CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1487/2019 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Vittorio Quercia, elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Crotone alla Via Silvio Paternostro, 6
= APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE =
E
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e C.F._4 Persona_1 difesi, in virtù di procura a margine all'atto di comparsa e costituzione in appello, dall'Avv. Carmela
Taranto, elettivamente domiciliati presso il di lei studio sito in Bisignano (CS) al Viale della
Repubblica, 13
- APPELLATI/APPELLATI INCINDETALI =
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo 1.4.2010, dagli
Avv.ti Graziella Brunello e Francesca De Marco, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Cosenza alla via 24 Maggio, 74/E
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE =
Conclusioni:
Per l'appellante/appellata incidentale ( : “L'ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, contrariis reiectis, voglia:
A) Preliminarmente disporre – possibilmente con decreto inaudita altera parte, vista l'incontestabile nullità della sentenza impugnata, carente dei requisiti necessari previsti dall'art. 132 c.p.c. – la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1248/2019 del Tribunale civile di Cosenza, in considerazione dei macroscopici vizi da cui la medesima è affetta, da noi evidenziati ai precedenti capi 1 e 2, da intendersi come di seguito integralmente riportati e trascritti, al fine di evitare un danno grave a questa parte appellante che si troverebbe ad eseguire un provvedimento non solo ingiusto, ma anche abnorme e paradossale, perché le imporrebbe di soggiacere a comportamenti che nel corso dell'istruttoria hanno fatto emergere chiaramente la mala fede almeno del (se non CP_2 anche dell'agente ); _5
B) Nel merito pregiudizialmente e preliminarmente accertare e dichiarare la nullità assoluta della sentenza impugnata, n. 1248/2019 del Tribunale civile di Cosenza, perché carente dei requisiti di validità previsti dall'art. 132 c.p.c. (la sentenza, oltre a non riportare le conclusioni delle parti, omette la narrazione della vicenda processuale con le domande e le eccezioni delle parti che hanno fissato il thema decidendum e non contiene la ricostruzione del fatto;
soprattutto il capo definito
“Motivi della Decisione” non è assolutamente idoneo a far comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure nell'adottare il provvedimento) per come meglio esposto al precedente capo 1, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
C) In subordine riformare comunque la citata sentenza n. 1248/2019 del Tribunale civile di Cosenza in quanto anche
l'apparente motivazione si fonda su presupposti di fatto e su principi di diritto erronei e perché essa viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), e quindi per tutte le motivazioni meglio esposte al precedente capo 2, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
D) Conseguentemente condannare le controparti in solido alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, volendo valutare se ricorrano gli estremi per l'applicazione d'ufficio della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. – la cui quantificazione viene lasciata all'equo apprezzamento di codesta Ecc.ma Corte – soprattutto per il caso in cui gli appellati dovessero costituirsi affermando la validità della sentenza.”
Per gli appellati/appellati incidentali ( , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
): “Si insite affinché, rigettate tutto quanto ex adverso sostenuto ed argomentato da CP_4
e da perché infondato in fatto ed in diritto, ll'Ecc.ma Corte Parte_1 _5
d'Appello adita Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c., con conseguente condanna alle spese dell'appellante;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto dall' odierno appellante perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la decisione di primo grado;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Per appellata/appellante incidentale ( : “Nel merito: rigettare in ogni sua parte, E_ per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, l'appello di avverso la Parte_1 sentenza n. 1248/2019 del Tribunale di Cosenza e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In accoglimento dell'appello incidentale principale condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Con refusione delle spese del giudizio di secondo grado.
In via subordinata di merito: in accoglimento dell'appello incidentale subordinato, qualora la Corte Co d'Appello di Catanzaro ritenesse non operante nei confronti di , , , Controparte_1 CP_4
e la polizza n. 68310/9257125, rigettare l'opposizione proposta dagli Per_1 CP_6 CP_3 eredi e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 19/2010 del Tribunale di CP_2
Cosenza, sezione distaccata di Acri.
In via ulteriormente subordinata di merito: in accoglimento dell'appello incidentale subordinato, qualora la Corte d'Appello di Catanzaro ritenesse non operante nei confronti di , Controparte_1
Co
, , e la polizza n. 68310/9257125 e nella denegata ipotesi di CP_4 Per_1 CP_6 CP_3
Co revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che , , , Controparte_1 CP_4
e quali eredi di sono tenuti, a norma dell'art. 752 cod. Per_1 CP_6 CP_3 Persona_2 civ., al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote, condannare gli stessi al pagamento a favore di della somma complessiva di € 20.680,23 in proporzione alle E_ loro quote ereditarie e quindi, quanto a per la quota di 1/3 pari a € 6.893,41 e Controparte_1
Co quanto a , , e per la quota di 2/15 ciascuno, pari a € 2.737,56, CP_4 Per_1 CP_6 CP_3 oltre agli interessi di mora al tasso del 6 % dal 31.3.2007 al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Controparte_1 Controparte_4 CP_2 Pt_2
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_3 Persona_1
19/2010, emesso dal Tribunale di Cosenza il 12.5.2010 ed a loro notificato in data 25.5.2010, con il quale la ha ingiunto loro la somma di € 20.680,23 (così ripartita € 6.893,41, pari alla E_ quota di 1/3 di € 20.680,23, nei confronti di e di € 2.757,36 ciascuno, pari alla quota Controparte_1 Co di 2/15 di € 20.680,23 nei confronti di , , e tutti in qualità di CP_4 Per_1 CP_6 CP_3 eredi di , oltre interessi del 6% dalla data del 31.3.2007 al saldo effettivo, oltre le Persona_2 spese della procedura monitoria.
Hanno dedotto: (i) che, in data 20.6.2006, congiunto degli stessi, suoi eredi, ha Persona_2 stipulato contratto di finanziamento con di € 28.000,00 da restituire in 120 rate mensili da € _5
240,00 ciascuna, conferendo per il pagamento delega irrevocabile al proprio datore di lavoro,
Direzione Provinciale del Tesoro, ed impegnandosi, altresì, a pagare interessi di mora del 6%, in caso di ritardo;
(ii) che il a garanzia dell'esatto adempimento, anche in caso di premorienza, ha CP_2 aderito alla polizza vita collettiva n. 68.310, stipulata con la Generali Vita S.p.A., vincolata in favore della stessa finanziaria, con la quale la Compagnia assicuratrice, a fronte del premio versatole da
, ha assunto il rischio di pagare a quest'ultima tutte le rate non ancora scadute al momento _5 dell'eventuale decesso del mutuatario (iii) che, dopo le prime sette rate mensili, la Direzione CP_2
Provinciale del Tesoro ha sospeso i pagamenti a causa del decesso di avvenuto in Persona_2 data 10.4.2007; (iv) che, pertanto, la ha attivato la garanzia, ma la Compagnia assicuratrice _5 ha negato, in quanto al momento dell'adesione alla polizza collettiva il ha omesso di CP_2 comunicare di essere affetto da diabete mellito di tipo 1 e di essere stato colpito da due ictus celebrali, nel 2003 e nel 2005, con conseguente emiparesi sinistra;
(v) che, conseguentemente, la ha _5 notificato decreto ingiuntivo agli eredi del per il pagamento delle somme per come su CP_2 descritto.
Con un unico motivo, gli opponenti hanno eccepito la non debenza delle somme ingiunte stante l'operatività della polizza di assicurazione stipulata con la in occasione della Parte_1 stipula del contratto di finanziamento, intesa a garantire gli eredi dal pagamento delle rate residue in caso di decesso del contraente. Hanno chiesto, pertanto, la chiamata in causa della terza compagnia assicuratrice, per essere sollevati dal pagamento della somma ingiunta e, conseguentemente, estromessi dal giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.12.2010, si è costituita E_ la quale, resistendo all'opposizione proposta, ha chiesto il rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata in causa della terza già Parte_1 Controparte_7 questa, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.1.2012, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dagli opponenti, perché infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di prova testimoniale, è stata decisa dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1248/2019, pubblicata in 14.6.2019, notificata da parte di in data 19.6.2019, con la quale ha così statuito: “- revoca il decreto ingiuntivo E_ opposto;
- dichiara la sussistenza nei confronti di del debito degli opponenti, per come _5 quantificato nel predetto decreto ingiuntivo;
- condanna la terza chiamata al Controparte_8 pagamento in favore di di tale debito.” _5
Il Tribunale, in estrema sintesi, ha accolto l'opposizione, affermando la piena validità ed efficacia del contratto di assicurazione stipulato con la terza chiamata. In particolare, ha affermato che, ai sensi dell'art. 1892 cc, deve ritenersi decaduta l'assicurazione dall'azione di annullamento del predetto contratto, in quanto dalla documentazione presente in atti quest'ultima è venuta a conoscenza delle dichiarazioni reticenti del beneficiario della polizza in data 10.4.2007, ma ha manifestato la sua volontà di impugnare la polizza solo con la raccomandata del 19.12.2007, quindi oltre il termine di decadenza.
1.2. Avverso la suddetta sentenza la già con atto Parte_1 Controparte_7 di citazione notificato in data 15.7.2019, ha proposto appello affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.10.2019, , Controparte_1 CP_2
e , in proprio e nella qualità di eredi di si sono costituiti CP_3 Controparte_9 Persona_1 in giudizio per chiedere, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, e, nel merito, il rigetto dello stesso perché infondato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositato in data 31.10.2019, si è costituita la _5
resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
A sua volta ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2019, ha dichiarato la contumacia di e sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando la causa Parte_2 all'udienza dell'8.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 22.10.2024.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato numero di cause pendenti e il carico di lavoro gravante sul consigliere relatore.
Successivamente, a seguito del Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza Civile, unitamente al cambio di sezione e Consigliere relatore, è stato disposto il rinvio d'ufficio all'udienza del 9.4.2025. Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 14.4.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati, le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali;
fatta eccezione per le altre parti hanno deposito anche le rispettive memorie di replica. Pt_1
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. In via preliminare, con riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, proposta dagli appellati , occorre Controparte_1 CP_2 Controparte_10 precisare che essa non può essere decisa in questa fase, poiché, secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di cui la citazione è Parte_2 stata notificata in persona del procuratore costituito in primo grado e che non si è costituito nel presente giudizio.
2.2. L'appello principale di Parte_1
L'impugnazione principale si fonda su due motivi:
a) con il primo lamenta la nullità della sentenza appellata, in quanto emessa in violazione degli artt. 132 cpc e 111 Cost., avendo il giudice di prime cure omesso la narrazione della vicenda processuale, con le domande e le eccezioni delle parti che hanno fissato il thema decidendum, nonché la ricostruzione del fatto. In particolare, evidenzia che tali omissioni non consentono la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado per l'adozione del provvedimento impugnato rispetto alle domande ed eccezioni sollevati dalle parti in causa
Il motivo è infondato e deve essere rigettato. Rileva la Corte che sebbene la sentenza di primo grado risulti redatta con tecnica alquanto infelice e lacunosa, dalla lettura della stessa è dato evincere comunque con certezza quale sia stata la ragione della decisione: il Tribunale ha accolto l'eccezione dei decadenza formulata dagli opponenti ritenendo che l'assicurazione non avesse dedotto la nullità del contratto nel termine di tre mesi dalla conoscenza delle dichiarazioni reticenti, individuando il dies a quo del trimestre dal momento del decesso.
b) con il secondo lamenta l'erroneità dei presupposti di fatto e dei principi di diritto su cui si fonda la sentenza gravata e la conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Evidenzia, in particolare, l'errore in fatto e in diritto dell'affermazione del giudice, secondo cui l'odierna appellante principale “avrebbe perso il diritto ad impugnare il contratto perché non avrebbe comunicato tale intenzione al contraente entro tre mesi da quanto era venuta a conoscenza delle dichiarazioni reticenti del in ordine al proprio grave stato di salute”, CP_2 facendo coincidere il dies a quo per muovere siffatta impugnativa con la data del decesso del CP_2 avvenuta in data 10.4.2007.
Lamenta, infatti, che il giudice di prime cure non ha correttamente tenuto conto che il dies a quo è iniziato a decorrere dalla data del 6.9.2007, data in cui la ha trasmesso la relazione del medico _5 curante, firmata in data 8.8.2007, dal quale emerge la storia clinica del e la causa di morte CP_2 dello stesso.
Evidenzia, infin, ancora, e, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la , unico soggetto contraente con l'odierna appellante del contratto di assicurazione, _5 di cui il e gli eredi sono beneficiari, non ha mai sollevato l'eccezione di tardività CP_2 dell'impugnazione del contratto, ma semmai gli opponenti principali, e comunque per come affermato dal giudice di prime cure, avendo proposto l'impugnativa in sede di comparsa conclusionale avrebbe dovuto ritenerla tardiva.
Infine evidenzia l'assoluta irrilevanza nel caso in esame della tempestiva comunicazione dovendo trovare applicazione il principio espresso nella sentenza della Cassazione n. 11 del 2010 secondo cui la decadenza riguarda esclusivamente la denuncia della invalidità del contratto quando questo, in difetto di tale denuncia, è destinato a durare nel tempo, ma non preclude all'assicurazione convenuta per il pagamento di opporre semplicemente il fatto impeditivo della propria prestazione.
Tale ultimo profilo è fondato e determina l'assorbimento degli altri perché fa venire meno in radice l'obbligo di impugnazione nel termie decadenziale. Ricorre infatti, nel caso in esame l'ipotesi cui si riferisce la sentenza sopra richiamata ( che è confermativa di un indirizzo ampiamente consolidato ) perché l'evento assicurato era solo uno: il decesso del mutuatario. Una volta verificatosi tale evento insorgeva il diritto alla prestazione per la quale il contratto era stato stipulato mentre non vi era alcuna continuazione del rapporto contrattuale. Nessuna impugnazione del contratto era necessaria quindi per sottrarsi all'obbligo di pagamento della prestazione. Ne discende che l'eccezione di inefficacia del contratto consequenziale alle dichiarazioni reticenti rese dall'assicurato deve ritenersi correttamente e tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio in cui per la prima volta è stata avanzata in giudizio la richiesta di pagamento.
L'eccezione era inoltre fondata nel merito, perché è incontestato tra le parti ed ampiamente confermato dalle prove documentali e da quelle orali che al momento dell'adesione alla polizza assicurativa era affetto emiparesi sinistra e diabete mellito e aveva subito due ischemie cerebrali una nel 2003 e una nel 2005 con relativi ricoveri ospedalieri. Nella scheda di adesione alla polizza assicurativa stipulata da con invece, vengono negati sia l'esistenza di patologie, _5 Pt_1 sia quelle di esiti anomali degli esami clinici sia l'esistenza di ricoveri. Ricorrono quindi senz'altro le dichiarazioni fale e reticenti che giustificano il venire meno dell'obbligo di pagamento da parte dell'assicurazione.
L'appello principale deve quindi essere accolto e la sentenza va riformata nella parte in cui ha importo a di corrispondere a il saldo del finanziamento erogato nei Controparte_7 E_ confronti di . Persona_2
2.3. L'appello incidentale di E_
L'accoglimento dell'appello principale comporta l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da (con assorbimento del primo motivo relativo alle spese di lite ) che ha così _5 dedotto “di aver dimostrato i fatti costitutivi del proprio diritto di credito e il suo ammontare e di aver agito con diligenza sia nella stipulazione del contratto di finanziamento e della polizza rischio vita sia successivamente alla comunicazione del decesso di nella richiesta a Generali Persona_2
Vita spa dell'indennizzo dell'importo del residuo debito coperto dalla polizza”.
Tramite tale motivo, l'appellante incidentale tende ad ottenere l'accertamento della infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli eredi di il riconoscimento del Persona_2 proprio diritto ad ottenere le somme richieste con il decreto. Il motivo merita accoglimento. Deve sul punto brevemente ricordarsi che, pacifica l'esistenza del contratto di finanziamento intercorso tra e e incontestato l'importo delle somme dal primo ancora dovute alla Persona_2 CP_11 seconda per tale titolo al momento del suo decesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo originariamente proposta in primo grado ha riguardato esclusivamente l'esistenza della copertura assicurativa: in altri termini gli opponenti hanno dedotto che non potesse rivolgere nei loro _5 confronti la domanda di pagamento del debito del de cuius, essendo detto pagamento garantito dalla polizza stipulata con Una volta riconosciuta l'inoperatività della polizza per le ragioni sopra Pt_1 ricordate, deve riconoscersi il diritto di ad ottenere il pagamento del debito dagli eredi di _5
, per come richiesto e disposto con il decreto ingiuntivo opposto. Persona_2
Deve qui per completezza darsi conto dalla irrilevanza delle deduzioni difensive degli opponenti concernenti la consapevolezza da parte di delle condizioni di salute del proprio congiunto al _5 momento della sottoscrizione della polizza, deduzione peraltro nemmeno espressamente ribadite in questo grado del giudizio, posto che detta consapevolezza dimostrerebbe, al più, la comune intenzione di e di tacere ad le reali condizioni di salute del _5 Persona_2 Controparte_7 secondo, ma tanto non varrebbe ad escludere nei loro rapporto e, quindi, nei confronti degli eredi di la ricorrenza dell'obbligazione di pagamento una volta esclusa quella copertura assicurativa. CP_2
L'accoglimento dell'appello comporta la pronuncia di condanna degli originari opponenti al pagamento delle somme loro richieste con il decreto e tanto perché la riforma della sentenza di primo grado che ha revocato il decreto ingiuntivo non può comunque determinare la reviviscenza di tale atto ( cfr. Cass. 20868/2017). Va quindi qui riconosciuta l'obbligazione degli eredi ( moglie e CP_2 figli del de cuius ) al pagamento della quota dell'importo di € 20680,23 corrispondente alle rispettive posizioni ereditarie e quindi un terzo per la coniuge , due terzi da ripartire pro quota Controparte_1 tra i figli
Le spese seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico degli appellati eredi di Per_2
sia nei confronti di che nei confronti di attesa l'infondatezza
[...] _5 Controparte_7 della opposizione e della chiamata in garanzia.
Esse vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al Dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2002 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da € 5201 ad € 26000 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 E_ avverso la sentenza n. 1248/2019 del Tribunale di Cosenza, pubblica in data 14.6.2019, notificata da in data 19.6.2019 e nei confronti di , , e E_ Controparte_1 CP_2 CP_3
, anche quali eredi di nonché di così provvede: Controparte_4 Persona_1 Parte_2
1. dichiara la contumacia di Parte_2
2. Accoglie l'appello principale e dichiara l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di
Parte_1
3. In accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da condanna E_
, , e , anche quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_1
nonché al pagamento nei confronti di della somma di €
[...] Parte_2 _5
20.680,23 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo secondo la ripartizione riportata in motivazione;
condanna , , e , anche quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
nonché al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Persona_1 Parte_2 giudizio che per il primo grado liquida in € 5077 per compensi di avvocato per
[...]
e € 5077 per e per il secondo grado per Controparte_7 E_ [...]
in € 382,5 per spese vive ed € 5809 per compensi di avvocato e per Controparte_7 in € 5809 per compensi di avvocato, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al E_
15%.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
La Presidente Est Silvana Ferriero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott. Pietro Scuteri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1487/2019 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Vittorio Quercia, elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Crotone alla Via Silvio Paternostro, 6
= APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE =
E
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e C.F._4 Persona_1 difesi, in virtù di procura a margine all'atto di comparsa e costituzione in appello, dall'Avv. Carmela
Taranto, elettivamente domiciliati presso il di lei studio sito in Bisignano (CS) al Viale della
Repubblica, 13
- APPELLATI/APPELLATI INCINDETALI =
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, E_ P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo 1.4.2010, dagli
Avv.ti Graziella Brunello e Francesca De Marco, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Cosenza alla via 24 Maggio, 74/E
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE =
Conclusioni:
Per l'appellante/appellata incidentale ( : “L'ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro, contrariis reiectis, voglia:
A) Preliminarmente disporre – possibilmente con decreto inaudita altera parte, vista l'incontestabile nullità della sentenza impugnata, carente dei requisiti necessari previsti dall'art. 132 c.p.c. – la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1248/2019 del Tribunale civile di Cosenza, in considerazione dei macroscopici vizi da cui la medesima è affetta, da noi evidenziati ai precedenti capi 1 e 2, da intendersi come di seguito integralmente riportati e trascritti, al fine di evitare un danno grave a questa parte appellante che si troverebbe ad eseguire un provvedimento non solo ingiusto, ma anche abnorme e paradossale, perché le imporrebbe di soggiacere a comportamenti che nel corso dell'istruttoria hanno fatto emergere chiaramente la mala fede almeno del (se non CP_2 anche dell'agente ); _5
B) Nel merito pregiudizialmente e preliminarmente accertare e dichiarare la nullità assoluta della sentenza impugnata, n. 1248/2019 del Tribunale civile di Cosenza, perché carente dei requisiti di validità previsti dall'art. 132 c.p.c. (la sentenza, oltre a non riportare le conclusioni delle parti, omette la narrazione della vicenda processuale con le domande e le eccezioni delle parti che hanno fissato il thema decidendum e non contiene la ricostruzione del fatto;
soprattutto il capo definito
“Motivi della Decisione” non è assolutamente idoneo a far comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure nell'adottare il provvedimento) per come meglio esposto al precedente capo 1, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
C) In subordine riformare comunque la citata sentenza n. 1248/2019 del Tribunale civile di Cosenza in quanto anche
l'apparente motivazione si fonda su presupposti di fatto e su principi di diritto erronei e perché essa viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), e quindi per tutte le motivazioni meglio esposte al precedente capo 2, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto;
D) Conseguentemente condannare le controparti in solido alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, volendo valutare se ricorrano gli estremi per l'applicazione d'ufficio della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. – la cui quantificazione viene lasciata all'equo apprezzamento di codesta Ecc.ma Corte – soprattutto per il caso in cui gli appellati dovessero costituirsi affermando la validità della sentenza.”
Per gli appellati/appellati incidentali ( , , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
): “Si insite affinché, rigettate tutto quanto ex adverso sostenuto ed argomentato da CP_4
e da perché infondato in fatto ed in diritto, ll'Ecc.ma Corte Parte_1 _5
d'Appello adita Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c., con conseguente condanna alle spese dell'appellante;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto dall' odierno appellante perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la decisione di primo grado;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Per appellata/appellante incidentale ( : “Nel merito: rigettare in ogni sua parte, E_ per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, l'appello di avverso la Parte_1 sentenza n. 1248/2019 del Tribunale di Cosenza e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In accoglimento dell'appello incidentale principale condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Con refusione delle spese del giudizio di secondo grado.
In via subordinata di merito: in accoglimento dell'appello incidentale subordinato, qualora la Corte Co d'Appello di Catanzaro ritenesse non operante nei confronti di , , , Controparte_1 CP_4
e la polizza n. 68310/9257125, rigettare l'opposizione proposta dagli Per_1 CP_6 CP_3 eredi e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 19/2010 del Tribunale di CP_2
Cosenza, sezione distaccata di Acri.
In via ulteriormente subordinata di merito: in accoglimento dell'appello incidentale subordinato, qualora la Corte d'Appello di Catanzaro ritenesse non operante nei confronti di , Controparte_1
Co
, , e la polizza n. 68310/9257125 e nella denegata ipotesi di CP_4 Per_1 CP_6 CP_3
Co revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che , , , Controparte_1 CP_4
e quali eredi di sono tenuti, a norma dell'art. 752 cod. Per_1 CP_6 CP_3 Persona_2 civ., al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote, condannare gli stessi al pagamento a favore di della somma complessiva di € 20.680,23 in proporzione alle E_ loro quote ereditarie e quindi, quanto a per la quota di 1/3 pari a € 6.893,41 e Controparte_1
Co quanto a , , e per la quota di 2/15 ciascuno, pari a € 2.737,56, CP_4 Per_1 CP_6 CP_3 oltre agli interessi di mora al tasso del 6 % dal 31.3.2007 al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Controparte_1 Controparte_4 CP_2 Pt_2
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_3 Persona_1
19/2010, emesso dal Tribunale di Cosenza il 12.5.2010 ed a loro notificato in data 25.5.2010, con il quale la ha ingiunto loro la somma di € 20.680,23 (così ripartita € 6.893,41, pari alla E_ quota di 1/3 di € 20.680,23, nei confronti di e di € 2.757,36 ciascuno, pari alla quota Controparte_1 Co di 2/15 di € 20.680,23 nei confronti di , , e tutti in qualità di CP_4 Per_1 CP_6 CP_3 eredi di , oltre interessi del 6% dalla data del 31.3.2007 al saldo effettivo, oltre le Persona_2 spese della procedura monitoria.
Hanno dedotto: (i) che, in data 20.6.2006, congiunto degli stessi, suoi eredi, ha Persona_2 stipulato contratto di finanziamento con di € 28.000,00 da restituire in 120 rate mensili da € _5
240,00 ciascuna, conferendo per il pagamento delega irrevocabile al proprio datore di lavoro,
Direzione Provinciale del Tesoro, ed impegnandosi, altresì, a pagare interessi di mora del 6%, in caso di ritardo;
(ii) che il a garanzia dell'esatto adempimento, anche in caso di premorienza, ha CP_2 aderito alla polizza vita collettiva n. 68.310, stipulata con la Generali Vita S.p.A., vincolata in favore della stessa finanziaria, con la quale la Compagnia assicuratrice, a fronte del premio versatole da
, ha assunto il rischio di pagare a quest'ultima tutte le rate non ancora scadute al momento _5 dell'eventuale decesso del mutuatario (iii) che, dopo le prime sette rate mensili, la Direzione CP_2
Provinciale del Tesoro ha sospeso i pagamenti a causa del decesso di avvenuto in Persona_2 data 10.4.2007; (iv) che, pertanto, la ha attivato la garanzia, ma la Compagnia assicuratrice _5 ha negato, in quanto al momento dell'adesione alla polizza collettiva il ha omesso di CP_2 comunicare di essere affetto da diabete mellito di tipo 1 e di essere stato colpito da due ictus celebrali, nel 2003 e nel 2005, con conseguente emiparesi sinistra;
(v) che, conseguentemente, la ha _5 notificato decreto ingiuntivo agli eredi del per il pagamento delle somme per come su CP_2 descritto.
Con un unico motivo, gli opponenti hanno eccepito la non debenza delle somme ingiunte stante l'operatività della polizza di assicurazione stipulata con la in occasione della Parte_1 stipula del contratto di finanziamento, intesa a garantire gli eredi dal pagamento delle rate residue in caso di decesso del contraente. Hanno chiesto, pertanto, la chiamata in causa della terza compagnia assicuratrice, per essere sollevati dal pagamento della somma ingiunta e, conseguentemente, estromessi dal giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.12.2010, si è costituita E_ la quale, resistendo all'opposizione proposta, ha chiesto il rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata in causa della terza già Parte_1 Controparte_7 questa, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.1.2012, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dagli opponenti, perché infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di prova testimoniale, è stata decisa dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1248/2019, pubblicata in 14.6.2019, notificata da parte di in data 19.6.2019, con la quale ha così statuito: “- revoca il decreto ingiuntivo E_ opposto;
- dichiara la sussistenza nei confronti di del debito degli opponenti, per come _5 quantificato nel predetto decreto ingiuntivo;
- condanna la terza chiamata al Controparte_8 pagamento in favore di di tale debito.” _5
Il Tribunale, in estrema sintesi, ha accolto l'opposizione, affermando la piena validità ed efficacia del contratto di assicurazione stipulato con la terza chiamata. In particolare, ha affermato che, ai sensi dell'art. 1892 cc, deve ritenersi decaduta l'assicurazione dall'azione di annullamento del predetto contratto, in quanto dalla documentazione presente in atti quest'ultima è venuta a conoscenza delle dichiarazioni reticenti del beneficiario della polizza in data 10.4.2007, ma ha manifestato la sua volontà di impugnare la polizza solo con la raccomandata del 19.12.2007, quindi oltre il termine di decadenza.
1.2. Avverso la suddetta sentenza la già con atto Parte_1 Controparte_7 di citazione notificato in data 15.7.2019, ha proposto appello affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.10.2019, , Controparte_1 CP_2
e , in proprio e nella qualità di eredi di si sono costituiti CP_3 Controparte_9 Persona_1 in giudizio per chiedere, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, e, nel merito, il rigetto dello stesso perché infondato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositato in data 31.10.2019, si è costituita la _5
resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
[...]
A sua volta ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2019, ha dichiarato la contumacia di e sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando la causa Parte_2 all'udienza dell'8.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 22.10.2024.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato numero di cause pendenti e il carico di lavoro gravante sul consigliere relatore.
Successivamente, a seguito del Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza Civile, unitamente al cambio di sezione e Consigliere relatore, è stato disposto il rinvio d'ufficio all'udienza del 9.4.2025. Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 14.4.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati, le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali;
fatta eccezione per le altre parti hanno deposito anche le rispettive memorie di replica. Pt_1
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. In via preliminare, con riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, proposta dagli appellati , occorre Controparte_1 CP_2 Controparte_10 precisare che essa non può essere decisa in questa fase, poiché, secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, andava delibata alla prima udienza di trattazione del gravame, sentite le parti.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di cui la citazione è Parte_2 stata notificata in persona del procuratore costituito in primo grado e che non si è costituito nel presente giudizio.
2.2. L'appello principale di Parte_1
L'impugnazione principale si fonda su due motivi:
a) con il primo lamenta la nullità della sentenza appellata, in quanto emessa in violazione degli artt. 132 cpc e 111 Cost., avendo il giudice di prime cure omesso la narrazione della vicenda processuale, con le domande e le eccezioni delle parti che hanno fissato il thema decidendum, nonché la ricostruzione del fatto. In particolare, evidenzia che tali omissioni non consentono la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado per l'adozione del provvedimento impugnato rispetto alle domande ed eccezioni sollevati dalle parti in causa
Il motivo è infondato e deve essere rigettato. Rileva la Corte che sebbene la sentenza di primo grado risulti redatta con tecnica alquanto infelice e lacunosa, dalla lettura della stessa è dato evincere comunque con certezza quale sia stata la ragione della decisione: il Tribunale ha accolto l'eccezione dei decadenza formulata dagli opponenti ritenendo che l'assicurazione non avesse dedotto la nullità del contratto nel termine di tre mesi dalla conoscenza delle dichiarazioni reticenti, individuando il dies a quo del trimestre dal momento del decesso.
b) con il secondo lamenta l'erroneità dei presupposti di fatto e dei principi di diritto su cui si fonda la sentenza gravata e la conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Evidenzia, in particolare, l'errore in fatto e in diritto dell'affermazione del giudice, secondo cui l'odierna appellante principale “avrebbe perso il diritto ad impugnare il contratto perché non avrebbe comunicato tale intenzione al contraente entro tre mesi da quanto era venuta a conoscenza delle dichiarazioni reticenti del in ordine al proprio grave stato di salute”, CP_2 facendo coincidere il dies a quo per muovere siffatta impugnativa con la data del decesso del CP_2 avvenuta in data 10.4.2007.
Lamenta, infatti, che il giudice di prime cure non ha correttamente tenuto conto che il dies a quo è iniziato a decorrere dalla data del 6.9.2007, data in cui la ha trasmesso la relazione del medico _5 curante, firmata in data 8.8.2007, dal quale emerge la storia clinica del e la causa di morte CP_2 dello stesso.
Evidenzia, infin, ancora, e, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la , unico soggetto contraente con l'odierna appellante del contratto di assicurazione, _5 di cui il e gli eredi sono beneficiari, non ha mai sollevato l'eccezione di tardività CP_2 dell'impugnazione del contratto, ma semmai gli opponenti principali, e comunque per come affermato dal giudice di prime cure, avendo proposto l'impugnativa in sede di comparsa conclusionale avrebbe dovuto ritenerla tardiva.
Infine evidenzia l'assoluta irrilevanza nel caso in esame della tempestiva comunicazione dovendo trovare applicazione il principio espresso nella sentenza della Cassazione n. 11 del 2010 secondo cui la decadenza riguarda esclusivamente la denuncia della invalidità del contratto quando questo, in difetto di tale denuncia, è destinato a durare nel tempo, ma non preclude all'assicurazione convenuta per il pagamento di opporre semplicemente il fatto impeditivo della propria prestazione.
Tale ultimo profilo è fondato e determina l'assorbimento degli altri perché fa venire meno in radice l'obbligo di impugnazione nel termie decadenziale. Ricorre infatti, nel caso in esame l'ipotesi cui si riferisce la sentenza sopra richiamata ( che è confermativa di un indirizzo ampiamente consolidato ) perché l'evento assicurato era solo uno: il decesso del mutuatario. Una volta verificatosi tale evento insorgeva il diritto alla prestazione per la quale il contratto era stato stipulato mentre non vi era alcuna continuazione del rapporto contrattuale. Nessuna impugnazione del contratto era necessaria quindi per sottrarsi all'obbligo di pagamento della prestazione. Ne discende che l'eccezione di inefficacia del contratto consequenziale alle dichiarazioni reticenti rese dall'assicurato deve ritenersi correttamente e tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio in cui per la prima volta è stata avanzata in giudizio la richiesta di pagamento.
L'eccezione era inoltre fondata nel merito, perché è incontestato tra le parti ed ampiamente confermato dalle prove documentali e da quelle orali che al momento dell'adesione alla polizza assicurativa era affetto emiparesi sinistra e diabete mellito e aveva subito due ischemie cerebrali una nel 2003 e una nel 2005 con relativi ricoveri ospedalieri. Nella scheda di adesione alla polizza assicurativa stipulata da con invece, vengono negati sia l'esistenza di patologie, _5 Pt_1 sia quelle di esiti anomali degli esami clinici sia l'esistenza di ricoveri. Ricorrono quindi senz'altro le dichiarazioni fale e reticenti che giustificano il venire meno dell'obbligo di pagamento da parte dell'assicurazione.
L'appello principale deve quindi essere accolto e la sentenza va riformata nella parte in cui ha importo a di corrispondere a il saldo del finanziamento erogato nei Controparte_7 E_ confronti di . Persona_2
2.3. L'appello incidentale di E_
L'accoglimento dell'appello principale comporta l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da (con assorbimento del primo motivo relativo alle spese di lite ) che ha così _5 dedotto “di aver dimostrato i fatti costitutivi del proprio diritto di credito e il suo ammontare e di aver agito con diligenza sia nella stipulazione del contratto di finanziamento e della polizza rischio vita sia successivamente alla comunicazione del decesso di nella richiesta a Generali Persona_2
Vita spa dell'indennizzo dell'importo del residuo debito coperto dalla polizza”.
Tramite tale motivo, l'appellante incidentale tende ad ottenere l'accertamento della infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli eredi di il riconoscimento del Persona_2 proprio diritto ad ottenere le somme richieste con il decreto. Il motivo merita accoglimento. Deve sul punto brevemente ricordarsi che, pacifica l'esistenza del contratto di finanziamento intercorso tra e e incontestato l'importo delle somme dal primo ancora dovute alla Persona_2 CP_11 seconda per tale titolo al momento del suo decesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo originariamente proposta in primo grado ha riguardato esclusivamente l'esistenza della copertura assicurativa: in altri termini gli opponenti hanno dedotto che non potesse rivolgere nei loro _5 confronti la domanda di pagamento del debito del de cuius, essendo detto pagamento garantito dalla polizza stipulata con Una volta riconosciuta l'inoperatività della polizza per le ragioni sopra Pt_1 ricordate, deve riconoscersi il diritto di ad ottenere il pagamento del debito dagli eredi di _5
, per come richiesto e disposto con il decreto ingiuntivo opposto. Persona_2
Deve qui per completezza darsi conto dalla irrilevanza delle deduzioni difensive degli opponenti concernenti la consapevolezza da parte di delle condizioni di salute del proprio congiunto al _5 momento della sottoscrizione della polizza, deduzione peraltro nemmeno espressamente ribadite in questo grado del giudizio, posto che detta consapevolezza dimostrerebbe, al più, la comune intenzione di e di tacere ad le reali condizioni di salute del _5 Persona_2 Controparte_7 secondo, ma tanto non varrebbe ad escludere nei loro rapporto e, quindi, nei confronti degli eredi di la ricorrenza dell'obbligazione di pagamento una volta esclusa quella copertura assicurativa. CP_2
L'accoglimento dell'appello comporta la pronuncia di condanna degli originari opponenti al pagamento delle somme loro richieste con il decreto e tanto perché la riforma della sentenza di primo grado che ha revocato il decreto ingiuntivo non può comunque determinare la reviviscenza di tale atto ( cfr. Cass. 20868/2017). Va quindi qui riconosciuta l'obbligazione degli eredi ( moglie e CP_2 figli del de cuius ) al pagamento della quota dell'importo di € 20680,23 corrispondente alle rispettive posizioni ereditarie e quindi un terzo per la coniuge , due terzi da ripartire pro quota Controparte_1 tra i figli
Le spese seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico degli appellati eredi di Per_2
sia nei confronti di che nei confronti di attesa l'infondatezza
[...] _5 Controparte_7 della opposizione e della chiamata in garanzia.
Esse vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al Dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2002 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da € 5201 ad € 26000 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 E_ avverso la sentenza n. 1248/2019 del Tribunale di Cosenza, pubblica in data 14.6.2019, notificata da in data 19.6.2019 e nei confronti di , , e E_ Controparte_1 CP_2 CP_3
, anche quali eredi di nonché di così provvede: Controparte_4 Persona_1 Parte_2
1. dichiara la contumacia di Parte_2
2. Accoglie l'appello principale e dichiara l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di
Parte_1
3. In accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da condanna E_
, , e , anche quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_1
nonché al pagamento nei confronti di della somma di €
[...] Parte_2 _5
20.680,23 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo secondo la ripartizione riportata in motivazione;
condanna , , e , anche quali eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
nonché al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Persona_1 Parte_2 giudizio che per il primo grado liquida in € 5077 per compensi di avvocato per
[...]
e € 5077 per e per il secondo grado per Controparte_7 E_ [...]
in € 382,5 per spese vive ed € 5809 per compensi di avvocato e per Controparte_7 in € 5809 per compensi di avvocato, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al E_
15%.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
La Presidente Est Silvana Ferriero