Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/05/2023, n. 8891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8891 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 08891/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04493/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4493 del 2023, proposto da
IO De IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento ex art. 117 c.p.a.
dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione, conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine di 90 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il silenzio dell’Amministrazione serbato sull’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito all’estero.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 23 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve anzitutto richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Sezione con riferimento all’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione nel caso di specie, posto che le Direttive 2005/36/CE e 2013/55//UE, recepite nell’ordinamento nazionale con il d. lgs. n. 206/2007, stabiliscono che il procedimento in questione debba essere portato a conclusione nel termine di quattro mesi.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha inviato la propria domanda di riconoscimento il 21 luglio 2022, dovendosi ritenere inutilmente decorso il termine procedimentale de quo.
Per quanto precede, nella considerazione che l’Amministrazione non ha ancora emesso alcun provvedimento conclusivo del succitato procedimento amministrativo attivato su istanza di parte, deve trovare accoglimento la domanda con cui si è chiesto di ordinare all’Amministrazione di provvedere sulla stessa in modo espresso nel termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza con nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta . Quest’ultimo, in particolare, in caso di perdurante inerzia, senza facoltà di delega né diritto al compenso, dovrà procedere alla conclusione del procedimento nell’ulteriore termine di novanta giorni.
La serialità del contenzioso e l’assenza di particolari questioni giuridiche sottese al caso di specie costituiscono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione resistente di provvedere espressamente sull’istanza presentata da parte ricorrente nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve;
2) nomina quale Commissario ad acta , in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione, preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO