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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 338/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 338/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRANTONIO Parte_1 C.F._1
LANZI PALLADINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA MATILDE CP_1 C.F._2
CIONINI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6
Con ricorso presentato in data 5.2.2024 ha agito nei confronti della coniuge separata Parte_1
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il CP_1
30.9.2017 in Pineto, con conferma delle condizioni omologate in sede di separazione con provvedimento del Tribunale di Pescara del 4.10.2021.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
9.4.2024, nella quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione in ordine al diritto di visita, chiedendo tuttavia un aumento del contributo al mantenimento in favore della IG per un totale di € 500,00, oltre al rimborso del
70% delle spese straordinarie, nonché che fosse posto a carico del l'obbligo di partecipare Pt_1
nella misura del 50% alle spese relative alla baby sitter, con attribuzione per intero alla ricorrente dell'assegno unico universale per la IG ed infine chiedendo che il ricorrente venisse ammonito al puntuale pagamento, entro e non oltre il giorno 5 del mese, di quanto dovuto per il mantenimento della IG minore.
Con ordinanza del 10.5.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“ ritenuto che si debbano confermare le condizioni di separazione precedentemente concordate dalle parti, prevedendo al momento solamente un aumento dell'assegno mensile dovuto dal ricorrente alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della IG, a € 400,00, oltre che attribuendo per intero l'assegno unico familiare alla resistente, come di fatto già concordato dalle parti;
ed invero:
1) Le esigenze della IG minore sono lievemente aumentate in ragione della sua attuale età,
2) Il ricorrente negli ultimi due anni ha goduto di un reddito medio annuale netto pari a € 20.500,00, cioè di circa € 1.700,00 mensili, dovendo però pagare una rata mensile di mutuo di € 557,00; è, poi, proprietario di due immobili, seppure con rendita modesta, ed è titolare della quota del 35% della
Controparte_2
3) Perciò pare equo il predetto aumento, con determinazione dell'assegno di mantenimento nella misura di circa 1/3 del reddito netto disponibile mensilmente del genitore onerato;
p.q.m.
conferma le condizioni della separazione, aumentando, con decorrenza dal corrente mese, a € 400,00 mensili il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della IG minore Persona_1
pagina 2 di 6 (c.f. ) e attribuendo per intero alla madre della minore, , C.F._3 CP_1
l'assegno unico universale per la IG ”.
All'udienza del 10.5.2025 le parti, presenti personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni di scioglimento del matrimonio: “conferma delle condizioni di separazione con le modifiche apportate dall'ordinanza del 10.5.2024, ma, relativamente alla frequentazione tra e la IG , con introduzione di un ulteriore Parte_1 Per_1
pomeriggio di visita per settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, giorno che i medesimi individueranno all'inizio del mese;
aggiunta del cognome materno, in modo che il cognome di sia “ “; spese di lite compensate “. Per_1 Persona_2
La causa è stata rimessa in decisione collegiale.
……………
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con provvedimento del 4.10.2021 del Tribunale di Pescara, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni può essere recepito¸, in quanto conforme all'interesse della IG minore delle parti e non in contrasto con norme imperative, l'accordo raggiunto dalle parti di seguito riportato (comprensivo delle condizioni di separazione):
“1. La IG minore è affidata ad entrambi i coniugi, i quali, di comune accordo, Persona_1
eserciteranno sulla stessa la responsabilità genitoriale con il reciproco impegno ad educarla ed istruirla. Ogni decisione relativa all'educazione, istruzione ed alla salute della IG (scuola, cure, sport, tempo libero) sarà presa in accordo tra i due genitori.
2. La piccola resterà con la madre presso la casa familiare, di proprietà della stessa madre, in Per_1
Pescara, in Via S. Pellico n. 66, ove manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/consegna della bambina all'altro genitore.
3. Il diritto di visita del padre sarà regolato come segue:
pagina 3 di 6 - a week end alterni con la madre, il papà prenderà il venerdì all'uscita dalla scuola e la Per_1
riporterà alla madre la domenica pomeriggio;
- la settimana successiva al week end che trascorre con il padre, lo stesso padre la prenderà all'uscita da scuola il giovedì e la terrà con sé il pomeriggio, riportandola a casa per cena;
- la settimana successiva al week end che trascorre con la madre, il padre la prenderà all'uscita Per_1
da scuola il lunedì e la terrà con sé il pomeriggio, riportandola a casa per cena;
- il padre trascorrerà un ulteriore pomeriggio per settimana con la IG , Pt_1 Per_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, giorno che i medesimi individueranno all'inizio del mese;
- per quanto riguarda le vacanze estive, trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi nel mese Per_1
di giugno (dal 24 giugno al 30 giugno), 7 giorni consecutivi nel mese di luglio (dal 25 luglio al 31 luglio), 7 giorni consecutivi nel mese di agosto (dal 25 agosto al 31 agosto);
- per quanto riguarda le Festività, trascorrerà con uno dei genitori, Per_1
alternativamente tra loro, di anno in anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, la domenica/lunedì di Pasqua, il compleanno.
Le predette condizioni potranno essere derogate di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze e della volontà della IG e di quelle lavorative e strettamente personali dei genitori. Per_1
4. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla IG per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. I coniugi si impegneranno a mantenere tra di loro rapporti di reciproco rispetto e di serena comunicazione, al fine di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo della IG con Per_1
ciascuno di essi, di ricevere affetto, cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e di garantire, altresì, nei periodi in cui tengono la bambina con sé, almeno una comunicazione giornaliera all'altro genitore.
6. Per quanto riguarda le regolamentazioni di natura economica, i coniugi sono autosufficienti e dunque, nulla hanno a che pretendere reciprocamente, provvedendo ciascuno in proprio.
7. Per quanto concerne il mantenimento della IG , il Sig. dovrà Per_1 Parte_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € 400,00 mensili, somma da rivalutarsi CP_1
annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. pagina 4 di 6 8. Le spese straordinarie, esemplificativamente quelle mediche e farmacologiche non mutuabili, le spese scolastiche e quelle per attività sportive e ludiche della IG - sempre da pre concordare Per_1
- sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9. i coniugi sin d'ora danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della IG minore.
10. alla IG verrà aggiunto il cognome materno a quello paterno, di modo che il cognome di Per_1
sia “ ”. Per_1 Persona_2
Va evidenziato quanto all'aggiunta del cognome materno, anteposto a quello paterno, che il relativo accordo delle parti non è contrario all'interesse della IG, nata il [...], dato che non incide negativamente sul suo interesse ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito con il cognome paterno, atteso che appunto tale cognome rimane ed è opportunamente posposto a quello materno per evitare il rischio di un apparente doppio nome, di cui uno maschile
(infatti se si posponesse il cognome materno, anziché quello paterno, la minore verrebbe a chiamarsi
. Persona_3
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come chiesto dalle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il Parte_1 CP_1
30.9.2017 in Pineto (TE) [matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 10, P. I, anno 2017], alle condizioni concordate dalle parti e riportate nella parte motiva;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pineto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) autorizza l'aggiunta del cognome materno, come concordata dalle parti, per la IG minore
, nata a Potenza il [...], in [...] che la medesima si identifichi in “ Persona_1 [...]
“, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Potenza di Persona_3
procedere alla conseguente rettifica dell'atto di nascita della minore;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 5 di 6 Pescara 4 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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