Sentenza breve 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 20/06/2023, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 01476/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2023, proposto da
La Moresca S.r.l., Marina Agnese Guerritore, Svieta Sullutrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravello, Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- previa sospensione -
a – del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino n. 7016 del 24.03.2023, con il quale si è espresso parere contrario al rilascio di autorizzazione paesaggistica per i lavori di recupero di un fabbricato in Via Crocelle 7 di Ravello;
b – del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino n. 5758 del 9.03.2023 di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
c – ove e per quanto occorra del provvedimento della Soprintendenza n. 5505/2020;
d – ove e per quanto occorra, della relazione di compatibilità urbanistico edilizia del 2.11.2022, della relazione istruttoria del 24.01.2023 e del parere della CLP di Ravello n. 2/2023 nella parte in cui hanno subordinato l'intervento a rilascio di p.d.c. (e non a SCIA);
e – di tutti gli atti presupposti, anche istruttori, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente impugna il parere contrario al rilascio di autorizzazione paesaggistica n. 7016 del 24.03.2023, adottato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino, con riferimento al recupero di un fabbricato in Ravello, via Crocelle n. 7, sito in zona Ir3 (“Tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella Z.T.3 del PUT”).
Tanto, sulla scorta della seguente motivazione: «- le tracce di preesistente copertura, recentemente rinvenute, non consentirebbero di dimostrare la consistenza originaria dell’edificio controverso; - l’intervento non sarebbe conforme con le prescrizioni del PUC che, per la ricostruzione degli edifici in Zona Ir3, esige prova della originaria consistenza di ingombro; - l’intervento, pertanto, configurerebbe nuova costruzione, perché l’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001, alla luce anche delle più recenti modifiche, ricomprende la “ricostruzione” nella categoria della ristrutturazione edilizia solo ove sia dimostrata la consistenza originaria del bene; che l’intervento, in subordine, anche ove venisse qualificato alla stregua della ristrutturazione edilizia, sarebbe in ogni caso in contrasto con il PUT che in Z.T.3 consentirebbe solo interventi di risanamento e adeguamento funzionale».
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere decisa in forma semplificata, alla stregua del precedente costituito dalla sentenza di questa Sezione n. 1220/2023, la quale, su fattispecie riguardante un fabbricato diruto sito in Ravello, in zona Is1 (“Insediamenti di interesse storico-ambientale”), ha affermato che «secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il rudere è un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero caratterizzato dalla presenza solo parziale della muratura perimetrale, con assenza di copertura e di strutture orizzontali (cfr. T.A.R. Campania, NO, Sez. I, 28 luglio 2015, n. 1764). Per qualificare l’intervento di ricostruzione di un rudere come ristrutturazione, è inoltre necessario e sufficiente che l’originaria consistenza dell’edificio sia accertabile nei suoi elementi essenziali, con adeguato grado di sicurezza, sulla base di riscontri documentali od altri elementi certi e verificabili (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, 18 agosto 2021, n. 756; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 6 luglio 2020, n. 517); in caso contrario, si sarebbe di fronte ad una attività di nuova costruzione, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare (da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2023, n. 1681)».
Osserva il collegio che, nella fattispecie, la dimostrazione della preesistente consistenza è dichiarata dal Comune di Ravello, cui solo spetta la valutazione sul il c. d. “stato legittimo” dell’immobile dell’opera (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3006; sez. II, 13 febbraio 2023 n. 1489; sez. IV, 19 maggio 2020 n. 3170), il quale ha rappresentato, attraverso un ragionamento tecnico-discrezionale non irragionevole, il rinvenimento di tracce di alcuni “monconi” in legno, che costituivano la struttura portante della copertura originaria, attraverso cui è stato possibile accertare il posizionamento delle falde (da ubicarsi 40 cm circa più in basso rispetto ad un precedente progetto non approvato nell’anno 2017).
Di tanto viene dato atto nel parere urbanistico-edilizio favorevole in data 02.11.2022, dove si attesta che “è stata perfettamente documentata la preesistenza e la consistenza del corpo di fabbrica, attraverso sia la restituzione grafica dello stato di fatto, che la ulteriore documentazione allegata al progetto”.
Stabilito, quindi, che il fabbricato assume la qualità di rudere, deve applicarsi l’art. 33 delle NTA del nuovo PUC di Ravello che, in zona Ir3, ammette “la ricostruzione in sito da parte degli aventi titolo alla data di adozione del PUC di edifici in tutto in parte diruti, purché ne sia comprovata la preesistenza a tutto il 1955”.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il parere contrario al rilascio di autorizzazione paesaggistica n. 7016 del 24.03.2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO