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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di onorari di avvocato iscritta al n. R.G. 6566/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter, comma 1, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020 modificato dall'art. 1 del D.L. n. 150 del 23/7/2021, vertente
TRA
AVV. CF ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso e con l'avv. Carmen Maria Piscitelli e l'avv. Francesco Sarno
Ricorrente
E
(CF Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t. P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: Compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'avvocato onviene in giudizio Parte_1 il 6,38,52, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. onde sentire accertare e dichiarare il diritto al pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata a favore del condominio nel giudizio dinanzi la Corte d'appello di Roma promosso da -rubricato con il nr. R.G.876/2012, definito con sentenza Parte_2
n.5567/2016- e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento della somma di Euro CP_1
15.890,78, oltre Iva, cassa avvocati, spese generali e spese non imponibili, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre spese vive documentate ed oneri previdenziali -assistenziali e fiscali nella misura di legge ed interessi (commerciali) dalla data di consegna delle fatture e documentazione sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite. In particolare, ai fini del calcolo della liquidazione in oggetto, il ricorrente precisa quanto segue:
-di aver consegnato al resistente gli atti e i documenti;
CP_1
-di aver trasmesso il preavviso di fattura dell'importo di €.16.890,00 e la notula dei compensi secondo il D.M. vigente all'epoca del giudizio (anno 2016) con l'invito al pagamento, più volte reiterato;
-di non aver ricevuto nessun pagamento da parte del , nonostante gli scambi epistolari CP_1 con l'amministratore ed il riconoscimento della debenza delle somme dovute;
-di aver invitato il condominio alla stipula di una convenzione per la negoziazione assistita in data 18.5.2021, rimasto senza esito;
-di aver reiterato le richieste di pagamento al condominio con le pec del 28.4.2023 e 24.1.2024, a mezzo dell'Avv. Sarno.
Il Ricorrente allega gli atti e la documentazione a supporto delle richieste di pagamento dei suoi compensi professionali e della interruzione dei termini di prescrizione nel periodo intercorrente dal
23.9.2016 al 24.1.2024.
“I. La competenza a conoscere la presente causa è dell'intestata Corte, quale Giudice che per ultimo ha conosciuto la controversia (cfr.: Cass. SS.UU. 4247/20; Cass. 496/21).
II. A mente dell'art. 5, comma 2, D.M. 55/14, il valore della controversia ai fini della determinazione dei compensi deve essere determinato con riferimento al valore dell'atto di appello proposto dal Sig.
nei confronti del che dichiarava il valore della domanda compreso entro lo Parte_2 CP_1 scaglione fino a euro 26.000,00.
Il , costituitosi nel giudizio -nr. R.G.876/2012 dinanzi alla Corte di Appello di Roma- con CP_1 il patrocinio dell'avv. non aveva interposto appello incidentale. Parte_1
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n.5567/2016 rigettava l'appello proposto da Parte_2
e lo condannava al pagamento in favore del condominio appellato delle spese processuali liquidate
"tenuto conto del valore indeterminato della controversia ed applicati i parametri medi” per il grado di giudizio in euro 100,00 per esborsi ed euro 6.615,00 per competenze oltre accessori di legge.
III. Ritenuta congrua la liquidazione delle spese da parte della Corte di Appello di Roma nel dispositivo della sentenza 5567/2016, pubblicata il 23/09/2016, si deve valutare se la richiesta del ricorrente, pari ad €.15.890,00 (considerato detratto l'acconto percepito di €.1.000,00), ed in assenza della prova di una formale contestazione da parte del circa la sua congruità, possa CP_1 ritenersi evidentemente satisfattiva in considerazione del valore della controversia come determinato al cap. II, e dei valori medi dei parametri di cui al D.M. 55/14 vigente ratione temporis al momento della pubblicazione della sentenza.
IV. Infatti, la misura dei compensi dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni contenute nella sentenza che condanna la controparte alla rifusione delle spese di lite e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti, quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali (cfr., da ultimo, Cass. 25992/18
e, prima ancora: Cass. 11448/92; Cass. 6101/91; Cass. 3158/89), non essendo la liquidazione giudiziale a carico della controparte produttiva di effetti verso l'avvocato per l'assorbente ragione che egli non è parte del giudizio (cfr. Cass. 25992/18).
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.).
L'art. 5 del D.m. 55/2014, prevede espressamente, al p. 2, “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” ed al p.3, “Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire”. Secondo un costante orientamento della Suprema Corte, in materia di liquidazione onorari a carico del cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (Sez.
2 - Ordinanza n. 28885/2023;
18507/2018; 18942/2020 non massimata).
V. L'Avv. assume e documenta di aver ripetutamente inviato al condominio la richiesta di Pt_1 pagamento dei suoi compensi e delle spese per il giudizio definito con la sentenza n.5567/2016 della
Corte di Appello di Roma e di non aver ricevuto alcuna contestazione in merito (v. Pec riscontro dell'amministratore del 17.2.2017). CP_2
VI. All'udienza di prima comparizione del 26 marzo 2025 tenutasi con scambio di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
VII. Per quanto attiene al predetto giudizio di appello (nr. R.G.876/2012), è dovuto al ricorrente il compenso per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione (discussione dell'inibitoria compresa), e per la fase decisionale da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 vigente ratione temporis alla data di pubblicazione della sentenza (23.9.2016), oltre agli esborsi.
Di conseguenza, utilizzando le tariffe di cui al D.M. 55/2014 vigente all'epoca della definizione del giudizio, va liquidato l'importo complessivo di 6.138,70 euro comprensivo delle spese generali (15%), calcolato nella misura minima in ragione della limitata complessità della causa, considerato che il valore della controversia (indeterminato) è stato indicato dalla sentenza 5567/2016 della Corte
d'Appello di Roma.
VIII. In conclusione, le spese ed i compensi del grado di appello (giudizio di valore indeterminabile di complessità bassa), si debbono liquidare a favore del ricorrente come di seguito specificati in applicazione dei valori medi del D.M. 55/14 ratione temporis in vigore al momento della pubblicazione della sentenza nr. 5567/2016: Fase di studio Euro 980,00, Fase introduttiva Euro
675,00, Fase di trattazione Euro 2.030,00, Fase conclusionale Euro 1653,00 Rimborso spese generali
15% per un Totale di Euro 6.138,70, oltre gli accessori di legge e gli interessi ex art. 1284 c.c., quarto comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale.
Dall'importo dovuto va detratto l'acconto di euro 1.000,00 versato dal condominio di cui ha dato atto il ricorrente.
Le spese di questo giudizio vanno liquidate applicando le tariffe previste dallo scaglione per le controversie fino a 26.000,00 euro, di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato, nella misura minima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dall'avv. nei confronti del Parte_1 Controparte_1
193 e 6,38,52 (C.F. ) ogni diversa istanza, domanda
[...] Controparte_1 P.IVA_1 ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna il condominio al pagamento, in favore dell'avv. dell'importo di Parte_1
Euro 6.138,70 a titolo di compensi professionali, per l'attività indicata in motivazione ed accessori di legge, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale;
- condanna il condominio al pagamento, in favore dell'avv. delle spese di Parte_1 lite, liquidate in 1.984,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge nonché al rimborso delle spese per il contributo unificato, nella misura effettivamente spettante in relazione al valore della domanda.
Così deciso 26.3.2025
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di onorari di avvocato iscritta al n. R.G. 6566/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter, comma 1, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020 modificato dall'art. 1 del D.L. n. 150 del 23/7/2021, vertente
TRA
AVV. CF ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 stesso e con l'avv. Carmen Maria Piscitelli e l'avv. Francesco Sarno
Ricorrente
E
(CF Controparte_1
), in persona dell'amministratore p.t. P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: Compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'avvocato onviene in giudizio Parte_1 il 6,38,52, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. onde sentire accertare e dichiarare il diritto al pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata a favore del condominio nel giudizio dinanzi la Corte d'appello di Roma promosso da -rubricato con il nr. R.G.876/2012, definito con sentenza Parte_2
n.5567/2016- e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento della somma di Euro CP_1
15.890,78, oltre Iva, cassa avvocati, spese generali e spese non imponibili, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre spese vive documentate ed oneri previdenziali -assistenziali e fiscali nella misura di legge ed interessi (commerciali) dalla data di consegna delle fatture e documentazione sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite. In particolare, ai fini del calcolo della liquidazione in oggetto, il ricorrente precisa quanto segue:
-di aver consegnato al resistente gli atti e i documenti;
CP_1
-di aver trasmesso il preavviso di fattura dell'importo di €.16.890,00 e la notula dei compensi secondo il D.M. vigente all'epoca del giudizio (anno 2016) con l'invito al pagamento, più volte reiterato;
-di non aver ricevuto nessun pagamento da parte del , nonostante gli scambi epistolari CP_1 con l'amministratore ed il riconoscimento della debenza delle somme dovute;
-di aver invitato il condominio alla stipula di una convenzione per la negoziazione assistita in data 18.5.2021, rimasto senza esito;
-di aver reiterato le richieste di pagamento al condominio con le pec del 28.4.2023 e 24.1.2024, a mezzo dell'Avv. Sarno.
Il Ricorrente allega gli atti e la documentazione a supporto delle richieste di pagamento dei suoi compensi professionali e della interruzione dei termini di prescrizione nel periodo intercorrente dal
23.9.2016 al 24.1.2024.
“I. La competenza a conoscere la presente causa è dell'intestata Corte, quale Giudice che per ultimo ha conosciuto la controversia (cfr.: Cass. SS.UU. 4247/20; Cass. 496/21).
II. A mente dell'art. 5, comma 2, D.M. 55/14, il valore della controversia ai fini della determinazione dei compensi deve essere determinato con riferimento al valore dell'atto di appello proposto dal Sig.
nei confronti del che dichiarava il valore della domanda compreso entro lo Parte_2 CP_1 scaglione fino a euro 26.000,00.
Il , costituitosi nel giudizio -nr. R.G.876/2012 dinanzi alla Corte di Appello di Roma- con CP_1 il patrocinio dell'avv. non aveva interposto appello incidentale. Parte_1
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n.5567/2016 rigettava l'appello proposto da Parte_2
e lo condannava al pagamento in favore del condominio appellato delle spese processuali liquidate
"tenuto conto del valore indeterminato della controversia ed applicati i parametri medi” per il grado di giudizio in euro 100,00 per esborsi ed euro 6.615,00 per competenze oltre accessori di legge.
III. Ritenuta congrua la liquidazione delle spese da parte della Corte di Appello di Roma nel dispositivo della sentenza 5567/2016, pubblicata il 23/09/2016, si deve valutare se la richiesta del ricorrente, pari ad €.15.890,00 (considerato detratto l'acconto percepito di €.1.000,00), ed in assenza della prova di una formale contestazione da parte del circa la sua congruità, possa CP_1 ritenersi evidentemente satisfattiva in considerazione del valore della controversia come determinato al cap. II, e dei valori medi dei parametri di cui al D.M. 55/14 vigente ratione temporis al momento della pubblicazione della sentenza.
IV. Infatti, la misura dei compensi dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni contenute nella sentenza che condanna la controparte alla rifusione delle spese di lite e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti, quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali (cfr., da ultimo, Cass. 25992/18
e, prima ancora: Cass. 11448/92; Cass. 6101/91; Cass. 3158/89), non essendo la liquidazione giudiziale a carico della controparte produttiva di effetti verso l'avvocato per l'assorbente ragione che egli non è parte del giudizio (cfr. Cass. 25992/18).
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.).
L'art. 5 del D.m. 55/2014, prevede espressamente, al p. 2, “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” ed al p.3, “Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire”. Secondo un costante orientamento della Suprema Corte, in materia di liquidazione onorari a carico del cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (Sez.
2 - Ordinanza n. 28885/2023;
18507/2018; 18942/2020 non massimata).
V. L'Avv. assume e documenta di aver ripetutamente inviato al condominio la richiesta di Pt_1 pagamento dei suoi compensi e delle spese per il giudizio definito con la sentenza n.5567/2016 della
Corte di Appello di Roma e di non aver ricevuto alcuna contestazione in merito (v. Pec riscontro dell'amministratore del 17.2.2017). CP_2
VI. All'udienza di prima comparizione del 26 marzo 2025 tenutasi con scambio di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
VII. Per quanto attiene al predetto giudizio di appello (nr. R.G.876/2012), è dovuto al ricorrente il compenso per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione (discussione dell'inibitoria compresa), e per la fase decisionale da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 vigente ratione temporis alla data di pubblicazione della sentenza (23.9.2016), oltre agli esborsi.
Di conseguenza, utilizzando le tariffe di cui al D.M. 55/2014 vigente all'epoca della definizione del giudizio, va liquidato l'importo complessivo di 6.138,70 euro comprensivo delle spese generali (15%), calcolato nella misura minima in ragione della limitata complessità della causa, considerato che il valore della controversia (indeterminato) è stato indicato dalla sentenza 5567/2016 della Corte
d'Appello di Roma.
VIII. In conclusione, le spese ed i compensi del grado di appello (giudizio di valore indeterminabile di complessità bassa), si debbono liquidare a favore del ricorrente come di seguito specificati in applicazione dei valori medi del D.M. 55/14 ratione temporis in vigore al momento della pubblicazione della sentenza nr. 5567/2016: Fase di studio Euro 980,00, Fase introduttiva Euro
675,00, Fase di trattazione Euro 2.030,00, Fase conclusionale Euro 1653,00 Rimborso spese generali
15% per un Totale di Euro 6.138,70, oltre gli accessori di legge e gli interessi ex art. 1284 c.c., quarto comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale.
Dall'importo dovuto va detratto l'acconto di euro 1.000,00 versato dal condominio di cui ha dato atto il ricorrente.
Le spese di questo giudizio vanno liquidate applicando le tariffe previste dallo scaglione per le controversie fino a 26.000,00 euro, di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato, nella misura minima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dall'avv. nei confronti del Parte_1 Controparte_1
193 e 6,38,52 (C.F. ) ogni diversa istanza, domanda
[...] Controparte_1 P.IVA_1 ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna il condominio al pagamento, in favore dell'avv. dell'importo di Parte_1
Euro 6.138,70 a titolo di compensi professionali, per l'attività indicata in motivazione ed accessori di legge, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale;
- condanna il condominio al pagamento, in favore dell'avv. delle spese di Parte_1 lite, liquidate in 1.984,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge nonché al rimborso delle spese per il contributo unificato, nella misura effettivamente spettante in relazione al valore della domanda.
Così deciso 26.3.2025
Il Presidente