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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 198/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
Con
, C.F. , nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/06/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Flavio PERUZZO
In punto: modifica condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
1 Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti chiedono di modificare parte di quanto statuito con il decreto del 27/7/2021 nei seguenti termini:
1) con riferimento all'affido condiviso restano ferme le precedenti statuizioni;
2) la responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da Per_1
entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per lo stesso relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute;
3) la IG.ra , dal mese di giugno del corrente anno si trasferirà, insieme Pt_3
all'attuale compagno, nel luogo di residenza di quest'ultimo in Barcellona
(Spagna) – Carrer de Parcerisa n.23. In relazione a ciò si impegna comunque a mantenere un costante rapporto con il figlio minore , nonché a Per_1
raggiungerlo in Italia, nei periodi che saranno preventivamente concordati con il IG. , utilizzando parte dell'appartamento posto a disposizione dal Pt_2
padre della IG.ra in IR (VE) via Scortegaretta n.62; Pt_3
4) al figlio minore , attualmente collocato prevalentemente presso la Per_1
IG.ra con relativa residenza anagrafica, sarà prevalentemente Pt_3
collocato presso il padre IG. ove acquisirà anche la residenza Pt_2
anagrafica, con decorrenza che già i genitori convengono possa essere stabilita immediatamente dopo la data di presentazione presente del ricorso;
5) in ogni caso la IG.ra e il IG. , concordano nell'impegnarsi Pt_3 Pt_2
e cooperare affinché al figlio minore vengano garantiti incontri e Per_1
frequentazioni con la madre nonostante la distanza che li separa;
6) la IG.ra , in virtù di quanto concordato e attesa la nuova prevalente Pt_3
2 collocazione presso il padre, si obbliga a versare al IG. , tramite Pt_2
bonifico bancario alle coordinate IBAN [...],
quale contributo al mantenimento per il figlio minore , un assegno Per_1
mensile di € 200,00 (euro-duecento/00) entro il giorno 20 di ogni mese che sarà aggiornato, secondo gli indici ISTAT, a far data da un anno dal deposito del decreto di accoglimento del Tribunale;
7) la IG.ra si obbliga altresì a partecipare alle spese straordinarie, in Pt_3
misura del 50%, relativamente alle spese mediche e ricreative, buoni pasto per la fruizione del servizio di mensa scolastica ed a ogni altra spesa straordinaria così come prevista e regolamentata dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, ivi compreso il costo per l'attività sportiva legata al rugby che attualmente frequenta presso la “Società Amatori Rugby Per_1
Vicenza A.D.S.” con sede distaccata a Torri di LO (VI) via Roma 87 e sede primaria a Vicenza Strada S. Antonino n. 31;
Sarà invece ad esclusivo carico del IG. , così come concordato dalle Pt_2
parti, la frequenza del corso dello strumento musicale “batteria” presso la
Scuola di Musica “Associazione Culturale “San Nicolò” con Sede in Camisano
Vicentino Piazzale Papa Pio X, n.19;
8) la IG.ra presta altresì il suo consenso affinché l'assegno unico oggi Pt_3
da lei integralmente percepito relativamente al figlio minore, venga assegnato al padre IG. , con decorrenza a far data dalla presentazione del Parte_2
presente ricorso;
9) saranno inoltre poste a carico della IG.ra tutte le spese per il Pt_3
3 trasferimento del minore, anche con vettore aereo, dall'Italia alla Spagna e viceversa;
10) la IG.ra s'impegna altresì a concordare preventivamente tali Pt_3
trasferimenti con il IG. e a provvedere personalmente a prelevare il Pt_2
figlio in Italia e riportarlo presso il padre, oppure ad incaricare per tale incombente, di concerto con il padre, persona diversa da Lei;
11) per quanto concerne la frequentazione della madre i genitori concordano che il figlio possa raggiungere la stessa durante i periodi di vacanza legati alle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, sia in Italia che in Spagna. I
genitori concordano comunque che potranno essere tra loro stabiliti anche altri periodi, a mente degli impegni lavorativi dei predetti nonché delle necessità
scolastiche e ludiche del figlio minore. Durante le vacanze estive Per_1
potrà raggiungere la madre in Spagna per almeno un mese, ferme restando le attività ludiche e legate allo sport che il minore avrà eventualmente già
programmate immediatamente dopo la fine delle attività scolastiche;
12) durante la permanenza della IG.ra in Italia, il padre IG. Pt_3 Pt_2
nulla oppone affinché il figlio resti con la madre nei periodi in cui quest'ultima soggiornerà nel territorio nazionale in Italia. Nell'occasione la predetta, insieme alla figlia minore e a soggiornerà, come detto, nell'abitazione del Per_1
padre IR (VE) via Scortegaretta n.62.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
4 Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23/01/2025
e hanno chiesto la modifica delle condizioni Parte_4 Parte_2
del decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol. 9194/2021 emesso in data
22/07/2021 e pubblicato il 27/07/2021 nel procedimento n. 2502/2021 V.G.
In particolare, le parti chiedono di stabilire presso il padre la collocazione prevalente del figlio minore , nato ad [...] il [...] Per_1
ed attualmente collocato presso la madre, in ragione del trasferimento di quest'ultima in Spagna. I ricorrenti chiedono, altresì, di prevedere un contributo a carico della madre per il mantenimento del figlio minore, pari ad € 200,00
mensili, da corrispondere all'altro genitore a mezzo bonifico bancario, ferma la partecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, fatta eccezione per il costo relativo alla scuola di musica che sosterrà integralmente il padre.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol.
9194/2021, emesso in data 22/07/2021 e pubblicato il 27/07/2021 nel procedimento n. 2502/2021 V.G., vengano modificate nei termini seguenti:
5 1) con riferimento all'affido condiviso restano ferme le precedenti statuizioni;
2) la responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da Per_1
entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per lo stesso relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute;
3) la IG.ra , dal mese di giugno del corrente anno si trasferirà, Pt_3
insieme all'attuale compagno, nel luogo di residenza di quest'ultimo in
Barcellona (Spagna) – Carrer de Parcerisa n.23. In relazione a ciò si impegna comunque a mantenere un costante rapporto con il figlio minore , nonché a raggiungerlo in Italia, nei periodi che Per_1
saranno preventivamente concordati con il IG. , utilizzando Pt_2
parte dell'appartamento posto a disposizione dal padre della IG.ra
[...]
in IR (VE) via Scortegaretta n.62; Pt_3
4) al figlio minore , attualmente collocato prevalentemente Per_1
presso la IG.ra con relativa residenza anagrafica, sarà Pt_3
prevalentemente collocato presso il padre IG. ove acquisirà Pt_2
anche la residenza anagrafica, con decorrenza che già i genitori convengono possa essere stabilita immediatamente dopo la data di presentazione presente del ricorso;
5) in ogni caso la IG.ra e il IG. , concordano Pt_3 Pt_2
nell'impegnarsi e cooperare affinché al figlio minore vengano Per_1
garantiti incontri e frequentazioni con la madre nonostante la distanza
6 che li separa;
6) la IG.ra , in virtù di quanto concordato e attesa la nuova Pt_3
prevalente collocazione presso il padre, si obbliga a versare al IG.
, tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN Pt_2
[...], quale contributo al mantenimento per il figlio minore , un assegno mensile di € 200,00 (euro- Per_1
duecento/00) entro il giorno 20 di ogni mese che sarà aggiornato,
secondo gli indici ISTAT, a far data da un anno dal deposito del decreto di accoglimento del Tribunale;
7) la IG.ra si obbliga altresì a partecipare alle spese Pt_3
straordinarie, in misura del 50%, relativamente alle spese mediche e ricreative, buoni pasto per la fruizione del servizio di mensa scolastica ed a ogni altra spesa straordinaria così come prevista e regolamentata dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, ivi compreso il costo per l'attività sportiva legata al rugby che attualmente frequenta Per_1
presso la “Società Amatori Rugby Vicenza A.D.S.” con sede distaccata a Torri di LO (VI) via Roma 87 e sede primaria a Vicenza Strada
S. Antonino n. 31;
Sarà invece ad esclusivo carico del IG. , così come concordato Pt_2
dalle parti, la frequenza del corso dello strumento musicale “batteria”
presso la Scuola di Musica “Associazione Culturale “San Nicolò” con
Sede in Camisano Vicentino Piazzale Papa Pio X, n.19;
8) la IG.ra presta altresì il suo consenso affinché l'assegno Pt_3
7 unico oggi da lei integralmente percepito relativamente al figlio minore,
venga assegnato al padre IG. , con decorrenza a far data Parte_2
dalla presentazione del presente ricorso;
9) saranno inoltre poste a carico della IG.ra tutte le spese per Pt_3
il trasferimento del minore, anche con vettore aereo, dall'Italia alla
Spagna e viceversa;
10) la IG.ra s'impegna altresì a concordare preventivamente Pt_3
tali trasferimenti con il IG. e a provvedere personalmente a Pt_2
prelevare il figlio in Italia e riportarlo presso il padre, oppure ad incaricare per tale incombente, di concerto con il padre, persona diversa da Lei;
11) per quanto concerne la frequentazione della madre i genitori concordano che il figlio possa raggiungere la stessa durante i periodi di vacanza legati alle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, sia in
Italia che in Spagna. I genitori concordano comunque che potranno essere tra loro stabiliti anche altri periodi, a mente degli impegni lavorativi dei predetti nonché delle necessità scolastiche e ludiche del figlio minore. Durante le vacanze estive potrà raggiungere la Per_1
madre in Spagna per almeno un mese, ferme restando le attività ludiche e legate allo sport che il minore avrà eventualmente già programmate immediatamente dopo la fine delle attività scolastiche;
12) durante la permanenza della IG.ra in Italia, il padre IG. Pt_3
nulla oppone affinché il figlio resti con la madre nei periodi in cui Pt_2
8 quest'ultima soggiornerà nel territorio nazionale in Italia. Nell'occasione la predetta, insieme alla figlia minore e a soggiornerà, come Per_1
detto, nell'abitazione del padre IR (VE) via Scortegaretta n.62.
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 3/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 198/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
Con
, C.F. , nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/06/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Flavio PERUZZO
In punto: modifica condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
1 Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti chiedono di modificare parte di quanto statuito con il decreto del 27/7/2021 nei seguenti termini:
1) con riferimento all'affido condiviso restano ferme le precedenti statuizioni;
2) la responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da Per_1
entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per lo stesso relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute;
3) la IG.ra , dal mese di giugno del corrente anno si trasferirà, insieme Pt_3
all'attuale compagno, nel luogo di residenza di quest'ultimo in Barcellona
(Spagna) – Carrer de Parcerisa n.23. In relazione a ciò si impegna comunque a mantenere un costante rapporto con il figlio minore , nonché a Per_1
raggiungerlo in Italia, nei periodi che saranno preventivamente concordati con il IG. , utilizzando parte dell'appartamento posto a disposizione dal Pt_2
padre della IG.ra in IR (VE) via Scortegaretta n.62; Pt_3
4) al figlio minore , attualmente collocato prevalentemente presso la Per_1
IG.ra con relativa residenza anagrafica, sarà prevalentemente Pt_3
collocato presso il padre IG. ove acquisirà anche la residenza Pt_2
anagrafica, con decorrenza che già i genitori convengono possa essere stabilita immediatamente dopo la data di presentazione presente del ricorso;
5) in ogni caso la IG.ra e il IG. , concordano nell'impegnarsi Pt_3 Pt_2
e cooperare affinché al figlio minore vengano garantiti incontri e Per_1
frequentazioni con la madre nonostante la distanza che li separa;
6) la IG.ra , in virtù di quanto concordato e attesa la nuova prevalente Pt_3
2 collocazione presso il padre, si obbliga a versare al IG. , tramite Pt_2
bonifico bancario alle coordinate IBAN [...],
quale contributo al mantenimento per il figlio minore , un assegno Per_1
mensile di € 200,00 (euro-duecento/00) entro il giorno 20 di ogni mese che sarà aggiornato, secondo gli indici ISTAT, a far data da un anno dal deposito del decreto di accoglimento del Tribunale;
7) la IG.ra si obbliga altresì a partecipare alle spese straordinarie, in Pt_3
misura del 50%, relativamente alle spese mediche e ricreative, buoni pasto per la fruizione del servizio di mensa scolastica ed a ogni altra spesa straordinaria così come prevista e regolamentata dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, ivi compreso il costo per l'attività sportiva legata al rugby che attualmente frequenta presso la “Società Amatori Rugby Per_1
Vicenza A.D.S.” con sede distaccata a Torri di LO (VI) via Roma 87 e sede primaria a Vicenza Strada S. Antonino n. 31;
Sarà invece ad esclusivo carico del IG. , così come concordato dalle Pt_2
parti, la frequenza del corso dello strumento musicale “batteria” presso la
Scuola di Musica “Associazione Culturale “San Nicolò” con Sede in Camisano
Vicentino Piazzale Papa Pio X, n.19;
8) la IG.ra presta altresì il suo consenso affinché l'assegno unico oggi Pt_3
da lei integralmente percepito relativamente al figlio minore, venga assegnato al padre IG. , con decorrenza a far data dalla presentazione del Parte_2
presente ricorso;
9) saranno inoltre poste a carico della IG.ra tutte le spese per il Pt_3
3 trasferimento del minore, anche con vettore aereo, dall'Italia alla Spagna e viceversa;
10) la IG.ra s'impegna altresì a concordare preventivamente tali Pt_3
trasferimenti con il IG. e a provvedere personalmente a prelevare il Pt_2
figlio in Italia e riportarlo presso il padre, oppure ad incaricare per tale incombente, di concerto con il padre, persona diversa da Lei;
11) per quanto concerne la frequentazione della madre i genitori concordano che il figlio possa raggiungere la stessa durante i periodi di vacanza legati alle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, sia in Italia che in Spagna. I
genitori concordano comunque che potranno essere tra loro stabiliti anche altri periodi, a mente degli impegni lavorativi dei predetti nonché delle necessità
scolastiche e ludiche del figlio minore. Durante le vacanze estive Per_1
potrà raggiungere la madre in Spagna per almeno un mese, ferme restando le attività ludiche e legate allo sport che il minore avrà eventualmente già
programmate immediatamente dopo la fine delle attività scolastiche;
12) durante la permanenza della IG.ra in Italia, il padre IG. Pt_3 Pt_2
nulla oppone affinché il figlio resti con la madre nei periodi in cui quest'ultima soggiornerà nel territorio nazionale in Italia. Nell'occasione la predetta, insieme alla figlia minore e a soggiornerà, come detto, nell'abitazione del Per_1
padre IR (VE) via Scortegaretta n.62.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
4 Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23/01/2025
e hanno chiesto la modifica delle condizioni Parte_4 Parte_2
del decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol. 9194/2021 emesso in data
22/07/2021 e pubblicato il 27/07/2021 nel procedimento n. 2502/2021 V.G.
In particolare, le parti chiedono di stabilire presso il padre la collocazione prevalente del figlio minore , nato ad [...] il [...] Per_1
ed attualmente collocato presso la madre, in ragione del trasferimento di quest'ultima in Spagna. I ricorrenti chiedono, altresì, di prevedere un contributo a carico della madre per il mantenimento del figlio minore, pari ad € 200,00
mensili, da corrispondere all'altro genitore a mezzo bonifico bancario, ferma la partecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, fatta eccezione per il costo relativo alla scuola di musica che sosterrà integralmente il padre.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol.
9194/2021, emesso in data 22/07/2021 e pubblicato il 27/07/2021 nel procedimento n. 2502/2021 V.G., vengano modificate nei termini seguenti:
5 1) con riferimento all'affido condiviso restano ferme le precedenti statuizioni;
2) la responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da Per_1
entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per lo stesso relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute;
3) la IG.ra , dal mese di giugno del corrente anno si trasferirà, Pt_3
insieme all'attuale compagno, nel luogo di residenza di quest'ultimo in
Barcellona (Spagna) – Carrer de Parcerisa n.23. In relazione a ciò si impegna comunque a mantenere un costante rapporto con il figlio minore , nonché a raggiungerlo in Italia, nei periodi che Per_1
saranno preventivamente concordati con il IG. , utilizzando Pt_2
parte dell'appartamento posto a disposizione dal padre della IG.ra
[...]
in IR (VE) via Scortegaretta n.62; Pt_3
4) al figlio minore , attualmente collocato prevalentemente Per_1
presso la IG.ra con relativa residenza anagrafica, sarà Pt_3
prevalentemente collocato presso il padre IG. ove acquisirà Pt_2
anche la residenza anagrafica, con decorrenza che già i genitori convengono possa essere stabilita immediatamente dopo la data di presentazione presente del ricorso;
5) in ogni caso la IG.ra e il IG. , concordano Pt_3 Pt_2
nell'impegnarsi e cooperare affinché al figlio minore vengano Per_1
garantiti incontri e frequentazioni con la madre nonostante la distanza
6 che li separa;
6) la IG.ra , in virtù di quanto concordato e attesa la nuova Pt_3
prevalente collocazione presso il padre, si obbliga a versare al IG.
, tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN Pt_2
[...], quale contributo al mantenimento per il figlio minore , un assegno mensile di € 200,00 (euro- Per_1
duecento/00) entro il giorno 20 di ogni mese che sarà aggiornato,
secondo gli indici ISTAT, a far data da un anno dal deposito del decreto di accoglimento del Tribunale;
7) la IG.ra si obbliga altresì a partecipare alle spese Pt_3
straordinarie, in misura del 50%, relativamente alle spese mediche e ricreative, buoni pasto per la fruizione del servizio di mensa scolastica ed a ogni altra spesa straordinaria così come prevista e regolamentata dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, ivi compreso il costo per l'attività sportiva legata al rugby che attualmente frequenta Per_1
presso la “Società Amatori Rugby Vicenza A.D.S.” con sede distaccata a Torri di LO (VI) via Roma 87 e sede primaria a Vicenza Strada
S. Antonino n. 31;
Sarà invece ad esclusivo carico del IG. , così come concordato Pt_2
dalle parti, la frequenza del corso dello strumento musicale “batteria”
presso la Scuola di Musica “Associazione Culturale “San Nicolò” con
Sede in Camisano Vicentino Piazzale Papa Pio X, n.19;
8) la IG.ra presta altresì il suo consenso affinché l'assegno Pt_3
7 unico oggi da lei integralmente percepito relativamente al figlio minore,
venga assegnato al padre IG. , con decorrenza a far data Parte_2
dalla presentazione del presente ricorso;
9) saranno inoltre poste a carico della IG.ra tutte le spese per Pt_3
il trasferimento del minore, anche con vettore aereo, dall'Italia alla
Spagna e viceversa;
10) la IG.ra s'impegna altresì a concordare preventivamente Pt_3
tali trasferimenti con il IG. e a provvedere personalmente a Pt_2
prelevare il figlio in Italia e riportarlo presso il padre, oppure ad incaricare per tale incombente, di concerto con il padre, persona diversa da Lei;
11) per quanto concerne la frequentazione della madre i genitori concordano che il figlio possa raggiungere la stessa durante i periodi di vacanza legati alle festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, sia in
Italia che in Spagna. I genitori concordano comunque che potranno essere tra loro stabiliti anche altri periodi, a mente degli impegni lavorativi dei predetti nonché delle necessità scolastiche e ludiche del figlio minore. Durante le vacanze estive potrà raggiungere la Per_1
madre in Spagna per almeno un mese, ferme restando le attività ludiche e legate allo sport che il minore avrà eventualmente già programmate immediatamente dopo la fine delle attività scolastiche;
12) durante la permanenza della IG.ra in Italia, il padre IG. Pt_3
nulla oppone affinché il figlio resti con la madre nei periodi in cui Pt_2
8 quest'ultima soggiornerà nel territorio nazionale in Italia. Nell'occasione la predetta, insieme alla figlia minore e a soggiornerà, come Per_1
detto, nell'abitazione del padre IR (VE) via Scortegaretta n.62.
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 3/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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