda attrice soltanto per le voci di danno CP_2 che verranno allegate e dimostrate in corso di causa in diretta correlazione causale con l'operato del professionista, non derivante da solidarietà con l'impresa esecutrice dei lavori o con eventuali altri professionisti, provvedendo comunque alla gradazione delle rispettive colpe dei convenuti ai fini della individuazione degli esatti limiti della domanda di manleva. Il tutto considerando la franchigia ed il massimale di cui alla polizza n. 351193681 e per tutto ciò che concerne la portata della garanzia assicurativa anche in punto di esclusione della responsabilità solidale tra le parti e delle spese di lite dell'assicurato. Con vittoria di spese ed onorari in tutti i casi (…)”;
per l' avv. FIDOLINI MARTA, conclude come segue: “(…) nel Controparte_4
riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi ed alle osservazioni del proprio CTP dott. Per_2
in atti, precisa le seguenti CONCLUSIONI: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in tesi
[...]
respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla IG.ra nei confronti di Controparte_1
e con essa la domanda di manleva da questa promossa nei confronti di Parte_1 [...]
, vinte le spese;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate Controparte_4
nei confronti respingere la domanda di manleva promossa nei confronti di Parte_1
pagina 4 di 23 , per inoperatività della polizza RC Rischi Edili n. 4038606630 per i motivi Controparte_4
illustrati nella premessa, vinte le spese;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
Con dell'eccezione di garanzia sollevata dalla comparente, condannare a rilevare indenne il proprio assicurato nei termini contrattualmente stabiliti, limitatamente alla quota di responsabilità accertata in capo alla spese compensate tra assicurato ed assicuratore (…)”; Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito per Parte_1
Parte brevità ” o ), chiedeva al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione, previo accertamento del corretto adempimento da parte di essa
[...]
alle obbligazioni assunte nei confronti della convenuta di “(…) condannare la IG.ra Parte_1
al pagamento in favore della società in persona del Controparte_1 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, del complessivo importo di € 24.216,82 al lordo dell'IVA di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di € 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020
e n. 23 del 30/10/2020 oltre interessi moratori dall'emissione delle fatture sino al saldo, ovvero della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Con integrale vittoria di spese e competenze di giudizio (…)”. Segnatamente esponeva che in data 20.02.2020 essa (di Parte_1
Parte seguito per brevità ” o ) aveva sottoscritto un contratto di appalto privato Parte_1
con avente ad oggetto l'esecuzione di opere di costruzione di una piscina a Controparte_1
sfioro (doc. 1); che il prezzo per l'appalto era stato fissato a corpo in € 27.500,00 oltre IVA;
che la
Direzione dei Lavori era stata inizialmente assunta dall' Ing. il quale era stato poi Persona_3
sostituito dal Geom. ; che durante l'esecuzione dei lavori suddetti la committente Controparte_2
Parte aveva incaricato essa di effettuare, altresì, ulteriori opere che nulla avevano a che vedere con la realizzazione della piscina e con l'originario contratto di appalto, incaricando essa società di effettuare un ulteriore intervento consistente nel ripristino della copertura di un garage interrato;
che le ulteriori lavorazioni commissionate avevano ad oggetto il solaio di copertura e il corretto carico del medesimo e consistevano nell'esecuzione di un progetto predisposto esclusivamente dal Direttore dei Lavori,
Geom. con materiali interamente autorizzati dalla committenza e dalla Direzione Controparte_2
Lavori; era stato, quindi, approvato e sottoscritto dalle parti un capitolato ed elenco prezzi analitico delle lavorazioni da effettuarsi sul garage interrato per un corrispettivo stimato pari ad € 19.292,28,
pagina 5 di 23 salvo conguagli in ragione delle effettive quantità realizzate (doc. 2); che le lavorazioni sul garage erano iniziate a seguito del completamento dei lavori strutturali sulla piscina, quando sulla stessa
Parte venivano effettuate le opere impiantistiche non a carico di;
che, a dire di essa attrice, già in sede
Parte di primo sopralluogo sul garage, dunque ancor prima dell'inizio dei lavori, essa aveva constatato l'esistenza di fenomeni di umidificazione e infiltrazioni nelle pareti laterali del locale e aveva proposto un intervento anche nelle pareti medesime al fine di risolvere la problematica;
che, tuttavia, in tale sede la MI aveva risposto di non avere intenzione di intervenire anche sulle pareti e aveva chiesto ad essa impresa di limitare l'intervento a quanto previsto nel progetto redatto dal Geom. , CP_2
progetto che interessava, come detto, il solo solaio di copertura;
che, come si evinceva dal S.A.L. del
Parte 03.06.2020 (doc. 4 cit.) i lavori strutturali sulla piscina effettuati dalla in esecuzione del contratto di appalto si erano conclusi in data 30.05.2021; che a dire di essa esponente, successivamente a tale
Parte data essa sulla piscina si era limitata a svolgere soltanto le rifiniture e il loro completamento a seguito dell'ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI e della fornitura dei materiali lapidei per le pavimentazioni ad
Parte esclusiva cura ed onere della MI;
che, nel frattempo, essa aveva effettuato sulla base delle pedisseque indicazioni della Direzione dei Lavori, anche le lavorazioni relative al garage/rimessaggio auto, i quali erano stati ultimati nel mese di luglio 2020, per l'esattezza in data 13 luglio 2020, come si evinceva dal buono per lavorazione in economia del 13 luglio 2020 consegnato alla MI e accettato dalla stessa venendo, poi, riportato nella contabilità per lavori eseguiti al
25 luglio 2020 redatto dalla D.L. ed approvato dalle parti (doc. 5); che in data 06/08/2020 infatti, il
Geom. aveva comunicato l' ulteriore stato di avanzamento lavori eseguiti al 25/07/2020 CP_2
(doc. 6) alla MI e ad essa Appaltatrice, autorizzando quest'ultima, altresì, ad emettere le relative fatture per un importo complessivo di € 23.678,00 di cui l'una pari ad € 8.100,00 oltre IVA per la piscina e l'altra per € 15.500,00 oltre Iva per il garage, come in effetti avvenuto (doc. 7); che nessuna riserva o osservazione era pervenuta in merito da parte della Parte ; che nel mese di agosto 2020 essa aveva portato a termine le ultime rifiniture alla CP_5
piscina, nonché realizzato un ulteriore intervento extra capitolato di sistemazione delle tegole della casa padronale, su richiesta espressa di che venivano ultimati negli ultimi giorni del mese Parte_2
Parte di agosto 2020, quando essa , d'intesa con la direzione dei lavori, aveva lasciato il cantiere consegnando di fatto le opere alla committenza, la quale non aveva espresso alcuna riserva;
che
Parte all'esito della consegna delle opere, infatti, in data 20/09/2020, essa aveva inviato al Direttore dei
Lavori la propria contabilità finale relativa alle ultime lavorazioni effettuate nel mese di agosto 2020
(doc. 8); che la contabilità “integrativa e finale” inviata in data 20.09.2020 era stata accettata dalla D.L.
pagina 6 di 23 prima per le vie brevi e poi a mezzo e-mail in data 29/10/2020 dalla D.L. che espressamente comunicava che “la quantità ed i relativi importi delle lavorazioni presenti nel contratto di appalto sono Parte coerenti” senza che venisse rilevato alcunché; che essa emetteva dunque anche la fattura n. 23 del 30/10/2020 (doc.9); che in data 29/10/2020 e 04/11/2020 essa parte attrice, non avendo ricevuto il saldo del pagamento delle fatture n. 18 e 19 del 2020 precedentemente emesse su autorizzazione del
08.2020 della D.L. e ormai scadute, ne sollecitava il pagamento, senza ricevere alcun riscontro (doc.
10); che in data 12.11.2020 essa aveva ricevuto un bonifico dalla per Parte_1 CP_5 un importo sensibilmente inferiore rispetto alla richiesta avanzata, pari ad € 9.800,00 e privo di imputazione, che essa società, come successivamente chiarito aveva imputato a saldo della fattura n. 7 del 09.03.2020 e in acconto della n. 18 del 17.08.2020; che con formale lettera di messa in mora datata
Parte 17/11/2020 essa aveva chiesto alla il pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
24.216,82 di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (€ 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020, rimaste insolute (doc. 11); che con missiva datata 27/11/2020 – inviata a mezzo pec in data 30/11/2020 – la aveva riscontrato la diffida di pagamento ricevuta contestando la CP_1
Parte debenza delle somme richieste e denunziando per la prima volta ad essa la presenza di vizi dell'opera realizzata nel locale garage consistenti in presunte infiltrazioni nella parete laterale del locale
(dunque non in corrispondenza della zona di intervento); che a tal proposito, la faceva CP_1
riferimento ad un presunto sopralluogo del 22/09/2020, tenuto in assenza di essa e Parte_1
dunque senza il contraddittorio delle parti (doc. 12); che in seguito al sopralluogo summenzionato
Parte nessuna formale denunzia o addebito di responsabilità era pervenuta ad essa da parte della
MI, né poteva rivestire alcun rilievo ai fini delle formalità richieste dall'art. 1667 c.c. il mero invio da parte della D.L. della relazione di parte relativa al sopralluogo effettuato;
che con riguardo alle opere eseguite per la piscina facente parte di un autonomo contratto e autonome fatture, la convenuta del tutto pretestuosamente aveva lamentato la necessità di verifica della contabilità finale – già accettata in data 29/10/2020 dalla D.L. – oltre che il ritardo nella costruzione della piscina stessa;
che,
a dire di essa esponente, con estrema sorpresa aveva ricevuto in data 15/02/2022 da parte del Direttore dei Lavori Geom. – dunque oltre un anno e mezzo dopo la conclusione delle opere – lo CP_2
stato finale dei lavori redatto addirittura in data 27/01/2022, in pieno svolgimento della procedura di negoziazione assistita, ove non solo non erano riportate alcune voci contenute nel S.A.L. finale approvato dallo stesso D.L. il 29/10/2020, ma addirittura erano stati quantificati dei presunti danni e
Parte posti totalmente a carico di essa senza che fosse mai stata accertata da alcuno la responsabilità di essa attrice in merito e senza che alcun sopralluogo nel contraddittorio delle parti fosse mai stato effettuato.
pagina 7 di 23 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_6
e chiedeva al Tribunale adito “(…) a-in via preliminare, previo differimento della
[...] prima udienza di comparizione nel rispetto dei termini ex art. 163 bis cpc, ed ai sensi dell'art. 269 cpc, autorizzare la chiamata in causa del GE , residente in [...]
Trionfo n.92 lett.10; b-nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto in atti illustrato;
c-in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità della per la non corretta esecuzione dei lavori e del minor valore dell'opera, Parte_1
anche in relazione al costo dei ripristini necessari per eliminare i difetti ed i vizi riscontrati, pari ad almeno € 35.000,00 al netto di iva, salvo il diverso importo di giustizia, condannare la società attrice in persona del legale rappresentante a pagare alla IG.ra , detratte le somme Parte_1 CP_1
eventualmente dovute in base alla contabilità definitiva come accertata dal GE e CP_2 versata in atti, il maggior importo dovuto, da quantificarsi in € 16.000,00 salvo il maggiore o minore importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
d- in via riconvenzionale condannare la a pagare alla IG.ra il danno emergente costituito anche Parte_1 Controparte_1 dagli oneri per spese professionali necessarie per il ripristino dell'opera, quantificabili in € 14.274,00
(iva inclusa) salvo il diverso importo di giustizia, nonché il danno per la necessità di ricovero delle auto in altro sito per tutta la durata dei lavori, stimabile in € 1.500,00 (tre mesi), oltre al rimborso della consulenza di parte per € 1.464,00 per un totale di € 17.000,00 circa salvo il diverso importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
e- sempre in via riconvenzionale condannare altresì la al pagamento della penale contrattuale per la Parte_1 ritardata consegna dei lavori da quantificarsi in € 26.250,00 salvo il diverso importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
f- nei confronti del terzo chiamato GE
[...]
, accertare la sua responsabilità solidale con la impresa e/o esclusiva per negligenza e/o CP_2 imperizia nello svolgimento dell'attività di progettazione e direzione posta in essere, e condannare lo stesso al pagamento di quanto previsto ai superiori punti c) e d) che qui si intendono riproposti. Con vittoria di spese e di onorari (…)”. Segnatamente, esponeva che, vi era stato un notevole ritardo nella ultimazione delle opere relative alla piscina;
che, infatti, a dire di essa esponente, sebbene la durata delle opere da eseguirsi per la realizzazione della piscina fosse stata contrattualmente convenuta in giorni 45, i lavori, sospesi a causa dell'emergenza da Covid-19 con DPCM del 22.03.2020 e successive proroghe (all.31) dal 23.03.2020 al 03.05.2020, erano terminati di fatto solo nell'agosto 2020, a distanza dunque di mesi sei dall'inizio, per una durata complessiva, tenuto conto del periodo di chiusura del cantiere sopra indicato, di circa cinque mesi;
che, a dire di essa convenuta, come si pagina 8 di 23 leggeva nel documento dei lavori svolti, inviato da (di cui non si conosceva Testimone_1 il ruolo in C.V.M.) dall'indirizzo di posta elettronica della società nel mese di agosto 2020, Pt_1
l'impresa aveva terminato il marciapiede attorno la piscina mediante la posa in opera e stuccatura di pietra naturale, evidentemente completando il lavoro alla fine dell'estate; che alla ripresa dei lavori di costruzione della piscina, nel maggio 2020, essa aveva affidato alla società nche CP_1 Pt_1
l'esecuzione di lavori presso il garage interrato, contiguo alla piscina, trattandosi di opere limitrofe e che potevano essere portate avanti contestualmente con ottimizzazione dei tempi e delle sinergie da parte dell'impresa; che il garage interrato della proprietà – che poteva ospitare CP_1 Pt_3
sino a sei auto ed era usato dai proprietari come rimessaggio di auto di lusso -, richiedeva interventi al solaio di copertura;
che vi era la necessità di alleggerire il carico mediante la sostituzione della terra di riporto con materiali più leggeri;
che, come risultava anche dall'esame dei prospetti di SAL ex adverso prodotti (sebbene trattavasi di prospetti unilaterali prodotti dall'impresa, quale base per una contabilità in partita provvisoria e non dalla direzione lavori, che di contro aveva reso la contabilità definitiva nel
Febbraio 2022 -allegato 7), i lavori commissionati alla società erano stati eseguiti Pt_1
contemporaneamente; che, essa committenza aveva regolarmente pagato le fatture di seguito elencate:
- fatt. n.7 emessa a fronte delle lavorazioni eseguite al 4.03.2020 per € 9.711 + iva al 22%, per un totale di € 11.847,42; - fatt. n.11 emessa a fronte delle lavorazioni eseguite per la piscina al 03/06/2020 per €
13.000 + iva al 22%, per un totale di € 15.860,00; - fatt. n.12 emessa a fronte delle lavorazioni eseguite per il garage al 03/06/2020 per € 8.500 + iva al 22%, per un totale di € 10.370,00; - fatt. n. 19 emessa a fronte delle lavorazioni eseguite per la piscina al 25.07.2020 per € 8.100,00 + iva al 22% per un totale di € 9.882,00;corrispondendo pertanto la complessiva somma di € 47.959,42; che con riferimento alla fattura n.23 era stato più volte contestato il mancato invio da parte di C.V.M. (cfr. missive di cui agli all.ti 13 e 14) che l' aveva emessa in data 30.10.2020, in piena contestazione dei lavori e che non risultava trasmessa;
che all'esito dei lavori che avevano interessato il solaio di copertura del garage, con il verificarsi delle prime piogge, nel mese di settembre 2020, si erano riscontrati fenomeni di infiltrazione, nella parte alta delle pareti laterali, in corrispondenza della giuntura tra solaio e parete;
che puntualmente la direzione lavori ebbe a contattare la società C.V.M. per contestare quanto verificatosi ed eseguire i necessari sopralluoghi onde trovare una soluzione;
che in particolare, il
GE assieme alla C.V.M. aveva effettuato un sopralluogo in data 22 settembre 2020 CP_2
come da mail che si allegava (all.11), in forza della quale il GE aveva inviato alla C.V.M. la relazione tecnica dallo stesso elaborata a seguito del sopralluogo (all.12); che in data 17 dicembre
2020 essa committenza aveva dato incarico all'Ing. di procedere alla redazione di una CP_7
perizia tecnica al fine di individuare i vizi realizzativi inerenti al locale garage che si allegava (all.13);
pagina 9 di 23 che l'Ing. aveva dato atto che “(…) l'intervento di manutenzione posto in essere dalla CP_7 ditta ha creato problematiche di infiltrazione al locale garage, rendendo l'ambiente Parte_1
estremamente umido e non idoneo alla conservazione delle auto a cui era originariamente destinato (…)”; che all'esito dei rilievi effettuati, venivano stimati, come dettagliatamente descritto: - costi per la eliminazione dei difetti del locale garage per € 46.105,88; - costi per intervento lavori di ripristino sistemazione interna del locale garage per € 2.335; - spese tecniche per l'intervento per € 14.274,00; - quantificazione danni subiti alla proprietà previsti per € 4.562,00; il tutto per un totale complessivo di € 55.506,40 iva esclusa;
che era intercorsa corrispondenza al fine di addivenire ad una soluzione delle problematiche sorte in relazione ai vizi dell'opera.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa regolarmente depositata si costituiva
e chiedeva al Tribunale adito “(…) In via preliminare: disporre il Controparte_2 differimento della prima udienza di trattazione e fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. una nuova udienza per consentire al medesimo la chiamata in giudizio di , con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, P. Iva Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante pro tempore nel rispetto dei termini di legge. In P.IVA_2
merito ed in via principale: rigettare ogni domanda ex adverso promossa nei suoi confronti, in quanto infondata e non provata. Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da parte chiamante in causa, dichiarare che
[...]
sia tenuta a manlevare il D.L. Geom. da ogni somma alla quale dovesse CP_3 Controparte_2 essere quest'ultimo condannato al pagamento nei confronti della chiamante IG.ra . In CP_1
ogni caso: con vittoria di spese ed onorari (…)”. Segnatamente contestava in toto quanto assunto sia da parte attrice che da parte convenuta, in relazione alla sua eventuale negligenza e/o imperizia nella sua funzione di Direttore dei lavori in relazione all'intervento posto in essere sul garage;
precisava che erano state poste in opera tutte le soluzioni progettuali necessarie al corretto funzionamento dell'opera; che rispetto allo stato pre-lavori, infatti, a dire di esso esponente, la mutata condizione di una maggior presenza di acque meteoriche nel lato posteriore del garage doveva essere assorbita dai drenaggi posti in opera;
che, invece, durante il sopralluogo del 22.09 (eseguito in una giornata piovosa), lo scolo dei drenaggi nelle bocche di lupo era apparso non funzionante.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_3
e chiedeva “(…) IN TESI: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in
[...]
pagina 10 di 23 diritto e comunque non provata. IN IPOTESI DENEGATA di accertamento di responsabilità della
Geom. , accogliere la domanda attrice soltanto per le voci di danno che verranno allegate CP_2
e dimostrate in corso di causa in diretta correlazione causale con l'operato della professionista, non derivante da solidarietà con l'impresa esecutrice dei lavori o con eventuali altri professionisti, provvedendo comunque alla gradazione delle rispettive colpe dei convenuti ai fini della individuazione degli esatti limiti della domanda di manleva. Il tutto considerando la franchigia ed il massimale di cui alla polizza n. 351193681 e per tutto ciò che concerne la portata della garanzia assicurativa anche in punto di esclusione della responsabilità solidale tra le parti e delle spese di lite dell'assicurato. Con vittoria di spese ed onorari in tutti i casi (…)”.
Con nota di trattazione scritta depositata in data 09.11.2022, parte attrice chiedeva al Tribunale adito di autorizzare “(…) la chiamata in causa in via trasversale, essendo lo stesso già parte del giudizio, del GE , nonché la compagnia assicurativa Controparte_2 Controparte_4
(C.F. e P.I. con sede legale in Milano, Corso Como n. 17 ed insiste perché
[...] P.IVA_1
vengano accolte, ogni contraria richiesta respinta le seguenti conclusioni precisate a seguito della costituzione avversaria come segue: CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare: autorizzare, esperiti gli incombenti di rito, la chiamata in causa dei terzi in via trasversale, essendo già lo stesso già parte del giudizio, del GE , nonché la compagnia assicurativa Controparte_2 Controparte_4
(C.F. e P.I. con sede legale in Milano, Corso Como n. 17 per le causali di cui in
[...] P.IVA_1
premessa. In tesi nel merito: previo accertamento del corretto adempimento da parte della società alle obbligazioni assunte nei confronti della convenuta per i titoli e le causali di Parte_1
cui in premessa, condannare la IG.ra al pagamento in favore della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, del complessivo importo di € Parte_1
24.216,82 al lordo dell'IVA di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di
€ 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020 oltre interessi moratori dall'emissione delle fatture sino al saldo, ovvero della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. In tesi sempre nel merito: respingere la domanda riconvenzionale spiegata dalla IG.ra CP_1
nei confronti della in quanto integralmente infondata in fatto e
[...] Parte_1 diritto. In denegata ipotesi: qualora l'odierno Giudicate dovesse accertare la riconducibilità dei vizi lamentati da parte convenuta alle opere realizzate da accertare e dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità del progettista e Direttore dei Lavori, IG. Geom. , e per Controparte_2
l'effetto condannare il medesimo a rilevare indenne e/o manlevare la scrivente attrice da tutte le
pagina 11 di 23 conseguenze pregiudizievoli dovessero derivare dalla sentenza stessa. In ipotesi ulteriormente degradata: qualora l'odierno Giudicate dovesse accertare la responsabilità della Parte_1
nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, condannare la PA assicurativa
[...]
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Milano, Corso Como n. 17 a Controparte_4 P.IVA_1
rilevare indenne e/o manlevare la scrivente attrice da tutte le conseguenze pregiudizievoli dovessero derivare dalla sentenza stessa. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa (…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_4
e così concludeva: “(…) Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: in tesi respingere la domanda
[...]
riconvenzionale formulata dalla IG.ra nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
con essa la domanda di manleva da questa promossa nei confronti di , vinte le Controparte_4
spese; in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate nei confronti
[...]
respingere la domanda di manleva promossa nei confronti di , Parte_1 Controparte_4
per inoperatività della polizza RC Rischi Edili n. 4038606630 per i motivi illustrati nella premessa, vinte le spese;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di Con garanzia sollevata dalla comparente, condannare a rilevare indenne il proprio assicurato nei termini contrattualmente stabiliti, limitatamente alla quota di responsabilità accertata in capo alla
spese compensate tra assicurato ed assicuratore (…)”. Segnatamente, Parte_1 eccepiva in via preliminare l'inoperatività della garanzia invocata;
che, inoltre, in merito ai danni da ritardo eccepiti in ordine all'esecuzione della piscina a sfioro, rilevava la natura contrattuale di tale responsabilità; che, relativamente ai vizi da infiltrazioni sul garage interrato, eccepiva che anche tali danni erano esclusi espressamente dalla polizza invocata, ai sensi dell'art. A87 – Responsabilità civile postuma -, secondo cui la garanzia sarebbe operante anche dopo l'ultimazione dei lavori svolti all'interno di fabbricati, purché derivante da difettosa esecuzione degli stessi;
che, a dire di essa esponente, dovevano restare esclusi 1) i danni riconducibili ad errore di progettazione dei lavori stessi;
2) quelli direttamente oggetto di lavorazione (copertura); 3) i danni causati da vizio di impermeabilizzazione;
che nel caso in esame, a dire di essa PA, trattavasi della ipotesi sub. 3); che, la assicurazione era prestata fino a un limite di € 50.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di 1.500,00 euro;
che sotto il profilo amministrativo, essa esponente eccepiva l'irregolarità amministrativa del contratto invocato;
che ai fini di una migliore valutazione dei limiti della garanzia, depositava la copia integrale delle condizioni generali di polizza da cui si potevano evincere anche i massimali e le franchigie per ciascun Cont sinistro.; che infine, essa non sarebbe stata, in ogni caso, tenuta alla restituzione di eventuali pagina 12 di 23 Parte importi percepiti dalla a titolo di compenso per l'attività prestata, non rientrando tra le garanzie di polizza, né a corrispondere eventuali penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
che, infine, essa
PA avrebbe risposto eventualmente per la sola quota imputabile al proprio assicurato, senza tener conto del vincolo di solidarietà con eventuali altri soggetti, limitatamente alla responsabilità extracontrattuale eventualmente accertata a suo carico.
Rigettate le prove orali;
disposta ed espletata c.t.u. tecnica, la causa, all' esito della udienza cartolare del 19.03.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
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Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate alle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria depositata in data 13.02.2024 a cui si rinvia, nel senso che, sul punto, deve fare parte integrante della presente decisione.
Per motivi di comodità espositiva appare preliminarmente opportuno pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
In particolare, la convenuta, nella comparsa di costituzione, in relazione ai lavori commissionati Parte alla (di seguito per brevità ” ) per la costruzione della piscina, si duole Parte_1 del fatto che “(…) Sebbene la durata delle opere da eseguirsi per la realizzazione della piscina fosse contrattualmente convenuta in giorni 45, i lavori, sospesi a causa dell'emergenza da Covid-19 con
DPCM del 22.03.2020 e successive proroghe
(all.31) dal 23.03.2020 al 03.05.2020, terminarono di fatto nell'agosto 2020, a distanza dunque di mesi sei dall'inizio, per una durata complessiva, tenuto conto del periodo di chiusura del cantiere sopra indicato, di circa cinque mesi. (…)” ( cfr. a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Parte
A fronte dell' asserito ritardo lamentato da parte convenuta, la nella memoria istruttoria n. 1) ha tempestivamente ed espressamente eccepito che “(…) i lavori strutturali sulla piscina effettuati Parte dalla in esecuzione del contratto di appalto si sono conclusi in data 30.05.2020 e non certo ad
Parte agosto 2020 come affermato ex adverso! Successivamente al 30.05.2020, infatti, la si è limitata a svolgere soltanto le rifiniture e il loro completamento per il quale era necessario attendere l'intervento degli impiantisti e l'ultimazione delle attività
pagina 13 di 23 impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI e della fornitura dei materiali lapidei per le pavimentazioni ad esclusiva cura ed onere della MI
(…)” ( cfr. a pag. 5 della predetta memoria istruttoria).
Deve, inoltre, evidenziarsi che la CVM già nell' atto di citazione, a pag. 5, aveva precisato che
Parte
“(…) i lavori strutturali sulla piscina effettuati dalla in esecuzione del contratto di appalto si Parte sono conclusi in data 30.05.2021. Successivamente a tale data, infatti, la sulla piscina si è limitata a svolgere soltanto le rifiniture e il loro completamento a seguito dell'ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI e della fornitura dei materiali lapidei per le pavimentazioni ad esclusiva cura ed onere della MI
(…)”.
In altre parole, la società attrice, sia nell' atto di citazione che nella memoria istruttoria n. 1), ha espressamente e puntualmente allegato – in atto di citazione- ed eccepito - nella memoria istruttoria n.
1)- che il ritardo nel completamento delle opere relative alla piscina non poteva essere imputabile
Parte alla in quanto i lavori strutturali si erano conclusi in data 30.05.2021 e, successivamente a tale
Parte data, la per completare le rifiniture aveva dovuto attendere, in particolare “(…) l'intervento degli impiantisti e l'ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI (…)”. Parte
A fronte di dette espresse e puntuali precisazioni che , si ribadisce, aveva già allegato nell' atto di citazione, la convenuta, non solo non ha eccepito alcunché nella comparsa di costituzione ma, successivamente, anche nella memoria istruttoria n. 2) si è limitata, sostanzialmente, a ribadire quanto
Parte già allegato nella comparsa di costituzione, senza minimamente contestare quanto dedotto dalla ossia che i lavori strutturali relativi alla piscina si erano conclusi in data 30.05.2021 e,
Parte successivamente a tale data, la per completare le rifiniture aveva dovuto attendere “(…)
l'intervento degli impiantisti e l'ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI (…)”.
In atre parole, la convenuta non contesta espressamente e puntualmente quanto dedotto da parte attrice, ossia che il ritardo nel completamento delle opere relative alla piscina non poteva essere
Parte imputato alla ditta appaltatrice ma esclusivamente alla MI in quanto la per completare l'opera aveva dovuto attendere l' ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI.
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
pagina 14 di 23 Nel caso di specie, si ribadisce, la convenuta non ha contestato in forma specifica e puntuale quanto Parte eccepito dalla , ossia che per completare l'opera aveva dovuto attendere l' ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla
MI.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la suddetta circostanza deve considerarsi pacifica tra le parti e, di conseguenza, la parte attrice deve ritenersi esonerata dal doverne fornire la prova ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
AS , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021) .
In conclusione, poiché, alla luce di quanto sopra riportato, il ritardo nel completamento della Parte piscina non può essere imputato alla , deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta laddove si chiede di condannare l' attrice al pagamento della penale prevista all'art. 15 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 20.02.2020 ed allegato all' atto di citazione ( cfr. doc. 1).
Occorre, ora, esaminare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nel punto di
Parte domanda in cui si chiede di accertare i vizi delle ulteriori opere commissionate dalla convenuta a e che hanno interessato il solaio di copertura del garage.
In relazione a dette opere è bene preliminarmente evidenziare che parte attrice a pag. 11 della memoria istruttoria n. 1) ha espressamente e tempestivamente eccepito la decadenza della convenuta dall' azione di garanzia, ex art. 1667 c.c..
Peraltro, parte attrice, già a pag. 7 dell'atto di citazione aveva evidenziato la circostanza che parte convenuta solo con la missiva inviata a mezzo pec in data 30.11.2020 aveva denunciato per la prima volta i suddetti vizi, sottolineando, peraltro, che non poteva rivestire alcun rilievo “(…) ai fini delle formalità richieste dall'art. 1667 c.c. il mero invio da parte della D.L. della relazione di parte relativa al sopralluogo effettuato (…)”.
Ciò posto, deve evidenziarsi che l' eccezione di decadenza della convenuta dall' azione di garanzia, ex art. 1667 c.c., appare fondata per i motivi che di seguito si esporranno.
pagina 15 di 23 Ai sensi dell'art. 1667, comma secondo, c.c. “(…) Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati (…)”.
Nel caso in esame non sembra che l'attrice abbia denunciato i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
Ed, infatti, dalla lettura della mail del 27.09.2020 ( doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta), inviata dal Direttore dei Lavori, geom. ( parte in causa nel Controparte_2
presente giudizio), anche a , emerge che il D.L. ha allegato a detta Controparte_1
mail una relazione tecnica nella quale si fa espresso riferimento ai vizi lamentati dalla convenuta in comparsa di costituzione.
In detta relazione, il D.L., nella parte intitolata “deduzioni” dopo aver precisato che “(…) la mancanza di infiltrazioni nello stato pre lavori evidenzia come causa della loro presenza il mutare delle condizioni esistenti, dovuto quindi alle lavorazioni intercorse (…)”; aggiunge che “(…) Sia durante il mio sopralluogo del 22/09 (eseguito in una giornata piovosa) che in base a quanto riportato dal Sig. lo scolo dei drenaggi nelle bocche di lupo appare non funzionante. Questa Parte_4
condizione di non funzionamento inibisce la soluzione progettuale posta in essere, necessaria per contrastare la maggior quantità di acqua piovana defluente nel retro del garage, condizione che verosimilmente potrebbe essere causa delle nuove infiltrazioni evidenziate (…)” ( cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta).
Alla luce di quanto riportato in detta relazione tecnica, appare evidente che la scoperta dei vizi da parte della convenuta si possa far risalire alla data del 27.09.2020, ossia alla data di ricevimento della mail a cui risultava allegata la relazione.
Ciò posto, occorre ora evidenziare che la prima comunicazione recante la contestazione di addebito
Parte di responsabilità alla e, che, pertanto, possa essere qualificata come una denuncia dei vizi da
Parte parte della convenuta, ex art. 1667, comma secondo, c.c., sembra che sia pervenuta alla solo in data 30.11.2020 ( cfr. doc. 12 allegato all'atto di citazione).
Ed, infatti, dalla lettura di detta pec, pervenuta alla CVM in data 30.11.2020, emerge che, con la stessa, la convenuta ha espressamente denunciato i vizi lamentati nella comparsa di costituzione.
Appare, dunque, evidente che alla data del 30.11.2020 erano già trascorsi i sessanta giorni di cui all'art. 1667, comma secondo, c.c. atteso che, iniziando a calcolare il predetto termine a far data dal momento della scoperta, va a sé che alla data del 30.11.2020 il termine di decadenza era già trascorso.
E' pur vero che la mail del 27.09.2020 ( doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione della Parte convenuta ) risulta inviata dal D.L. anche alla;
sicché potrebbe sostenersi che l'invio della pagina 16 di 23 Parte relazione tecnica anche alla direttamente da parte del D.L. possa essere parificata ad una denuncia dei vizi effettuata alla MI;
tuttavia, la Corte di AS, anche recentemente, con la sentenza n. 7193 pubblicata il 18 marzo 2025, ha ribadito il principio secondo il quale la denuncia dei vizi all' Appaltatore da parte del D.L. non è idonea ad interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. in quanto il D.L. non ha il potere di compiere atti giuridici per conto della
MI, salvo che il D.L. abbia ricevuto espressa delega dalla MI in tal senso.
Neppure può integrare gli estremi di un denuncia dei vizi la mail del 29.09.2020 inviata dal marito
Parte della convenuta – – anche alla . Persona_4
Ed, infatti, in detta mail, il marito della convenuta, presa visione della relazione tecnica del D.L.,
Parte ricevuta in data 27.09.2020, si limita a chiedere, sia al D.L. che alla , quanto segue. “(…) Mi fate sapere sulle soluzioni per risolvere il problema? (…)”.
Appare evidente, dunque, che detta mail non può integrare gli estremi di una denuncia dei vizi ai sensi dell' art.1667 c.c., non solo perché non proviene dalla MI – ma da soggetto diverso che non risulta aver ricevuto alcuna delega finalizzata alla denuncia dei vizi all' Appaltatore –, ma soprattutto perché detta mail ha un contento meramente interlocutorio.
Ed, infatti, il contenuto della mail allegata sub. 11 alla comparsa di costituzione di parte convenuta fa riferimento a possibili soluzioni tecniche di un problema del locale garage, senza mai
Parte attribuire responsabilità alla o contestarne l'operato.
Né la prova testimoniale articolata da parte convenuta a pag. 8 della memoria istruttoria n.2) ed in particolare il cap. 3 – “V.C. più volte segnalaste alla il manifestarsi delle prime Parte_1
infiltrazioni alla fine del mese di settembre 2020, nel garage di proprietà , chiedendo CP_1 come l'Impresa intendeva intervenire?” -, appare idonea a provare la tempestività della denuncia dei vizi da parte della convenuta.
Ed, infatti, con detto capitolo di prova, non si tende a provare che la denuncia provenisse dalla
MI ma, viceversa, da persone diverse, ossia dai testimoni all'uopo indicati e non vi è prova che detti testimoni siano stati delegati dalla MI a denunciare i vizi dell' opera.
Del resto, è la stessa convenuta che al punto sub. 2), pag. 4 della comparsa di costituzione e
Parte risposta riconosce espressamente di essere stato l'unico soggetto ad aver conferito l'incarico a ove riferisce che, alla ripresa dei lavori di costruzione della piscina, nel maggio 2020 “(…) la IG.ra
affidava alla società nche l'esecuzione di lavori presso il garage interrato, Controparte_1 Pt_1
contiguo alla piscina (…)”.
pagina 17 di 23 Né, nella fattispecie in esame, sembra possa trovare applicazione la seconda parte del dettato dell' art. 1667, comma secondo c.c., ossia che “(…) La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi (…)”.
Ed, infatti, dalla lettura della mail del 03.10.2020 ( cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di
Parte costituzione e risposta di parte convenuta), inviata dalla anche alla convenuta, non sembra Parte affatto emergere – come viceversa sostenuto da parte convenuta - che la con detta mail abbia riconosciuto i vizi dell'opera eseguita.
Parte
In particolare, in detta mail la non sostiene affatto che il tubo drenante sia affetto da vizi ma si limita a fornire una spiegazione del motivo per cui, a suo parere, detto tubo, pur essendo esente da vizi, non svolga la sua funzione, ritenendo che “(…) il mancato o insufficiente funzionamento del tubo drenante posto in opera (…) è certamente dovuto al fatto che il terreno posto in opera sopra il solaio è completamente di riporto e quindi formalmente sciolto e soprattutto non è inerbito pertanto non ha assunto una compattezza tale da rendere funzionante il tubo drenante stesso (…)”.
Parte
In altre parole, la non riconosce affatto la sussistenza di un vizio al tubo drenante posto in opera da detta società, ma assume che il mancato o insufficiente funzionamento dello stesso non dipende da un vizio del tubo in sé e per sé ma da un fattore estraneo a tubo medesimo ed, in particolare, dalla natura del terreno posto in opera sopra il solaio.
Inoltre, aggiunge in detta mail che “(…) E' altrettanto certo che tutte le attività svolte sul solaio non possono aver accentuato e/o provocato le infiltrazioni in parete (…)”, così non riconoscendo alcun vizio all'opera posta in essere nel garage. Parte
In conclusione, considerato che non vi è prova del fatto che abbia riconosciuto i vizi dell'opera posta in essere, va da sé che l'eccezione di decadenza dall' azione di garanzia sollevata
Parte tempestivamente da appare fondata atteso che, per quanto sopra riferito, la denuncia dei vizi esercitata da parte convenuta con la pec del 30.11.2020 è stata posta in essere oltre il termine di giorni sessanta previsto, a pena di decadenza, dall' art. 1667, comma secondo, c.c. .
Non resta, pertanto, che rigettare anche la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta con
Parte la quale si chiede di dichiarare la responsabilità della per la non asserita corretta esecuzione dei lavori relativi al garage e, per l'effetto, deve rigettarsi anche il punto di domanda con la quale si chiede Parte la condanna della al pagamento degli importi di cui ai punti b) e c) della domanda riconvenzionale.
Ciò detto, è bene, ora, evidenziare che, se, certamente, la decadenza per la denuncia dei vizi dell' opera prevista dall'art. 1667 c.c. deve trovare applicazione nei confronti dell'appaltatore, ossia nei pagina 18 di 23 confronti del soggetto tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, viceversa, alcuna decadenza deve ritenersi sussistente anche nei confronti del progettista, il quale risponde a titolo di responsabilità professionale.
Ed, infatti, il progettista, essendo un professionista intellettuale, non è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione previsti per l'appaltatore in quanto il contratto intercorso con la committenza segue un regime diverso rispetto a quello dell' appaltatore.
Di conseguenza, occorre valutare la fondatezza o meno della domanda di responsabilità formulata da parte della convenuta nei confronti del chiamato in causa , quale Controparte_2 progettista dell' opera, oltre che D.L..
All'uopo, deve evidenziarsi che il c.t.u. nominato, ing. nel suo elaborato Persona_5 peritale, in risposta al quesito n. 3) - “Ove il mancato funzionamento del c.d. “tubo di dreno” possa essere ritenuto la causa esclusiva e/o concausa dei vizi in parola, riferisca il c.t.u. se il mancato funzionamento del c.d. “tubo di dreno” debba essere ricondotto ad una errata scelta progettuale e/o ad un vizio esecutivo dell'opera realizzata dalla e/o da altre cause”- ha Parte_1
accertato che “(…) il mancato funzionamento del tubo di dreno è da ricondurre ad un vizio nell'esecuzione dell'opera. A tal proposito si evidenzia che laddove il drenaggio è stato opportunamente corretto con le opere indicate dal sottoscritto CTU e concordate con gli altri CTP presenti, le infiltrazioni sono cessate e la parete progressivamente si è asciugata (…)” ( cfr. a pag. 18 della relazione depositata in data 13.11.2024).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente, possono essere fatte proprie da questo Giudice e, di conseguenza, avendo il c.t.u. accertato che il mancato funzionamento del tubo di dreno è da ricondurre ad un vizio nell'esecuzione dell'opera e non ad una errata progettazione dell' opera stessa, va da sé che deve essere interamente rigettata anche la domanda proposta dalla convenuta nei confronti di . Controparte_2
Parte
Avendo rigettato le domande proposte dalla convenuta sia nei confronti della che nei confronti del , restano assorbite nella presente decisione, le domande di manleva CP_2
proposte nei confronti di e Controparte_4 Controparte_3
Parte rispettivamente da e . CP_2
Inoltre, poiché è stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti di
Parte Parte
deve ritenersi assorbita anche la domanda di manleva proposta da nei confronti del
. CP_2
pagina 19 di 23 Parte
Passando, ora, ad esaminare la domanda proposta alla nei confronti della convenuta occorre evidenziare che tale domanda appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, è bene innanzitutto evidenziare che dall'esame della mail del 29.10.2020 allegata all'atto di citazione ( cfr. doc. 8) emerge che il Direttore dei Lavori – nominato dalla convenuta – in relazione
Parte al SAL finale inoltrato via mail alla in data 20.09.2020 ha risposto che “(…) le quantità e i relativi importi delle lavorazioni presenti nel contratto di appalto sono coerenti (…)”.
Inoltre, a fronte delle contestazioni relative alle fatture n. 18/20, 19/20 e 23/20, contenute nella
Parte comparsa di costituzione e risposta della convenuta, la società , con la memoria istruttoria n. 1), ha espressamente, puntualmente e tempestivamente contestato quanto eccepito, sul punto, da parte convenuta, oltre che documentato il proprio diritto a ricevere i pagamenti di cui alle predette fatture.
Parte
In particolare, a pag. 7 della ridetta memoria riferisce che “(…) il saldo delle fatture relative alle opere eseguite nella piscina è pari ad un importo complessivo di € 15.046,00 di cui alle fatture n.
19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020, importo fatturato, peraltro, a seguito di riconoscimento della correttezza, da parte della D.L., della effettiva esecuzione dei lavori. Sul punto, peraltro, si respinge la contestazione in merito alla corretta imputazione degli acconti ricevuti effettuata dall'esponente, contestando peraltro anche la quantificazione degli importi che controparte asserisce di aver corrisposto. Ed infatti, come chiarito in atto di citazione, in data 12.11.2020, a seguito dei solleciti avanzati dalla società esponente, la committenza provvedeva, ancora una volta senza alcuna osservazione o riserva ad effettuare in favore
Parte di un bonifico in acconto sulle lavorazioni pari ad € 9.800,00, privo di imputazione. L'esponente, dunque, come successivamente chiarito alla IG.ra , (doc. 11 cit.) imputava tale acconto al CP_5
saldo delle fatt. 7 del 09.03.2020. Tale fattura risulta infatti parzialmente pagata dalla MI
Parte per € 10.000,00 in data 01/04/2020 come risulta dalla lista dei movimenti bancari della allegata alla presente memoria sub doc. 21 e rimasta insoluta per l'importo di € 1.920,62 (…)”. Parte
A fronte di tali puntuali e precisi chiarimenti forniti da , la convenuta nella successiva memoria istruttoria n. 2), non contesta alcunché in relazione a detti chiarimenti, limitandosi, sostanzialmente, a formulare richieste istruttorie a sostegno della propria domanda riconvenzionale.
È noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
AS , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021) .
pagina 20 di 23 Va, inoltre, precisato che, in virtù delle preclusioni istruttorie, eventuali contestazioni in ordine ai fatti riportati da una parte nella memoria istruttoria n. 1) devono essere effettuate dall' altra parte entro il termine del deposito della memoria istruttoria n. 2), ossia nello scritto difensivo immediatamente successivo.
Le preclusioni istruttorie rappresentano, infatti, lo snodo fondamentale del processo civile in quanto i suddetti termini hanno natura perentoria ed, è noto, la previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
Inoltre, la natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal
Giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti ( cfr., sul punto, tra le altre, Cass. n.
4376/2001).
Parte
Alla luce di tutto quanto ivi riportato deve accogliersi la domanda proposta a e, per l'effetto, deve condannarsi la convenuta a pagare in favore della la somma di euro Parte_1
24.216,82 oltre iva come per legge di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di € 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020 oltre interessi moratori dall'emissione delle fatture e sino al saldo.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione.
Parte
Quanto alle spese del giudizio, relativamente al rapporto tra la e la convenuta, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 2.000,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 3.000,00 per la fase decisionale;
relativamente al rapporto tra la convenuta e , seguono la soccombenza e si Controparte_2
liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro
2.000,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 3.000,00 per la fase decisionale.
Sussistono, infine, giusti e gravi motivi per ritenere interamente compensate tra
[...]
Parte
e nonché tra e le spese Controparte_4 Controparte_3 CP_2
del giudizio.
Pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate nel corso del giudizio a carico della parte convenuta.
pagina 21 di 23
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti di
[...] CP_1
e sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
e, infine, sulle domande di manleva proposte nei confronti di Controparte_2 [...]
e rispettivamente da , Controparte_4 Controparte_3 Pt_1 CP_2
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara che il ritardo nel completamento della piscina non può essere imputato alla
[...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte Parte_1 convenuta nella parte in cui si chiede di condannare l' attrice al pagamento della penale contrattualmente pattuita;
2. dichiara la convenuta decaduta, ex art. 1667, comma secondo, c.c., dal diritto alla garanzia per i vizi lamentati in relazione all' opera eseguita da e relativa al garage e, Parte_1 per l'effetto, rigetta interamente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti della nel senso che devono essere rigettate anche le Parte_1
domande di condanna della al pagamento delle somme indicate da Parte_1
parte convenuta nei punti b) e c) delle conclusioni;
3. rigetta interamente la domanda proposta dalla convenuta nei confronti di CP_2
e, per l' effetto, rigetta anche le domande di condanna del al
[...] CP_2
pagamento delle somme indicate da parte convenuta nelle conclusioni;
4. restano assorbite nella presente decisione le domande di manleva proposte nei confronti di e rispettivamente da Controparte_4 Controparte_3 [...]
e , nonché la domanda di manleva proposta da Parte_1 CP_2 [...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
5. accoglie la domanda proposta a e, per l'effetto, condanna la convenuta a Parte_1
pagare in favore della la somma di euro 24.216,82, oltre iva come per Parte_1
legge, di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di € 9.170,00), n.
19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020, oltre interessi moratori dall'emissione delle singole fatture e sino al saldo;
6. dichiara assorbita nella presente decisione ogni altra questione, domanda e/o eccezione;
pagina 22 di 23 7. condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice e al le spese di lite, CP_2
che si liquidano in favore di in euro 264,00 per spese ed euro Parte_1
8.100,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute ed in favore del in euro 8.100,00 per competenze professionali, oltre 15% per CP_2
Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
Parte
8. dichiara interamente compensate tra e nonché tra Controparte_4
le spese del giudizio;
Controparte_3 Controparte_2
9. pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate nel corso del giudizio a carico della parte convenuta.
Arezzo, 13.06.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 692/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. VERDELLI ELEONORA e dall'avv. PAPALINI SILVIA , elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. BRILLI FIAMMETTA e l'avv. LANDINI SARA ANDREA, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
, rappresentato e difeso dall' avv. ANANIA ANNESILE, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
TERZO CHIAMATO
NONCHE' rappresentata e difesa dall' avv. BENINCASA ALESSIA e dall' avv. Controparte_3
BENINCASA ENZO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
TERZA CHIAMATA
E
pagina 1 di 23
rappresentata e difesa dall' avv. FIDOLINI MARTA, Controparte_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per l' udienza del 19.03.2024,
per l' avv. VERDELLI ELEONORA e l'avv. PAPALINI Parte_1
SILVIA concludono come segue: “(…) Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In tesi nel merito: previo accertamento del corretto adempimento da parte della società alle obbligazioni assunte nei confronti Parte_1
della convenuta per i titoli e le causali di cui in premessa, condannare la IG.ra CP_1
al pagamento in favore della società in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, del complessivo importo di € 24.216,82 al lordo dell'IVA di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di € 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020 oltre interessi moratori dall'emissione delle fatture sino al saldo, ovvero della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. In tesi sempre nel merito: respingere la domanda riconvenzionale spiegata dalla IG.ra nei confronti della Controparte_1 Parte_1
in quanto integralmente infondata in fatto e diritto. In ipotesi nella denegata e non creduta
[...]
ipotesi in cui venisse accertato il diritto della IG.ra a vedersi riconosciuto Controparte_1
l'applicazione delle penali per il ritardo nella consegna dei lavori effettuati sulla piscina, ridurre
l'importo della penale proporzionalmente all'effettivo ritardo che verrà accertato in giudizio ed in ogni caso, previo accertamento della manifesta eccessività di quanto convenuto dalle parti, ridurre
l'importo giornaliero della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., e per l'effetto condannare la società al pagamento della minor somma che risulti di giustizia, previa Parte_1
compensazione della stessa con il credito dalla stessa maturato nei confronti della IG.ra CP_1
; Ancora, in ipotesi: qualora l'odierno Giudicante dovesse accertare la riconducibilità dei
[...]
vizi lamentati da parte convenuta alle opere realizzate da nel garage di Parte_1 proprietà della MI, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del progettista e
Direttore dei Lavori, IG. Geom. , e per l'effetto condannare il medesimo a rilevare Controparte_2
indenne e/o manlevare la scrivente attrice da tutte le conseguenze pregiudizievoli, ovvero nella diversa
pagina 2 di 23 misura accertata di giustizia, dovessero derivare dalla sentenza stessa. In ipotesi ulteriormente degradata: qualora l'odierno Giudicate dovesse accertare la responsabilità della Parte_1
nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, condannare la PA assicurativa
[...]
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Milano, Corso Como n. 17 a Controparte_4 P.IVA_1
rilevare indenne e/o manlevare la scrivente attrice da tutte le conseguenze pregiudizievoli dovessero derivare dalla sentenza stessa. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi, nella memoria depositata ex art. 183, IV co. n. 2 c.p.c. e a controprova nella memoria depositata ex art. 183, IV co. n.
3 c.p.c.. Si insiste, infine, per la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (…)”;
per l' avv. BRILLI FIAMMETTA e l' avv. LANDINI SARA Controparte_1
ANDREA, concludono come segue: “(…) Voglia il Tribunale adito, a- nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto in atti illustrato, b- in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità della ed in via solidale con Parte_1 il D.L. come da punto e), per la non corretta esecuzione dei lavori e del minor valore dell'opera, anche in relazione al costo dei ripristini necessari per eliminare i difetti ed i vizi riscontrati, pari ad almeno €
35.000,00 al netto di iva, salvo il diverso importo di giustizia, condannare la società attrice Parte_1
in persona del legale rappresentante a pagare alla IG.ra , detratte le somme CP_1
eventualmente dovute in base alla contabilità definitiva come accertata dal GE e CP_2 versata in atti, il maggior importo dovuto, da quantificarsi in € 16.000,00 salvo il maggiore o minore importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
c- in via riconvenzionale condannare la a pagare alla IG.ra il danno emergente costituito anche Parte_1 Controparte_1 dagli oneri per spese professionali necessarie per il ripristino dell'opera, quantificabili in € 14.274,00
(iva inclusa) salvo il diverso importo di giustizia, nonché il danno per la necessità di ricovero delle auto in altro sito per tutta la durata dei lavori, stimabile in € 1.500,00 (tre mesi), oltre al rimborso della consulenza di parte per € 1464,00 per un totale di € 17.000,00 circa salvo il diverso importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
d- sempre in via riconvenzionale condannare altresì la al pagamento della penale contrattuale per la ritardata consegna dei Parte_1 lavori da quantificarsi in € 26.250,00 salvo il diverso importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
e- nei confronti del terzo chiamato GE , Controparte_2
direttore dei lavori e progettista, accertare la sua responsabilità solidale con la impresa esecutrice e/o esclusiva per negligenza e/o imperizia nello svolgimento dell'attività di progettazione e direzione posta in essere, e condannare lo stesso al pagamento di quanto previsto ai superiori punti b) e c) che qui si
pagina 3 di 23 intendono riproposti. In via istruttoria si domanda l'ammissione della prova per testi (…), oltreché a controprova in caso di denegata ammissione dei capitoli avversari (…)”;
per , l' avv. ANANIA ANNESILE, conclude come segue: “(…) si riporta Controparte_2
alle osservazioni del proprio CTP Geom. e alle conclusioni già formulate in atti, che qui si Per_1 riportano: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Arezzo, contrariis rejectis, così giudicare: In merito ed in via principale: rigettare ogni domanda ex adverso promossa nei suoi confronti, in quanto infondata e non provata. Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da parte chiamante in causa, dichiarare che
[...]
sia tenuta a manlevare il D.L. Geom. da ogni somma alla quale dovesse CP_3 Controparte_2 essere quest'ultimo condannato al pagamento nei confronti della chiamante IG.ra . In CP_1
ogni caso: con vittoria di spese ed onorari. (…)”;
per l' avv. BENINCASA ALESSIA e l' avv. BENINCASA ENZO, Controparte_3
concludono come segue: “(…) rassegnano le conclusioni riportandosi a quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta qui di seguito trascritte: “IN TESI: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. IN IPOTESI DENEGATA di accertamento di responsabilità della Geom. , accogliere la domanda attrice soltanto per le voci di danno CP_2 che verranno allegate e dimostrate in corso di causa in diretta correlazione causale con l'operato del professionista, non derivante da solidarietà con l'impresa esecutrice dei lavori o con eventuali altri professionisti, provvedendo comunque alla gradazione delle rispettive colpe dei convenuti ai fini della individuazione degli esatti limiti della domanda di manleva. Il tutto considerando la franchigia ed il massimale di cui alla polizza n. 351193681 e per tutto ciò che concerne la portata della garanzia assicurativa anche in punto di esclusione della responsabilità solidale tra le parti e delle spese di lite dell'assicurato. Con vittoria di spese ed onorari in tutti i casi (…)”;
per l' avv. FIDOLINI MARTA, conclude come segue: “(…) nel Controparte_4
riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi ed alle osservazioni del proprio CTP dott. Per_2
in atti, precisa le seguenti CONCLUSIONI: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in tesi
[...]
respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla IG.ra nei confronti di Controparte_1
e con essa la domanda di manleva da questa promossa nei confronti di Parte_1 [...]
, vinte le spese;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate Controparte_4
nei confronti respingere la domanda di manleva promossa nei confronti di Parte_1
pagina 4 di 23 , per inoperatività della polizza RC Rischi Edili n. 4038606630 per i motivi Controparte_4
illustrati nella premessa, vinte le spese;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
Con dell'eccezione di garanzia sollevata dalla comparente, condannare a rilevare indenne il proprio assicurato nei termini contrattualmente stabiliti, limitatamente alla quota di responsabilità accertata in capo alla spese compensate tra assicurato ed assicuratore (…)”; Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito per Parte_1
Parte brevità ” o ), chiedeva al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione, previo accertamento del corretto adempimento da parte di essa
[...]
alle obbligazioni assunte nei confronti della convenuta di “(…) condannare la IG.ra Parte_1
al pagamento in favore della società in persona del Controparte_1 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, del complessivo importo di € 24.216,82 al lordo dell'IVA di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di € 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020
e n. 23 del 30/10/2020 oltre interessi moratori dall'emissione delle fatture sino al saldo, ovvero della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Con integrale vittoria di spese e competenze di giudizio (…)”. Segnatamente esponeva che in data 20.02.2020 essa (di Parte_1
Parte seguito per brevità ” o ) aveva sottoscritto un contratto di appalto privato Parte_1
con avente ad oggetto l'esecuzione di opere di costruzione di una piscina a Controparte_1
sfioro (doc. 1); che il prezzo per l'appalto era stato fissato a corpo in € 27.500,00 oltre IVA;
che la
Direzione dei Lavori era stata inizialmente assunta dall' Ing. il quale era stato poi Persona_3
sostituito dal Geom. ; che durante l'esecuzione dei lavori suddetti la committente Controparte_2
Parte aveva incaricato essa di effettuare, altresì, ulteriori opere che nulla avevano a che vedere con la realizzazione della piscina e con l'originario contratto di appalto, incaricando essa società di effettuare un ulteriore intervento consistente nel ripristino della copertura di un garage interrato;
che le ulteriori lavorazioni commissionate avevano ad oggetto il solaio di copertura e il corretto carico del medesimo e consistevano nell'esecuzione di un progetto predisposto esclusivamente dal Direttore dei Lavori,
Geom. con materiali interamente autorizzati dalla committenza e dalla Direzione Controparte_2
Lavori; era stato, quindi, approvato e sottoscritto dalle parti un capitolato ed elenco prezzi analitico delle lavorazioni da effettuarsi sul garage interrato per un corrispettivo stimato pari ad € 19.292,28,
pagina 5 di 23 salvo conguagli in ragione delle effettive quantità realizzate (doc. 2); che le lavorazioni sul garage erano iniziate a seguito del completamento dei lavori strutturali sulla piscina, quando sulla stessa
Parte venivano effettuate le opere impiantistiche non a carico di;
che, a dire di essa attrice, già in sede
Parte di primo sopralluogo sul garage, dunque ancor prima dell'inizio dei lavori, essa aveva constatato l'esistenza di fenomeni di umidificazione e infiltrazioni nelle pareti laterali del locale e aveva proposto un intervento anche nelle pareti medesime al fine di risolvere la problematica;
che, tuttavia, in tale sede la MI aveva risposto di non avere intenzione di intervenire anche sulle pareti e aveva chiesto ad essa impresa di limitare l'intervento a quanto previsto nel progetto redatto dal Geom. , CP_2
progetto che interessava, come detto, il solo solaio di copertura;
che, come si evinceva dal S.A.L. del
Parte 03.06.2020 (doc. 4 cit.) i lavori strutturali sulla piscina effettuati dalla in esecuzione del contratto di appalto si erano conclusi in data 30.05.2021; che a dire di essa esponente, successivamente a tale
Parte data essa sulla piscina si era limitata a svolgere soltanto le rifiniture e il loro completamento a seguito dell'ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI e della fornitura dei materiali lapidei per le pavimentazioni ad
Parte esclusiva cura ed onere della MI;
che, nel frattempo, essa aveva effettuato sulla base delle pedisseque indicazioni della Direzione dei Lavori, anche le lavorazioni relative al garage/rimessaggio auto, i quali erano stati ultimati nel mese di luglio 2020, per l'esattezza in data 13 luglio 2020, come si evinceva dal buono per lavorazione in economia del 13 luglio 2020 consegnato alla MI e accettato dalla stessa venendo, poi, riportato nella contabilità per lavori eseguiti al
25 luglio 2020 redatto dalla D.L. ed approvato dalle parti (doc. 5); che in data 06/08/2020 infatti, il
Geom. aveva comunicato l' ulteriore stato di avanzamento lavori eseguiti al 25/07/2020 CP_2
(doc. 6) alla MI e ad essa Appaltatrice, autorizzando quest'ultima, altresì, ad emettere le relative fatture per un importo complessivo di € 23.678,00 di cui l'una pari ad € 8.100,00 oltre IVA per la piscina e l'altra per € 15.500,00 oltre Iva per il garage, come in effetti avvenuto (doc. 7); che nessuna riserva o osservazione era pervenuta in merito da parte della Parte ; che nel mese di agosto 2020 essa aveva portato a termine le ultime rifiniture alla CP_5
piscina, nonché realizzato un ulteriore intervento extra capitolato di sistemazione delle tegole della casa padronale, su richiesta espressa di che venivano ultimati negli ultimi giorni del mese Parte_2
Parte di agosto 2020, quando essa , d'intesa con la direzione dei lavori, aveva lasciato il cantiere consegnando di fatto le opere alla committenza, la quale non aveva espresso alcuna riserva;
che
Parte all'esito della consegna delle opere, infatti, in data 20/09/2020, essa aveva inviato al Direttore dei
Lavori la propria contabilità finale relativa alle ultime lavorazioni effettuate nel mese di agosto 2020
(doc. 8); che la contabilità “integrativa e finale” inviata in data 20.09.2020 era stata accettata dalla D.L.
pagina 6 di 23 prima per le vie brevi e poi a mezzo e-mail in data 29/10/2020 dalla D.L. che espressamente comunicava che “la quantità ed i relativi importi delle lavorazioni presenti nel contratto di appalto sono Parte coerenti” senza che venisse rilevato alcunché; che essa emetteva dunque anche la fattura n. 23 del 30/10/2020 (doc.9); che in data 29/10/2020 e 04/11/2020 essa parte attrice, non avendo ricevuto il saldo del pagamento delle fatture n. 18 e 19 del 2020 precedentemente emesse su autorizzazione del
08.2020 della D.L. e ormai scadute, ne sollecitava il pagamento, senza ricevere alcun riscontro (doc.
10); che in data 12.11.2020 essa aveva ricevuto un bonifico dalla per Parte_1 CP_5 un importo sensibilmente inferiore rispetto alla richiesta avanzata, pari ad € 9.800,00 e privo di imputazione, che essa società, come successivamente chiarito aveva imputato a saldo della fattura n. 7 del 09.03.2020 e in acconto della n. 18 del 17.08.2020; che con formale lettera di messa in mora datata
Parte 17/11/2020 essa aveva chiesto alla il pagamento dell'importo complessivo di € CP_1
24.216,82 di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (€ 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020, rimaste insolute (doc. 11); che con missiva datata 27/11/2020 – inviata a mezzo pec in data 30/11/2020 – la aveva riscontrato la diffida di pagamento ricevuta contestando la CP_1
Parte debenza delle somme richieste e denunziando per la prima volta ad essa la presenza di vizi dell'opera realizzata nel locale garage consistenti in presunte infiltrazioni nella parete laterale del locale
(dunque non in corrispondenza della zona di intervento); che a tal proposito, la faceva CP_1
riferimento ad un presunto sopralluogo del 22/09/2020, tenuto in assenza di essa e Parte_1
dunque senza il contraddittorio delle parti (doc. 12); che in seguito al sopralluogo summenzionato
Parte nessuna formale denunzia o addebito di responsabilità era pervenuta ad essa da parte della
MI, né poteva rivestire alcun rilievo ai fini delle formalità richieste dall'art. 1667 c.c. il mero invio da parte della D.L. della relazione di parte relativa al sopralluogo effettuato;
che con riguardo alle opere eseguite per la piscina facente parte di un autonomo contratto e autonome fatture, la convenuta del tutto pretestuosamente aveva lamentato la necessità di verifica della contabilità finale – già accettata in data 29/10/2020 dalla D.L. – oltre che il ritardo nella costruzione della piscina stessa;
che,
a dire di essa esponente, con estrema sorpresa aveva ricevuto in data 15/02/2022 da parte del Direttore dei Lavori Geom. – dunque oltre un anno e mezzo dopo la conclusione delle opere – lo CP_2
stato finale dei lavori redatto addirittura in data 27/01/2022, in pieno svolgimento della procedura di negoziazione assistita, ove non solo non erano riportate alcune voci contenute nel S.A.L. finale approvato dallo stesso D.L. il 29/10/2020, ma addirittura erano stati quantificati dei presunti danni e
Parte posti totalmente a carico di essa senza che fosse mai stata accertata da alcuno la responsabilità di essa attrice in merito e senza che alcun sopralluogo nel contraddittorio delle parti fosse mai stato effettuato.
pagina 7 di 23 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva CP_6
e chiedeva al Tribunale adito “(…) a-in via preliminare, previo differimento della
[...] prima udienza di comparizione nel rispetto dei termini ex art. 163 bis cpc, ed ai sensi dell'art. 269 cpc, autorizzare la chiamata in causa del GE , residente in [...]
Trionfo n.92 lett.10; b-nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto in atti illustrato;
c-in via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità della per la non corretta esecuzione dei lavori e del minor valore dell'opera, Parte_1
anche in relazione al costo dei ripristini necessari per eliminare i difetti ed i vizi riscontrati, pari ad almeno € 35.000,00 al netto di iva, salvo il diverso importo di giustizia, condannare la società attrice in persona del legale rappresentante a pagare alla IG.ra , detratte le somme Parte_1 CP_1
eventualmente dovute in base alla contabilità definitiva come accertata dal GE e CP_2 versata in atti, il maggior importo dovuto, da quantificarsi in € 16.000,00 salvo il maggiore o minore importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
d- in via riconvenzionale condannare la a pagare alla IG.ra il danno emergente costituito anche Parte_1 Controparte_1 dagli oneri per spese professionali necessarie per il ripristino dell'opera, quantificabili in € 14.274,00
(iva inclusa) salvo il diverso importo di giustizia, nonché il danno per la necessità di ricovero delle auto in altro sito per tutta la durata dei lavori, stimabile in € 1.500,00 (tre mesi), oltre al rimborso della consulenza di parte per € 1.464,00 per un totale di € 17.000,00 circa salvo il diverso importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
e- sempre in via riconvenzionale condannare altresì la al pagamento della penale contrattuale per la Parte_1 ritardata consegna dei lavori da quantificarsi in € 26.250,00 salvo il diverso importo di giustizia, oltre interessi dalla costituzione in mora sino al saldo;
f- nei confronti del terzo chiamato GE
[...]
, accertare la sua responsabilità solidale con la impresa e/o esclusiva per negligenza e/o CP_2 imperizia nello svolgimento dell'attività di progettazione e direzione posta in essere, e condannare lo stesso al pagamento di quanto previsto ai superiori punti c) e d) che qui si intendono riproposti. Con vittoria di spese e di onorari (…)”. Segnatamente, esponeva che, vi era stato un notevole ritardo nella ultimazione delle opere relative alla piscina;
che, infatti, a dire di essa esponente, sebbene la durata delle opere da eseguirsi per la realizzazione della piscina fosse stata contrattualmente convenuta in giorni 45, i lavori, sospesi a causa dell'emergenza da Covid-19 con DPCM del 22.03.2020 e successive proroghe (all.31) dal 23.03.2020 al 03.05.2020, erano terminati di fatto solo nell'agosto 2020, a distanza dunque di mesi sei dall'inizio, per una durata complessiva, tenuto conto del periodo di chiusura del cantiere sopra indicato, di circa cinque mesi;
che, a dire di essa convenuta, come si pagina 8 di 23 leggeva nel documento dei lavori svolti, inviato da (di cui non si conosceva Testimone_1 il ruolo in C.V.M.) dall'indirizzo di posta elettronica della società nel mese di agosto 2020, Pt_1
l'impresa aveva terminato il marciapiede attorno la piscina mediante la posa in opera e stuccatura di pietra naturale, evidentemente completando il lavoro alla fine dell'estate; che alla ripresa dei lavori di costruzione della piscina, nel maggio 2020, essa aveva affidato alla società nche CP_1 Pt_1
l'esecuzione di lavori presso il garage interrato, contiguo alla piscina, trattandosi di opere limitrofe e che potevano essere portate avanti contestualmente con ottimizzazione dei tempi e delle sinergie da parte dell'impresa; che il garage interrato della proprietà – che poteva ospitare CP_1 Pt_3
sino a sei auto ed era usato dai proprietari come rimessaggio di auto di lusso -, richiedeva interventi al solaio di copertura;
che vi era la necessità di alleggerire il carico mediante la sostituzione della terra di riporto con materiali più leggeri;
che, come risultava anche dall'esame dei prospetti di SAL ex adverso prodotti (sebbene trattavasi di prospetti unilaterali prodotti dall'impresa, quale base per una contabilità in partita provvisoria e non dalla direzione lavori, che di contro aveva reso la contabilità definitiva nel
Febbraio 2022 -allegato 7), i lavori commissionati alla società erano stati eseguiti Pt_1
contemporaneamente; che, essa committenza aveva regolarmente pagato le fatture di seguito elencate:
- fatt. n.7 emessa a fronte delle lavorazioni eseguite al 4.03.2020 per € 9.711 + iva al 22%, per un totale di € 11.847,42; - fatt. n.11 emessa a fronte delle lavorazioni eseguite per la piscina al 03/06/2020 per €
13.000 + iva al 22%, per un totale di € 15.860,00; - fatt. n.12 emessa a fronte delle lavorazioni eseguite per il garage al 03/06/2020 per € 8.500 + iva al 22%, per un totale di € 10.370,00; - fatt. n. 19 emessa a fronte delle lavorazioni eseguite per la piscina al 25.07.2020 per € 8.100,00 + iva al 22% per un totale di € 9.882,00;corrispondendo pertanto la complessiva somma di € 47.959,42; che con riferimento alla fattura n.23 era stato più volte contestato il mancato invio da parte di C.V.M. (cfr. missive di cui agli all.ti 13 e 14) che l' aveva emessa in data 30.10.2020, in piena contestazione dei lavori e che non risultava trasmessa;
che all'esito dei lavori che avevano interessato il solaio di copertura del garage, con il verificarsi delle prime piogge, nel mese di settembre 2020, si erano riscontrati fenomeni di infiltrazione, nella parte alta delle pareti laterali, in corrispondenza della giuntura tra solaio e parete;
che puntualmente la direzione lavori ebbe a contattare la società C.V.M. per contestare quanto verificatosi ed eseguire i necessari sopralluoghi onde trovare una soluzione;
che in particolare, il
GE assieme alla C.V.M. aveva effettuato un sopralluogo in data 22 settembre 2020 CP_2
come da mail che si allegava (all.11), in forza della quale il GE aveva inviato alla C.V.M. la relazione tecnica dallo stesso elaborata a seguito del sopralluogo (all.12); che in data 17 dicembre
2020 essa committenza aveva dato incarico all'Ing. di procedere alla redazione di una CP_7
perizia tecnica al fine di individuare i vizi realizzativi inerenti al locale garage che si allegava (all.13);
pagina 9 di 23 che l'Ing. aveva dato atto che “(…) l'intervento di manutenzione posto in essere dalla CP_7 ditta ha creato problematiche di infiltrazione al locale garage, rendendo l'ambiente Parte_1
estremamente umido e non idoneo alla conservazione delle auto a cui era originariamente destinato (…)”; che all'esito dei rilievi effettuati, venivano stimati, come dettagliatamente descritto: - costi per la eliminazione dei difetti del locale garage per € 46.105,88; - costi per intervento lavori di ripristino sistemazione interna del locale garage per € 2.335; - spese tecniche per l'intervento per € 14.274,00; - quantificazione danni subiti alla proprietà previsti per € 4.562,00; il tutto per un totale complessivo di € 55.506,40 iva esclusa;
che era intercorsa corrispondenza al fine di addivenire ad una soluzione delle problematiche sorte in relazione ai vizi dell'opera.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa regolarmente depositata si costituiva
e chiedeva al Tribunale adito “(…) In via preliminare: disporre il Controparte_2 differimento della prima udienza di trattazione e fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. una nuova udienza per consentire al medesimo la chiamata in giudizio di , con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, P. Iva Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante pro tempore nel rispetto dei termini di legge. In P.IVA_2
merito ed in via principale: rigettare ogni domanda ex adverso promossa nei suoi confronti, in quanto infondata e non provata. Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande promosse da parte chiamante in causa, dichiarare che
[...]
sia tenuta a manlevare il D.L. Geom. da ogni somma alla quale dovesse CP_3 Controparte_2 essere quest'ultimo condannato al pagamento nei confronti della chiamante IG.ra . In CP_1
ogni caso: con vittoria di spese ed onorari (…)”. Segnatamente contestava in toto quanto assunto sia da parte attrice che da parte convenuta, in relazione alla sua eventuale negligenza e/o imperizia nella sua funzione di Direttore dei lavori in relazione all'intervento posto in essere sul garage;
precisava che erano state poste in opera tutte le soluzioni progettuali necessarie al corretto funzionamento dell'opera; che rispetto allo stato pre-lavori, infatti, a dire di esso esponente, la mutata condizione di una maggior presenza di acque meteoriche nel lato posteriore del garage doveva essere assorbita dai drenaggi posti in opera;
che, invece, durante il sopralluogo del 22.09 (eseguito in una giornata piovosa), lo scolo dei drenaggi nelle bocche di lupo era apparso non funzionante.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_3
e chiedeva “(…) IN TESI: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in
[...]
pagina 10 di 23 diritto e comunque non provata. IN IPOTESI DENEGATA di accertamento di responsabilità della
Geom. , accogliere la domanda attrice soltanto per le voci di danno che verranno allegate CP_2
e dimostrate in corso di causa in diretta correlazione causale con l'operato della professionista, non derivante da solidarietà con l'impresa esecutrice dei lavori o con eventuali altri professionisti, provvedendo comunque alla gradazione delle rispettive colpe dei convenuti ai fini della individuazione degli esatti limiti della domanda di manleva. Il tutto considerando la franchigia ed il massimale di cui alla polizza n. 351193681 e per tutto ciò che concerne la portata della garanzia assicurativa anche in punto di esclusione della responsabilità solidale tra le parti e delle spese di lite dell'assicurato. Con vittoria di spese ed onorari in tutti i casi (…)”.
Con nota di trattazione scritta depositata in data 09.11.2022, parte attrice chiedeva al Tribunale adito di autorizzare “(…) la chiamata in causa in via trasversale, essendo lo stesso già parte del giudizio, del GE , nonché la compagnia assicurativa Controparte_2 Controparte_4
(C.F. e P.I. con sede legale in Milano, Corso Como n. 17 ed insiste perché
[...] P.IVA_1
vengano accolte, ogni contraria richiesta respinta le seguenti conclusioni precisate a seguito della costituzione avversaria come segue: CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare: autorizzare, esperiti gli incombenti di rito, la chiamata in causa dei terzi in via trasversale, essendo già lo stesso già parte del giudizio, del GE , nonché la compagnia assicurativa Controparte_2 Controparte_4
(C.F. e P.I. con sede legale in Milano, Corso Como n. 17 per le causali di cui in
[...] P.IVA_1
premessa. In tesi nel merito: previo accertamento del corretto adempimento da parte della società alle obbligazioni assunte nei confronti della convenuta per i titoli e le causali di Parte_1
cui in premessa, condannare la IG.ra al pagamento in favore della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, del complessivo importo di € Parte_1
24.216,82 al lordo dell'IVA di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di
€ 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020 oltre interessi moratori dall'emissione delle fatture sino al saldo, ovvero della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. In tesi sempre nel merito: respingere la domanda riconvenzionale spiegata dalla IG.ra CP_1
nei confronti della in quanto integralmente infondata in fatto e
[...] Parte_1 diritto. In denegata ipotesi: qualora l'odierno Giudicate dovesse accertare la riconducibilità dei vizi lamentati da parte convenuta alle opere realizzate da accertare e dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità del progettista e Direttore dei Lavori, IG. Geom. , e per Controparte_2
l'effetto condannare il medesimo a rilevare indenne e/o manlevare la scrivente attrice da tutte le
pagina 11 di 23 conseguenze pregiudizievoli dovessero derivare dalla sentenza stessa. In ipotesi ulteriormente degradata: qualora l'odierno Giudicate dovesse accertare la responsabilità della Parte_1
nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, condannare la PA assicurativa
[...]
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Milano, Corso Como n. 17 a Controparte_4 P.IVA_1
rilevare indenne e/o manlevare la scrivente attrice da tutte le conseguenze pregiudizievoli dovessero derivare dalla sentenza stessa. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa (…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_4
e così concludeva: “(…) Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: in tesi respingere la domanda
[...]
riconvenzionale formulata dalla IG.ra nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
con essa la domanda di manleva da questa promossa nei confronti di , vinte le Controparte_4
spese; in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate nei confronti
[...]
respingere la domanda di manleva promossa nei confronti di , Parte_1 Controparte_4
per inoperatività della polizza RC Rischi Edili n. 4038606630 per i motivi illustrati nella premessa, vinte le spese;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di Con garanzia sollevata dalla comparente, condannare a rilevare indenne il proprio assicurato nei termini contrattualmente stabiliti, limitatamente alla quota di responsabilità accertata in capo alla
spese compensate tra assicurato ed assicuratore (…)”. Segnatamente, Parte_1 eccepiva in via preliminare l'inoperatività della garanzia invocata;
che, inoltre, in merito ai danni da ritardo eccepiti in ordine all'esecuzione della piscina a sfioro, rilevava la natura contrattuale di tale responsabilità; che, relativamente ai vizi da infiltrazioni sul garage interrato, eccepiva che anche tali danni erano esclusi espressamente dalla polizza invocata, ai sensi dell'art. A87 – Responsabilità civile postuma -, secondo cui la garanzia sarebbe operante anche dopo l'ultimazione dei lavori svolti all'interno di fabbricati, purché derivante da difettosa esecuzione degli stessi;
che, a dire di essa esponente, dovevano restare esclusi 1) i danni riconducibili ad errore di progettazione dei lavori stessi;
2) quelli direttamente oggetto di lavorazione (copertura); 3) i danni causati da vizio di impermeabilizzazione;
che nel caso in esame, a dire di essa PA, trattavasi della ipotesi sub. 3); che, la assicurazione era prestata fino a un limite di € 50.000,00 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo e uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di 1.500,00 euro;
che sotto il profilo amministrativo, essa esponente eccepiva l'irregolarità amministrativa del contratto invocato;
che ai fini di una migliore valutazione dei limiti della garanzia, depositava la copia integrale delle condizioni generali di polizza da cui si potevano evincere anche i massimali e le franchigie per ciascun Cont sinistro.; che infine, essa non sarebbe stata, in ogni caso, tenuta alla restituzione di eventuali pagina 12 di 23 Parte importi percepiti dalla a titolo di compenso per l'attività prestata, non rientrando tra le garanzie di polizza, né a corrispondere eventuali penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
che, infine, essa
PA avrebbe risposto eventualmente per la sola quota imputabile al proprio assicurato, senza tener conto del vincolo di solidarietà con eventuali altri soggetti, limitatamente alla responsabilità extracontrattuale eventualmente accertata a suo carico.
Rigettate le prove orali;
disposta ed espletata c.t.u. tecnica, la causa, all' esito della udienza cartolare del 19.03.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
*******
Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate alle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria depositata in data 13.02.2024 a cui si rinvia, nel senso che, sul punto, deve fare parte integrante della presente decisione.
Per motivi di comodità espositiva appare preliminarmente opportuno pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
In particolare, la convenuta, nella comparsa di costituzione, in relazione ai lavori commissionati Parte alla (di seguito per brevità ” ) per la costruzione della piscina, si duole Parte_1 del fatto che “(…) Sebbene la durata delle opere da eseguirsi per la realizzazione della piscina fosse contrattualmente convenuta in giorni 45, i lavori, sospesi a causa dell'emergenza da Covid-19 con
DPCM del 22.03.2020 e successive proroghe
(all.31) dal 23.03.2020 al 03.05.2020, terminarono di fatto nell'agosto 2020, a distanza dunque di mesi sei dall'inizio, per una durata complessiva, tenuto conto del periodo di chiusura del cantiere sopra indicato, di circa cinque mesi. (…)” ( cfr. a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Parte
A fronte dell' asserito ritardo lamentato da parte convenuta, la nella memoria istruttoria n. 1) ha tempestivamente ed espressamente eccepito che “(…) i lavori strutturali sulla piscina effettuati Parte dalla in esecuzione del contratto di appalto si sono conclusi in data 30.05.2020 e non certo ad
Parte agosto 2020 come affermato ex adverso! Successivamente al 30.05.2020, infatti, la si è limitata a svolgere soltanto le rifiniture e il loro completamento per il quale era necessario attendere l'intervento degli impiantisti e l'ultimazione delle attività
pagina 13 di 23 impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI e della fornitura dei materiali lapidei per le pavimentazioni ad esclusiva cura ed onere della MI
(…)” ( cfr. a pag. 5 della predetta memoria istruttoria).
Deve, inoltre, evidenziarsi che la CVM già nell' atto di citazione, a pag. 5, aveva precisato che
Parte
“(…) i lavori strutturali sulla piscina effettuati dalla in esecuzione del contratto di appalto si Parte sono conclusi in data 30.05.2021. Successivamente a tale data, infatti, la sulla piscina si è limitata a svolgere soltanto le rifiniture e il loro completamento a seguito dell'ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI e della fornitura dei materiali lapidei per le pavimentazioni ad esclusiva cura ed onere della MI
(…)”.
In altre parole, la società attrice, sia nell' atto di citazione che nella memoria istruttoria n. 1), ha espressamente e puntualmente allegato – in atto di citazione- ed eccepito - nella memoria istruttoria n.
1)- che il ritardo nel completamento delle opere relative alla piscina non poteva essere imputabile
Parte alla in quanto i lavori strutturali si erano conclusi in data 30.05.2021 e, successivamente a tale
Parte data, la per completare le rifiniture aveva dovuto attendere, in particolare “(…) l'intervento degli impiantisti e l'ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI (…)”. Parte
A fronte di dette espresse e puntuali precisazioni che , si ribadisce, aveva già allegato nell' atto di citazione, la convenuta, non solo non ha eccepito alcunché nella comparsa di costituzione ma, successivamente, anche nella memoria istruttoria n. 2) si è limitata, sostanzialmente, a ribadire quanto
Parte già allegato nella comparsa di costituzione, senza minimamente contestare quanto dedotto dalla ossia che i lavori strutturali relativi alla piscina si erano conclusi in data 30.05.2021 e,
Parte successivamente a tale data, la per completare le rifiniture aveva dovuto attendere “(…)
l'intervento degli impiantisti e l'ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI (…)”.
In atre parole, la convenuta non contesta espressamente e puntualmente quanto dedotto da parte attrice, ossia che il ritardo nel completamento delle opere relative alla piscina non poteva essere
Parte imputato alla ditta appaltatrice ma esclusivamente alla MI in quanto la per completare l'opera aveva dovuto attendere l' ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla MI.
E' noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
pagina 14 di 23 Nel caso di specie, si ribadisce, la convenuta non ha contestato in forma specifica e puntuale quanto Parte eccepito dalla , ossia che per completare l'opera aveva dovuto attendere l' ultimazione delle attività impiantistiche effettuate da un'impresa terza incaricata direttamente dalla
MI.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la suddetta circostanza deve considerarsi pacifica tra le parti e, di conseguenza, la parte attrice deve ritenersi esonerata dal doverne fornire la prova ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
AS , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…) senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del
04.11.2021) .
In conclusione, poiché, alla luce di quanto sopra riportato, il ritardo nel completamento della Parte piscina non può essere imputato alla , deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta laddove si chiede di condannare l' attrice al pagamento della penale prevista all'art. 15 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 20.02.2020 ed allegato all' atto di citazione ( cfr. doc. 1).
Occorre, ora, esaminare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta nel punto di
Parte domanda in cui si chiede di accertare i vizi delle ulteriori opere commissionate dalla convenuta a e che hanno interessato il solaio di copertura del garage.
In relazione a dette opere è bene preliminarmente evidenziare che parte attrice a pag. 11 della memoria istruttoria n. 1) ha espressamente e tempestivamente eccepito la decadenza della convenuta dall' azione di garanzia, ex art. 1667 c.c..
Peraltro, parte attrice, già a pag. 7 dell'atto di citazione aveva evidenziato la circostanza che parte convenuta solo con la missiva inviata a mezzo pec in data 30.11.2020 aveva denunciato per la prima volta i suddetti vizi, sottolineando, peraltro, che non poteva rivestire alcun rilievo “(…) ai fini delle formalità richieste dall'art. 1667 c.c. il mero invio da parte della D.L. della relazione di parte relativa al sopralluogo effettuato (…)”.
Ciò posto, deve evidenziarsi che l' eccezione di decadenza della convenuta dall' azione di garanzia, ex art. 1667 c.c., appare fondata per i motivi che di seguito si esporranno.
pagina 15 di 23 Ai sensi dell'art. 1667, comma secondo, c.c. “(…) Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati (…)”.
Nel caso in esame non sembra che l'attrice abbia denunciato i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
Ed, infatti, dalla lettura della mail del 27.09.2020 ( doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta), inviata dal Direttore dei Lavori, geom. ( parte in causa nel Controparte_2
presente giudizio), anche a , emerge che il D.L. ha allegato a detta Controparte_1
mail una relazione tecnica nella quale si fa espresso riferimento ai vizi lamentati dalla convenuta in comparsa di costituzione.
In detta relazione, il D.L., nella parte intitolata “deduzioni” dopo aver precisato che “(…) la mancanza di infiltrazioni nello stato pre lavori evidenzia come causa della loro presenza il mutare delle condizioni esistenti, dovuto quindi alle lavorazioni intercorse (…)”; aggiunge che “(…) Sia durante il mio sopralluogo del 22/09 (eseguito in una giornata piovosa) che in base a quanto riportato dal Sig. lo scolo dei drenaggi nelle bocche di lupo appare non funzionante. Questa Parte_4
condizione di non funzionamento inibisce la soluzione progettuale posta in essere, necessaria per contrastare la maggior quantità di acqua piovana defluente nel retro del garage, condizione che verosimilmente potrebbe essere causa delle nuove infiltrazioni evidenziate (…)” ( cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta).
Alla luce di quanto riportato in detta relazione tecnica, appare evidente che la scoperta dei vizi da parte della convenuta si possa far risalire alla data del 27.09.2020, ossia alla data di ricevimento della mail a cui risultava allegata la relazione.
Ciò posto, occorre ora evidenziare che la prima comunicazione recante la contestazione di addebito
Parte di responsabilità alla e, che, pertanto, possa essere qualificata come una denuncia dei vizi da
Parte parte della convenuta, ex art. 1667, comma secondo, c.c., sembra che sia pervenuta alla solo in data 30.11.2020 ( cfr. doc. 12 allegato all'atto di citazione).
Ed, infatti, dalla lettura di detta pec, pervenuta alla CVM in data 30.11.2020, emerge che, con la stessa, la convenuta ha espressamente denunciato i vizi lamentati nella comparsa di costituzione.
Appare, dunque, evidente che alla data del 30.11.2020 erano già trascorsi i sessanta giorni di cui all'art. 1667, comma secondo, c.c. atteso che, iniziando a calcolare il predetto termine a far data dal momento della scoperta, va a sé che alla data del 30.11.2020 il termine di decadenza era già trascorso.
E' pur vero che la mail del 27.09.2020 ( doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione della Parte convenuta ) risulta inviata dal D.L. anche alla;
sicché potrebbe sostenersi che l'invio della pagina 16 di 23 Parte relazione tecnica anche alla direttamente da parte del D.L. possa essere parificata ad una denuncia dei vizi effettuata alla MI;
tuttavia, la Corte di AS, anche recentemente, con la sentenza n. 7193 pubblicata il 18 marzo 2025, ha ribadito il principio secondo il quale la denuncia dei vizi all' Appaltatore da parte del D.L. non è idonea ad interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. in quanto il D.L. non ha il potere di compiere atti giuridici per conto della
MI, salvo che il D.L. abbia ricevuto espressa delega dalla MI in tal senso.
Neppure può integrare gli estremi di un denuncia dei vizi la mail del 29.09.2020 inviata dal marito
Parte della convenuta – – anche alla . Persona_4
Ed, infatti, in detta mail, il marito della convenuta, presa visione della relazione tecnica del D.L.,
Parte ricevuta in data 27.09.2020, si limita a chiedere, sia al D.L. che alla , quanto segue. “(…) Mi fate sapere sulle soluzioni per risolvere il problema? (…)”.
Appare evidente, dunque, che detta mail non può integrare gli estremi di una denuncia dei vizi ai sensi dell' art.1667 c.c., non solo perché non proviene dalla MI – ma da soggetto diverso che non risulta aver ricevuto alcuna delega finalizzata alla denuncia dei vizi all' Appaltatore –, ma soprattutto perché detta mail ha un contento meramente interlocutorio.
Ed, infatti, il contenuto della mail allegata sub. 11 alla comparsa di costituzione di parte convenuta fa riferimento a possibili soluzioni tecniche di un problema del locale garage, senza mai
Parte attribuire responsabilità alla o contestarne l'operato.
Né la prova testimoniale articolata da parte convenuta a pag. 8 della memoria istruttoria n.2) ed in particolare il cap. 3 – “V.C. più volte segnalaste alla il manifestarsi delle prime Parte_1
infiltrazioni alla fine del mese di settembre 2020, nel garage di proprietà , chiedendo CP_1 come l'Impresa intendeva intervenire?” -, appare idonea a provare la tempestività della denuncia dei vizi da parte della convenuta.
Ed, infatti, con detto capitolo di prova, non si tende a provare che la denuncia provenisse dalla
MI ma, viceversa, da persone diverse, ossia dai testimoni all'uopo indicati e non vi è prova che detti testimoni siano stati delegati dalla MI a denunciare i vizi dell' opera.
Del resto, è la stessa convenuta che al punto sub. 2), pag. 4 della comparsa di costituzione e
Parte risposta riconosce espressamente di essere stato l'unico soggetto ad aver conferito l'incarico a ove riferisce che, alla ripresa dei lavori di costruzione della piscina, nel maggio 2020 “(…) la IG.ra
affidava alla società nche l'esecuzione di lavori presso il garage interrato, Controparte_1 Pt_1
contiguo alla piscina (…)”.
pagina 17 di 23 Né, nella fattispecie in esame, sembra possa trovare applicazione la seconda parte del dettato dell' art. 1667, comma secondo c.c., ossia che “(…) La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi (…)”.
Ed, infatti, dalla lettura della mail del 03.10.2020 ( cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di
Parte costituzione e risposta di parte convenuta), inviata dalla anche alla convenuta, non sembra Parte affatto emergere – come viceversa sostenuto da parte convenuta - che la con detta mail abbia riconosciuto i vizi dell'opera eseguita.
Parte
In particolare, in detta mail la non sostiene affatto che il tubo drenante sia affetto da vizi ma si limita a fornire una spiegazione del motivo per cui, a suo parere, detto tubo, pur essendo esente da vizi, non svolga la sua funzione, ritenendo che “(…) il mancato o insufficiente funzionamento del tubo drenante posto in opera (…) è certamente dovuto al fatto che il terreno posto in opera sopra il solaio è completamente di riporto e quindi formalmente sciolto e soprattutto non è inerbito pertanto non ha assunto una compattezza tale da rendere funzionante il tubo drenante stesso (…)”.
Parte
In altre parole, la non riconosce affatto la sussistenza di un vizio al tubo drenante posto in opera da detta società, ma assume che il mancato o insufficiente funzionamento dello stesso non dipende da un vizio del tubo in sé e per sé ma da un fattore estraneo a tubo medesimo ed, in particolare, dalla natura del terreno posto in opera sopra il solaio.
Inoltre, aggiunge in detta mail che “(…) E' altrettanto certo che tutte le attività svolte sul solaio non possono aver accentuato e/o provocato le infiltrazioni in parete (…)”, così non riconoscendo alcun vizio all'opera posta in essere nel garage. Parte
In conclusione, considerato che non vi è prova del fatto che abbia riconosciuto i vizi dell'opera posta in essere, va da sé che l'eccezione di decadenza dall' azione di garanzia sollevata
Parte tempestivamente da appare fondata atteso che, per quanto sopra riferito, la denuncia dei vizi esercitata da parte convenuta con la pec del 30.11.2020 è stata posta in essere oltre il termine di giorni sessanta previsto, a pena di decadenza, dall' art. 1667, comma secondo, c.c. .
Non resta, pertanto, che rigettare anche la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta con
Parte la quale si chiede di dichiarare la responsabilità della per la non asserita corretta esecuzione dei lavori relativi al garage e, per l'effetto, deve rigettarsi anche il punto di domanda con la quale si chiede Parte la condanna della al pagamento degli importi di cui ai punti b) e c) della domanda riconvenzionale.
Ciò detto, è bene, ora, evidenziare che, se, certamente, la decadenza per la denuncia dei vizi dell' opera prevista dall'art. 1667 c.c. deve trovare applicazione nei confronti dell'appaltatore, ossia nei pagina 18 di 23 confronti del soggetto tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, viceversa, alcuna decadenza deve ritenersi sussistente anche nei confronti del progettista, il quale risponde a titolo di responsabilità professionale.
Ed, infatti, il progettista, essendo un professionista intellettuale, non è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione previsti per l'appaltatore in quanto il contratto intercorso con la committenza segue un regime diverso rispetto a quello dell' appaltatore.
Di conseguenza, occorre valutare la fondatezza o meno della domanda di responsabilità formulata da parte della convenuta nei confronti del chiamato in causa , quale Controparte_2 progettista dell' opera, oltre che D.L..
All'uopo, deve evidenziarsi che il c.t.u. nominato, ing. nel suo elaborato Persona_5 peritale, in risposta al quesito n. 3) - “Ove il mancato funzionamento del c.d. “tubo di dreno” possa essere ritenuto la causa esclusiva e/o concausa dei vizi in parola, riferisca il c.t.u. se il mancato funzionamento del c.d. “tubo di dreno” debba essere ricondotto ad una errata scelta progettuale e/o ad un vizio esecutivo dell'opera realizzata dalla e/o da altre cause”- ha Parte_1
accertato che “(…) il mancato funzionamento del tubo di dreno è da ricondurre ad un vizio nell'esecuzione dell'opera. A tal proposito si evidenzia che laddove il drenaggio è stato opportunamente corretto con le opere indicate dal sottoscritto CTU e concordate con gli altri CTP presenti, le infiltrazioni sono cessate e la parete progressivamente si è asciugata (…)” ( cfr. a pag. 18 della relazione depositata in data 13.11.2024).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente, possono essere fatte proprie da questo Giudice e, di conseguenza, avendo il c.t.u. accertato che il mancato funzionamento del tubo di dreno è da ricondurre ad un vizio nell'esecuzione dell'opera e non ad una errata progettazione dell' opera stessa, va da sé che deve essere interamente rigettata anche la domanda proposta dalla convenuta nei confronti di . Controparte_2
Parte
Avendo rigettato le domande proposte dalla convenuta sia nei confronti della che nei confronti del , restano assorbite nella presente decisione, le domande di manleva CP_2
proposte nei confronti di e Controparte_4 Controparte_3
Parte rispettivamente da e . CP_2
Inoltre, poiché è stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti di
Parte Parte
deve ritenersi assorbita anche la domanda di manleva proposta da nei confronti del
. CP_2
pagina 19 di 23 Parte
Passando, ora, ad esaminare la domanda proposta alla nei confronti della convenuta occorre evidenziare che tale domanda appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
All'uopo, è bene innanzitutto evidenziare che dall'esame della mail del 29.10.2020 allegata all'atto di citazione ( cfr. doc. 8) emerge che il Direttore dei Lavori – nominato dalla convenuta – in relazione
Parte al SAL finale inoltrato via mail alla in data 20.09.2020 ha risposto che “(…) le quantità e i relativi importi delle lavorazioni presenti nel contratto di appalto sono coerenti (…)”.
Inoltre, a fronte delle contestazioni relative alle fatture n. 18/20, 19/20 e 23/20, contenute nella
Parte comparsa di costituzione e risposta della convenuta, la società , con la memoria istruttoria n. 1), ha espressamente, puntualmente e tempestivamente contestato quanto eccepito, sul punto, da parte convenuta, oltre che documentato il proprio diritto a ricevere i pagamenti di cui alle predette fatture.
Parte
In particolare, a pag. 7 della ridetta memoria riferisce che “(…) il saldo delle fatture relative alle opere eseguite nella piscina è pari ad un importo complessivo di € 15.046,00 di cui alle fatture n.
19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020, importo fatturato, peraltro, a seguito di riconoscimento della correttezza, da parte della D.L., della effettiva esecuzione dei lavori. Sul punto, peraltro, si respinge la contestazione in merito alla corretta imputazione degli acconti ricevuti effettuata dall'esponente, contestando peraltro anche la quantificazione degli importi che controparte asserisce di aver corrisposto. Ed infatti, come chiarito in atto di citazione, in data 12.11.2020, a seguito dei solleciti avanzati dalla società esponente, la committenza provvedeva, ancora una volta senza alcuna osservazione o riserva ad effettuare in favore
Parte di un bonifico in acconto sulle lavorazioni pari ad € 9.800,00, privo di imputazione. L'esponente, dunque, come successivamente chiarito alla IG.ra , (doc. 11 cit.) imputava tale acconto al CP_5
saldo delle fatt. 7 del 09.03.2020. Tale fattura risulta infatti parzialmente pagata dalla MI
Parte per € 10.000,00 in data 01/04/2020 come risulta dalla lista dei movimenti bancari della allegata alla presente memoria sub doc. 21 e rimasta insoluta per l'importo di € 1.920,62 (…)”. Parte
A fronte di tali puntuali e precisi chiarimenti forniti da , la convenuta nella successiva memoria istruttoria n. 2), non contesta alcunché in relazione a detti chiarimenti, limitandosi, sostanzialmente, a formulare richieste istruttorie a sostegno della propria domanda riconvenzionale.
È noto che ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
AS , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021) .
pagina 20 di 23 Va, inoltre, precisato che, in virtù delle preclusioni istruttorie, eventuali contestazioni in ordine ai fatti riportati da una parte nella memoria istruttoria n. 1) devono essere effettuate dall' altra parte entro il termine del deposito della memoria istruttoria n. 2), ossia nello scritto difensivo immediatamente successivo.
Le preclusioni istruttorie rappresentano, infatti, lo snodo fondamentale del processo civile in quanto i suddetti termini hanno natura perentoria ed, è noto, la previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
Inoltre, la natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal
Giudice e non può essere rimessa all'accordo delle parti ( cfr., sul punto, tra le altre, Cass. n.
4376/2001).
Parte
Alla luce di tutto quanto ivi riportato deve accogliersi la domanda proposta a e, per l'effetto, deve condannarsi la convenuta a pagare in favore della la somma di euro Parte_1
24.216,82 oltre iva come per legge di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di € 9.170,00), n. 19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020 oltre interessi moratori dall'emissione delle fatture e sino al saldo.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione resta assorbita nella presente decisione.
Parte
Quanto alle spese del giudizio, relativamente al rapporto tra la e la convenuta, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 2.000,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 3.000,00 per la fase decisionale;
relativamente al rapporto tra la convenuta e , seguono la soccombenza e si Controparte_2
liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro
2.000,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 3.000,00 per la fase decisionale.
Sussistono, infine, giusti e gravi motivi per ritenere interamente compensate tra
[...]
Parte
e nonché tra e le spese Controparte_4 Controparte_3 CP_2
del giudizio.
Pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate nel corso del giudizio a carico della parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti di
[...] CP_1
e sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
e, infine, sulle domande di manleva proposte nei confronti di Controparte_2 [...]
e rispettivamente da , Controparte_4 Controparte_3 Pt_1 CP_2
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara che il ritardo nel completamento della piscina non può essere imputato alla
[...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte Parte_1 convenuta nella parte in cui si chiede di condannare l' attrice al pagamento della penale contrattualmente pattuita;
2. dichiara la convenuta decaduta, ex art. 1667, comma secondo, c.c., dal diritto alla garanzia per i vizi lamentati in relazione all' opera eseguita da e relativa al garage e, Parte_1 per l'effetto, rigetta interamente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti della nel senso che devono essere rigettate anche le Parte_1
domande di condanna della al pagamento delle somme indicate da Parte_1
parte convenuta nei punti b) e c) delle conclusioni;
3. rigetta interamente la domanda proposta dalla convenuta nei confronti di CP_2
e, per l' effetto, rigetta anche le domande di condanna del al
[...] CP_2
pagamento delle somme indicate da parte convenuta nelle conclusioni;
4. restano assorbite nella presente decisione le domande di manleva proposte nei confronti di e rispettivamente da Controparte_4 Controparte_3 [...]
e , nonché la domanda di manleva proposta da Parte_1 CP_2 [...]
nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
5. accoglie la domanda proposta a e, per l'effetto, condanna la convenuta a Parte_1
pagare in favore della la somma di euro 24.216,82, oltre iva come per Parte_1
legge, di cui al saldo delle fatture n. 18 del 17/08/2020 (per il residuo importo di € 9.170,00), n.
19 del 17/08/2020 e n. 23 del 30/10/2020, oltre interessi moratori dall'emissione delle singole fatture e sino al saldo;
6. dichiara assorbita nella presente decisione ogni altra questione, domanda e/o eccezione;
pagina 22 di 23 7. condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice e al le spese di lite, CP_2
che si liquidano in favore di in euro 264,00 per spese ed euro Parte_1
8.100,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute ed in favore del in euro 8.100,00 per competenze professionali, oltre 15% per CP_2
Spese Generali, IVA, CPA se dovute;
Parte
8. dichiara interamente compensate tra e nonché tra Controparte_4
le spese del giudizio;
Controparte_3 Controparte_2
9. pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate nel corso del giudizio a carico della parte convenuta.
Arezzo, 13.06.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
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