Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 256/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 256/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 211/2021 pubblicata il 08/06/2021 dal Tribunale di IN in composizione monocratica nel procedimento n. 1452/16 R.G., notificata in data 14/6/21 avente ad oggetto: Morte
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIANI NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TEANO APPULO 34 71016 SAN SEVERO presso il difensore
APPELLANTE
Nonché'
, (CF Controparte_1 C.F._2
(cf Parte_2 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Michele Liguori ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in IN alla via Marra, n. 10
APPELLANTI NEL PROCEDIMENTO RIUNITO N. 266/2012 RG
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PIETRUNTI MARIO, elettivamente domiciliato in Via Pietrunti 20 Campobasso presso il difensore
APPELLATA
Nonché contro
, NT
Appellata contumace
Nonché contro
Controparte_4
Pag. 1 a 6
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/6/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante l'avv. GIULIANI NICOLA si riporta al proprio atto di appello Parte_1 chiedendone l'integrale accoglimento. per le appellanti e L'avv. Michele Liguori chiede Controparte_1 Parte_2 che la Corte voglia così provvedere:
“- riformare integralmente la sentenza n. 211/2021 pronunciata l'8 giugno 2021 depositata in pari data dal Tribunale di IN e per l'effetto accertare e dichiarare che il sinistro in cui ha trovato la morte il giovane di RE si e verificato per fatto e colpa della sig.ra Per_1 CP_3
conducente dell'autovettura Honda Accord, tg. GW 647DE, di proprietà del sig.
[...] [...]
e, conseguentemente;
- condannare la compagnia di assicurazioni CP_4 Controparte_5 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e i signori e NT [...]
, rispettivamente conducente e proprietario dell'autovettura summenzionata al CP_4 risarcimento in favore delle appellanti e al pagamento, in solido, della somma di € 731.240,00 a favore di oltre al danno patrimoniale futuro ( lucro cessante) da determinare in Controparte_1 via equitativa ed € 342.420,00 a favore di , ovvero nella diversa misura, Parte_2 maggiore o minore, ritenuta di giustizia e anche in via equitativa;
- condanna in solido degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale procuratore antistatario”; per l'appellata l'avv. PIETRUNTI MARIO chiede che la Corte voglia Controparte_2 così provvedere:
“in via preliminare, dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto appello, attesa la genericità e lacunosità delle deduzioni e conclusioni proposte;
- nel merito accogliere le difese sopra esposte e per l'effetto, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto oltre che improcedibile, inammissibile ed improponibile, così confermando l'impugnata sentenza;
- porre a carico di controparte le spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione del 24/11/16 , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
in qualità rispettivamente di genitori e sorella del de cuius , hanno
[...] Persona_2 convenuto in giudizio , e la società chiedendo che NT Controparte_4 Controparte_6 venisse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del NT sinistro avvenuto il giorno 30.06.2010, ore 21,30 circa, nel quale perdeva la vita il giovane R_
, minorenne all'epoca del sinistro;
esponevano gli attori che il , mentre
[...] Parte_1 percorreva via Madonna delle Grazie in Termoli, direzione centro cittadino, a bordo del proprio motociclo Cagiva tg AS09567, trasportando con sé , giunto all'altezza dell'incrocio Persona_3 con via Panama, si vedeva costretto ad effettuare una brusca frenata al fine di evitare di impattare contro la vettura Honda Accord, tg GW647DE, di proprietà di , condotta da Controparte_4 [...]
, la quale, sopraggiungendo dall'opposta direzione di marcia, non si avvedeva del CP_3 motociclo ed iniziava una imprudente manovra di svolta a sinistra verso via Panama;
che, quindi, in conseguenza della frenata d'emergenza, il perdeva il controllo del mezzo e cadeva, Parte_1 insieme al rovinosamente a terra e, strisciando sul manto stradale, finiva contro un Persona_3 palo di segnaletica stradale, riportando lesioni gravissime che ne causavano il decesso.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia di assicurazioni, società , la quale, Controparte_5 nel contestare l'intera ricostruzione in fatto resa dagli attori, nel merito, ha fatto rilevare come l'incidente occorso fosse da ricondursi all'esclusiva responsabilità del il quale, ancora Parte_1 inesperto alla guida - aveva acquisito da soli 14 giorni l'abilitazione alla guida del ciclomotore-, trasportava, senza che ciò fosse consentito, un terzo e procedeva ad una velocità eccessiva, non inferiore a 90 km/h, ben al di sopra del limite di 50 km/h previsto per il tratto di strada interessato
Acquisiti gli atti del fascicolo del procedimento penale, ivi inclusi gli accertamenti compiuti dalla Procura della Repubblica e della consulenza tecnica espletata in sede di incidente probatorio
Pag. 2 a 6 nonché la sentenza di assoluzione della ed espletata la prova orale il Tribunale di IN con CP_3 sentenza n. 211/2021 pubblicata il 08/06/2021, notificata in data 14/6/21, rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
Il Tribunale dopo aver rilevato che ai sensi dell'art. 652 cpp i "danneggiati" non si erano costituiti parti civili nel processo penale ed avevano esercitato l'azione di risarcimento in sede civile tempestivamente, ovvero prima della pronuncia della sentenza penale di primo grado, né, l'azione civile era stata trasferita nel giudizio penale, ha rilevato che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico.
Il Tribunale ha rilevato che "la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2 ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 cit. articolo ("Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose della circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno"), poiché tale presunzione sorge a carico del conducente, sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo;
nella fattispecie La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolveva nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale causativo del danno posto a fondamento della domanda;
nel caso concreto gli attori non avevano fornito tale prova;
il teste , accorsa solo dopo aver sentito un forte rumore, tanto Testimone_1 da non aver visto la moto frenare e rovinare a terra o i ragazzi impattare contro il palo aveva visto la macchina che era sulla corsia destra ed aveva oltrepassato la mezzeria di pochissimo, con posizione consentita in relazione alla manovra da azionare;
le dichiarazioni del teste erano concordanti con le dichiarazioni rese dalla conducente dell'autovettura nell'immediatezza del fatto in relazione al fatto che aveva intenzione di svoltare a sinistra, ma senza iniziare la manovra di svolta;
il sinistro si era verificato esclusivamente a causa ed in conseguenza della velocità elevata della moto (quasi prossima ai 100 km/h su strada segnata dal limite massimo di 50 km/h) condotta dal povero , il quale, a bordo di un mezzo non sicuro (tenuto conto dell'usura della ruota Parte_1 anteriore, come pure delle pasticche dei freni logorate) e con un secondo passeggero non consentito, vista l'autovettura ferma, posta in posizione di svolta, frenava bruscamente perdendo inesorabilmente il controllo del mezzo. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1
9/7/21 e iscritta a ruolo il 15/07/2021, chiedendo che la Corte volesse “Accertare e dichiarare l'esclusiva (o prevalente/concorsuale) responsabilità della Honda Accord targata GW647DE condotta dalla signora e di proprietà , assicurata Controparte_7 Controparte_4 Controparte_2 nella produzione del sinistro”; ha chiesto la condanna in solido degli appellati al pagamento in favore di della somma di euro € 331.920,00. Parte_1
Si costituiva la contestando l'inammissibilità dell'appello e nel Controparte_2 merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Con separata citazione notificata in data 13/7/21 ed iscritta a ruolo in data 21/7/21 iscritta al n. 266/21 RG CI LI, e , proponevano appello avverso la Parte_2 medesima sentenza chiedendo accertare e dichiarare che il sinistro in cui ha trovato la morte il giovane di RE si è verificato per fatto e colpa della sig.ra e per l'effetto Per_1 NT condannare gli appellati in solido al pagamento della somma di € 731.240,00 a favore di CP_1
e di € 342.420,00 a favore di o della somma ritenuta di giustizia.
[...] Parte_2
Si costituiva la contestando l'inammissibilità dell'appello e nel Controparte_2 merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 15/12/21 veniva disposta la riunione del procedimento n. 266/21 RG al presente procedimento e veniva dichiarata la contumacia di e , NT Controparte_4
Pag. 3 a 6 regolarmente notificati e non costituiti.
Rigettata la richiesta di ammissione dei testi non ammessi in primo grado e di rinnovazione dell'assunzione della prova testimoniale di , con ordinanza del 20/6/24, resa Testimone_1 all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità degli appelli per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata costituita.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Entrambi gli atti introduttivi risultano rispondenti a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni delle rispettive citazioni introduttive.
3. Sempre in via preliminare va pienamente confermata l'ordinanza emessa dalla Corte in data 30/3/22 con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti appellanti;
va ribadito che in primo grado il giudice ha ammesso le prove testimoniali richieste dalla parte attrice riducendo il numero dei testi, e che è stata escussa, senza Testimone_1 che parte attrice abbia mai sollevato alcuna specifica contestazione, né in ordine alla mancata ammissione dei testi ritenuti sovrabbondanti, né in ordine alla necessità di riassunzione della prova espletata;
il generico richiamo alle “richieste istruttorie” formulato all'udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado del 20/11/2020 non soddisfa il requisito della specificità richiesto secondo la giurisprudenza della Cassazione (-v. Cass. civ. 2007/n. 16993; Cass. civ. 2012/n. 10748; Cass. civ. 2016/n.16290; Cass. 2017/n.19352, la quale ha puntualizzato l'ininfluenza del richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la sua funzione di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito definitivamente proposte); va pure ribadito che le richieste formulate in appello sono del tutto generica e non sorretta da alcuna valida specifica motivazione;
allo stesso modo la richiesta di ammissione di CTU cinematico ricostruttiva è stata effettuata il modo generico e non sorretta da specifica valida motivazione, avuto riguardo alla documentazione acquisita in primo grado relativa al procedimento penale relazione di consulenza tecnica collegiale depositata in data 23/10/12 disposta in sede di incidente probatorio da parete del GIP Tribunale di IN e il verbale della Polizia Stradale.
4. Con l'unico articolato motivo di appello, lamenta la “VIOLAZIONE DEGLI Parte_1
ARTT. 115 E 116 C.P.C - ARBITRARIA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE - CONSEQUENZIALE INGIUSTIZIA ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER NON AVER AFFERMATO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA O QUANTO MENO PREPONDERANTE DEI CONVENUTI TUTTI COSÌ COME INDICATI, NELLA CAUSAZIONE DEL SINISTRO”.
5. Con l'unico motivo di appello riunito relativo al procedimento n. 266/2021 RG si contesta l'”ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE DAL TRIBUNALE – ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE - ERRATA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO”.
6. I motivi di appello da esaminare congiuntamente per la loro connessione sono infondati.
In via preliminare va confermato (anche tenuto conto della mancanza di specifico motivo di appello al riguardo) quanto già rilevato dal primo giudice in relazione all'onere probatorio relativo al nesso di causalità, gravante sulla parte attrice, consistente nella prova di un comportamento
Pag. 4 a 6 del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda (Cass. 8249/1998), e tanto in considerazione del fatto che nella fattispecie non vi è stata alcuna collisione tra veicoli e alla conseguente applicabilità del co.1 dell'art. 2054 cc, previo accertamento del nesso di causalità, con onere probatorio a carico di parte attrice.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la dinamica del sinistro debba essere ricostruita così come motivato nella sentenza impugnata e come pure accertato nella sentenza penale del Tribunale di IN (che ha assolto l'imputata con formula piena perché il fatto non sussiste) e nella sentenza emessa dalla Corte di Appello di Campobasso sez. penale, passata in giudicato, che ha confermato la sentenza del Tribunale di IN.
Va premesso che è incontestato che non vi sia stato alcuno scontro tra i veicoli coinvolti nel sinistro.
L'unico teste, che ha parzialmente assistito alla dinamica, è il teste , sentita Testimone_1 come teste sia nel procedimento penale, che davanti al Tribunale civile;
il teste ha dichiarato che si trovava nella propria abitazione nella cucina allorché sentiva il rumore;
affacciatasi al balcone vedeva l'autovettura che si trovava sulla propria corsia di marcia (corsia destra) e che oltrepassava
“di pochissimo” la linea di mezzeria;
in seguito, l'autovettura che “procedeva forse a passo d'uomo è dire poco” e si accostava in una rientranza verso via Panama effettuando la svolta sulla sinistra.
È incontestato che l'autovettura non abba lasciato alcuna traccia di frenata, procedendo tra l'altro a velocità assai ridotta;
è comprovato che la motocicletta condotta dal , all'epoca Parte_1 17enne e con patente da 14 giorni, ha lasciato tracce di frenata di m. 7.80, prima di impegnare l'area dell'incrocio (in prossimità del margine della sua corsia), poi ha scarrocciato in caduta per m. 4,30 , ha impattato il marciapiedi di destra , e poi ha lasciato ulteriori tracce di scarrocciamento per complessivi m. 66,00, dall'inizio frenata;
dalla relazione di consulenza tecnica risulta che la velocità della motocicletta era di circa 100 kmh, in tratto di strada lievemente discendente, ben al di sopra del limite di velocità di 50 kmh;
il conducente del motociclo peraltro trasportava senza che fosse consentito un terzo.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi comprovato che il conducente della motocicletta aveva già frenato ed era già andato ad urtare contro il marciapiedi per finire la corsa contro un paletto della segnaletica verticale (a seguito dell'impatto contro il paletto il conducente riportava lesioni che ne cagionavano il decesso), quando l'autovettura, che procedeva a velocità assai lenta, si trovava ancora nella propria corsia, in prossimità della mezzeria, e non aveva ancora posto in essere la manovra di svolta a sinistra, senza impegnare la corsia di senso contrario.
Premesso che, quanto alla prova dell'anzidetto nesso di causalità, in ambito civilistico esso consiste nella relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non” (cfr. Cass. Sez. un., n.577/'08; Cass. n.975/'09; n.15993/'11; n.17143/12; n.4792/13; n. 24073/2017), dalla istruttoria svolta è risultata comprovata la mera intenzione della conducente dell'autovettura di svoltare a sinistra al momento del sinistro, senza aver ancora iniziato detta manovra;
il fatto che il conducente dell'autovettura si trovasse in prossimità del centro della carreggiata è conforme alla prescrizione di cui all'art. 154 d.lgs. n. 285/92, co. 3, che prevede alla lettera b) “(I conducenti devono, altresì): per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata..”.
Né può ritenersi comprovata la sussistenza di ipotesi di un cambio repentino e imprevedibile della direzione dell'autovettura, in mancanza di precise dichiarazioni di testimoni oculari, e tenuto conto della comprovata velocità assai ridotta dell'autovettura; la condotta della conducente dell'autovettura deve essere valutata anche tenuto conto della condotta tenuta dal conducente del motociclo, il quale ha certamente violato tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dagli artt. 140 C.d.S. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 C.d.S. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 C.d.S. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare
Pag. 5 a 6 incidenti), tenuto conto anche della presenza di passeggero non consentita, che ha reso verosimilmente più difficili le manovre adottate dal conducente.
Neppure il fatto che il teste abbia dichiarato che la subito dopo il sinistro, Tes_1 CP_3 abbia dichiarato “pensavo di farcela” può avere valore confessorio, poiché, come sopra già evidenziato non risulta comprovato che l'autovettura avesse già impegnato la corsia in senso opposto di marcia per effettuare la svolta a sinistra, cosicché il calcolo circa la possibilità di attraversare indenne il crocevia prima del veicolo favorito è del tutto irrilevante, tenuto conto del fatto che il motociclo attraversava l'intersezione prima dell'autovettura.
La relazione di consulenza espletata in occasione di incidente probatorio, che ha concluso per la corresponsabilità della per aver omesso di cedere la dovuta precedenza al motociclo, CP_3 è stata adottata quando non erano state assunte le prove testimoniali nel dibattimento e quando ancora non era stata accertata la velocità dell'autovettura (nella relazione dei consulenti al punto 21 si legge “non vi sono elementi sufficienti per poter calcolare la velocità di a), tant'è che la sentenza del tribunale penale ha mandato assolta l'imputata con formula piena perché il fatto non sussiste, pronuncia confermata dalla Corte di appello di Campobasso, con sentenza irrevocabile.
Nel presente giudizio civile, tenuto conto di quanto sopra motivato, e tenuto conto anche dell'onere probatorio del nesso di causalità gravante sulla parte attrice, deve essere pienamente confermata la sentenza di primo grado di rigetto della domanda azionata dagli attori.
Gli appellanti , integralmente soccombenti, vanno condannati, in solido, a rimborsare alla parte appellata costituita le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con parametri con valori tra il minimo e il medio, con l'aumento per il patrocinio contro più parti.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascuna delle impugnazioni proposte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sull'appello riunito proposto da , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 211/2021 pubblicata il 08/06/2021 dal Tribunale di IN, così
[...] provvede:
- rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata;
-condanna , , e in solido al Parte_1 Controparte_1 Parte_2 pagamento, in favore della delle spese del presente grado di giudizio Controparte_2 che liquida in complessivi € 22.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo Parte_1 di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
-dichiara che a carico delle appellanti , e , sussiste Controparte_1 Parte_2 il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 29/05/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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