Articolo 386 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 385Articolo 387
Versione
12 maggio 1963
Art. 386. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accerta-
te nell'esercizio finanziario 1945-46, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti, per la competenza propria dell'eserci-
zio stesso, sono stabilite in ................ L. 268.938.884,89 delle quali furono pagate .................... " 223.434.122,53
------------------ e rimasero da pagare .......................... L. 45.504.762,36
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963