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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 333/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Presidente
- Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- Dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 333/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Menfi, Via Parte_1
Viviani n. 7, presso lo studio dell'Avv. Pietro Alongi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Marsala , Via Mario Controparte_1
Nuccio n.79, presso lo studio dell'Avv. Diego Tranchida che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 6 conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.05.2024 al quale si rinvia.
Il pubblico ministero ha concluso come da visto del 31.05.2024, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario, il 26 giugno del 1995, con il signor nato a [...] il Controparte_1
26/01/1974, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di Menfi al n. 29 Per_ parte II Serie A dell'anno 1995 e che dalla predetta unione era nato il figlio , ormai maggiorenne;
rappresentava che, da tempo, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto addebitabile al marito il quale, negli ultimi anni, faceva uso di sostanze alcoliche e che, in tali circostanze, esagerava nell'utilizzo di espressioni ingiuriose nei suoi confronti.
Rappresentava che, da circa due anni, la situazione era ulteriormente peggiorata in quanto oltre alle espressioni ingiuriose, diffamatore ed offensive il poneva in essere comportamenti violenti CP_1
nei suoi confronti.
In particolare, riferiva che in data 25.06.2020, il marito le dava calci e la spingeva contro il muro, provocandole un ematoma alla coscia destra e che a tale episodio assisteva Persona_2
Raccontava, altresì, che in occasione di un altro episodio di violenza subita, verificatosi verso la metà di settembre 2020, si rivolgeva ai CC di Menfi.
Rappresentava, infine, che in data 07.01.2021 il marito le scagliava contro uno schiaccianoci colpendola alla testa e provocandole una “ferita lacero- contusa”, ove venivano applicati punti di sutura, come da certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano, allegato in atti;
che, da tali episodi, scaturiva la determinazione della ricorrente di chiedere la separazione.
Alla luce di ciò, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al per i fatti esposti Controparte_1 in narrativa.Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
All'udienza del 30.09.2021, il Presidente dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente e, con provvedimento reso fuori udienza, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e nominava quindi giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 27.10.2021 la ricorrente, oltre ad insistere nelle domande spiegate con il ricorso introduttivo del giudizio, chiedeva, altresì, la condanna del alla corresponsione CP_1
in proprio favore di un importo a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 300,00.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio , il quale contestava in toto le deduzioni della Controparte_1
ricorrente, aderendo solo alla richiesta di separazione.
Quanto alla propria situazione patrimoniale il sig. rappresentava di non percepire alcun CP_1
reddito e di essere privo di risorse economiche sufficienti a far fronte alle indispensabili esigenze di vita.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “a) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre
l'assegnazione congiunta della casa coniugale, sita in Menfi, nella via Ludovico Viviani, n. 7, avuto riguardo alla possibilità di ricorrere ad una concordata divisione del medesimo immobile tenuto conto delle grandi dimensioni, in considerazione delle precarie condizioni economiche del resistente;
c) nulla
a provvedere in ordine al contributo di mantenimento del figlio in quanto economicamente indipendente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.05.2024 con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ai profili di merito è fondata la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente e il tenore stesso delle dichiarazioni rese dalle stesse, offrono la prova del fatto che, tra i coniugi, si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c. e una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente giova ricordare che, il giudice può riconoscere, sussistendone i presupposti, l'addebito della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi (Cass. civ. 1259 del 2016); ai fini della sussistenza dell'addebito, occorre accertare che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente in violazione dei doveri di cui all'art. 143 co. 2 c.c. da parte di uno o di entrambi i coniugi;
tale condotta deve inoltre essere in rapporto di causalità rispetto all'evento consistente nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ove la rottura del rapporto sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa non vi sarà spazio per il riconoscimento dell'addebito (tra le tante, Cass. civ. 2014 n. 6017; Cass. civ. 2012 n. 2059;
Cass. civ. 2011 n. 17193). L'indagine sull'addebito deve altresì essere condotta raffrontando i comportamenti di entrambi i coniugi al fine di individuare l'incidenza causale che la condotta dell'uno e pagina 3 di 6 dell'altro hanno avuto nel determinare la fine del rapporto (Cass. S.U. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n.
14612 del 14.11.2001 n. 15279).
La domanda di addebito merita accoglimento.
La ricorrente, nel ricorso introduttivo, a sostegno della richiesta di addebito, ha dichiarato che il marito, negli ultimi anni, faceva uso di sostanze alcoliche e che, in tali circostanze, le proferiva espressioni ingiuriose;
che , negli ultimi due anni, la situazione era ulteriormente peggiorata in quanto, oltre alle espressioni ingiuriose, diffamatore ed offensive il poneva in essere comportamenti CP_1
violenti nei suoi confronti;
che, quindi, ciò determinava l'impossibilità nella prosecuzione della convivenza.
La testimone di parte ricorrente, escussa all'udienza del 04.07.2024, ha Persona_2
confermato i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.; in particolare, in risposta al capitolo 2, ha riferito : “ era sempre estate, sempre all'incirca due anni fa, circa il 2020 eravamo usciti perché sono amica di , al ritorno li ho lasciati a casa e mentre eravamo a Pt_1
passeggio è iniziato un diverbio, sempre con insulti e parolacce come “troia e puttana”, allora ce ne siamo tornati a casa, io li ho lasciati a casa perché eravamo con la mia macchina;
dopo tre secondi mi ha telefonato la signora chiedendomi di tornare perché avevano litigato, sono intervenuti Parte_1
anche i carabinieri;
è stata una lite abbastanza violenta;
preciso che quando sono arrivata ho visto che il sig. si teneva una fazzoletto al viso;
ho visto che la signora era “stonata” perché CP_1 Pt_1
aveva sbattuto la testa ed aveva un ematoma alla gamba;
il sig. invece aveva il labbro CP_1
spaccato; preciso che quando sono arrivata la signora era ancora attaccata al muro, era Parte_1
in piedi ma era stordita dalla botta e si teneva le testa perché aveva dolori alla testa;
La signora
[...]
mi ha detto che nel difendersi ha alzato un braccio e con l'anello ha sbattuto contro il labbro Pt_1
di ; Pt_2
In risposta ai capitoli c) e d) ha riferito: “è vero ero presente;
hanno litigato sempre verbalmente
e poi lui aveva questo schiaccianoci in mano, glielo ha tirato e l'ha presa alla nuca …per metterle i punti le hanno rasato anche i capelli;
preciso che io non l'ho accompagnata all'ospedale, è andata con suo figlio;
a specifica domanda “come mai era lì?” ha risposto: “Noi siamo amiche, ci sentiamo spesso e capita che vado a prendere il caffè o vado a mangiare là; questo episodio è successo in inverno, ero andata a prendere un tè o un caffè non ricordo di preciso”.
Occorre evidenziare come, in detta materia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse–, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della
pagina 4 di 6 convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. civ. 22294 del 2024).
La domanda di addebito va quindi accolta.
Quanto alla richiesta avanzata dalla sig.ra relativa alla determinazione di un assegno Parte_1
di mantenimento in suo favore, occorre premettere che permane durante la separazione, un regime solidaristico tra i coniugi che impone alla parte economicamente più debole le stesse condizioni di vita godute durante il matrimonio (Art. 156 c.c.). Occorre, quindi, valutare se tra le parti sussista una sperequazione reddituale tale da non consentire al coniuge richiedente il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Siffatta indagine valutativa non esige la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti mediante rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. sez. I
n. 235051 del 5 novembre 2007).
Ciò premesso in punto di diritto, la domanda non merita accoglimento.
Occorre rilevare che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che, soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare, derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. sent. 10304 del 2018).
La ha dichiarato, all'udienza presidenziale del 30.09.2021, di svolgere Parte_1
saltuariamente attività di collaboratrice domestica;
tuttavia, nulla ha riferito in merito alla sua situazione reddituale. Dagli atti di causa è emerso che la stessa vive presso l'immobile di sua proprietà.
Il resistente, invece, ha dichiarato di non percepire reddito e di essere privo dei mezzi necessari di sostentamento.
pagina 5 di 6 Orbene, occorre rilevare come in materia di domanda di mantenimento, la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento.
Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di fornire un supporto probatorio a sostegno di detta richiesta. Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Va rigettata, inoltre, la richiesta di assegnazione congiunta della casa coniugale avanzata dal resistente sita in Menfi, Via Ludovico Viviani n. 7; dagli atti di causa è emerso che detto immobile è di proprietà esclusiva della (cfr. nota di trascrizione Agenzia delle Entrate) e non sussistono Parte_1
le condizioni previste dall'art. 337 sexies c.c.
È, invece, inammissibile la domanda di divisione dell'immobile formulata dal resistente in quanto estranea al thema decidendum.
Considerata la natura necessaria del giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in data 26.06.1995 a Menfi e trascritto nei
[...]
registri dello stato civile di tale comune al n. 29 parte II serie A, con addebito al sig. ; Controparte_1
- rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente,
- rigetta la richiesta di assegnazione congiunta della casa coniugale avanzata dal resistente;
- dichiara inammissibile la domanda di divisione formulata dal resistente in quanto estranea al thema decidendum; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Presidente
- Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- Dr.ssa Veronica Messana Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 333/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Menfi, Via Parte_1
Viviani n. 7, presso lo studio dell'Avv. Pietro Alongi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Marsala , Via Mario Controparte_1
Nuccio n.79, presso lo studio dell'Avv. Diego Tranchida che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO in sede
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 6 conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.05.2024 al quale si rinvia.
Il pubblico ministero ha concluso come da visto del 31.05.2024, nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario, il 26 giugno del 1995, con il signor nato a [...] il Controparte_1
26/01/1974, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di Menfi al n. 29 Per_ parte II Serie A dell'anno 1995 e che dalla predetta unione era nato il figlio , ormai maggiorenne;
rappresentava che, da tempo, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto addebitabile al marito il quale, negli ultimi anni, faceva uso di sostanze alcoliche e che, in tali circostanze, esagerava nell'utilizzo di espressioni ingiuriose nei suoi confronti.
Rappresentava che, da circa due anni, la situazione era ulteriormente peggiorata in quanto oltre alle espressioni ingiuriose, diffamatore ed offensive il poneva in essere comportamenti violenti CP_1
nei suoi confronti.
In particolare, riferiva che in data 25.06.2020, il marito le dava calci e la spingeva contro il muro, provocandole un ematoma alla coscia destra e che a tale episodio assisteva Persona_2
Raccontava, altresì, che in occasione di un altro episodio di violenza subita, verificatosi verso la metà di settembre 2020, si rivolgeva ai CC di Menfi.
Rappresentava, infine, che in data 07.01.2021 il marito le scagliava contro uno schiaccianoci colpendola alla testa e provocandole una “ferita lacero- contusa”, ove venivano applicati punti di sutura, come da certificato di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano, allegato in atti;
che, da tali episodi, scaturiva la determinazione della ricorrente di chiedere la separazione.
Alla luce di ciò, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al per i fatti esposti Controparte_1 in narrativa.Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
All'udienza del 30.09.2021, il Presidente dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente e, con provvedimento reso fuori udienza, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e nominava quindi giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa del 27.10.2021 la ricorrente, oltre ad insistere nelle domande spiegate con il ricorso introduttivo del giudizio, chiedeva, altresì, la condanna del alla corresponsione CP_1
in proprio favore di un importo a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 300,00.
pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio , il quale contestava in toto le deduzioni della Controparte_1
ricorrente, aderendo solo alla richiesta di separazione.
Quanto alla propria situazione patrimoniale il sig. rappresentava di non percepire alcun CP_1
reddito e di essere privo di risorse economiche sufficienti a far fronte alle indispensabili esigenze di vita.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “a) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre
l'assegnazione congiunta della casa coniugale, sita in Menfi, nella via Ludovico Viviani, n. 7, avuto riguardo alla possibilità di ricorrere ad una concordata divisione del medesimo immobile tenuto conto delle grandi dimensioni, in considerazione delle precarie condizioni economiche del resistente;
c) nulla
a provvedere in ordine al contributo di mantenimento del figlio in quanto economicamente indipendente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.05.2024 con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ai profili di merito è fondata la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente e il tenore stesso delle dichiarazioni rese dalle stesse, offrono la prova del fatto che, tra i coniugi, si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c. e una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, non resta che pronunziare la separazione giudiziale tra e . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente giova ricordare che, il giudice può riconoscere, sussistendone i presupposti, l'addebito della separazione ad uno o ad entrambi i coniugi (Cass. civ. 1259 del 2016); ai fini della sussistenza dell'addebito, occorre accertare che la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente in violazione dei doveri di cui all'art. 143 co. 2 c.c. da parte di uno o di entrambi i coniugi;
tale condotta deve inoltre essere in rapporto di causalità rispetto all'evento consistente nell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, ove la rottura del rapporto sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa non vi sarà spazio per il riconoscimento dell'addebito (tra le tante, Cass. civ. 2014 n. 6017; Cass. civ. 2012 n. 2059;
Cass. civ. 2011 n. 17193). L'indagine sull'addebito deve altresì essere condotta raffrontando i comportamenti di entrambi i coniugi al fine di individuare l'incidenza causale che la condotta dell'uno e pagina 3 di 6 dell'altro hanno avuto nel determinare la fine del rapporto (Cass. S.U. n. 2492 del 1982, Cass. Sez. I n.
14612 del 14.11.2001 n. 15279).
La domanda di addebito merita accoglimento.
La ricorrente, nel ricorso introduttivo, a sostegno della richiesta di addebito, ha dichiarato che il marito, negli ultimi anni, faceva uso di sostanze alcoliche e che, in tali circostanze, le proferiva espressioni ingiuriose;
che , negli ultimi due anni, la situazione era ulteriormente peggiorata in quanto, oltre alle espressioni ingiuriose, diffamatore ed offensive il poneva in essere comportamenti CP_1
violenti nei suoi confronti;
che, quindi, ciò determinava l'impossibilità nella prosecuzione della convivenza.
La testimone di parte ricorrente, escussa all'udienza del 04.07.2024, ha Persona_2
confermato i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.; in particolare, in risposta al capitolo 2, ha riferito : “ era sempre estate, sempre all'incirca due anni fa, circa il 2020 eravamo usciti perché sono amica di , al ritorno li ho lasciati a casa e mentre eravamo a Pt_1
passeggio è iniziato un diverbio, sempre con insulti e parolacce come “troia e puttana”, allora ce ne siamo tornati a casa, io li ho lasciati a casa perché eravamo con la mia macchina;
dopo tre secondi mi ha telefonato la signora chiedendomi di tornare perché avevano litigato, sono intervenuti Parte_1
anche i carabinieri;
è stata una lite abbastanza violenta;
preciso che quando sono arrivata ho visto che il sig. si teneva una fazzoletto al viso;
ho visto che la signora era “stonata” perché CP_1 Pt_1
aveva sbattuto la testa ed aveva un ematoma alla gamba;
il sig. invece aveva il labbro CP_1
spaccato; preciso che quando sono arrivata la signora era ancora attaccata al muro, era Parte_1
in piedi ma era stordita dalla botta e si teneva le testa perché aveva dolori alla testa;
La signora
[...]
mi ha detto che nel difendersi ha alzato un braccio e con l'anello ha sbattuto contro il labbro Pt_1
di ; Pt_2
In risposta ai capitoli c) e d) ha riferito: “è vero ero presente;
hanno litigato sempre verbalmente
e poi lui aveva questo schiaccianoci in mano, glielo ha tirato e l'ha presa alla nuca …per metterle i punti le hanno rasato anche i capelli;
preciso che io non l'ho accompagnata all'ospedale, è andata con suo figlio;
a specifica domanda “come mai era lì?” ha risposto: “Noi siamo amiche, ci sentiamo spesso e capita che vado a prendere il caffè o vado a mangiare là; questo episodio è successo in inverno, ero andata a prendere un tè o un caffè non ricordo di preciso”.
Occorre evidenziare come, in detta materia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse–, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della
pagina 4 di 6 convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. civ. 22294 del 2024).
La domanda di addebito va quindi accolta.
Quanto alla richiesta avanzata dalla sig.ra relativa alla determinazione di un assegno Parte_1
di mantenimento in suo favore, occorre premettere che permane durante la separazione, un regime solidaristico tra i coniugi che impone alla parte economicamente più debole le stesse condizioni di vita godute durante il matrimonio (Art. 156 c.c.). Occorre, quindi, valutare se tra le parti sussista una sperequazione reddituale tale da non consentire al coniuge richiedente il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Siffatta indagine valutativa non esige la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti mediante rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. sez. I
n. 235051 del 5 novembre 2007).
Ciò premesso in punto di diritto, la domanda non merita accoglimento.
Occorre rilevare che, in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che, soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare, derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. sent. 10304 del 2018).
La ha dichiarato, all'udienza presidenziale del 30.09.2021, di svolgere Parte_1
saltuariamente attività di collaboratrice domestica;
tuttavia, nulla ha riferito in merito alla sua situazione reddituale. Dagli atti di causa è emerso che la stessa vive presso l'immobile di sua proprietà.
Il resistente, invece, ha dichiarato di non percepire reddito e di essere privo dei mezzi necessari di sostentamento.
pagina 5 di 6 Orbene, occorre rilevare come in materia di domanda di mantenimento, la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento.
Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso di fornire un supporto probatorio a sostegno di detta richiesta. Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Va rigettata, inoltre, la richiesta di assegnazione congiunta della casa coniugale avanzata dal resistente sita in Menfi, Via Ludovico Viviani n. 7; dagli atti di causa è emerso che detto immobile è di proprietà esclusiva della (cfr. nota di trascrizione Agenzia delle Entrate) e non sussistono Parte_1
le condizioni previste dall'art. 337 sexies c.c.
È, invece, inammissibile la domanda di divisione dell'immobile formulata dal resistente in quanto estranea al thema decidendum.
Considerata la natura necessaria del giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in data 26.06.1995 a Menfi e trascritto nei
[...]
registri dello stato civile di tale comune al n. 29 parte II serie A, con addebito al sig. ; Controparte_1
- rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente,
- rigetta la richiesta di assegnazione congiunta della casa coniugale avanzata dal resistente;
- dichiara inammissibile la domanda di divisione formulata dal resistente in quanto estranea al thema decidendum; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Sciacca, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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