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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco TORRISI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio, innanzi all'adito Parte_1
Tribunale, , per sentir “accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 [...]
non è il padre naturale del sig. , quindi Parte_2 Parte_1 pronunciarsi dichiarazione di disconoscimento di paternità ex art. 243 bis c.c.
e seguenti, mantenendo comunque il cognome ”- ordinare Pt_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita”.
Ha dedotto all'uopo: che nel 1970 la propria madre, ER
, deceduta il 20.1.2005, aveva intrattenuto una relazione more
[...] uxorio con , dalla quale egli era nato Controparte_2
l'11.11.1970, acquisendo il cognome della madre, ; che il ER
28.5.1973 era stato riconosciuto dal marito della madre, acquisendone il cognome;
che il padre biologico alla nascita si era rifiutato di Pt_1
riconoscerlo, abbandonandolo alle esclusive cure materne;
che la madre, poco prima di morire, gli aveva rivelato l'identità del padre biologico;
che pertanto aveva intrapreso nei confronti di quest'ultimo il giudizio sub n. 28271/17 innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo “il riconoscimento nei confronti del sig. ”; che nel corso di tale CP_2
giudizio si era sottoposto unitamente al al test del DNA, dal CP_2
quale quest'ultimo era risultato suo padre biologico al 99,9% di probabilità; che, pertanto, il aveva chiesto di riconoscerlo, CP_2
mentre , intervenuto, “si associava, o comunque non si Parte_2
opponeva, al riconoscimento da parte del sig. ”; che con CP_2 sentenza n. 16521/21 il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda ed il difetto di legittimazione processuale di , rilevando che per proporre l'azione Parte_2
avrebbe prima dovuto rimuovere il precedente stato di Parte_1
figlio, non essendo all'uopo idonea la mera costituzione del padre legale, non legittimato ad intervenire nel giudizio come introdotto;
che il
2 presente giudizio, stante il decesso in data 4.12.2021 di , Parte_2
era stato promosso nei confronti dell'unico erede , onde Controparte_1
procedere al disconoscimento di paternità in capo a , Parte_2
come richiesto dal Tribunale di Roma.
Con ordinanza in data 4.10.2022, non rinvenendosi in atti la citazione notificata ai contraddittori necessari (individuati dagli artt. 247
e 246 cc), il GI ha assegnato all'attore termine per documentare l'avvenuta notifica.
Acquisita la notifica effettuata a , dichiaratane la Controparte_1
contumacia ed acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'attore, attestante che i discendenti di e Parte_2 ER
, entrambi deceduti, sono (odierno attore) e
[...] Parte_1
, rassegnate le conclusioni dall'attore, la causa è stata Controparte_1
rimessa alla decisione del Collegio, con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Come già rilevato dal Tribunale nella sopracitata sentenza, l'attore risulta (vedi annotazione sull'atto di nascita) figlio legittimo di
[...]
, in virtù di legittimazione, per susseguente matrimonio, da Pt_2 parte della madre e del marito, dal quale deve ritenersi altresì riconosciuto (come dedotto in citazione), tant'è che ne ha acquisito il cognome (come peraltro riscontrabile anche dall'atto di rinuncia all'eredità di in data 4.3.2022 ricevuto dal Notaio Parte_2
versato in atti, in cui l'odierno attore viene espressamente Per_2 qualificato figlio del de cuius).
Pertanto, l'azione di disconoscimento di paternità, al fine di rimuovere lo status di figlio legittimo di , deve ritenersi Parte_2
ritualmente proposta, nei confronti dell'unico contraddittore, CP_1
, non ostandovi la circostanza che quest'ultimo abbia rinunciato
[...] all'eredità di , atteso che l'art. 247 cc, che individua i Parte_2
legittimati passivi, oltre che nel figlio, nella madre e nel presunto padre,
3 prevede che, ove essi siano morti (come nel caso di specie), l'azione vada proposta nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 246 cc, ossia dei discendenti o degli ascendenti (e solo in caso di loro mancanza, nei confronti di un Curatore nominato dal Giudice).
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata.
Dall'esito del test effettuato il 3.7.2019 presso il Laboratorio di
Genetica Forense del Policlinico Tor Vergata di Roma, attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto, il 25.6.2019, dal tampone buccale di e , risulta che il Controparte_2 Parte_1
secondo è figlio del primo con una probabilità pari al 9999999892% (vedi rapporto di prova in atti), sicchè, con la medesima probabilità, va escluso che possa essere figlio di . Parte_1 Parte_2
“A tal proposito va rilevato che “nel vigente ordinamento, dominato dal principio del libero convincimento del giudice, non è a questi vietato di porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte (Cass., 7 giugno 1980, n.3677), purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione (Cass., 12 dicembre 2011, n. 26550; Cass.,
11 ottobre 2010, n. 12411; Cass., 5 giugno 1999, n. 5544; Cass., 3 marzo 1992,
n. 5754 ).” (Cass. civ. 28649/2013). Trattandosi di una prova documentale, il contraddittorio, anche in relazione agli aspetti inerenti al metodo e al risultato, è stato assicurato e si è formato a seguito della produzione in giudizio del documento. Nel caso di specie, non solo non risulta mossa alcuna contestazione in merito alla suddetta perizia stragiudiziale ma nemmeno si ravvisano ragioni per dubitare dell'attendibilità dell'esito della stessa, considerato che è stata espletata presso il Laboratorio di Genetica Forense di un Policlinico Universitario, dal Responsabile del Laboratorio, previa identificazione, mediante i rispettivi documenti di identità, dei soggetti da cui sono stati prelevati, in loco, i campioni, da parte di personale del laboratorio.
Poiché la consulenza genetica “può assumere, nonostante la valenza
4 esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi” (Cass. civ. 28647/13), non v'è dubbio, alla luce delle risultanze del suddetto test genetico, che Parte_2
non sia il padre di . Parte_1
Va altresì accolta la domanda dell'attore di conservare il cognome
. Pt_1
A tal proposito, la Corte costituzionale sin dal 1994 (sentenza n
13/1994) ha statuito che, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome già attribuito ad un soggetto non è quello spettantegli per legge in base allo "status familiae", l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non può condurre a sacrificare l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale, tutelata dall'art 2 della Costituzione;
tanto più che, nel caso in cui la rettifica riguardi, come nel caso di specie, persona ormai adulta, la negazione dell'interesse individuale finirebbe col pregiudicare lo stesso interesse generale alla certa e costante identificazione delle persona. Il dpr 396/2000, all'art. 95 comma 3, ha codificato il principio enunciato con la pronuncia della Corte costituzionale, prevedendo che nell'ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile "l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Alla decisione consegue l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, sull'atto di nascita di il quale viene Parte_1
autorizzato a conservare il cognome . Pt_1
5 Considerata la natura necessaria dell'azione, indispensabile per la rimozione dello status di figlio legittimo e valutata la sostanziale non opposizione del convenuto, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così decide: dichiara che , nato a [...], il [...] e Parte_2
deceduto a Roma il 4.12.2021, non è il padre biologico di , Parte_1
nato a [...] l'[...]; autorizza a conservare il cognome;
Parte_1 Pt_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di , ex art. 49, comma 1 , lettera o), del DPR Parte_1
3.11.2000, n.396; spese irripetibili;
Roma, 20.12.2024
LA GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco TORRISI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio, innanzi all'adito Parte_1
Tribunale, , per sentir “accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 [...]
non è il padre naturale del sig. , quindi Parte_2 Parte_1 pronunciarsi dichiarazione di disconoscimento di paternità ex art. 243 bis c.c.
e seguenti, mantenendo comunque il cognome ”- ordinare Pt_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita”.
Ha dedotto all'uopo: che nel 1970 la propria madre, ER
, deceduta il 20.1.2005, aveva intrattenuto una relazione more
[...] uxorio con , dalla quale egli era nato Controparte_2
l'11.11.1970, acquisendo il cognome della madre, ; che il ER
28.5.1973 era stato riconosciuto dal marito della madre, acquisendone il cognome;
che il padre biologico alla nascita si era rifiutato di Pt_1
riconoscerlo, abbandonandolo alle esclusive cure materne;
che la madre, poco prima di morire, gli aveva rivelato l'identità del padre biologico;
che pertanto aveva intrapreso nei confronti di quest'ultimo il giudizio sub n. 28271/17 innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo “il riconoscimento nei confronti del sig. ”; che nel corso di tale CP_2
giudizio si era sottoposto unitamente al al test del DNA, dal CP_2
quale quest'ultimo era risultato suo padre biologico al 99,9% di probabilità; che, pertanto, il aveva chiesto di riconoscerlo, CP_2
mentre , intervenuto, “si associava, o comunque non si Parte_2
opponeva, al riconoscimento da parte del sig. ”; che con CP_2 sentenza n. 16521/21 il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda ed il difetto di legittimazione processuale di , rilevando che per proporre l'azione Parte_2
avrebbe prima dovuto rimuovere il precedente stato di Parte_1
figlio, non essendo all'uopo idonea la mera costituzione del padre legale, non legittimato ad intervenire nel giudizio come introdotto;
che il
2 presente giudizio, stante il decesso in data 4.12.2021 di , Parte_2
era stato promosso nei confronti dell'unico erede , onde Controparte_1
procedere al disconoscimento di paternità in capo a , Parte_2
come richiesto dal Tribunale di Roma.
Con ordinanza in data 4.10.2022, non rinvenendosi in atti la citazione notificata ai contraddittori necessari (individuati dagli artt. 247
e 246 cc), il GI ha assegnato all'attore termine per documentare l'avvenuta notifica.
Acquisita la notifica effettuata a , dichiaratane la Controparte_1
contumacia ed acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'attore, attestante che i discendenti di e Parte_2 ER
, entrambi deceduti, sono (odierno attore) e
[...] Parte_1
, rassegnate le conclusioni dall'attore, la causa è stata Controparte_1
rimessa alla decisione del Collegio, con termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Come già rilevato dal Tribunale nella sopracitata sentenza, l'attore risulta (vedi annotazione sull'atto di nascita) figlio legittimo di
[...]
, in virtù di legittimazione, per susseguente matrimonio, da Pt_2 parte della madre e del marito, dal quale deve ritenersi altresì riconosciuto (come dedotto in citazione), tant'è che ne ha acquisito il cognome (come peraltro riscontrabile anche dall'atto di rinuncia all'eredità di in data 4.3.2022 ricevuto dal Notaio Parte_2
versato in atti, in cui l'odierno attore viene espressamente Per_2 qualificato figlio del de cuius).
Pertanto, l'azione di disconoscimento di paternità, al fine di rimuovere lo status di figlio legittimo di , deve ritenersi Parte_2
ritualmente proposta, nei confronti dell'unico contraddittore, CP_1
, non ostandovi la circostanza che quest'ultimo abbia rinunciato
[...] all'eredità di , atteso che l'art. 247 cc, che individua i Parte_2
legittimati passivi, oltre che nel figlio, nella madre e nel presunto padre,
3 prevede che, ove essi siano morti (come nel caso di specie), l'azione vada proposta nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 246 cc, ossia dei discendenti o degli ascendenti (e solo in caso di loro mancanza, nei confronti di un Curatore nominato dal Giudice).
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata.
Dall'esito del test effettuato il 3.7.2019 presso il Laboratorio di
Genetica Forense del Policlinico Tor Vergata di Roma, attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto, il 25.6.2019, dal tampone buccale di e , risulta che il Controparte_2 Parte_1
secondo è figlio del primo con una probabilità pari al 9999999892% (vedi rapporto di prova in atti), sicchè, con la medesima probabilità, va escluso che possa essere figlio di . Parte_1 Parte_2
“A tal proposito va rilevato che “nel vigente ordinamento, dominato dal principio del libero convincimento del giudice, non è a questi vietato di porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte (Cass., 7 giugno 1980, n.3677), purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione (Cass., 12 dicembre 2011, n. 26550; Cass.,
11 ottobre 2010, n. 12411; Cass., 5 giugno 1999, n. 5544; Cass., 3 marzo 1992,
n. 5754 ).” (Cass. civ. 28649/2013). Trattandosi di una prova documentale, il contraddittorio, anche in relazione agli aspetti inerenti al metodo e al risultato, è stato assicurato e si è formato a seguito della produzione in giudizio del documento. Nel caso di specie, non solo non risulta mossa alcuna contestazione in merito alla suddetta perizia stragiudiziale ma nemmeno si ravvisano ragioni per dubitare dell'attendibilità dell'esito della stessa, considerato che è stata espletata presso il Laboratorio di Genetica Forense di un Policlinico Universitario, dal Responsabile del Laboratorio, previa identificazione, mediante i rispettivi documenti di identità, dei soggetti da cui sono stati prelevati, in loco, i campioni, da parte di personale del laboratorio.
Poiché la consulenza genetica “può assumere, nonostante la valenza
4 esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi” (Cass. civ. 28647/13), non v'è dubbio, alla luce delle risultanze del suddetto test genetico, che Parte_2
non sia il padre di . Parte_1
Va altresì accolta la domanda dell'attore di conservare il cognome
. Pt_1
A tal proposito, la Corte costituzionale sin dal 1994 (sentenza n
13/1994) ha statuito che, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome già attribuito ad un soggetto non è quello spettantegli per legge in base allo "status familiae", l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non può condurre a sacrificare l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale, tutelata dall'art 2 della Costituzione;
tanto più che, nel caso in cui la rettifica riguardi, come nel caso di specie, persona ormai adulta, la negazione dell'interesse individuale finirebbe col pregiudicare lo stesso interesse generale alla certa e costante identificazione delle persona. Il dpr 396/2000, all'art. 95 comma 3, ha codificato il principio enunciato con la pronuncia della Corte costituzionale, prevedendo che nell'ipotesi di rettificazione di atti dello stato civile "l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Alla decisione consegue l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, sull'atto di nascita di il quale viene Parte_1
autorizzato a conservare il cognome . Pt_1
5 Considerata la natura necessaria dell'azione, indispensabile per la rimozione dello status di figlio legittimo e valutata la sostanziale non opposizione del convenuto, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così decide: dichiara che , nato a [...], il [...] e Parte_2
deceduto a Roma il 4.12.2021, non è il padre biologico di , Parte_1
nato a [...] l'[...]; autorizza a conservare il cognome;
Parte_1 Pt_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di , ex art. 49, comma 1 , lettera o), del DPR Parte_1
3.11.2000, n.396; spese irripetibili;
Roma, 20.12.2024
LA GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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