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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/07/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 176/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 176/2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Tiso Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Mantia Controparte_1 resistente
pagina 1 di 6 Premesso che:
- il ricorrente agito in giudizio svolgendo le seguenti domande:
1) accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo in data 27 agosto 2024;
2) accertamento dello svuotamento di mansioni con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Tale domanda è stata oggetto di espressa rinuncia da parte della ricorrente in sede di prima udienza (v. verbale udienza del 18.7.2025);
3) condanna del datore di lavoro al pagamento dell'importo di euro 9962,01 a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte e tfr;
4) condanna del datore di lavoro al pagamento della attribuzione maturata e non corrisposta a titolo di lavoro straordinario;
- parte resistente domanda in rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
rilevato che:
- quanto alla domanda sub 1), è assorbente la considerazione del fatto che risulta indimostrato il fatto indicato come ragione del licenziamento nella lettera di recesso consegnata al lavoratore;
- più in particolare, la motivazione posta dalla resistente a fondamento del recesso per giustificato motivo oggettivo consiste nella asserita soppressione della “mansione da Lei ricoperta”, cioè dell'unica mansione affidata al ricorrente, che la società sostiene essere state quelle di addetto alle pratiche di cui al d. l. n. 34/2020, quelle del c.d. bonus 110%;
- tale scelta aziendale sarebbe conseguita alla decisione governativa di non prorogare oltre quel momento il regime predetto;
- ebbene, anche a voler ritenere fondata l'allegazione della resistente in punto di mansioni svolte dal ricorrente, che quest'ultimo contesta, è tranchant il contenuto della memoria di costituzione, nella parte in cui lo stesso datore di lavoro dichiara che proprio la medesima mansione asseritamente soppressa è stata svolta dal sig. collega del ricorrente e Pt_2 da quest'ultimo formato, “dopo il novembre 2023 e fino alla data delle dimissioni del
01.04.2025” (pag. 9 memoria);
- tale difesa è stata solo parzialmente ridimensionata dal legale rappresentante dell'azienda in sede di interrogatorio libero. Egli in particolare ha dichiarato che il signor Pt_2 avrebbe dedicato solo poche ore della propria giornata lavorativa alle pratiche legate al pagina 2 di 6 bonus, occupandosi per il resto di gestire le pratiche connesse al fotovoltaico. Si tratta però di circostanza per nulla allegata nell'atto di costituzione in giudizio, e pertanto irrilevante ai fini della decisione;
- è dunque dimostrato dalle stesse allegazioni della resistente che anche dopo la cessazione del bonus 110% sono rimaste pratiche “già avviate in precedenza”, e che di queste pratiche si è occupato il sig. pertanto la mansione asseritamente Persona_1 assegnata al lavoratore licenziato non è stata in realtà soppressa quantomeno fino a tutto il mese di marzo 2025 (non è contestato peraltro che il predetto dipendente sia stato assunto con contratto a tempo determinato a fine 2021, quindi successivamente all'assunzione del ricorrente - avvenuta in data 23.4.2021, doc. 1 ricorrente - con ripercussioni anche rispetto al criterio di scelta, ma la questione è assorbita);
- va comunque rilevato che il ricorrente è stato assunto come coordinatore di cantieri, come risulta dal contratto sub doc. 1 allegato al ricorso, e che pertanto il suo ruolo non si limitasse a seguire le pratiche legate al bonus predetto come sostiene la società. Le competenze che egli riferisce di avere paiono peraltro avvalorate dalle esperienze formative e professionali indicate nel cv sub doc. 3 allegato al ricorso. Ciò si ripercuote sulla sussistenza di un effettivo nesso causale tra la soppressione (quand'anche effettivamente realizzata) della mansione di addetto a bonus 110% e la scelta di licenziare il ricorrente;
- stante l'insussistenza del fatto addotto a giustificazione del recesso, considerato inoltre il tenore della pronuncia n. 128/2024 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria ivi disposta si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore) e considerato che nulla è stato eccepito dalla resistente rispetto al requisito dimensionale aziendale, va riconosciuto in favore del ricorrente il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto, dedotti aliunde perceptum/percipiendum e comunque non superiore a 12 mensilità;
pagina 3 di 6 - ai fini del calcolo della predetta indennità va evidenziato:
a) che il ricorrente ha allegato di essere in permanente stato di disoccupazione e che non vi è stata alcuna specifica eccezione da parte della resistente né in punto di aliunde perceptum né rispetto all'aliunde percipiendum;
b) che nessuna contestazione è stata mossa dalla società alla misura dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr indicata da parte ricorrente nell'importo di euro
2.970,11 lordi, che andrà pertanto considerata come base di calcolo dell'indennità;
- quanto alla domanda sub 2), l'espressa rinuncia effettuata in data odierna dalla parte ricorrente è stata implicitamente accettata dalla parte resistente che avrebbe potuto avere interesse alla prosecuzione del giudizio sul punto, pertanto il giudizio si è estinto in parte qua;
- quanto alla domanda sub 3), trattasi di crediti direttamente derivanti dallo svolgimento del rapporto contrattuale, di cui vi è parziale riscontro proveniente dalla stessa parte datoriale
(v. busta paga), rispetto ai quali non è stata svolta in memoria alcuna difesa. Essendovi pertanto prova del credito, a fronte dell'allegato inadempimento il datore di lavoro, che non ha dimostrato l'esistenza di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo, va condannato al pagamento della somma richiesta, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- quanto alla domanda sub 4), va evidenziato che dalla memoria di parte ricorrente non emerge alcuna contestazione alla puntuale allegazione del ricorrente di aver lavorato dal lunedì al venerdì quantomeno dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con una pausa pranzo di un'ora, svolgendo pertanto due ore di straordinario al giorno dal mese di maggio 2021 sino al mese di ottobre 2023 compresi;
- non è contestato nemmeno il calcolo delle spettanze a titolo di lavoro straordinario che ne deriverebbero;
- ciò che invece il datore di lavoro sostiene nella memoria difensiva è che il ricorrente avrebbe concordato “in cambio” del pagamento degli straordinari l'uso gratuito della vettura aziendale con rimborso carburante;
- al di là della legittimità di un accordo in tal senso, non vi è prova di tale pattuizione;
- nel corso dell'interrogatorio libero, inoltre, il datore di lavoro ha reso una versione dei fatti differente da quella prospettata in memoria, dichiarando che l'uso anche personale pagina 4 di 6 dell'autovettura aziendale sarebbe stato oggetto di una sua concessione a titolo di favore, e non ha minimamente accennato alla pattuizione di quella sorta di “remunerazione forfettaria in natura” dello straordinario. Specificamente interrogato in punto di straordinari il sig. ha dichiarato: “io gli chiedevo cosa fai qui? Lui mi diceva che CP_2 aveva cose da fare. Io lo lasciavo fare, gli dicevo fai quello che devi fare, ma non mi ha mai chiesto di fare straordinari, io gli avrei detto di no, anche perché non ce n'era bisogno”;
- è dunque certo che se anche il lavoratore avesse svolto di propria iniziativa il lavoro straordinario, il datore di lavoro fosse a piena conoscenza della circostanza, e non risulta nemmeno allegato che egli abbia mai manifestato la propria contrarietà;
- ogni ulteriore questione risulta pertanto assorbita, e la domanda va accolta sia nell'an che nel quantum;
- quanto alla richiesta di condanna al pagamento degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., il recente intervento della Corte di Cassazione induce al rigetto della domanda in parte qua;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo considerando le tecniche di redazione dell'atto, le fasi studio, introduttiva e decisione, nonché i parametri massimi (con riferimento a cause di valore indeterminabile, complessità bassa), in ragione del rifiuto opposto dalla resistente alla proposta conciliativa del giudice, di gran lunga più vantaggiosa del contenuto della decisione, pur a fronte dell'atteggiamento collaborativo dimostrato dal lavoratore.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del licenziamento;
- condanna parte resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (avente valore base di euro pagina 5 di 6 2.970,11) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non superiore a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto maggiorato degli accessori di legge;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
4.139,72 a titolo di retribuzione di agosto 2024 e al pagamento di euro 5.822,29 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
14.245,05 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 14.385,80, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 18/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 176/2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Tiso Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Mantia Controparte_1 resistente
pagina 1 di 6 Premesso che:
- il ricorrente agito in giudizio svolgendo le seguenti domande:
1) accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo in data 27 agosto 2024;
2) accertamento dello svuotamento di mansioni con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Tale domanda è stata oggetto di espressa rinuncia da parte della ricorrente in sede di prima udienza (v. verbale udienza del 18.7.2025);
3) condanna del datore di lavoro al pagamento dell'importo di euro 9962,01 a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte e tfr;
4) condanna del datore di lavoro al pagamento della attribuzione maturata e non corrisposta a titolo di lavoro straordinario;
- parte resistente domanda in rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
rilevato che:
- quanto alla domanda sub 1), è assorbente la considerazione del fatto che risulta indimostrato il fatto indicato come ragione del licenziamento nella lettera di recesso consegnata al lavoratore;
- più in particolare, la motivazione posta dalla resistente a fondamento del recesso per giustificato motivo oggettivo consiste nella asserita soppressione della “mansione da Lei ricoperta”, cioè dell'unica mansione affidata al ricorrente, che la società sostiene essere state quelle di addetto alle pratiche di cui al d. l. n. 34/2020, quelle del c.d. bonus 110%;
- tale scelta aziendale sarebbe conseguita alla decisione governativa di non prorogare oltre quel momento il regime predetto;
- ebbene, anche a voler ritenere fondata l'allegazione della resistente in punto di mansioni svolte dal ricorrente, che quest'ultimo contesta, è tranchant il contenuto della memoria di costituzione, nella parte in cui lo stesso datore di lavoro dichiara che proprio la medesima mansione asseritamente soppressa è stata svolta dal sig. collega del ricorrente e Pt_2 da quest'ultimo formato, “dopo il novembre 2023 e fino alla data delle dimissioni del
01.04.2025” (pag. 9 memoria);
- tale difesa è stata solo parzialmente ridimensionata dal legale rappresentante dell'azienda in sede di interrogatorio libero. Egli in particolare ha dichiarato che il signor Pt_2 avrebbe dedicato solo poche ore della propria giornata lavorativa alle pratiche legate al pagina 2 di 6 bonus, occupandosi per il resto di gestire le pratiche connesse al fotovoltaico. Si tratta però di circostanza per nulla allegata nell'atto di costituzione in giudizio, e pertanto irrilevante ai fini della decisione;
- è dunque dimostrato dalle stesse allegazioni della resistente che anche dopo la cessazione del bonus 110% sono rimaste pratiche “già avviate in precedenza”, e che di queste pratiche si è occupato il sig. pertanto la mansione asseritamente Persona_1 assegnata al lavoratore licenziato non è stata in realtà soppressa quantomeno fino a tutto il mese di marzo 2025 (non è contestato peraltro che il predetto dipendente sia stato assunto con contratto a tempo determinato a fine 2021, quindi successivamente all'assunzione del ricorrente - avvenuta in data 23.4.2021, doc. 1 ricorrente - con ripercussioni anche rispetto al criterio di scelta, ma la questione è assorbita);
- va comunque rilevato che il ricorrente è stato assunto come coordinatore di cantieri, come risulta dal contratto sub doc. 1 allegato al ricorso, e che pertanto il suo ruolo non si limitasse a seguire le pratiche legate al bonus predetto come sostiene la società. Le competenze che egli riferisce di avere paiono peraltro avvalorate dalle esperienze formative e professionali indicate nel cv sub doc. 3 allegato al ricorso. Ciò si ripercuote sulla sussistenza di un effettivo nesso causale tra la soppressione (quand'anche effettivamente realizzata) della mansione di addetto a bonus 110% e la scelta di licenziare il ricorrente;
- stante l'insussistenza del fatto addotto a giustificazione del recesso, considerato inoltre il tenore della pronuncia n. 128/2024 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria ivi disposta si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore) e considerato che nulla è stato eccepito dalla resistente rispetto al requisito dimensionale aziendale, va riconosciuto in favore del ricorrente il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto, dedotti aliunde perceptum/percipiendum e comunque non superiore a 12 mensilità;
pagina 3 di 6 - ai fini del calcolo della predetta indennità va evidenziato:
a) che il ricorrente ha allegato di essere in permanente stato di disoccupazione e che non vi è stata alcuna specifica eccezione da parte della resistente né in punto di aliunde perceptum né rispetto all'aliunde percipiendum;
b) che nessuna contestazione è stata mossa dalla società alla misura dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr indicata da parte ricorrente nell'importo di euro
2.970,11 lordi, che andrà pertanto considerata come base di calcolo dell'indennità;
- quanto alla domanda sub 2), l'espressa rinuncia effettuata in data odierna dalla parte ricorrente è stata implicitamente accettata dalla parte resistente che avrebbe potuto avere interesse alla prosecuzione del giudizio sul punto, pertanto il giudizio si è estinto in parte qua;
- quanto alla domanda sub 3), trattasi di crediti direttamente derivanti dallo svolgimento del rapporto contrattuale, di cui vi è parziale riscontro proveniente dalla stessa parte datoriale
(v. busta paga), rispetto ai quali non è stata svolta in memoria alcuna difesa. Essendovi pertanto prova del credito, a fronte dell'allegato inadempimento il datore di lavoro, che non ha dimostrato l'esistenza di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo, va condannato al pagamento della somma richiesta, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- quanto alla domanda sub 4), va evidenziato che dalla memoria di parte ricorrente non emerge alcuna contestazione alla puntuale allegazione del ricorrente di aver lavorato dal lunedì al venerdì quantomeno dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con una pausa pranzo di un'ora, svolgendo pertanto due ore di straordinario al giorno dal mese di maggio 2021 sino al mese di ottobre 2023 compresi;
- non è contestato nemmeno il calcolo delle spettanze a titolo di lavoro straordinario che ne deriverebbero;
- ciò che invece il datore di lavoro sostiene nella memoria difensiva è che il ricorrente avrebbe concordato “in cambio” del pagamento degli straordinari l'uso gratuito della vettura aziendale con rimborso carburante;
- al di là della legittimità di un accordo in tal senso, non vi è prova di tale pattuizione;
- nel corso dell'interrogatorio libero, inoltre, il datore di lavoro ha reso una versione dei fatti differente da quella prospettata in memoria, dichiarando che l'uso anche personale pagina 4 di 6 dell'autovettura aziendale sarebbe stato oggetto di una sua concessione a titolo di favore, e non ha minimamente accennato alla pattuizione di quella sorta di “remunerazione forfettaria in natura” dello straordinario. Specificamente interrogato in punto di straordinari il sig. ha dichiarato: “io gli chiedevo cosa fai qui? Lui mi diceva che CP_2 aveva cose da fare. Io lo lasciavo fare, gli dicevo fai quello che devi fare, ma non mi ha mai chiesto di fare straordinari, io gli avrei detto di no, anche perché non ce n'era bisogno”;
- è dunque certo che se anche il lavoratore avesse svolto di propria iniziativa il lavoro straordinario, il datore di lavoro fosse a piena conoscenza della circostanza, e non risulta nemmeno allegato che egli abbia mai manifestato la propria contrarietà;
- ogni ulteriore questione risulta pertanto assorbita, e la domanda va accolta sia nell'an che nel quantum;
- quanto alla richiesta di condanna al pagamento degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., il recente intervento della Corte di Cassazione induce al rigetto della domanda in parte qua;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo considerando le tecniche di redazione dell'atto, le fasi studio, introduttiva e decisione, nonché i parametri massimi (con riferimento a cause di valore indeterminabile, complessità bassa), in ragione del rifiuto opposto dalla resistente alla proposta conciliativa del giudice, di gran lunga più vantaggiosa del contenuto della decisione, pur a fronte dell'atteggiamento collaborativo dimostrato dal lavoratore.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del licenziamento;
- condanna parte resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (avente valore base di euro pagina 5 di 6 2.970,11) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non superiore a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto maggiorato degli accessori di legge;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
4.139,72 a titolo di retribuzione di agosto 2024 e al pagamento di euro 5.822,29 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro
14.245,05 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 14.385,80, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 18/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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