Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 15275/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 06/03/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 15275/2024, promossa da:
1) , cittadino argentino nato il [...] a [...] Parte_1
(Argentina), attualmente residente in [...]2031, Buenos Aires (Agentina), Cod.Fisc.: ; C.F._1
2) cittadino argentino nato il [...] a [...], Parte_2 attualmente residente allo stesso indirizzo della madre Cod.Fisc.: C.F._2 in persona di e quali Parte_1 Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
3) , cittadina argentina, nata il [...] a [...] Parte_3
(Argentina), attualmente residente allo stesso indirizzo della madre, Cod.Fisc.: in persona di e C.F._3 Parte_1 [...] quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
CP_1
4) , cittadino argentino, nato il [...] a [...] Parte_4
(Argentina), attualmente residente in [...]2031, Buenos Aires (Argentina), Cod.Fisc.: ; C.F._4
- 1 -
(Argentina), attualmente residente in in Baigorria 3722, Villa del Parque, Buenos Aires (Argentina), Cod.Fisc.: C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MARIO TEDESCO, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1. in via principale e nel merito, accertata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano e verificata l'impossibilità per lo stesso di ottenere il riconoscimento in via amministrativa in termini certi e ragionevoli, dichiarare che sono cittadini italiani i Signori: , Parte_1 nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...]_2
Aires (Argentina); , nata il [...] a [...]; Parte_3
, nato il [...] a [...]; Parte_4 [...]
, nata il [...] a [...], 2. per l'effetto ordinare al Pt_5 [...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e CP_2 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, mercé trascrizione della sentenza, degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso, così come depositati nel fascicolo telematico, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 04/09/2024 e depositato in data 06/09/2025, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
- 2 - , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 03/02/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_2 telematica depositata in data 23/10/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 06/03/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , Parte_6 era originario di Nizza RA (AT), circostanza da cui, anche alla luce della residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo
- 3 - alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del Consolato. Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_7 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn.
8-15 e 17-21, unitamente al ricorso, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati nonché con la precisazione che il file n. 16, non visionabile in quanto “corrotto”, facendo asseritamente riferimento al matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 non incide sulla prova della discendenza diretta dall'avo
[...] [...]
). È opportuno sottolineare, per mera completezza Parte_6 espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i
- 4 - discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare Controparte_3
n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Parte_6 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Spetta, invero, al eccepire che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della Controparte_2 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria,
[...]
poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Parte_6
(nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa Parte_1 al figlio (nato il [...] in [...]), che, a Persona_1 sua volta, l'ha trasmessa fino agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era Parte_6 cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge n. 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
- 5 - Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub nn. 23-25, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che Parte_1
e hanno agito nel pieno rispetto della
[...] Controparte_1 responsabilità genitoriale sui loro figli minori, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Quanto, poi, alla ultrattività della rappresentanza si richiamano, invece, i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 – 01). L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la circostanza che il intimato non ha svolto difese inducono CP_2
a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 15275/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) cittadino argentino nato il [...] a Parte_1
Buenos Aires (Argentina), attualmente residente in [...]2031, Buenos Aires (Agentina), Cod.Fisc.: ; C.F._1
2) cittadino argentino nato il [...] a [...] Parte_2
(Argentina), attualmente residente allo stesso indirizzo della madre Cod.Fisc.: in persona di e C.F._2 Parte_1 [...] quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
CP_1
3) , cittadina argentina, nata il [...] a [...] Parte_3
(Argentina), attualmente residente allo stesso indirizzo della madre, Cod.Fisc.:
- 6 - in persona di e C.F._3 Parte_1 [...] quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
CP_1
4) cittadino argentino, nato il [...] a [...] Parte_4
(Argentina), attualmente residente in [...]2031, Buenos Aires (Argentina), Cod.Fisc.: ; C.F._4
5) , cittadina argentina, nata il [...] a [...] Parte_5
(Argentina), attualmente residente in in Baigorria 3722, Villa del Parque, Buenos Aires (Argentina), Cod.Fisc.: C.F._5
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_2 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 04/04/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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