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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/02/2024, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1)dott. Antonio Di Marco Presidente
2)dott. Silvana Sica Consigliere rel.
3)dott. Ida D'Onofrio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4606/2022, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio proposto da
, elettivamente domiciliata in VIA FASCINE, 21 80145 NAPOLI presso lo studio Parte_1 dell'avv. BIANCO GERARDO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, CP_1
CONVENUTO con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore si è riportato alla domanda introduttiva, con la quale ha chiesto che la Corte voglia dichiarare l'efficacia ed esecutività, nella Repubblica Italiana, della sentenza canonica di nullità.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2022, ha convenuto dinanzi a questa Corte Parte_1 per sentire dichiarare l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, CP_1 pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello il 24 marzo 2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 17 maggio 2022, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio tra di loro contratto per avere solo la parte attrice escluso l'indissolubilità del vincolo e della prole.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Disposta con decreto del 10 novembre 2022 la trattazione scritta della causa, depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cod. pro. civile. La sentenza ecclesiastica è stata pronunciata a seguito di giudizio proposto dalla nei confronti Pt_1 del ed è intervenuta in merito a matrimonio da loro contratto in Giugliano in Campania il 13 luglio CP_1
2013.
Come risulta dal testo della motivazione è stato assicurato, nel giudizio canonico, il pieno diritto di difesa ad entrambe le parti. La nullità è stata dichiarata, per esclusione della indissolubilità del vincolo e della prole da parte dell'attrice, con una convivenza effettiva durata circa un anno.
Pacifico è che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo e/o della prole, non si pone in contrasto con i principi dell'ordine pubblico interno, sol che, a tutela del principio fondamentale della buona fede e dell'affidamento incolpevole, risulti che la volontà divergente sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi non l'abbia conosciuta per propria negligenza (Cass. sez. 1, 14.2.2008, n. 3709).
Nel caso di specie non vi è ragione di tutela dell'affidamento, dato che, come risulta dalla sentenza ecclesiastica, i testimoni hanno dichiarato che la aveva manifestato incertezze sul futuro del Pt_1 coniugio e per tale ragione aveva evitato di procreare figli. Pertanto, deve ritenersi che il convenuto fosse perfettamente in grado, secondo ordinari criteri di diligenza, di rendersi conto delle intenzioni
“antivincolistiche” della futura sposa.
Orbene, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, “la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria;
inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge” (Cass. 3378/2012).
Deve pertanto riconoscersi efficacia alla indicata sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo.
Poiché la presente sentenza sancisce l'efficacia di una sentenza di nullità matrimoniale, pronunciata per causa addebitabile proprio a responsabilità della , deve ritenersi che esistano gravi motivi per Pt_1 dichiarare non ripetibili le spese processuali da lei anticipate.
P. Q. M.
a) dichiara l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, pronunciata Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo e di Appello il 24 marzo 2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con decreto del 17 maggio 2022, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto in Giugliano in Campania il 13 luglio 2013, con il rito canonico concordatario da nato a CP_1
Villaricca il 30.5.1978, e da , nata a [...] l'[...], e poi trascritto dall'Ufficiale dello Parte_1 stato civile di questo Comune per l'anno 2013, parte II, serie A, atto n. 111;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ercolano di provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni;
c) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Napoli, così deciso in camera di consiglio l'1 febbraio 2024
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:
1)dott. Antonio Di Marco Presidente
2)dott. Silvana Sica Consigliere rel.
3)dott. Ida D'Onofrio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4606/2022, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio proposto da
, elettivamente domiciliata in VIA FASCINE, 21 80145 NAPOLI presso lo studio Parte_1 dell'avv. BIANCO GERARDO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, CP_1
CONVENUTO con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore si è riportato alla domanda introduttiva, con la quale ha chiesto che la Corte voglia dichiarare l'efficacia ed esecutività, nella Repubblica Italiana, della sentenza canonica di nullità.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2022, ha convenuto dinanzi a questa Corte Parte_1 per sentire dichiarare l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, CP_1 pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello il 24 marzo 2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 17 maggio 2022, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio tra di loro contratto per avere solo la parte attrice escluso l'indissolubilità del vincolo e della prole.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Disposta con decreto del 10 novembre 2022 la trattazione scritta della causa, depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cod. pro. civile. La sentenza ecclesiastica è stata pronunciata a seguito di giudizio proposto dalla nei confronti Pt_1 del ed è intervenuta in merito a matrimonio da loro contratto in Giugliano in Campania il 13 luglio CP_1
2013.
Come risulta dal testo della motivazione è stato assicurato, nel giudizio canonico, il pieno diritto di difesa ad entrambe le parti. La nullità è stata dichiarata, per esclusione della indissolubilità del vincolo e della prole da parte dell'attrice, con una convivenza effettiva durata circa un anno.
Pacifico è che la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo e/o della prole, non si pone in contrasto con i principi dell'ordine pubblico interno, sol che, a tutela del principio fondamentale della buona fede e dell'affidamento incolpevole, risulti che la volontà divergente sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi non l'abbia conosciuta per propria negligenza (Cass. sez. 1, 14.2.2008, n. 3709).
Nel caso di specie non vi è ragione di tutela dell'affidamento, dato che, come risulta dalla sentenza ecclesiastica, i testimoni hanno dichiarato che la aveva manifestato incertezze sul futuro del Pt_1 coniugio e per tale ragione aveva evitato di procreare figli. Pertanto, deve ritenersi che il convenuto fosse perfettamente in grado, secondo ordinari criteri di diligenza, di rendersi conto delle intenzioni
“antivincolistiche” della futura sposa.
Orbene, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, “la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria;
inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge” (Cass. 3378/2012).
Deve pertanto riconoscersi efficacia alla indicata sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo.
Poiché la presente sentenza sancisce l'efficacia di una sentenza di nullità matrimoniale, pronunciata per causa addebitabile proprio a responsabilità della , deve ritenersi che esistano gravi motivi per Pt_1 dichiarare non ripetibili le spese processuali da lei anticipate.
P. Q. M.
a) dichiara l'efficacia civile della sentenza definitiva di prima istanza, pronunciata Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo e di Appello il 24 marzo 2021, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con decreto del 17 maggio 2022, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto in Giugliano in Campania il 13 luglio 2013, con il rito canonico concordatario da nato a CP_1
Villaricca il 30.5.1978, e da , nata a [...] l'[...], e poi trascritto dall'Ufficiale dello Parte_1 stato civile di questo Comune per l'anno 2013, parte II, serie A, atto n. 111;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ercolano di provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni;
c) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Napoli, così deciso in camera di consiglio l'1 febbraio 2024
Il consigliere est. Il presidente