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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17290 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24986/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24986/2021 promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
Nella qualità di figli ed eredi del sig. Persona_1
Con il patrocinio dell'avv. ROCCADORO FRANCESCA e IC SA
ATTORE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. ZEGA DANIELE
1 E
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. FRANCA GERVASI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità per omicidio di ospite di struttura residenziale per anziani
IN FATTO E IN DIRITTO
e evocavano innanzi a questo Tribunale Parte_1 Parte_1 [...]
e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2
danni – iure proprio e iure haereditatis – nella misura di € 450.000,00 per ciascun attore, o per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre spese, in relazione alla morte del proprio padre, avvenuta presso la . Persona_1 Controparte_3
A sostegno della domanda esponevano quanto segue.
Il sig. dopo la morte della moglie e considerato l'avanzare dell'età, benché in ottime Pt_1
condizioni di salute, era stato collocato presso la . Nei primi tempi la Controparte_3
permanenza si era svolta serenamente, sinché Improvvisamente, il 6 ottobre 2009, era sopraggiunto il decesso dell'anziano, preceduto da uno stato soporoso e da valori glicemici inspiegabilmente oscillanti. La notizia, che aveva colto gli attori di sorpresa, non poteva di contro risultare del tutto imprevista al personale della casa di riposo, giacché da mesi si registrava una sequenza di decessi anomali, tutti caratterizzati da ipoglicemia in soggetti non diabetici. Tale fenomeno era coinciso con l'assunzione dell'infermiere che già aveva lavorato Persona_2
2 presso il Policlinico Gemelli, sul quale gravavano sospetti interni e indagini della Procura di Tivoli per la scomparsa di una donna con cui egli aveva avuto una relazione (sig.ra ). Per_3
L'autopsia sul cadavere del padre aveva rilevato alte dosi di due psicofarmaci non prescritti
(PI e IN) e induceva a sospettare la somministrazione dolosa di insulina, già riscontrata in altri ospiti deceduti. All'esito delle indagini, lo era stato arrestato e Per_2
condannato all'ergastolo per la morte della sig.ra , mentre venivano avviate indagini Per_3
anche sulle altre misteriose morti di ospiti della casa di riposo.
Con sentenza del 31 marzo 2014 la Corte di Assise di Roma, ritenuta la continuazione, aveva condannato lo alla pena principale dell'ergastolo con isolamento diurno, avendo ritenuto Per_2
la sua responsabilità per i reati di omicidio aggravato commessi ai danni di alcuni ospiti della casa di riposo, compreso il sig. Lo e erano stati altresì condannati al Pt_1 Per_2 CP_3
risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime, costituitesi parte civile.
La Corte di Assise di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna per gli omicidi di e e confermato la condanna generica al Per_4 Pt_1
risarcimento dei danni in favore delle relative parti civili, statuizione resa definitiva dalla
Cassazione con sentenza n. 5961/17.
Nel corso del processo penale, quando appariva ormai certo l'esito finale e nel tentativo di sottrarsi alla condanna al risarcimento dei danni, la società aveva operato una CP_3
scissione parziale proporzionale, trasferendo gran parte del patrimonio immobiliare e mobiliare alla neo-costituita lasciando alla scissa la mera gestione della casa di riposo. Controparte_2
Tale operazione aveva l'evidente scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, poiché avveniva in pendenza del giudizio penale e senza indicazione del debito risarcitorio. Nonostante le messe in mora e il tentativo di mediazione, le società indicate erano rimaste inadempienti.
Sussisteva la responsabilità della casa di riposo, accertata dal giudice penale, in base agli artt.
1228 e 2049 c.c., per il fatto commesso dal dipendente. Infatti la condotta ancorché dolosa del medesimo non poteva sollevare da responsabilità, essendo sufficiente un nesso di CP_3
occasionalità necessaria tra il rapporto di lavoro e l'illecito commesso.
D'altro canto, il comportamento dei soci, che avevano tollerato la prosecuzione del servizio dell'infermiere nonostante i sospetti e i reiterati decessi – come emergeva dalle conversazioni
3 intercettate intervenute tra e - aggravava la responsabilità della Persona_5 Controparte_4
società per fatto proprio organizzativo. Di fatto lo on era mai stato allontanato, essendosi Per_2
attese le sue dimissioni del 12 ottobre 2009.
L'evento morte del paziente era avvenuto in un considerevole lasso di tempo, in quanto dal momento della dolosa somministrazione dei farmaci e nonostante lo stato soporoso, il sig. ra rimasto lucido e non in coma sino al sopraggiungere dell'exitus. Pt_1
Quanto alla ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., sussisteva la responsabilità solidale CP_2
tra società scissa e quella di nuova costituzione per i debiti non soddisfatti della prima.
In punto di danni, gli attori, preso atto della sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili, chiedevano dichiararsi la responsabilità di
[...]
e la condanna di questa e della in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento del danno, sia iure proprio che iure hereditatis, stimato nell'importo complessivo di euro 450.000,00 cadauno, con vittoria di spese di giudizio.
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Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Sig. , chiedendo dichiararsi la nullità della domanda per indeterminatezza Persona_5
dell'oggetto e della causa petendi, disporsi il mutamento del rito, farsi luogo ad integrazione del contraddittorio con autorizzarsi la chiamata in causa del direttore sanitario e Persona_2
medico responsabile di dott. , accertarsi l'infondatezza della CP_3 Persona_6
domanda, il tutto con vittoria di spese.
Ha dedotto la società che non era dato comprendere quali fossero gli elementi sulla base dei quali era stato eseguito il calcolo del danno parentale e che quindi la domanda introduttiva del giudizio era nulla.
Inoltre, pur non sussistendo litisconsorzio necessario tra condebitori solidali, l'azione proposta era volta ad accertare una obbligazione risarcitoria ex novo fondata su presupposti diversi da quelli che avevano formato oggetto di accertamento nel giudizio penale, sicché occorreva chiamare in giudizio anche lo Per_2
4 Sussisteva poi una responsabilità in capo al dott. , in quanto socio della struttura e CP_4
referente medico della stessa, soggetto in grado, per le sue competenze professionali, di rendersi conto delle condizioni di salute del di impedire l'evento infausto. Pt_1
Non era applicabile nel caso di specie la disciplina dell'art. 2049 c.c., venendo meno il nesso di occasionalità necessaria in quanto il sanitario aveva agito per finalità e scopi esclusivamente personali, adottando una condotta eccezionale, inescusabilmente grave e imprevedibile.
Nemmeno era applicabile alla società una responsabilità contrattuale, poiché un rapporto siffatto era intercorso tra la casa di riposo ed il defunto sig. ma non tra ed i Pt_1 CP_3
ricorrenti.
Risultava inoltre non corrispondente al vero che non avesse posto in essere CP_3
comportamenti volti ad allontanare l'operatore sanitario, emergendo invece il contrario dalla sentenza penale (avendo i soci posto un lucchetto al frigorifero contenente i medicinali e allontanando l'infermiere anche se non mediante un licenziamento esplicito).
In punto di quantum risarcitorio, i ricorrenti non avevano tracciato un quadro chiaro in merito alla relazione che li legava al padre, non avendo fornito dimostrazione del rapporto affettivo.
Quanto al danno catastrofale, non emergeva che il paziente fosse stato lucido fino al sopraggiungere dell'exitus, risultando piuttosto che fosse insonnolito. Né, avuto riguardo al danno biologico terminale, vi era la prova del decorso di un lasso temporale tra la lesione e la morte.
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Si è costituita la , in persona del suo legale rappresentante ed amministratore Controparte_2
unico Prof. deducendo preliminarmente che come responsabile Persona_6
civile, nel procedimento penale, era sempre stato indicato il sig. , nella qualità di Persona_5
legale rappresentante e amministratore unico di e mai la Controparte_1 CP_2
[...]
La scissione della società non era mai stata volta a sottrarsi alla condanna risarcitoria, CP_3
avendo piuttosto perseguito l'obbiettivo di effettuare una ristrutturazione aziendale attraverso la riorganizzazione patrimoniale e la ridefinizione della struttura della società, come era dato
5 evincere anche dall'oggetto sociale della (che comprendeva l'attività edilizia in CP_2
genere, lottizzazione di terreni, l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la ristrutturazione, la riparazione, la manutenzione, lo svolgimento di lavori edili in genere, etc.).
Inoltre la scissione si era concretizzata il 22 febbraio 2013, laddove il riconoscimento della responsabilità civile di era stata definitivamente confermata con sentenza della CP_3
Cassazione del 2017.
Sussisteva inoltre il difetto di legittimazione passiva della non potendo i debiti CP_2
maturati e confermati post-scissione essere richiesti alla società beneficiaria. Occorreva inoltre tener conto del fatto che i ricorrenti non avevano proposto opposizione al progetto di scissione nei termini previsti, né agito in revocatoria entro il termine di cinque anni dalla scissione previsto ex lege.
Ancora, nelle more era divenuta creditrice di , come risultava dal decreto CP_2 CP_3
ingiuntivo n. 1350/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli contestualmente ad uno sfratto per morosità non posto in esecuzione.
Ha quindi concluso la per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, il CP_2
disconoscimento della responsabilità solidale ed il rigetto della richiesta risarcitoria, con vittoria di spese.
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La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Quanto all'eccezione di nullità della domanda per genericità del petitum e della causa petendi, si osserva che le ragioni della pretesa stata compiutamente descritta dagli attori, radicandosi nella inquietante vicenda che ha visto l'infermiere dipendente della casa di residenza Persona_2
per anziani , rendersi responsabile dell'omicidio di due ospiti della struttura, tra i quali CP_3
appunto il sig. Avuto poi riguardo alla censura di indeterminatezza del Persona_1
petitum, è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del
13/10/2016).
6 Priva di pregio è anche la richiesta di estendere la domanda al medesimo e/o al Persona_2
dott. , medico della struttura, trattandosi di eventuali debitori solidali, Persona_6
la cui posizione non dà luogo ad una situazione di litisconsorzio necessario.
Ancora, non risponde al vero che oggetto della presente domanda sarebbe l'accertamento di una obbligazione risarcitoria fondata su elementi diversi da quelli propri del processo penale. Invero, per un verso la difesa di non ha spiegato quali siano questi supposti elementi differenti CP_3
sui quali si baserebbe l'azione risarcitoria, dall'altro appare palese, per quanto esposto dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio, che la vicenda sostanziale è esattamente sovrapponibile a quella oggetto del processo penale.
Passando al merito.
Costituisce dato pacifico il fatto che l'infermiere è stato condannato in via Persona_2
definitiva per la morte di padre degli odierni attori. La Corte di Assise di Persona_1
appello di Roma ha altresì confermato la condanna in solido dello del responsabile civile Per_2
citato nel processo penale – la società che gestisce la struttura - al risarcimento dei CP_3
danni in favore delle parti civili e (odierni attori), da liquidarsi in Parte_1 Parte_1
separata sede.
Ora, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato regolarmente citato. Inoltre, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non 7 espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum".
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4318 del 14/02/2019).
Sul punto, ha sostenuto non potersi ravvisare la responsabilità contrattuale della CP_3
struttura a fronte della pretesa risarcitoria avanzata dagli odierni attori perché il rapporto contrattuale sarebbe unicamente intercorso tra il defunto e la stessa casa di Persona_1
riposo; per altro verso, non sarebbe nemmeno individuabile una responsabilità extracontrattuale di ex art. 2049 c.c., non sussistendo il nesso di occasionalità necessaria, in quanto CP_3
l'infermiere avrebbe agito per finalità e scopi esclusivamente personali, adottando una condotta eccezionale, inescusabilmente grave e imprevedibile.
Tali doglianze sono infondate e vanno disattese.
In primo luogo, va detto che tra l'ospite di una casa di riposo o residenza per anziani, con la stessa accettazione dell'ospite, si instaura un rapporto contrattuale atipico che prevede una pluralità di prestazioni di natura alberghiera, assistenziale e socio-sanitaria. Se quindi risulta corretto che il rapporto contrattuale con si è concluso tra la struttura e l'anziano, va per CP_3
altro verso evidenziato che gli attori hanno agito in giudizio sia iure hereditatis (e quindi facendo valere le stesse pretese che avrebbe potuto avanzare il loro congiunto), che iure proprio (in base dunque a responsabilità extracontrattuale).
Per quel che concerne la responsabilità contrattuale della struttura, giova richiamare il principio secondo cui il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi, sicché, ove si tratti di fatto doloso dell'ausiliario, il debitore è responsabile anche per i danni non prevedibili (Cass Sez. 3, Sentenza n. 20808 del
07/10/2010). Trattasi di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari ex art. 1218 e 1228
c.c., in quanto il debitore che accetta il rischio connaturato alla utilizzazione dell'ausiliario nell'attuazione della propria obbligazione, risponde direttamente ex artt. 1228 c.c. in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda ( salvo il diritto di rivalsa nei rapporti interni ) di tutte le ingerenze dannose che sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili agli ausiliari in conseguenza della posizione ai medesimi conferita rispetto al danneggiato, (cfr. Cass. Ord. n. 9172/2023). Si verte dunque non già in tema di culpa in vigilando
o in eligendo (per errore del debitore nella scelta dei propri ausiliari), ma di responsabilità che 8 deriva dall'avvalimento stesso, da parte del debitore, degli ausiliari nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 14869/2019, in motivaz.). Dunque, per un verso tale responsabilità richiede semplicemente che sussista una certa possibilità di controllo e direzione del debitore sull'ausiliario, senza necessità che quest'ultimo sia posto alle sue dipendenze;
dall'altro, che il debitore non può esimersi da responsabilità provando di aver scelto in maniera prudente ed oculata i propri ausiliari, e che quindi non sussista responsabilità in eligendo o vigilando, ma solo dimostrando che l'impossibilità della prestazione sia stata dovuta a causa a lui non imputabile.
Per quanto concerne i danni fatti valere iure proprio dagli attori (danno parentale), si verte in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, non essendo i congiunti dell'ospite della struttura parti del rapporto contrattuale. Ebbene, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 22058 del 22/09/2017: nella specie, la S.C. ha ravvisato responsabilità dell'azienda ospedaliera per i danni provocati da un medico autore di violenza sessuale in danno di paziente, perpetrata in ospedale e in orario di lavoro, nell'adempimento di mansioni di anestesista, narcotizzando la vittima in vista di un intervento chirurgico).
Ciò posto, in linea di principio ricorrono i presupposti sia della responsabilità contrattuale che extracontrattuale di . CP_3
Sotto il primo profilo perché non è contestato il rapporto contrattuale, venutosi ad instaurare con la mera accettazione dell'anziano presso la struttura, né la condotta causativa dell'evento morte ascritta all'ausiliario accertata con sentenza penale passata in cosa giudicata. Per altro Per_2
verso, l'azione omicidiaria non avrebbe potuta essere compiuta dallo e comunque è stata Per_2
agevolata, dallo svolgimento delle sue funzioni all'interno della struttura, tra le quali era compresa anche quella di somministrazione dei farmaci agli ospiti della residenza. Occorre poi soggiungere che la società convenuta non ha fornito la prova di non aver potuto assolvere ai propri obblighi di protezione nei confronti dell'anziano per causa ad essa non imputabile. A questo riguardo, giova ricordare che, come evidenziato nella sentenza penale di primo grado, nel periodo dal gennaio a settembre 2009 si registrò presso un elevato numero di casi di CP_3
9 ipoglicemia che condussero al decesso di molti ospiti, fenomeno decisamente singolare e abnorme, mai accaduto in precedenza, anche perché molte delle persone decedute non soffrivano di patologie che richiedessero la somministrazione di insulina. Tale situazione, la cui anomalia non poteva non balzare agli occhi, fu sì percepita dal e dal dott. Per_5 CP_4
(come emerge dalla conversazioni telefoniche intercettate), senza che però ne seguissero provvedimenti specifici, se non tardivamente (quando ormai il numero dei decessi era decisamente elevato) con l'apposizione di un lucchetto al frigorifero contenente i medicinali da somministrare ai pazienti (cfr. pag. 41 della sentenza penale di primo grado). D'altro canto, poiché la somministrazione dei farmaci costituiva appannaggio pressoché esclusivo dello Per_2
i gerenti della casa di riposo avrebbero del pari dovuto adottare provvedimenti cautelativi nei confronti dell'infermiere ben prima di assistere alla morte di tanti ospiti, senza aspettare che fosse costui, adducendo il pretesto di una patologia immaginaria, a dimettersi dalla struttura.
Sussiste altresì, avuto riguardo alla responsabilità extracontrattuale nei confronti dei congiunti del il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte dall'infermiere e il Pt_1
decesso dell'anziano, giacché la somministrazione del micidiale cocktail di farmaci neurolettici e ipoglicemizzanti, come già esposto, è potuta avvenire proprio grazie alle mansioni dal medesimo svolte all'interno della casa di riposo. Non è un caso che la sentenza di primo grado spenda precise parole sul punto, affermando che “lo proprio in virtù della sua qualifica di Per_2
infermiere, ha potuto maneggiare indisturbato tanto l'insulina quanto i farmaci neurolettici, perché solo tardivamente il frigorifero è stato dotato di lucchetto, dimostrando in concreto di conoscere perfettamente gli effetti letali del sovradosaggio di insulina e degli psicofarmaci sugli anziani.” (fol. 50). Anche la Corte di Assise di appello, nel confermare le statuizioni civili per la parte che qui interessa, si è soffermata su tale aspetto della vicenda, rammentando che la responsabilità di discendeva dalla posizione e dal ruolo del suo legale rappresentante CP_3
sig. , avendo l'incombenza disimpegnata dallo nell'ambito del rapporto Persona_5 Per_2
lavorativo determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.
Osserva pertanto conclusivamente il Tribunale che la società che gestiva la casa di riposo risponde certamente, nei confronti degli odierni attori, sia a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., che in via aquiliana (art. 2043 e 2049 c.c.), per la condotta dell'ausiliario
10 (l'infermiere che ha cagionato la morte del congiunto, a ciò non ostando il fatto che tale Per_2
azione sia stata volontaria e consapevole, e dunque dolosa, sussistendo la necessaria occasionalità tra le mansioni svolte dall'infermiere e il decesso dell'anziano ospite.
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Quanto alla domanda di risarcimento di danno non patrimoniale iure hereditario articolata dagli attori, occorre premettere che la giurisprudenza, in tema di cd. danno tanatologico (fatto illecito che causa il decesso della vittima), distingue il danno biologico terminale dal danno morale terminale (anche detto da lucida agonia, o catastrofale, o catastrofico).
Il primo (biologico terminale) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo dell'invalidità e sussiste anche quando la vittima sia rimasta incosciente;
il secondo
(morale terminale) consiste in una sofferenza interiore dettata dalla coscienza dell'approssimarsi della fine (secondo varie possibili sfaccettature: paura della morte, agonia provocata dalle lesioni, dispiacere di lasciar sole le persone care;
incertezza in merito alla sorte dei propri familiari ecc.) e implica, per sua natura, la consapevolezza della propria condizione da parte della vittima.
Mentre il danno biologico terminale è risarcibile solo quando tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, a prescindere dalla consapevolezza del soggetto in ordine alla propria condizione e all'approssimarsi del decesso, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) richiede necessariamente la lucidità della vittima (senza la quale non è nemmeno ipotizzabile una sofferenza morale), mentre è irrilevante il lasso di tempo intercorso tra lesione e decesso.
Invero, anche recentemente la S.C. ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il
11 tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”
(Cass. sent. n. 26727/2018; Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
Orbene, osserva il Tribunale che non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico terminale e di quello catastrofale fatti valere iure hereditatis. Infatti, avuto riguardo alle fasi che hanno preceduto il decesso del sig.
i ricorrenti hanno richiamato le pagg. 19 e 20 della sentenza penale di primo grado, e Pt_1
più precisamente una conversazione intercettata dagli inquirenti tra (l.r. di ) Persona_5 CP_3
e il dott. , ivi trascritta. Ebbene, nella sentenza si afferma che la morte Persona_6
del sig. vviene all'interno della residenza per anziani alle ore 6:45 del 6 ottobre 2009, Pt_1
richiamandosi subito dopo la conversazione telefonica sopra menzionata al fine di dimostrare quali fossero i sintomi manifestati dall'ospite prima di morire. Nulla si inferisce tuttavia sul tempo intercorso – ancorché sicuramente breve - tra la somministrazione del letale cocktail di farmaci da parte dello e l'effettivo decesso del arguendosi comunque che il Per_2 Pt_1
decesso è stato preceduto da uno stato di ottundimento delle sue capacità mentali (“…lui non si
è svegliato, stava sempre insonnolito…). In altri termini, non risulta provato da parte attrice che il tempo trascorso tra la somministrazione dei farmaci e l'exitus sia stato sufficientemente lungo da poter riconoscere il diritto al risarcimento del danno terminale, mentre sotto altro profilo la
(scientemente procurata) sonnolenza indotta dai farmaci neurolettici consente di ritenere che il sig. on sia stato consapevole dell'approssimarsi della propria morte. Pt_1
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Va invece accolta la richiesta di risarcimento del danno parentale.
È ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre 12 fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Giova peraltro sottolineare che il danno da perdita del rapporto parentale consta di due diversi aspetti: ovvero il danno relativo alla sofferenza interiore patita per la perdita del proprio congiunto (danno morale) e quello subìto in termini dinamico relazionali (modifica in pejus delle precedenti abitudini di vita). Sia l'uno che l'altro aspetto vanno debitamente provati, anche se è possibile per il giudice far ricorso ad elementi presuntivi. Ha infatti affermato la S.C. che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. Ord. n. 23469/2018). In particolare, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Sent. n. 28989/2019).
Ebbene, nel caso di specie va considerato in primo luogo che lo stretto rapporto parentale (il de cuius era padre degli odierni attori) consente di presumere una comunanza di affetti e uno stretta relazione affettiva tra le parti. Inoltre, anche la prova testimoniale e l'interrogatorio formale svolti in fase istruttoria conducono al medesimo esito, avendo il ricorrente affermato Parte_1
che ogni giovedi si recava unitamente al fratello a trovare il padre nella casa di riposo, portandolo talvolta anche al ristorante, come confermato anche dalla teste (nonché coniuge del primo)
. Peraltro, costei ha anche soggiunto che il marito e il sig. , prima Testimone_1 Per_1
dell'ingresso di quest'ultimo nella residenza per anziani, si frequentavano quotidianamente. Tali
13 affermazioni non trovano sufficiente smentita, ad avviso del Tribunale, nelle dichiarazioni rese dalla teste (già operatore socio-sanitario presso ), che ha riferito di non Testimone_2 CP_3
ricordare se l'ospite avesse ricevuto visite nel breve periodo di permanenza presso la struttura, e dalla teste (infermiera presso ), che ha asserito di aver visto solo una Testimone_3 CP_3
volta una coppia fare visita al sig. . Invero, la on è stata in grado di rammentare Per_1 Tes_2
la circostanza, anche tenuto conto del tempo trascorso, mentre la presta tutt'ora servizio Tes_3
presso , circostanza che rende dubbio il suo disinteresse rispetto alla vicenda. In ogni CP_3
caso, quand'anche nel breve periodo di tempo di permanenza dell'anziano presso la struttura egli avesse ricevuto una sola visita, ciò non sarebbe sufficiente per escludere un rapporto affettivo tra il d i propri figli. Pt_1
Tornando ora al danno parentale, giova aggiungere che trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, predisposte per evitare disparità di pronunce all'interno dell'ufficio giudiziario. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius
(dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Per adeguare ulteriormente l'entità risarcitoria alla fattispecie concreta si è inoltre prevista la possibilità di applicare una riduzione (dal 2011 fino alla metà del punteggio complessivo) in caso di assenza di convivenza con la vittima, anche allo scopo di diversificare la posizione dei non conviventi.
Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilito nella tabella elaborata
14 nell'anno 2025, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal
Tribunale di Roma, nell'importo di euro 11.549,20.
Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 89 al momento del decesso) e di quella dei congiunti
(58 anni il sig. 57 anni il sig. , al momento dell'evento. Devesi Parte_1 Parte_1
altresì tener conto della circostanza che i ricorrenti non risultavano conviventi con la vittima.
Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
: punti 18 per relazione parentale;
punti 1 per l'età della vittima;
punti 2,5 per Parte_1
l'età del congiunto;
tot = punti 21,5 x euro 11.549,20 = euro 248.307,80
: punti 18 per relazione parentale;
punti 1 per l'età della vittima;
punti 2,5 per Parte_1
l'età del congiunto;
tot= punti 21,5 x euro 11.549,20 = euro 248.307,80.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
-------------------
Quanto alla posizione della derivante dalla scissione della società , l'art. CP_2 CP_3
2506 quater c.c., in tema di effetti della scissione, dispone che ciascuna società è solidalmente
15 responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Va subito detto che la circostanza che la sentenza penale abbia condannato come responsabile civile la sola non rileva affatto ai fini che qui interessano, in quanto in questa sede non CP_3
si discute della efficacia della sentenza penale di condanna generica – cui la è CP_2
certamente estranea, non avendo preso parte a quel giudizio – ma della responsabilità solidale della new company rispetto ai debiti da cui era gravata (società scissa). Ebbene, il CP_3
quesito in merito alla responsabilità solidale della società beneficiaria va risolto in modo sicuramente positivo, in quanto in base al disposto normativo dell'art. 2506 quater c.c. già richiamato, la deve rispondere dei debiti già sorti in capo a al momento CP_2 CP_3
della scissione. Tra tali debiti va annoverato anche quello da risarcimento del danno parentale, sorto al momento del decesso dell'anziano ospite e quindi in data 6 ottobre 2009, tenuto conto del fatto che l'atto di scissione è del 22 febbraio 2013 (sicché i suoi effetti, risalenti all'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese, sono sicuramente successivi a tale data). E' palese, infatti, che la circostanza che il risarcimento sia stato liquidato in questa sede, non toglie che il diritto di credito sia sorto al momento dell'evento lesivo e che quindi la relativa posta debitoria rientrasse già nel patrimonio di al momento della scissione. CP_3
Di nessun pregio è poi l'esistenza o meno di un presunto debito di nei confronti di CP_3
giacché eventuali poste di dare – avere nei rapporti interni tra le due società non CP_2
fanno certamente venir meno la loro responsabilità patrimoniale solidale nei confronti dei terzi creditori.
---------------------
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
16 - In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'inadempimento di rispetto al contratto di assistenza concluso con Controparte_1 Per_1
, nonché la responsabilità della medesima nei confronti degli attori e per l'effetto
[...]
la condanna, a titolo risarcitorio, in solido con la al pagamento in favore Controparte_2
di e dell'importo di euro 248.307,80 ciascuno, oltre Parte_1 Parte_1
interessi come da parte motiva;
- Rigetta per il resto la domanda;
- Condanna altresì la e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro
20.000,00 per ciascuna società, oltre spese di contributo unificato ed accessori di legge.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24986/2021 promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
Nella qualità di figli ed eredi del sig. Persona_1
Con il patrocinio dell'avv. ROCCADORO FRANCESCA e IC SA
ATTORE contro
Controparte_1
Con il patrocinio dell'avv. ZEGA DANIELE
1 E
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. FRANCA GERVASI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità per omicidio di ospite di struttura residenziale per anziani
IN FATTO E IN DIRITTO
e evocavano innanzi a questo Tribunale Parte_1 Parte_1 [...]
e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2
danni – iure proprio e iure haereditatis – nella misura di € 450.000,00 per ciascun attore, o per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre spese, in relazione alla morte del proprio padre, avvenuta presso la . Persona_1 Controparte_3
A sostegno della domanda esponevano quanto segue.
Il sig. dopo la morte della moglie e considerato l'avanzare dell'età, benché in ottime Pt_1
condizioni di salute, era stato collocato presso la . Nei primi tempi la Controparte_3
permanenza si era svolta serenamente, sinché Improvvisamente, il 6 ottobre 2009, era sopraggiunto il decesso dell'anziano, preceduto da uno stato soporoso e da valori glicemici inspiegabilmente oscillanti. La notizia, che aveva colto gli attori di sorpresa, non poteva di contro risultare del tutto imprevista al personale della casa di riposo, giacché da mesi si registrava una sequenza di decessi anomali, tutti caratterizzati da ipoglicemia in soggetti non diabetici. Tale fenomeno era coinciso con l'assunzione dell'infermiere che già aveva lavorato Persona_2
2 presso il Policlinico Gemelli, sul quale gravavano sospetti interni e indagini della Procura di Tivoli per la scomparsa di una donna con cui egli aveva avuto una relazione (sig.ra ). Per_3
L'autopsia sul cadavere del padre aveva rilevato alte dosi di due psicofarmaci non prescritti
(PI e IN) e induceva a sospettare la somministrazione dolosa di insulina, già riscontrata in altri ospiti deceduti. All'esito delle indagini, lo era stato arrestato e Per_2
condannato all'ergastolo per la morte della sig.ra , mentre venivano avviate indagini Per_3
anche sulle altre misteriose morti di ospiti della casa di riposo.
Con sentenza del 31 marzo 2014 la Corte di Assise di Roma, ritenuta la continuazione, aveva condannato lo alla pena principale dell'ergastolo con isolamento diurno, avendo ritenuto Per_2
la sua responsabilità per i reati di omicidio aggravato commessi ai danni di alcuni ospiti della casa di riposo, compreso il sig. Lo e erano stati altresì condannati al Pt_1 Per_2 CP_3
risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime, costituitesi parte civile.
La Corte di Assise di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna per gli omicidi di e e confermato la condanna generica al Per_4 Pt_1
risarcimento dei danni in favore delle relative parti civili, statuizione resa definitiva dalla
Cassazione con sentenza n. 5961/17.
Nel corso del processo penale, quando appariva ormai certo l'esito finale e nel tentativo di sottrarsi alla condanna al risarcimento dei danni, la società aveva operato una CP_3
scissione parziale proporzionale, trasferendo gran parte del patrimonio immobiliare e mobiliare alla neo-costituita lasciando alla scissa la mera gestione della casa di riposo. Controparte_2
Tale operazione aveva l'evidente scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, poiché avveniva in pendenza del giudizio penale e senza indicazione del debito risarcitorio. Nonostante le messe in mora e il tentativo di mediazione, le società indicate erano rimaste inadempienti.
Sussisteva la responsabilità della casa di riposo, accertata dal giudice penale, in base agli artt.
1228 e 2049 c.c., per il fatto commesso dal dipendente. Infatti la condotta ancorché dolosa del medesimo non poteva sollevare da responsabilità, essendo sufficiente un nesso di CP_3
occasionalità necessaria tra il rapporto di lavoro e l'illecito commesso.
D'altro canto, il comportamento dei soci, che avevano tollerato la prosecuzione del servizio dell'infermiere nonostante i sospetti e i reiterati decessi – come emergeva dalle conversazioni
3 intercettate intervenute tra e - aggravava la responsabilità della Persona_5 Controparte_4
società per fatto proprio organizzativo. Di fatto lo on era mai stato allontanato, essendosi Per_2
attese le sue dimissioni del 12 ottobre 2009.
L'evento morte del paziente era avvenuto in un considerevole lasso di tempo, in quanto dal momento della dolosa somministrazione dei farmaci e nonostante lo stato soporoso, il sig. ra rimasto lucido e non in coma sino al sopraggiungere dell'exitus. Pt_1
Quanto alla ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., sussisteva la responsabilità solidale CP_2
tra società scissa e quella di nuova costituzione per i debiti non soddisfatti della prima.
In punto di danni, gli attori, preso atto della sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili, chiedevano dichiararsi la responsabilità di
[...]
e la condanna di questa e della in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento del danno, sia iure proprio che iure hereditatis, stimato nell'importo complessivo di euro 450.000,00 cadauno, con vittoria di spese di giudizio.
-----------------
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore Sig. , chiedendo dichiararsi la nullità della domanda per indeterminatezza Persona_5
dell'oggetto e della causa petendi, disporsi il mutamento del rito, farsi luogo ad integrazione del contraddittorio con autorizzarsi la chiamata in causa del direttore sanitario e Persona_2
medico responsabile di dott. , accertarsi l'infondatezza della CP_3 Persona_6
domanda, il tutto con vittoria di spese.
Ha dedotto la società che non era dato comprendere quali fossero gli elementi sulla base dei quali era stato eseguito il calcolo del danno parentale e che quindi la domanda introduttiva del giudizio era nulla.
Inoltre, pur non sussistendo litisconsorzio necessario tra condebitori solidali, l'azione proposta era volta ad accertare una obbligazione risarcitoria ex novo fondata su presupposti diversi da quelli che avevano formato oggetto di accertamento nel giudizio penale, sicché occorreva chiamare in giudizio anche lo Per_2
4 Sussisteva poi una responsabilità in capo al dott. , in quanto socio della struttura e CP_4
referente medico della stessa, soggetto in grado, per le sue competenze professionali, di rendersi conto delle condizioni di salute del di impedire l'evento infausto. Pt_1
Non era applicabile nel caso di specie la disciplina dell'art. 2049 c.c., venendo meno il nesso di occasionalità necessaria in quanto il sanitario aveva agito per finalità e scopi esclusivamente personali, adottando una condotta eccezionale, inescusabilmente grave e imprevedibile.
Nemmeno era applicabile alla società una responsabilità contrattuale, poiché un rapporto siffatto era intercorso tra la casa di riposo ed il defunto sig. ma non tra ed i Pt_1 CP_3
ricorrenti.
Risultava inoltre non corrispondente al vero che non avesse posto in essere CP_3
comportamenti volti ad allontanare l'operatore sanitario, emergendo invece il contrario dalla sentenza penale (avendo i soci posto un lucchetto al frigorifero contenente i medicinali e allontanando l'infermiere anche se non mediante un licenziamento esplicito).
In punto di quantum risarcitorio, i ricorrenti non avevano tracciato un quadro chiaro in merito alla relazione che li legava al padre, non avendo fornito dimostrazione del rapporto affettivo.
Quanto al danno catastrofale, non emergeva che il paziente fosse stato lucido fino al sopraggiungere dell'exitus, risultando piuttosto che fosse insonnolito. Né, avuto riguardo al danno biologico terminale, vi era la prova del decorso di un lasso temporale tra la lesione e la morte.
-----------------
Si è costituita la , in persona del suo legale rappresentante ed amministratore Controparte_2
unico Prof. deducendo preliminarmente che come responsabile Persona_6
civile, nel procedimento penale, era sempre stato indicato il sig. , nella qualità di Persona_5
legale rappresentante e amministratore unico di e mai la Controparte_1 CP_2
[...]
La scissione della società non era mai stata volta a sottrarsi alla condanna risarcitoria, CP_3
avendo piuttosto perseguito l'obbiettivo di effettuare una ristrutturazione aziendale attraverso la riorganizzazione patrimoniale e la ridefinizione della struttura della società, come era dato
5 evincere anche dall'oggetto sociale della (che comprendeva l'attività edilizia in CP_2
genere, lottizzazione di terreni, l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la ristrutturazione, la riparazione, la manutenzione, lo svolgimento di lavori edili in genere, etc.).
Inoltre la scissione si era concretizzata il 22 febbraio 2013, laddove il riconoscimento della responsabilità civile di era stata definitivamente confermata con sentenza della CP_3
Cassazione del 2017.
Sussisteva inoltre il difetto di legittimazione passiva della non potendo i debiti CP_2
maturati e confermati post-scissione essere richiesti alla società beneficiaria. Occorreva inoltre tener conto del fatto che i ricorrenti non avevano proposto opposizione al progetto di scissione nei termini previsti, né agito in revocatoria entro il termine di cinque anni dalla scissione previsto ex lege.
Ancora, nelle more era divenuta creditrice di , come risultava dal decreto CP_2 CP_3
ingiuntivo n. 1350/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli contestualmente ad uno sfratto per morosità non posto in esecuzione.
Ha quindi concluso la per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, il CP_2
disconoscimento della responsabilità solidale ed il rigetto della richiesta risarcitoria, con vittoria di spese.
----------------
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Quanto all'eccezione di nullità della domanda per genericità del petitum e della causa petendi, si osserva che le ragioni della pretesa stata compiutamente descritta dagli attori, radicandosi nella inquietante vicenda che ha visto l'infermiere dipendente della casa di residenza Persona_2
per anziani , rendersi responsabile dell'omicidio di due ospiti della struttura, tra i quali CP_3
appunto il sig. Avuto poi riguardo alla censura di indeterminatezza del Persona_1
petitum, è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20643 del
13/10/2016).
6 Priva di pregio è anche la richiesta di estendere la domanda al medesimo e/o al Persona_2
dott. , medico della struttura, trattandosi di eventuali debitori solidali, Persona_6
la cui posizione non dà luogo ad una situazione di litisconsorzio necessario.
Ancora, non risponde al vero che oggetto della presente domanda sarebbe l'accertamento di una obbligazione risarcitoria fondata su elementi diversi da quelli propri del processo penale. Invero, per un verso la difesa di non ha spiegato quali siano questi supposti elementi differenti CP_3
sui quali si baserebbe l'azione risarcitoria, dall'altro appare palese, per quanto esposto dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio, che la vicenda sostanziale è esattamente sovrapponibile a quella oggetto del processo penale.
Passando al merito.
Costituisce dato pacifico il fatto che l'infermiere è stato condannato in via Persona_2
definitiva per la morte di padre degli odierni attori. La Corte di Assise di Persona_1
appello di Roma ha altresì confermato la condanna in solido dello del responsabile civile Per_2
citato nel processo penale – la società che gestisce la struttura - al risarcimento dei CP_3
danni in favore delle parti civili e (odierni attori), da liquidarsi in Parte_1 Parte_1
separata sede.
Ora, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato regolarmente citato. Inoltre, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non 7 espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum".
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4318 del 14/02/2019).
Sul punto, ha sostenuto non potersi ravvisare la responsabilità contrattuale della CP_3
struttura a fronte della pretesa risarcitoria avanzata dagli odierni attori perché il rapporto contrattuale sarebbe unicamente intercorso tra il defunto e la stessa casa di Persona_1
riposo; per altro verso, non sarebbe nemmeno individuabile una responsabilità extracontrattuale di ex art. 2049 c.c., non sussistendo il nesso di occasionalità necessaria, in quanto CP_3
l'infermiere avrebbe agito per finalità e scopi esclusivamente personali, adottando una condotta eccezionale, inescusabilmente grave e imprevedibile.
Tali doglianze sono infondate e vanno disattese.
In primo luogo, va detto che tra l'ospite di una casa di riposo o residenza per anziani, con la stessa accettazione dell'ospite, si instaura un rapporto contrattuale atipico che prevede una pluralità di prestazioni di natura alberghiera, assistenziale e socio-sanitaria. Se quindi risulta corretto che il rapporto contrattuale con si è concluso tra la struttura e l'anziano, va per CP_3
altro verso evidenziato che gli attori hanno agito in giudizio sia iure hereditatis (e quindi facendo valere le stesse pretese che avrebbe potuto avanzare il loro congiunto), che iure proprio (in base dunque a responsabilità extracontrattuale).
Per quel che concerne la responsabilità contrattuale della struttura, giova richiamare il principio secondo cui il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi, sicché, ove si tratti di fatto doloso dell'ausiliario, il debitore è responsabile anche per i danni non prevedibili (Cass Sez. 3, Sentenza n. 20808 del
07/10/2010). Trattasi di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari ex art. 1218 e 1228
c.c., in quanto il debitore che accetta il rischio connaturato alla utilizzazione dell'ausiliario nell'attuazione della propria obbligazione, risponde direttamente ex artt. 1228 c.c. in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda ( salvo il diritto di rivalsa nei rapporti interni ) di tutte le ingerenze dannose che sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili agli ausiliari in conseguenza della posizione ai medesimi conferita rispetto al danneggiato, (cfr. Cass. Ord. n. 9172/2023). Si verte dunque non già in tema di culpa in vigilando
o in eligendo (per errore del debitore nella scelta dei propri ausiliari), ma di responsabilità che 8 deriva dall'avvalimento stesso, da parte del debitore, degli ausiliari nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 14869/2019, in motivaz.). Dunque, per un verso tale responsabilità richiede semplicemente che sussista una certa possibilità di controllo e direzione del debitore sull'ausiliario, senza necessità che quest'ultimo sia posto alle sue dipendenze;
dall'altro, che il debitore non può esimersi da responsabilità provando di aver scelto in maniera prudente ed oculata i propri ausiliari, e che quindi non sussista responsabilità in eligendo o vigilando, ma solo dimostrando che l'impossibilità della prestazione sia stata dovuta a causa a lui non imputabile.
Per quanto concerne i danni fatti valere iure proprio dagli attori (danno parentale), si verte in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, non essendo i congiunti dell'ospite della struttura parti del rapporto contrattuale. Ebbene, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 22058 del 22/09/2017: nella specie, la S.C. ha ravvisato responsabilità dell'azienda ospedaliera per i danni provocati da un medico autore di violenza sessuale in danno di paziente, perpetrata in ospedale e in orario di lavoro, nell'adempimento di mansioni di anestesista, narcotizzando la vittima in vista di un intervento chirurgico).
Ciò posto, in linea di principio ricorrono i presupposti sia della responsabilità contrattuale che extracontrattuale di . CP_3
Sotto il primo profilo perché non è contestato il rapporto contrattuale, venutosi ad instaurare con la mera accettazione dell'anziano presso la struttura, né la condotta causativa dell'evento morte ascritta all'ausiliario accertata con sentenza penale passata in cosa giudicata. Per altro Per_2
verso, l'azione omicidiaria non avrebbe potuta essere compiuta dallo e comunque è stata Per_2
agevolata, dallo svolgimento delle sue funzioni all'interno della struttura, tra le quali era compresa anche quella di somministrazione dei farmaci agli ospiti della residenza. Occorre poi soggiungere che la società convenuta non ha fornito la prova di non aver potuto assolvere ai propri obblighi di protezione nei confronti dell'anziano per causa ad essa non imputabile. A questo riguardo, giova ricordare che, come evidenziato nella sentenza penale di primo grado, nel periodo dal gennaio a settembre 2009 si registrò presso un elevato numero di casi di CP_3
9 ipoglicemia che condussero al decesso di molti ospiti, fenomeno decisamente singolare e abnorme, mai accaduto in precedenza, anche perché molte delle persone decedute non soffrivano di patologie che richiedessero la somministrazione di insulina. Tale situazione, la cui anomalia non poteva non balzare agli occhi, fu sì percepita dal e dal dott. Per_5 CP_4
(come emerge dalla conversazioni telefoniche intercettate), senza che però ne seguissero provvedimenti specifici, se non tardivamente (quando ormai il numero dei decessi era decisamente elevato) con l'apposizione di un lucchetto al frigorifero contenente i medicinali da somministrare ai pazienti (cfr. pag. 41 della sentenza penale di primo grado). D'altro canto, poiché la somministrazione dei farmaci costituiva appannaggio pressoché esclusivo dello Per_2
i gerenti della casa di riposo avrebbero del pari dovuto adottare provvedimenti cautelativi nei confronti dell'infermiere ben prima di assistere alla morte di tanti ospiti, senza aspettare che fosse costui, adducendo il pretesto di una patologia immaginaria, a dimettersi dalla struttura.
Sussiste altresì, avuto riguardo alla responsabilità extracontrattuale nei confronti dei congiunti del il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte dall'infermiere e il Pt_1
decesso dell'anziano, giacché la somministrazione del micidiale cocktail di farmaci neurolettici e ipoglicemizzanti, come già esposto, è potuta avvenire proprio grazie alle mansioni dal medesimo svolte all'interno della casa di riposo. Non è un caso che la sentenza di primo grado spenda precise parole sul punto, affermando che “lo proprio in virtù della sua qualifica di Per_2
infermiere, ha potuto maneggiare indisturbato tanto l'insulina quanto i farmaci neurolettici, perché solo tardivamente il frigorifero è stato dotato di lucchetto, dimostrando in concreto di conoscere perfettamente gli effetti letali del sovradosaggio di insulina e degli psicofarmaci sugli anziani.” (fol. 50). Anche la Corte di Assise di appello, nel confermare le statuizioni civili per la parte che qui interessa, si è soffermata su tale aspetto della vicenda, rammentando che la responsabilità di discendeva dalla posizione e dal ruolo del suo legale rappresentante CP_3
sig. , avendo l'incombenza disimpegnata dallo nell'ambito del rapporto Persona_5 Per_2
lavorativo determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.
Osserva pertanto conclusivamente il Tribunale che la società che gestiva la casa di riposo risponde certamente, nei confronti degli odierni attori, sia a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., che in via aquiliana (art. 2043 e 2049 c.c.), per la condotta dell'ausiliario
10 (l'infermiere che ha cagionato la morte del congiunto, a ciò non ostando il fatto che tale Per_2
azione sia stata volontaria e consapevole, e dunque dolosa, sussistendo la necessaria occasionalità tra le mansioni svolte dall'infermiere e il decesso dell'anziano ospite.
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Quanto alla domanda di risarcimento di danno non patrimoniale iure hereditario articolata dagli attori, occorre premettere che la giurisprudenza, in tema di cd. danno tanatologico (fatto illecito che causa il decesso della vittima), distingue il danno biologico terminale dal danno morale terminale (anche detto da lucida agonia, o catastrofale, o catastrofico).
Il primo (biologico terminale) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo dell'invalidità e sussiste anche quando la vittima sia rimasta incosciente;
il secondo
(morale terminale) consiste in una sofferenza interiore dettata dalla coscienza dell'approssimarsi della fine (secondo varie possibili sfaccettature: paura della morte, agonia provocata dalle lesioni, dispiacere di lasciar sole le persone care;
incertezza in merito alla sorte dei propri familiari ecc.) e implica, per sua natura, la consapevolezza della propria condizione da parte della vittima.
Mentre il danno biologico terminale è risarcibile solo quando tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, a prescindere dalla consapevolezza del soggetto in ordine alla propria condizione e all'approssimarsi del decesso, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) richiede necessariamente la lucidità della vittima (senza la quale non è nemmeno ipotizzabile una sofferenza morale), mentre è irrilevante il lasso di tempo intercorso tra lesione e decesso.
Invero, anche recentemente la S.C. ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il
11 tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”
(Cass. sent. n. 26727/2018; Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
Orbene, osserva il Tribunale che non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico terminale e di quello catastrofale fatti valere iure hereditatis. Infatti, avuto riguardo alle fasi che hanno preceduto il decesso del sig.
i ricorrenti hanno richiamato le pagg. 19 e 20 della sentenza penale di primo grado, e Pt_1
più precisamente una conversazione intercettata dagli inquirenti tra (l.r. di ) Persona_5 CP_3
e il dott. , ivi trascritta. Ebbene, nella sentenza si afferma che la morte Persona_6
del sig. vviene all'interno della residenza per anziani alle ore 6:45 del 6 ottobre 2009, Pt_1
richiamandosi subito dopo la conversazione telefonica sopra menzionata al fine di dimostrare quali fossero i sintomi manifestati dall'ospite prima di morire. Nulla si inferisce tuttavia sul tempo intercorso – ancorché sicuramente breve - tra la somministrazione del letale cocktail di farmaci da parte dello e l'effettivo decesso del arguendosi comunque che il Per_2 Pt_1
decesso è stato preceduto da uno stato di ottundimento delle sue capacità mentali (“…lui non si
è svegliato, stava sempre insonnolito…). In altri termini, non risulta provato da parte attrice che il tempo trascorso tra la somministrazione dei farmaci e l'exitus sia stato sufficientemente lungo da poter riconoscere il diritto al risarcimento del danno terminale, mentre sotto altro profilo la
(scientemente procurata) sonnolenza indotta dai farmaci neurolettici consente di ritenere che il sig. on sia stato consapevole dell'approssimarsi della propria morte. Pt_1
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Va invece accolta la richiesta di risarcimento del danno parentale.
È ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre 12 fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Giova peraltro sottolineare che il danno da perdita del rapporto parentale consta di due diversi aspetti: ovvero il danno relativo alla sofferenza interiore patita per la perdita del proprio congiunto (danno morale) e quello subìto in termini dinamico relazionali (modifica in pejus delle precedenti abitudini di vita). Sia l'uno che l'altro aspetto vanno debitamente provati, anche se è possibile per il giudice far ricorso ad elementi presuntivi. Ha infatti affermato la S.C. che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. Ord. n. 23469/2018). In particolare, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Sent. n. 28989/2019).
Ebbene, nel caso di specie va considerato in primo luogo che lo stretto rapporto parentale (il de cuius era padre degli odierni attori) consente di presumere una comunanza di affetti e uno stretta relazione affettiva tra le parti. Inoltre, anche la prova testimoniale e l'interrogatorio formale svolti in fase istruttoria conducono al medesimo esito, avendo il ricorrente affermato Parte_1
che ogni giovedi si recava unitamente al fratello a trovare il padre nella casa di riposo, portandolo talvolta anche al ristorante, come confermato anche dalla teste (nonché coniuge del primo)
. Peraltro, costei ha anche soggiunto che il marito e il sig. , prima Testimone_1 Per_1
dell'ingresso di quest'ultimo nella residenza per anziani, si frequentavano quotidianamente. Tali
13 affermazioni non trovano sufficiente smentita, ad avviso del Tribunale, nelle dichiarazioni rese dalla teste (già operatore socio-sanitario presso ), che ha riferito di non Testimone_2 CP_3
ricordare se l'ospite avesse ricevuto visite nel breve periodo di permanenza presso la struttura, e dalla teste (infermiera presso ), che ha asserito di aver visto solo una Testimone_3 CP_3
volta una coppia fare visita al sig. . Invero, la on è stata in grado di rammentare Per_1 Tes_2
la circostanza, anche tenuto conto del tempo trascorso, mentre la presta tutt'ora servizio Tes_3
presso , circostanza che rende dubbio il suo disinteresse rispetto alla vicenda. In ogni CP_3
caso, quand'anche nel breve periodo di tempo di permanenza dell'anziano presso la struttura egli avesse ricevuto una sola visita, ciò non sarebbe sufficiente per escludere un rapporto affettivo tra il d i propri figli. Pt_1
Tornando ora al danno parentale, giova aggiungere che trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, predisposte per evitare disparità di pronunce all'interno dell'ufficio giudiziario. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius
(dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Per adeguare ulteriormente l'entità risarcitoria alla fattispecie concreta si è inoltre prevista la possibilità di applicare una riduzione (dal 2011 fino alla metà del punteggio complessivo) in caso di assenza di convivenza con la vittima, anche allo scopo di diversificare la posizione dei non conviventi.
Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilito nella tabella elaborata
14 nell'anno 2025, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal
Tribunale di Roma, nell'importo di euro 11.549,20.
Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 89 al momento del decesso) e di quella dei congiunti
(58 anni il sig. 57 anni il sig. , al momento dell'evento. Devesi Parte_1 Parte_1
altresì tener conto della circostanza che i ricorrenti non risultavano conviventi con la vittima.
Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
: punti 18 per relazione parentale;
punti 1 per l'età della vittima;
punti 2,5 per Parte_1
l'età del congiunto;
tot = punti 21,5 x euro 11.549,20 = euro 248.307,80
: punti 18 per relazione parentale;
punti 1 per l'età della vittima;
punti 2,5 per Parte_1
l'età del congiunto;
tot= punti 21,5 x euro 11.549,20 = euro 248.307,80.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
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Quanto alla posizione della derivante dalla scissione della società , l'art. CP_2 CP_3
2506 quater c.c., in tema di effetti della scissione, dispone che ciascuna società è solidalmente
15 responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Va subito detto che la circostanza che la sentenza penale abbia condannato come responsabile civile la sola non rileva affatto ai fini che qui interessano, in quanto in questa sede non CP_3
si discute della efficacia della sentenza penale di condanna generica – cui la è CP_2
certamente estranea, non avendo preso parte a quel giudizio – ma della responsabilità solidale della new company rispetto ai debiti da cui era gravata (società scissa). Ebbene, il CP_3
quesito in merito alla responsabilità solidale della società beneficiaria va risolto in modo sicuramente positivo, in quanto in base al disposto normativo dell'art. 2506 quater c.c. già richiamato, la deve rispondere dei debiti già sorti in capo a al momento CP_2 CP_3
della scissione. Tra tali debiti va annoverato anche quello da risarcimento del danno parentale, sorto al momento del decesso dell'anziano ospite e quindi in data 6 ottobre 2009, tenuto conto del fatto che l'atto di scissione è del 22 febbraio 2013 (sicché i suoi effetti, risalenti all'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese, sono sicuramente successivi a tale data). E' palese, infatti, che la circostanza che il risarcimento sia stato liquidato in questa sede, non toglie che il diritto di credito sia sorto al momento dell'evento lesivo e che quindi la relativa posta debitoria rientrasse già nel patrimonio di al momento della scissione. CP_3
Di nessun pregio è poi l'esistenza o meno di un presunto debito di nei confronti di CP_3
giacché eventuali poste di dare – avere nei rapporti interni tra le due società non CP_2
fanno certamente venir meno la loro responsabilità patrimoniale solidale nei confronti dei terzi creditori.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
16 - In parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'inadempimento di rispetto al contratto di assistenza concluso con Controparte_1 Per_1
, nonché la responsabilità della medesima nei confronti degli attori e per l'effetto
[...]
la condanna, a titolo risarcitorio, in solido con la al pagamento in favore Controparte_2
di e dell'importo di euro 248.307,80 ciascuno, oltre Parte_1 Parte_1
interessi come da parte motiva;
- Rigetta per il resto la domanda;
- Condanna altresì la e in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro
20.000,00 per ciascuna società, oltre spese di contributo unificato ed accessori di legge.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
17