Sentenza 29 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/11/2023, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2023
N. 00871/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2023, proposto da
IO TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore , e Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex leg e in SC, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Lombardia - SC n. 1121/2022, pubblicata in data 11.11.2022;
per la declaratoria di nullità e/o comunque per l'annullamento
di tutti gli atti comunque connessi e/o conseguenti emessi in violazione e/o elusione della predetta sentenza, anche se non conosciuti, e comunque:
- della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 06420239000645730000” con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 209.238,58 per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella AGEA n. 06420207280133350000 (vecchio numero 06420080012384837000);
- della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “Documento n. 06476202300000040000” (fascicolo n. 2023/851) e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica del ricorrente, compreso il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, e posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER);
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’intimazione di pagamento 06420239000645730000 del 24.03.2023, notificata in data 13.04.2023, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha intimato al sig. TA IO il pagamento della somma di Euro 209.238,58, relativa alla cartella n. 06420207280133350000, notificata in data 29.10.2008, e riguardante il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativo all’anno 2007.
A tale intimazione è seguita la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 26.05.2023.
Avverso tali atti, il sig. TA ha proposto ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. chiedendo la declaratoria di nullità degli stessi per violazione o elusione della sentenza n. 1121/2021 di questo Tribunale, e, in via subordinata (domanda da ritenere proposta in via ordinaria previa conversione del rito), il loro annullamento per violazione di legge, eccesso di potere ed intervenuta prescrizione, sulla scorta degli articolati motivi indicati in ricorso.
In corso di causa sono intervenuti:
- la pubblicazione in data 22.08.2023 della sentenza n. 13387/2023 del Tar Lazio di annullamento, ai fini della rideterminazione, “ della comunicazione AGEA denominata “Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, codice comunicazione CPR65-03343954-P, inviata al ricorrente Azienda Agricola TA IO ” (doc. 14 di parte ricorrente);
- la notifica di due atti di pignoramento presso terzi dei fitti o delle pigioni ai sensi dell’art. 72 d.p.r. n. 602/1973, relativi all’esecuzione dell’intimazione impugnata (doc. 15 e 16 di parte ricorrente);
- la comunicazione di iscrizione ipotecaria (doc. 17 di parte ricorrente).
Il ricorrente ha depositato memoria in data 29.09.2023 ribadendo l’interesse, anche a seguito della pronuncia della sentenza del Tar Lazio n. 13387/2023 sopra citata, alla decisione del ricorso in ottemperanza.
L’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) si sono costituite con atto formale.
All’udienza camerale del 18 ottobre 2023, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene fondata la domanda, proposta in via principale, di nullità degli atti per violazione o elusione della sentenza n. 1121/2022 di questo Tribunale.
Occorre premettere che, con la sentenza n. 1121/2022, pubblicata in data 11.11.2022, questo Tribunale ha annullato l’intimazione di pagamento n. 06420219000153167000 relativa alla cartella n. 06420080012384837000, notificata il 29.10.2008, avente ad oggetto il prelievo supplementare relativo all’anno 2007. In particolare, in tale pronuncia, resa tra le parti, è stato accertato che la cartella del 2008, presupposto dell’intimazione in quella sede impugnata, era stata sostituita da una successiva cartella, già annullata con la sentenza di questo Tribunale n. 176/2017.
Ciò premesso, l’intimazione impugnata nel presente giudizio indica quale atto presupposto la cartella n. 06420207280133350000, corrispondente al nuovo numero di riferimento della sopra citata cartella n. 06420080012384837000 (cfr. doc. 2, pag. 3, di parte ricorrente), posta alla base dell’intimazione annullata con la sentenza n. 1121/2022 di cui si chiede l’ottemperanza.
Risulta pertanto dagli atti che la cartella presupposta all’intimazione oggetto del presente giudizio è la stessa cartella cui si riferiva l’intimazione annullata da questo Tribunale con la predetta sentenza n. 1121/2022.
Di conseguenza, avendo la citata sentenza n. 1121/2022 accertato l’inidoneità di tale cartella a fondare la pretesa esecutiva, l’intimazione di pagamento gravata con il ricorso in epigrafe deve essere dichiarata nulla per violazione o elusione della predetta sentenza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
Resta salvo, ovviamente, il potere dell’Amministrazione di procedere all’attività di rideterminazione, così come statuito dalla sentenza n. 13387/2023 del Tar Lazio, pubblicata in data 22.08.2023, relativa all’annullamento della comunicazione del prelievo imputato per le consegne 2007/2008.
Da ultimo, con riguardo agli atti, conseguenti all’intimazione di pagamento, relativi all’iscrizione dell’ipoteca e al pignoramento, occorre precisare che, secondo quanto già affermato da questo Tribunale, “… la giurisdizione amministrativa non si estende alla legittimità degli atti della procedura esecutiva, o alla legittimità degli atti costitutivi di garanzie reali o personali, ma si ferma al problema dell’utilizzabilità di questi strumenti. In altri termini, la cognizione del giudice amministrativo è riferita unicamente al titolo della procedura esecutiva, o delle garanzie, e consiste in un accertamento sull’esistenza e sulla quantificazione del credito sottostante ” (Tar Lombardia – SC, sent. n. 733/2023).
Per tali motivi, l’intimazione di pagamento n. 06420239000645730000 impugnata con il ricorso in epigrafe deve essere dichiarata nulla per violazione della sentenza n. 1121/2022 di questo Tribunale, con conseguente effetto conformativo sugli atti successivi fondati su tale titolo, fermo restando il potere dell’Amministrazione di procedere all’attività di rideterminazione, così come statuito dalla sentenza n. 13387/2023 del Tar Lazio, pubblicata in data 22.08.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come specificato in motivazione.
Condanna l’Agenzia per le Entrate – Riscossione (ADER) e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in solido fra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO