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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3546 /2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 6, C.F. ( ); i quali in proprio e n.q di eredi della Sig.ra C.F._2 Per_1
, nata a [...] P.G. (ME) il 01/07/1941 - C.F. ( – deceduta
[...] C.F._3
a Falcone (ME) il 12/08/2024 rappresentati e difesi dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore,; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: pagamento omologa per indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2024, i ricorrenti premettevano che la de cuius Per_1 aveva esperito positivamente, nei confronti dell' , azione giudiziaria per ATP
[...] CP_1
(procedimento iscritto al n. RG 3487/23 di questo Tribunale) al fine di veder riconosciuto il requisito sanitario legittimante il proprio diritto all'indennità di accompagnamento. Esponeva che il suddetto procedimento si era concluso con decreto di omologa, emesso il 25/06/2024 e notificato alle varie sedi nel giorno 27/06/2024 con cui si riconosceva il requisito sanitario utile ai fini della CP_1 percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024 e sino al decesso della Sig.ra avvenuto in data 12/08/2024. Per_1
Rilevava di aver inviato all' il modello AP70, c, e che erano trascorsi oltre 120 giorni CP_1 dalla notifica del decreto di omologa, senza che l' effettuasse la liquidazione e il pagamento CP_1 della prestazione, e chiedeva che il Giudice volesse condannare l' alla liquidazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento con l'indicata decorrenza, oltre che al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.
L' restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dalla mancata liquidazione, e dal conseguente mancato pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento il cui requisito sanitario è stato giudizialmente riconosciuto nell'ambito del procedimento di ATP recante n. 3487/2023 RG.
Le parti ricorrenti hanno dato prova documentale della titolarità del requisito sanitario in capo alla de cuius, legittimante la prestazione di cui oggi chiedono il pagamento, requisito contenuto nell'accertamento omologato in sede di ATP, ed ha dato prova di aver notificato all' il decreto CP_1 di omologa, oltre che di aver inviato all'Istituto la dichiarazione di non ricovero ed il modello AP70, contenente tutti i dati utili alla liquidazione ed al pagamento della prestazione, ed ha allegato il perdurante inadempimento dell' . CP_1
Dal canto suo l' , rimasto contumace, non ha dato spiegazione alcuna in merito alla sua CP_1 perdurante inerzia, restando a tutt'oggi inadempiente.
Alla luce di quanto sopra, l' va condannato alla liquidazione ed al pagamento, in favore CP_1
di e dell'indennità di accompagnamento dovuta Parte_1 Parte_2
alla Sig. ra a decorrere dal mese di Gennaio 2024 e sino al decesso della Persona_1
Sig.ra avvenuto in data 12.08.2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Per_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , contro l' in persona del Parte_1 Parte_2 CP_1
legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 25/11/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Condanna l' ed al pagamento, pro quota ereditaria, in favore di Controparte_2
e , dell'indennità di accompagnamento Parte_1 Parte_2
dovuta alla Sig. ra a decorrere dal mese di Gennaio 2024 e sino al Persona_1
decesso della Sig.ra avvenuto in data 12.08.2024, oltre interessi e rivalutazione dal Per_1
dovuto al soddisfo. - Condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida CP_1
in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dello stesso, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 12/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena