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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
10 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8580 / 2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Chiara Alfia Camarata come da procura in Parte_1
atti;
-ricorrente-
contro
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
-di avere proposto innanzi al Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c al fine di: 1) accertare che il ricorrente, sin dalla data della domanda in sede amministrativa è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa;
2) accertare che il ricorrente si trova, altresì, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80, dal 1° giorno del mese successivo alla verifica amministrativa, più gli interessi legali dal 121° giorno successiva a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
3) accertare, descrivere e quantificare le patologie da cui è affetto il signor e se tali patologie gli danno il diritto alle Parte_2
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative ai sensi della L. n.
104 del 1992, art. 3, comma 3, senza obbligo di revisione periodica;
- che all'esito della CTU espletata nel corso del giudizio il CTU nominato riteneva che il ricorrente non fosse in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
-di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
-che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente;
- che, in particolare, il consulente non aveva adeguatamente valutato né le patologie da cui il ricorrente
è affetto né la documentazione medica allegata, dovendosi evidenziare che l'istante aveva subito un'amputazione al terzo prossimale della gamba dx con monconi ossei non smussati e muscoli non ancorati alla struttura ossea, pertanto non protesizzabile;
che l'istante non è nelle condizioni di deambulare autonomamente e che le stampelle vengono utilizzate solo in casa e necessita comunque di aiuto per il movimento;
che il CTU applica la Tabella del D.M. 05.02.92, con il codice 7409 compiendo una valutazione errata;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo 1) accertare che il signor sin dalla data della domanda in sede Parte_2 '
amministrativa è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e si trova, altresì, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80, dal 1° giorno del mese successivo alla verifica amministrativa, più gli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
accertare, descrivere e quantificare le patologie da cui è affetta il signor Parte_2 e se tali patologie gli danno il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative ai sensi della L. n. 104 del
1992, art. 3, comma 3, senza obbligo di revisione periodica;
3) Provvedere ad ogni altro incombente di cui all'art. 445 bis c.p.c. 4) condannare l'CP_1 al pagamento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili a decorrere dalla data della visita con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore,
il quale dichiara di non aver percepito alcun anticipo, con storno in foglio separato".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare 66
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' CP_1 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C".
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 10 luglio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, avendo comunque già ottenuto in sede di ATP il riconoscimento quale soggetto portatore di handicap grave ex articolo 3 comma 3 legge 104.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della indennità di accompagnamento, permanendo in capo all'istante la capacità di deambulazione autonoma.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo " Sulla scorta dei dati clinici ed anamnestici ed alla 66
luce di quelli emersi dalla disamina della documentazione clinica presente agli atti, è possibile affermare che il ricorrente sia in atto affetto da "esiti di amputazione al III prossimale della gamba dx, in soggetto dipendente da sostanze stupefacenti, in trattamento con metadone, disturbo depressivo ed epatopatia HCV correlata". Tale situazione clinica, allo stato attuale, dotata di rilevante pregnanza medico-legale, certamente annulla permanentemente la capacità lavorativa del soggetto.
Nel caso di specie, infatti, le noxae patologiche che affliggono il periziando arrecano allo stesso una invalidità complessivamente valutabile in misura del 100%, rendendolo, pertanto, totalmente inabile al lavoro. Il complesso patologico presentato dal periziando, tuttavia, non rende lo stesso abbisognevole di assistenza continua, poiché risulta capace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Alla luce di quanto appena rilevato, pertanto, si ritiene che il ricorrente non sia, inatto, in possesso dei requisiti medico-legale per ottenere il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento previsto dalla legge 18/80".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Il consulente a fronte dei rilievi critici di parte alla bozza di
CTU ha poi specificato" appare utile ricordare al CT di parte ricorrente che, nel corso della presente indagine, si è provveduto a far visionare ad un esperto Ortopedico di fiducia l'esame Rx del
16/11/23 (in cui viene riprodotto il moncone residuo della gamba amputata) e che tale ultimo specialista ha escluso le condizioni di non protesizzabilità del medesimo moncone. Sulla base di tale parere specialistico, pertanto, questo CTU non può ammettere la sussistenza dei requisiti medico- legali per ottenere il beneficio economico previsto dalla legge 18/80. Nel caso di specie, quindi si confermano la totale inabilità (100%) ed il comma 3, art. 3, legge 104/92, sin dall'epoca della domanda amministrativa (agosto 2021)". Non vi è luogo per disporre un ulteriore rinnovo della consulenza, come chiesto da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate in data 9 luglio 2025, dovendosi considerare che in sede di valutazione dell'apparato osteo articolare già il Ctu aveva osservato Deambulazione e "
passaggi posturali autonomi con ausilio di stampelle. Modica contrattura dei mm. Paravertebrali D-
L con riferite spinalgie pressorie. Riferiti dolenti ai massimi gradi tutti i movimenti del tronco. Esiti di amputazione al 1/3 prossimale della gamba dx, con ginocchio conservato. Il moncone appare asciutto, eucromico e privo di lesioni cutanee. Nulla da rilevare alle restanti articolazioni" sicchè il riferimento al consulto ortopedico non ha, costituito, elemento deciso della valutazione complessiva offerta dal consulente il quale aveva già valutato come autonoma" la deambulazione del ricorrente. 66
Deve ricordarsi che, a mente dell'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità:
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del
1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr.,
Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Quanto alla specifica ipotesi della deambulazione con il supporto delle stampelle la giurisprudenza
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 8557/18) ha escluso nella ipotesi di possibili deambulazioni autonome il diritto alla indennità di accompagnamento.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato con assorbimento di ogni diversa questione ivi compresa, quella relativa alla inammissibilità della domanda di handicap grave già riconosciuto in sede di ATP nonché quella in ordine al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (vedi note di parte ricorrente del 9 luglio) comunque da reputarsi del tutto tardiva.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese del procedimento di ATP in ragione dell'accoglimento della sola domanda concernente i requisiti per il riconoscimento dell'handicap ex articolo 3 comma 3 possono compensarsi in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza a carico di CP_1 e viene liquidata come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G 12969/23.
spese del procedimento iscritto al N. R.G. 8589/24 irripetibili;
condanna CP_1 a rifondere a parte ricorrente in ragione della metà le spese del procedimento ex 445 bis c.p.c (R.G. 12969/23) che liquida, per la parte già ridotta in euro 584,25 oltre spese generali al
15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario;
compensa la restante metà;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 10/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
10 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8580 / 2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Chiara Alfia Camarata come da procura in Parte_1
atti;
-ricorrente-
contro
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
-di avere proposto innanzi al Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c al fine di: 1) accertare che il ricorrente, sin dalla data della domanda in sede amministrativa è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa;
2) accertare che il ricorrente si trova, altresì, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80, dal 1° giorno del mese successivo alla verifica amministrativa, più gli interessi legali dal 121° giorno successiva a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
3) accertare, descrivere e quantificare le patologie da cui è affetto il signor e se tali patologie gli danno il diritto alle Parte_2
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative ai sensi della L. n.
104 del 1992, art. 3, comma 3, senza obbligo di revisione periodica;
- che all'esito della CTU espletata nel corso del giudizio il CTU nominato riteneva che il ricorrente non fosse in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
-di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
-che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente;
- che, in particolare, il consulente non aveva adeguatamente valutato né le patologie da cui il ricorrente
è affetto né la documentazione medica allegata, dovendosi evidenziare che l'istante aveva subito un'amputazione al terzo prossimale della gamba dx con monconi ossei non smussati e muscoli non ancorati alla struttura ossea, pertanto non protesizzabile;
che l'istante non è nelle condizioni di deambulare autonomamente e che le stampelle vengono utilizzate solo in casa e necessita comunque di aiuto per il movimento;
che il CTU applica la Tabella del D.M. 05.02.92, con il codice 7409 compiendo una valutazione errata;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo 1) accertare che il signor sin dalla data della domanda in sede Parte_2 '
amministrativa è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e si trova, altresì, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80, dal 1° giorno del mese successivo alla verifica amministrativa, più gli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
accertare, descrivere e quantificare le patologie da cui è affetta il signor Parte_2 e se tali patologie gli danno il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative ai sensi della L. n. 104 del
1992, art. 3, comma 3, senza obbligo di revisione periodica;
3) Provvedere ad ogni altro incombente di cui all'art. 445 bis c.p.c. 4) condannare l'CP_1 al pagamento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili a decorrere dalla data della visita con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore,
il quale dichiara di non aver percepito alcun anticipo, con storno in foglio separato".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare 66
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' CP_1 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C".
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 10 luglio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, avendo comunque già ottenuto in sede di ATP il riconoscimento quale soggetto portatore di handicap grave ex articolo 3 comma 3 legge 104.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della indennità di accompagnamento, permanendo in capo all'istante la capacità di deambulazione autonoma.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo " Sulla scorta dei dati clinici ed anamnestici ed alla 66
luce di quelli emersi dalla disamina della documentazione clinica presente agli atti, è possibile affermare che il ricorrente sia in atto affetto da "esiti di amputazione al III prossimale della gamba dx, in soggetto dipendente da sostanze stupefacenti, in trattamento con metadone, disturbo depressivo ed epatopatia HCV correlata". Tale situazione clinica, allo stato attuale, dotata di rilevante pregnanza medico-legale, certamente annulla permanentemente la capacità lavorativa del soggetto.
Nel caso di specie, infatti, le noxae patologiche che affliggono il periziando arrecano allo stesso una invalidità complessivamente valutabile in misura del 100%, rendendolo, pertanto, totalmente inabile al lavoro. Il complesso patologico presentato dal periziando, tuttavia, non rende lo stesso abbisognevole di assistenza continua, poiché risulta capace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Alla luce di quanto appena rilevato, pertanto, si ritiene che il ricorrente non sia, inatto, in possesso dei requisiti medico-legale per ottenere il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento previsto dalla legge 18/80".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Il consulente a fronte dei rilievi critici di parte alla bozza di
CTU ha poi specificato" appare utile ricordare al CT di parte ricorrente che, nel corso della presente indagine, si è provveduto a far visionare ad un esperto Ortopedico di fiducia l'esame Rx del
16/11/23 (in cui viene riprodotto il moncone residuo della gamba amputata) e che tale ultimo specialista ha escluso le condizioni di non protesizzabilità del medesimo moncone. Sulla base di tale parere specialistico, pertanto, questo CTU non può ammettere la sussistenza dei requisiti medico- legali per ottenere il beneficio economico previsto dalla legge 18/80. Nel caso di specie, quindi si confermano la totale inabilità (100%) ed il comma 3, art. 3, legge 104/92, sin dall'epoca della domanda amministrativa (agosto 2021)". Non vi è luogo per disporre un ulteriore rinnovo della consulenza, come chiesto da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate in data 9 luglio 2025, dovendosi considerare che in sede di valutazione dell'apparato osteo articolare già il Ctu aveva osservato Deambulazione e "
passaggi posturali autonomi con ausilio di stampelle. Modica contrattura dei mm. Paravertebrali D-
L con riferite spinalgie pressorie. Riferiti dolenti ai massimi gradi tutti i movimenti del tronco. Esiti di amputazione al 1/3 prossimale della gamba dx, con ginocchio conservato. Il moncone appare asciutto, eucromico e privo di lesioni cutanee. Nulla da rilevare alle restanti articolazioni" sicchè il riferimento al consulto ortopedico non ha, costituito, elemento deciso della valutazione complessiva offerta dal consulente il quale aveva già valutato come autonoma" la deambulazione del ricorrente. 66
Deve ricordarsi che, a mente dell'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità:
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del
1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr.,
Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Quanto alla specifica ipotesi della deambulazione con il supporto delle stampelle la giurisprudenza
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 8557/18) ha escluso nella ipotesi di possibili deambulazioni autonome il diritto alla indennità di accompagnamento.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato con assorbimento di ogni diversa questione ivi compresa, quella relativa alla inammissibilità della domanda di handicap grave già riconosciuto in sede di ATP nonché quella in ordine al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (vedi note di parte ricorrente del 9 luglio) comunque da reputarsi del tutto tardiva.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese del procedimento di ATP in ragione dell'accoglimento della sola domanda concernente i requisiti per il riconoscimento dell'handicap ex articolo 3 comma 3 possono compensarsi in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza a carico di CP_1 e viene liquidata come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G 12969/23.
spese del procedimento iscritto al N. R.G. 8589/24 irripetibili;
condanna CP_1 a rifondere a parte ricorrente in ragione della metà le spese del procedimento ex 445 bis c.p.c (R.G. 12969/23) che liquida, per la parte già ridotta in euro 584,25 oltre spese generali al
15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario;
compensa la restante metà;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 10/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso