Articolo 17 della Legge 12 aprile 1943, n. 455
Articolo 16
Versione
29 giugno 1943
Art. 17.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni di intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sara' provveduto a rendere applicabili le norme della presente legge, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni, al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ed a quello addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Tiengo - Acerbo - De Marsico - Cini

Visto, il Guardasigilli: De Marsico
Entrata in vigore il 29 giugno 1943