Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/12/2025, n. 8174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8174 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05718/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5718 del 2022, proposto da
Cooperativa Biotech Arca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Ricciardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Melisurgo n. 4;
Comune di Villa Literno e Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Presidente della Commissione D.G.R.C. 7301/01 dell' ASL CE prot. 372358/C7301 del 19/9/2022 recante parere non favorevole alla richiesta formulata dalla Cooperativa Biotech in data 6/5/2022 di ottemperanza alla sentenza del Tar Campania 2594 del 14/4/2022 in ordine all' attivazione di 20 posti letto di lungodegenza nel Comune di Villa Literno, nonché – ove e per quanto possa occorrere – di tutti gli altri atti anche se interni o non noti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali e, in particolare, del verbale della Commissione ex DGRC 7301/2001 in data 7/9/2022 n. 106, tuttora ignoto alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta;
Vista la memoria del 30 ottobre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa GE Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- come riferito anche da parte ricorrente in ricorso, la fattispecie portata alla cognizione del Tribunale si colloca in una più ampia vicenda che ha preso l’abbrivio dall’originaria istanza, formulata dalla società interessata al comune di Villa Literno, prot. n. 8793 del 18 luglio 2019, di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura per lungodegenti, per n. 22 posti letto per ricovero a ciclo continuativo;
-tale istanza era stata denegata con atto della Commissione prevista ex D.G.R.C. n. 7301/2001 (nota prot. n. 130311 del 22 febbraio 2021) che la odierna ricorrente aveva impugnato con separato ricorso incardinato presso questo Tribunale e accolto con sentenza della Sezione Prima, n. 2594/2022;
-in pendenza del relativo appello, parte ricorrente ha quindi riformulato l’istanza all’ASL, odierna resistente costituitasi in giudizio, che ha adottato, una seconda volta, la nota di diniego impugnata in questa sede (nota del Presidente della Commissione D.G.R.C. 7301/01 dell’ASL CE prot. 372358/C7301 del 19.9.2022);
-con la rinnovata richiesta, la ricorrente invocava l’efficacia esecutiva della sentenza del T.A.R. citata, senonché, nel corso del presente giudizio, la predetta sentenza è stata riformata dal giudice di appello, con sentenza Cons. Stato, Sez. III, 23 novembre 2022, n. 10315 (sul presupposto dell’efficacia vincolante per la ASL della programmazione regionale, “ allorquando quest’ultima, come nella fattispecie, è chiamata ad effettuare una verifica di conformità dell’istanza proprio a tale programmazione ”) avente efficacia di giudicato tra le parti;
Considerato che, da ultimo, con memoria depositata in giudizio in data 30 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e che tale dichiarazione, in ossequio ai principi della domanda e della ragione più liquida, conduce alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso ex art. 35 c.p.a., anche a prescindere dalle motivazioni sottese alla stessa e dalle sopravvenienze processuali di cui si è dato conto;
Ritenuto, peraltro, che la articolata vicenda complessiva e la mancanza di attività difensiva dell’ASL, che si è limitata a depositare l’atto di costituzione in giudizio, depongano a favore della compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:
EL LI Di PO, Presidente
GE Lo IO, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo IO | EL LI Di PO |
IL SEGRETARIO