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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott. Dell'Unto Marta Giudice
Dott. Maglioni Carla Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. R.G. 269/2025 V.G. promossa congiuntamente da
, nata il [...] in [...], ivi residente in [...] int. 3, Parte_1 [...]
) C.F._1
e nato il [...] a [...], ivi residente in [...] int. 3, (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Fulceri (C.F. ed elettivamente C.F._3 domiciliati in Siena, Via del Capitano n. 4, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 29.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, e Parte_1 Parte_2 rappresentavano di aver contratto matrimonio in Siena in data 31.12.2013, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Siena per l'anno 2014, atto n. 2, parte 2, serie A;
di aver adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Rappresentavano, inoltre, che da tempo erano sorte tra i coniugi incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza così da essere addivenuti alla decisione di chiedere la separazione consensuale. In vista dell'udienza cartolare del 17.04.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, modificavano parzialmente le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
-I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
- La casa coniugale, posta in Siena, via Santa Caterina n. 13 int. 3, è di esclusiva proprietà del sig.
[...]
La sig.ra si impegna a reperire una sistemazione abitativa alternativa e a Pt_2 Parte_1 rilasciare detto immobile entro e non oltre la data del 1° agosto 2025. Fino al rilascio, il sig. Pt_2 soggiornerà presso altro appartamento, già nella sua disponibilità.
- Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti.
- Il sig. si impegna a restituire alla sig.ra l'importo da quest'ultima anticipato per la Pt_2 Pt_1 ristrutturazione dell'immobile di via Santa Caterina 13, pari ad € 40.000,00. Detta somma sarà versata dal sig. in favore della sig.ra in due rate, la prima, di € 20.000,00, al momento del rilascio da parte Pt_2 Pt_1 della sig.ra dell'abitazione di via Santa Caterina n. 13, la seconda, di ulteriori € 20.000,00, entro il Pt_1
1° agosto 2026.
- Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente la separazione, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e pertanto di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 29.01.2025 ed ha espresso parere favorevole in data 21.02.2025, senza formulare conclusioni scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e (generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza), che in data 31.12.2013 hanno contratto matrimonio in
Siena, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Siena per l'anno 2014, atto n. 2, parte, alle condizioni concordate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 18/04/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi