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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1956/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CO LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1956/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il 9 novembre Parte_1 C.F._1
1990, residente in [...]
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentai e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele de Majo
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 maggio 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in NT OV (RM) in data Pt_2
16 settembre 2018 e precisando che, dalla loro unione è nato il figlio (2 Per_1 luglio 2019), hanno allegato il venir meno dell'affectio coniugalis.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, mantenendosi autonomamente, per essere ciascuno di essi in condizione di provvedervi per suo conto;
2) la casa coniugale di proprietà comune, sita in NT OV (RM), Via Oberdan
47, resterà nella disponibilità del marito, Sig. la GN Parte_2 Parte_1
se ne allontanerà unitamente al piccolo all'esito della
[...] Per_1 sottoscrizione del presente ricorso;
3) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, il Signor Pt_2 si farà carico esclusivo del pagamento delle rate del mutuo già da lui richiesto per
l'acquisto della casa coniugale di proprietà comune e finora pagate con eguale contribuzione economica anche da parte della GN;
Pt_1
4) il piccolo sarà affidato in via esclusiva alla madre, la quale, a decorrere Per_1 dal primo di maggio 2025, si trasferirà con costui presso i propri genitori in NT
OV, Via Tor Sant'Antonio n. 22 e poi, dal mese di giugno 2025, trasferirà
l'abitazione propria e del Figlio in NT OV (RM), Via Tor Sant'Antonio 4Q;
5) il padre, potrà vedere il figlio ed averlo con sé due fine settimana alterni al mese dalle ore 08:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica ed un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, una settimana continuativa durante le vacanze natalizie ed, alternativamente, la notte di Natale o quella di
Capodanno, e comunque in modo che, se il piccolo trascorra con il padre Per_1 la notte di Natale, possa trascorre con la madre il giorno di Natale e viceversa, alternativamente negli anni durante le vacanze di Pasqua e venti giorni continuativi durante le vacanze estive;
6) il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento del piccolo
l'importo mensile di € 300,00, da pagare anticipatamente entro il giorno Per_1
2 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo al verbale di separazione;
7) il padre contribuirà alle spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive, relative al piccolo nella misura del 50%; Per_1
8) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzato a vivere separati con provvedimento del 19 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in NT OV (RM) in data 16 Pt_2 settembre 2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno
2018, Atto N. 12, Parte 2, Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3 d) rimette la causa sul ruolo del la Giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA LO CO LU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CO LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1956/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il 9 novembre Parte_1 C.F._1
1990, residente in [...]
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentai e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele de Majo
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 maggio 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in NT OV (RM) in data Pt_2
16 settembre 2018 e precisando che, dalla loro unione è nato il figlio (2 Per_1 luglio 2019), hanno allegato il venir meno dell'affectio coniugalis.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, mantenendosi autonomamente, per essere ciascuno di essi in condizione di provvedervi per suo conto;
2) la casa coniugale di proprietà comune, sita in NT OV (RM), Via Oberdan
47, resterà nella disponibilità del marito, Sig. la GN Parte_2 Parte_1
se ne allontanerà unitamente al piccolo all'esito della
[...] Per_1 sottoscrizione del presente ricorso;
3) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, il Signor Pt_2 si farà carico esclusivo del pagamento delle rate del mutuo già da lui richiesto per
l'acquisto della casa coniugale di proprietà comune e finora pagate con eguale contribuzione economica anche da parte della GN;
Pt_1
4) il piccolo sarà affidato in via esclusiva alla madre, la quale, a decorrere Per_1 dal primo di maggio 2025, si trasferirà con costui presso i propri genitori in NT
OV, Via Tor Sant'Antonio n. 22 e poi, dal mese di giugno 2025, trasferirà
l'abitazione propria e del Figlio in NT OV (RM), Via Tor Sant'Antonio 4Q;
5) il padre, potrà vedere il figlio ed averlo con sé due fine settimana alterni al mese dalle ore 08:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica ed un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, una settimana continuativa durante le vacanze natalizie ed, alternativamente, la notte di Natale o quella di
Capodanno, e comunque in modo che, se il piccolo trascorra con il padre Per_1 la notte di Natale, possa trascorre con la madre il giorno di Natale e viceversa, alternativamente negli anni durante le vacanze di Pasqua e venti giorni continuativi durante le vacanze estive;
6) il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento del piccolo
l'importo mensile di € 300,00, da pagare anticipatamente entro il giorno Per_1
2 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo al verbale di separazione;
7) il padre contribuirà alle spese straordinarie, scolastiche, mediche e sportive, relative al piccolo nella misura del 50%; Per_1
8) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzato a vivere separati con provvedimento del 19 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in NT OV (RM) in data 16 Pt_2 settembre 2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno
2018, Atto N. 12, Parte 2, Serie A;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
3 d) rimette la causa sul ruolo del la Giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA LO CO LU
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